Archivio Autore: SpecialStaffMaster

La carica sociale e la sua compatibilità con una prestazione lavorativa

Chi ricopre una carica sociale all’interno di un’associazione si trova, spesso, a chiedersi se può percepire un compenso per la predetta attività e se può, altresì, percepire un compenso per un’attività lavorativa svolta nei confronti dell’associazione.

Facciamo il punto della situazione:

Sul primo aspetto, ovvero la possibilità di percepire un compenso per la carica sociale ricoperta, bisogna, preliminarmente, far presente che se l’associazione è una ODV vi è un divieto normativo imposto dall’art. 34 co II del D.lgs. 117/2017 (cosiddetto Codice del Terzo Settore) che, per l’appunto, espressamente prevede l’impossibilità per i componenti degli organi sociali di poter percepire alcun compenso per la carica ricoperta. Ad accezione della specifica disciplina prevista per le ODV le altre realtà associative non sono soggette a tale divieto normativo e, pertanto, è ben possibile stabilire un compenso per chi ricopre la carica di Presidente, Segretario, Consigliere etc.; Tuttavia è utile ricordare come l’associazione dovrà prestare attenzione, in caso di elargizione di un compenso per una carica sociale ricoperta, a non incorrere nella “distribuzione indiretta di utili” che si configura ogni qualvolta venga elargito un compenso non proporzionato all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze previste in enti che operano in analoghi settori (vi legga in merito l’art. 8 comma III lettera a) del D.Lgs. 117/2017 nonché l’art. 8 comma II del D.lgs. 36/2021).

Il secondo aspetto, ovvero la possibilità di percepire un compenso per un’attività lavorativa prestata da chi ricopre una carica sociale, merita una premessa.

Bisogna, infatti, tenere in considerazione se chi ricopre la carica sociale lo fa gratuitamente o, come discusso nel primo punto del presente articolo, percepisce invece un compenso. Infatti, qualora, ad esempio, un Presidente di un’associazione percepisca un compenso per ricoprire la carica (ad eccezione che nelle ODV in cui, come detto, vige un divieto normativo) non vi sono difficoltà a che lo stesso soggetto possa percepire, anche, un compenso per una prestazione lavorativa ulteriore facendo sempre attenzione a non configurare una forma di distribuzione indiretta di utili. Facciamo un esempio per capire meglio: il Presidente di una APS o ASD (i casi più comuni) percepisce un compenso per la suddetta carica da parte dell’associazione; Il suddetto presidente, poi, nella vita svolge l’attività professionale di avvocato e presta la sua attività, anche, nei confronti della medesima associazione che lo pagherà in questo caso non come presidente ma bensì per l’attività professionale di avvocato. Tutto il procedimento dovrà essere corroborato dai necessari passaggi assembleari per rafforzare la correttezza dell’operazione ed evitare la “facile” contestazione di distribuzione indiretta di utili.

Qualora, invece, il Presidente rivesta la carica sociale in maniera gratuita si discute se debba essere configurato quale volontario e se, in caso affermativo, possa percepire un compenso per attività lavorativa (come quella dell’avvocato nell’esempio innanzi riportato).

In questo caso bisogna distinguere la tipologia di associazione in quanto, ad esempio, per le APS (e gli ETS in generale) il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota del 09/07/2020, ha ritenuto che debba essere inquadrato quale volontario anche colui che ricopre la carica sociale gratuitamente assoggettandolo, indirettamente, alla disciplina e le preclusioni dettate dall’art. 17 del D.lgs. 117/2017 che stabilisce, al comma V, l’impossibilità per il volontario di avere qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l’associazione (nell’esempio sopra prospettato, quindi, il Presidente avvocato, qualora svolga l’attività di presidente gratuitamente non potrebbe svolgere l’attività di avvocato a favore dell’associazione).

Diverso, invece, il discorso nell’ambito sportivo allorquando il Presidente svolga la carica gratuitamente.

Infatti in tal caso, recenti comunicazioni del Ministro dello Sport e del Presidente del CONI hanno confermato che chi ricoprire una carica sociale a titolo gratuito può svolgere attività lavorativa remunerata nel medesimo ente sportivo. La differenza, rispetto al terzo settore, si attesta anche nel diverso inquadramento della figura del volontario in quanto, in ambito sportivo, il volontario è colui che si adopera gratuitamente per lo svolgimento delle prestazioni sportive. Risulta pacifico che ricoprire una carica sociale non rientra nel concetto di prestazione sportiva e, pertanto, non può attribuirsi a chi ricopre la carica sociale gratuitamente la qualifica di volontario sportivo. Ciò, nella sostanza, permette al Presidente avvocato (citando sempre l’esempio iniziale), qualora non percepisca compenso per la carica sociale, di poter, comunque, offrire la propria attività lavorativa di avvocato a favore dell’associazione che potrà, quindi, regolarmente pagarlo per l’attività svolta.

L’argomento risulta essere, comunque, di natura molto delicata soprattutto nella sua gestione amministrativa-documentale, pertanto, si consiglia vivamente di affrontarlo con la giusta cautela tenendo conto della normativa vigente e della necessità di dover rispettare, sempre, il divieto di distribuzione indiretta di utili.

 

Pubblicato il 19/02/2024

Avv. Luca Concilio

 

RUNTS e FISCALITA’ 2024: ultimo anno di regime transitorio?

Il nuovo anno inizia con un auspicio da parte di molti operatori del non-profit, che da tempo attendono il compimento della riforma introdotta dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

L’auspicio è che in corso d’anno si possa ottenere l’autorizzazione da parte della Commissione Europea in modo da completare la piena operatività di alcuni, fondamentali, articoli del titolo X del suddetto Codice del Terzo Settore a partire dal 01/01/2025.

E’ dalla pubblicazione del CTS, avvenuta oltre 7 anni fa (era l’anno 2017) che si discute sugli effetti, l’operatività e l’adeguamento al nuovo impianto fiscale introdotto dalla riforma.

Lo scorso anno, tra settembre ed ottobre, ha avuto inizio il colloquio tra lo Stato italiano (per la precisione il Ministero del Lavoro e Politiche sociali) e la Commissione Europea volto, per l’appunto, a giungere ad una sintesi ed alla successiva autorizzazione comunitaria sugli articoli 79-80-84-85 e 86 del CTS che riguardano il nuovo assetto di fiscalità diretta degli Enti del Terzo Settore.

Vero è che, nel frattempo la fiscalità diretta viene gestita in base alle “vecchie” disposizioni del TUIR e non solo (si pensi ad esempio alla Legge 398/91), molto care a tantissime realtà associative che, con il passare del tempo si sono, quasi, convinte che non vi fosse alcuna necessità di richiedere l’autorizzazione comunitaria preferendo lo status quo che si è generato negli ultimi tempi. Tuttavia ormai vi è una piena operatività del RUNTS, i rapporti tra ETS e P.A. sono sempre più improntati al rispetto del nuovo assetto normativo dettato dal CTS, i bandi pubblici richiedono che gli enti abbiano la qualifica di ETS e, quindi, si sta assistendo ad una buona risposta sul campo della riforma dettata dal nuovo CTS che, però, non può che essere valutata solo parzialmente mancando, per l’appunto, la piena operatività del nuovo assetto fiscale.

Lo status quo attuale, che si protrae da forse troppi anni, ha generato una sorte di “benevola rassegnazione” da parte di molte realtà che sperano che questa situazione di “stallo” si protrai il più a lungo possibile; Tuttavia è davvero questo ciò che bisogna augurarsi o forse sarebbe meglio confidare nel definitivo compimento della riforma (sicuramente semmai con alcuni miglioramenti derivanti proprio dal confronto con l’U.E.)?

Il parere di chi scrive è che, seppur l’impianto fiscale a cui tutti siamo abituati da decenni ha sempre riservato molte agevolazioni al mondo non profit, non si può dir compiuta la missione di trasparenza perseguita dal Legislatore della Riforma se non si compie l’ultimo ed essenziale sforzo sulla fiscalità. Vero è che ogni riforma, soprattutto quelle che riguardano aspetti fiscali, è sempre vista, specie all’inizio, di cattivo occhio ma ormai il dado è tratto e non si può far finta di nulla o sperare che non arrivi mai l’autorizzazione comunitaria.

Ci siamo adeguati ai nuovi aspetti amministrativi con l’introduzione di un nuovo registro pubblico (il RUNTS) che sembrava dovesse determinare la fine del non-profit italiano ed, invece, sotto alcuni aspetti sta rilevandosi un valido strumento che ha portato il mondo del non-profit, finalmente, nel nuovo millennio (con oltre venti anni di ritardo!!).

Sarà così anche per gli aspetti fiscali ai quali il sistema non-profit sarà pronto ad adeguarsi anche impegnandosi qualora fossero necessari miglioramenti.

Pertanto, come anche trapelato da indiscrezioni ministeriali, è molto probabile che il 2024 sarà l’anno conclusivo del percorso iniziato nel lontano 2017 e che porterà dal 01/01/2025 ad avere la completa operatività del Codice del Terzo Settore.

Vi terremo aggiornati.

 

 

Avv. Luca Concilio

 

LA REGOLARE TENUTA DEL REGISTRO DEI VOLONTARI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Un elemento di grande innovazione nella gestione dei volontari, introdotto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) è sicuramente il “registro dei volontari”.

Il suddetto registro è disciplinato dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore (CTS), che prevede una distinzione tra volontario occasionale e non occasionale. L’obbligo di iscrizione nel suddetto registro vige per i volontari NON occasionali.

È bene ricordare che la qualifica di volontario è distinta da quella di socio. Ad oggi non vi è più alcun dubbio: una persona può svolgere attività di volontariato per un ETS senza essere necessariamente associata allo stesso. All’art.17, comma 2 del CTS si evince che l’attività di volontariato può essere svolta “anche” per il tramite di un ETS.

Sempre il Codice del Terzo Settore prevede, all’art. 18, la disciplina assicurativa per il volontario; nello specifico, si sottolinea l’obbligo per gli ETS che si avvalgono di volontari di assicurarli:

  • contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato;

  • per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa.

Gli obblighi assicurativi menzionati valgono sia per i volontari “non occasionali” che per quelli “occasionali”.

A ciò si aggiunge il decreto ministeriale del 6 ottobre 2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 30 novembre 2021. Esso disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore e le modalità di tenuta del relativo registro, secondo quanto previsto dal CTS.

Il suddetto decreto risulta di fondamentale importanza in quanto interviene a fare chiarezza sia sulle modalità di tenuta del registro dei volontari che sulle specifiche forme con le quali le polizze assicurative possono essere stipulate.

Come innanzi accennato, tutti gli ETS devono predisporre un registro dei volontari, nel quale inserire anzitutto i volontari “non occasionali”.

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato (ad esempio un segretario comunale).

Nel registro devono essere indicati, per ciascun volontario:

  1. il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
  2. la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente;
  3. la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.

Il registro dovrà sempre essere aggiornato dall’ente qualora si verifichi qualsivoglia variazione rispetto ai soggetti che svolgono attività di volontariato, il medesimo ente dovrà poi comunicare in modo tempestivo i dati del registro all’impresa assicuratrice, secondo le modalità e i tempi concordati con quest’ultima.

Per quanto riguarda gli eventuali volontari “occasionali”, l’ente dovrà comunque provvedere a raccogliere i dati di ognuno, a conservarli e a metterli a disposizione dell’impresa assicuratrice, secondo le modalità concordate con la stessa.

Il decreto prevede comunque la possibilità di inserire nel registro anche i volontari “occasionali”, in una sezione apposita e separata rispetto a quelli “non occasionali”: in tal caso i dati da indicare sono gli stessi di quelli previsti per i volontari “non occasionali” ed elencati in precedenza.

Il decreto prevede la possibilità di tenere il registro anche in forma elettronica e/o telematica, a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte; vengono richiamate nello specifico anche le modalità previste dall’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile che stabiliscono, tra l’altro che: “Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato”.

I registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici appena menzionati, possano essere messi a disposizione anche da parte delle reti associative del Terzo settore nei confronti degli Ets ad esse aderenti: in tal caso, la rete associativa può accedere ai dati contenuti nel registro (ad esempio al fine di stipulare un’unica polizza assicurativa che si applichi anche nei confronti degli enti aderenti), il cui inserimento o modifica rimane però di esclusiva competenza del singolo aderente in quanto unico titolare dell’obbligo di tenuta del registro. Qualora l’ente dovesse cessare il rapporto di appartenenza alla rete associativa, conserverà comunque copia digitale delle iscrizioni inserite per il relativo periodo di appartenenza.

Per ciò che riguarda le polizze assicurative il decreto ministeriale prevede che possono essere stipulate in modalità “collettive” o “numeriche”, e devono essere predisposte dalle imprese assicuratrici in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l’assenza di discriminazioni nell’accesso dei volontari alla tutela assicurativa.

Per i volontari “non occasionali” le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro; se essi cessano di prestare la loro attività volontaria (e vengono quindi cancellati dal registro), le garanzie perdono efficacia a partire dalle ore 24 del giorno della cancellazione. Per quanto riguarda invece i volontari “occasionali”, l’efficacia delle polizze cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di servizio, il quale deve essere espressamente indicato nella polizza.

Le coperture assicurative stipulate dagli Ets sono soggette a controllo da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), che lo esercita nello specifico nei confronti delle imprese di assicurazione.

Sono invece di competenza degli uffici del Runts, così come degli altri soggetti autorizzati, i controlli sulla documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari “non occasionali” e “occasionali”, la quale deve essere conservata dai singoli enti per almeno dieci anni.

Il registro dei volontari, ad oggi, risulta essere l’unico libro sociale che prevede espressamente l’obbligo di vidimazione.

Infine si coglie l’occasione per ricordare che nel novero degli Enti del Terzo Settore vi sono due tipologie di enti nei quali la presenza dei volontari risulta necessaria per lo svolgimento delle proprie attività e sono le ODV e le APS; difatti, come confermato dalla nota ministeriale del MLPS del 30/11/2021: “Deve dedursene, nella logica sistematica prima richiamata, che in tali tipologie (ODV ed APS), diversamente da quanto previsto per gli altri ETS, la presenza dei volontari è necessaria e non soltanto eventuale….”.

 

 

Pubblicato il 28/11/2023

Avv. Luca Concilio

 

Il certificato “antipedofilia”

Il certificato “antipedofilia” è un documento rilasciato dall’ufficio del casellario giudiziale presente presso ogni Procura della Repubblica.

Tale documento attesta, nello specifico, se un soggetto abbia avuto condanne o è in fase di giudizio per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, o se vi sia stata nei suoi confronti l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori nonché l’applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

La recente riforma dello sport prevede, quale effetto indiretto, tale nuovo onore in capo agli enti sportivi.

Si parla di effetto indiretto in quanto tale onere non è previsto nei testi della riforma ma discende, quale naturale conseguenza, dal nuovo inquadramento dei lavoratori sportivi (e non solo). Difatti l’obbligo della produzione del certificato antipedofilia è regolato dall’art. 25 DPR 14 novembre 2002 n. 313 in vigore dal 6 aprile 2014 per ogni rapporto di lavoro che preveda un contatto diretto e continuativo con i minori.

La nuova disciplina del lavoro sportivo fa entrare, di diritto, anche tali fattispecie nella categoria dei rapporti di lavoro che sono soggetti, quindi, all’obbligo del certificato antipedofilia.

L’obbligo della richiesta del certificato grava in capo al datore di lavoro e nasce al momento in cui inizia il rapporto di lavoro, cioè si cristallizza al momento dell’assunzione e la validità del certificato va valutata con riferimento a quel momento e non deve essere attuata una successiva e reiterata richiesta; il documento quindi è sempre valido, fino a quando non cessa il rapporto ed eventualmente ne inizia un altro.

In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto alle seguenti condizioni:

– se il datore di lavoro è una pubblica amministrazione può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione;

– se il datore è privato (come nel caso degli enti sportivi), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le modalità di richiesta del certificato e la relativa modulistica sono disponibili sul sito del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_7.page?tab=m

I costi del certificato per gli enti sportivi non prevedono la marca da bollo (in virtù dell’esenzione ex art. 27-bis allegato D del DPR 642/72) ma solo i costi per i diritti pari ad € 7,84 se il certificato è richiesto con urgenza oppure € 3,92 se il certificato è richiesto senza urgenza.

Qualora dovesse essere segnalata dall’ufficio del casellario giudiziale la presenza sul certificato di uno o più elementi sopra descritti si consiglia di non procedere a ritirarne copia (per un discorso privacy) e non provvedere all’assunzione del lavorato in virtù, per l’appunto, della segnalazione resa dall’ufficio.

Si precisa, infine, che la normativa impone il certificato antipedofilia per i “lavoratori”; pertanto, se abbiamo rapporti con volontari, tale obbligo non si estende anche nei loro confronti. La materia è piuttosto delicata. Si consiglia, pertanto, che l’ente sportivo si assicuri che tutti gli operatori (lavoratori e volontari) non abbiano mai avuto problemi con i minori.

 

 

Pubblicato in data 06/10/2023

Avv. Luca Concilio

Il decreto “correttivo bis” della riforma dello sport

riforma dello sport

Il decreto correttivo “bis,” pubblicato il 4 settembre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale, ha apportato significative modifiche al panorama normativo delle organizzazioni sportive in Italia, in particolare al D.Lgs. 36/2021. Questo decreto è stato atteso con grande interesse ed è importante comprendere le sue principali implicazioni.

Adeguamento degli Statuti

Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’obbligo per gli enti sportivi di adeguare i propri statuti entro il 31 dicembre 2023, in conformità con la nuova normativa introdotta. In caso di mancato adeguamento, gli statuti verranno automaticamente cancellati dal registro del Dipartimento dello Sport. Un aspetto positivo è che l’adeguamento statutario non è soggetto all’imposta di registro se viene effettuato entro la scadenza prevista e richiede un quorum deliberativo di assemblea straordinaria.

Attività Secondarie e Strumentali

Il decreto stabilisce che il mancato rispetto dei limiti per l’esercizio di attività diverse da quelle principali (secondarie e strumentali) per due esercizi consecutivi porterà alla cancellazione automatica dal registro delle attività sportive.

Sede Sociale e Destinazione d’Uso

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (Asd) e le Società Sportive Dilettantistiche (Ssd) ora hanno la possibilità di svolgere attività istituzionali presso la loro sede sociale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali, a condizione che tali attività siano conformi allo statuto e non abbiano scopi produttivi.

Lavoratore Sportivo

Il decreto amplia la definizione di lavoratore sportivo. Oltre alle sette categorie tipizzate (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), ora anche coloro che svolgono mansioni previste dai regolamenti tecnici delle Federazioni o delle Discipline Associate possono essere considerati lavoratori sportivi, a condizione che tali mansioni siano necessarie per l’attività sportiva. Il Ministero dello Sport pubblicherà un elenco di queste mansioni entro il 31 dicembre di ogni anno.

Dipendenti della Pubblica Amministrazione

I dipendenti della Pubblica Amministrazione che svolgono attività di volontariato devono comunicarla alla loro amministrazione. Nel caso in cui ricevano un compenso, è necessaria l’autorizzazione dalla P.A. In caso di mancata risposta entro 30 giorni, si presume l’assenso.

Prestazioni Occasionali

Gli enti sportivi possono avvalersi di prestazioni occasionali in conformità con la normativa vigente.

Presunzione di Rapporto Lavorativo Co.co.co.

L’orario settimanale di presunzione di un rapporto lavorativo qualificato come “co.co.co.” è stato aumentato da 18 a 24 ore.

Adempimenti per i Rapporti Co.co.co.

Il decreto impone la comunicazione obbligatoria al Registro delle attività sportive per tutti i rapporti di lavoro co.co.co. sportivi senza alcuna esenzione. Le comunicazioni relative all’inizio del rapporto devono essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto. L’iscrizione al Libro Unico del Lavoro (LUL) può essere fatta in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.

Contributi Previdenziali e Assistenziali

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le collaborazioni coordinate e continuative nel settore dilettantistico per il periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. L’uso del Registro per la tenuta obbligatoria del LUL diventa facoltativo.

Esclusione da Copertura Assicurativa INAIL

I lavoratori sportivi con contratti co.co.co. sono esenti dalla copertura assicurativa INAIL, in quanto sono coperti dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 51 della l. 289/2002. Questa esenzione non si applica agli amministrativi gestionali, che rimangono soggetti all’assicurazione INAIL.

Esclusione dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)

I compensi dei lavoratori sportivi fino a € 85.000 non sono esenti dall’IRAP.

Rimborsi Spese per Volontari

Sono previsti rimborsi spese per volontari fino a un massimo di € 150,00 mensili, a fronte di autocertificazione.

Queste modifiche apportate dal decreto correttivo “bis” sono di grande rilevanza per le organizzazioni sportive italiane e i lavoratori nel settore dello sport. La conformità a queste nuove regole è fondamentale per evitare sanzioni e garantire il rispetto della legge. Le organizzazioni sportive dovrebbero valutare attentamente come queste modifiche influiranno sulle loro attività e adattarsi di conseguenza.

RIFORMA DELLO SPORT – La situazione in vista del prossimo 1° luglio

Si avvicina sempre più la data del 1° luglio, giorno in cui entrerà in vigore la parte più consistente delle norme contenute nel D.Lgs. 36/2021.

Cerchiamo di capire lo stato attuale della riforma a circa due settimane dall’entrata in vigore.

Esaminiamo alcuni degli aspetti essenziali precisando che mentre scrivo questo articolo è in discussione un provvedimento “correttivo” che dovrebbe andare a modificare alcuni aspetti, anche importanti, della suddetta riforma e che, essendo già circolata una prima bozza di testo, provvederò a citarvi senza poter però avere la certezza per l’attuale mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Andiamo per punti:

1) Modifiche degli statuti

Gli enti sportivi, in virtù degli articoli 7,8,9 e 11 del D.Lgs. 36/2021, saranno chiamati a modificare i propri statuti per renderli conformi con la nuova disciplina. Ad oggi la norma stabilisce che il mancato adeguamento determina la cancellazione dal Registro delle attività sportive (RAS), tuttavia il correttivo in discussione dovrebbe prevedere un termine (sino al 31/12/2023) per poter adeguare gli statuti senza correre il rischio di esclusione dal RAS. Ci si augura anche che venga stabilità l’esenzione dal pagamento della tassa di registro.

2) I compensi sportivi

Dal prossimo 1° luglio (salvo improbabili ulteriori rinvii) sarà abrogata la norma che consentiva in ambito sportivo i cosiddetti “compensi sportivi esenti sino a € 10.000”. Ciò significa che dal prossimo mese qualsiasi pagamento erogato da un ente sportivo ad un proprio collaboratore dovrà essere inquadrato come rapporto di lavoro.

L’abrogazione degli articoli 67/69 TUIR per gli enti sportivi comporta che ogni ente potrà effettuare pagamenti utilizzando ancora tale disciplina sino al 30 Giugno e non oltre!

3) I volontari sportivi

La riforma prevede che il volontario è colui che presta la propria opera senza ricevere nulla in cambio se non il rimborso delle spese vive e documentate sostenute. Il testo del correttivo in discussione dovrebbe prevedere, come nel Terzo Settore, la possibilità di erogare ai volontari rimborsi spese anche senza i relativi giustificati se preventivamente disciplinati dall’ente sportivo e nel limite massimo di € 150,00 mensili.

4) I lavoratori sportivi

È di certo la parte più consistente della riforma e che comporta una vera rivoluzione nel settore. Dal prossimo 1° luglio chi percepisce un qualsiasi compenso da un ente sportivo lo farà in virtù di un rapporto di lavoro! Di che tipo? Non essendo possibile creare una tipologia ad hoc di rapporto di lavoro, il Legislatore ha previsto che nel settore sportivo ci potranno essere sia lavoratori subordinati che co.co.co. o in partita Iva. Vi sono delle fasce di esenzione sia dal punto di vista previdenziale (€ 5.000,00) che fiscale (€ 15.000,00) ma ciò che, ad oggi, preoccupa il movimento sportivo sono gli adempimenti connessi all’inquadramento dei lavoratori sportivi. La riforma prevede delle procedure di semplificazione tramite il RAS che, attualmente, non sono ancora disponibili; Tuttavia il correttivo in discussione dovrebbe prevedere una sorta di periodo cuscinetto (sino al 31/10/2023) per poter adempiere le varie incombenze senza il rischio di incorrere in sanzioni.

Sempre il correttivo dovrebbe prevedere per i dipendenti pubblici la possibilità di lavorare presso un ente sportivo (al di fuori dell’orario di lavoro statale) previa una comunicazione all’amministrazione di appartenenza con l’introduzione del silenzio-assenso (la norma attuale, invece, prescrive un’apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza).

Il tema del lavoro sportivo sarà affrontato nel dettaglio in prossimi articoli.

5) Premio INAIL

Per i lavoratori sportivi dipendenti e co.co.co. l’attuale normativa non prevede alcuna esenzione per il pagamento del premio Inail che, pertanto, dovrà essere sempre corrisposto. Il correttivo in discussione, tuttavia, prevede la possibilità di determinare il premio Inail sulla base dei soli rischi non coperti dall’assicurazione per morte e invalidità permanente già prevista per gli sportivi dilettanti ai sensi dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (e compresa nel tesseramento all’organismo affiliante) ed in base alla peculiarità del settore sportivo. Tutto ciò dovrà poi tradursi in un apposito decreto che andrà a stabilire i criteri di determinazione del premio Inail.

6) Sicurezza sul lavoro

La riforma introduce per i lavoratori sportivi dipendenti e co.co.co. (come già in essere per tutte le categorie di lavoratori) l’obbligo della sorveglianza sanitaria e del documento valutazione rischi. Anche qui, il correttivo in esame, dovrebbe apportare un’importante novità introducendo una soglia di esenzione di € 5.000,00 al di sotto della quale i lavoratori sportivi e gli enti sportivi non sono soggetti a tali adempimenti.

7) Altre novità del “correttivo”

Il decreto in discussione, nella sua prima stesura, prevede, tra l’altro, sulla scorta di quanto già stabilito per gli enti del terzo settore, l’abrogazione dell’obbligo della comunicazione del modello EAS e la compatibilità dei locali dove si svolge l’attività sportiva indipendentemente dalla destinazione d’uso degli stessi.

Al nastro di partenza della riforma era certo auspicabile arrivarci con maggiori certezze e meno dubbi interpretativi!

 

Pubblicato il 15/06/2023                                                                                                                                                                                        Avv. Luca Concilio

Le responsabilità generiche e specifiche del presidente e degli altri amministratori degli ETS

Specialistidelnonprofit - Consulenza Associazioni

Il D.Lgs. 117/2017, meglio noto come Codice del Terzo Settore (da ora in avanti CTS) introduce, in capo agli amministratori degli enti iscritti al Registro Unico del Terzo settore (RUNTS), delle responsabilità personali, in alcuni casi espressamente sanzionate, che prescindono dal riconoscimento o meno della personalità giuridica dell’ente.

In relazione alle nuove disposizioni ed ai nuovi obblighi imposti agli amministratori del Terzo Settore, è opportuno distinguere le responsabilità dei componenti dell’organo amministrativo in responsabilità specifiche e generiche. Per quanto attiene alle responsabilità specifiche, la norma da esaminare è l’art. 91 del CTS che rubrica: “Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi

L’organo competente a emettere i provvedimenti sanzionatori, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 è l’ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Vediamo quali sono le sanzioni disposte:

– Il comma 1 prevede che, in caso di distribuzione indiretta di utili, gli amministratori che hanno commesso o hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro;

– Il comma 2 tratta della sanzione relativa alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento dell’ente effettuata in assenza o in difformità del parere dell’ufficio; Anche in tal caso si configura una responsabilità di chi ha violato o concorso a violare l’obbligo della autorizzazione per la devoluzione con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro;

– Il comma 3 prevede che chiunque utilizzi illegittimamente le indicazioni ETS, ODV e APS (o le relative locuzioni) è punito con la sanzione da 2.500 a 10.000 euro; Tale sanzione è raddoppiata se l’illegittimo utilizzato sia finalizzato ad ottenere da terzi erogazione di denaro o altre utilità.

Infine il comma V dell’art. 48 del CTS, unitamente al comma VII dell’art. 20 del D.M. 106/2020, prevede che gli amministratori sono “onerati” dell’obbligo del deposito degli atti, della completezza delle informazioni e dei relativi aggiornamenti dei dati da pubblicare sul Runts; In mancanza, trova applicazione l’articolo 2630 cod. civ. che prevede una sanzione amministrativa da 103 a 1032 euro.

Per quanto attiene alle responsabilità generiche il CTS effettua un esplicito richiamo alla normativa per le società di capitali prevista dal codice civile: azioni di responsabilità nei confronti della società (artt. 2392, 2393 e 2393-bis del c.c.), dei creditori sociali (art. 2394 del c.c.), dei soci e dei terzi (art. 2395 del c.c.). È ammessa anche l’azione di responsabilità nelle procedure concorsuali (art. 2394- bis del c.c.), affermando, quindi, implicitamente la fallibilità.

L’art. 28 del CTS rinvia all’art 2392 del Codice civile e pertanto, secondo questa disposizione, gli amministratori (direttori, organo di controllo e di revisione) degli ETS devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze vi è, quindi, una tipologia di responsabilità più marcata rispetto a quella del «buon padre di famiglia».

Alla luce di quanto esposto emerge che la generica responsabilità per gli amministratori prevista dall’art. 18 cod. civ. è sostituita, nel CTS, con quella “professionale” tipica delle società per azioni.

La diligenza degli amministratori viene, quindi, parametrata alla natura dell’incarico e alla specifica competenza del soggetto, con conseguente necessità per coloro che andranno a comporre l’organo di amministrazione di una preparata e adeguata preparazione tecnica.

 

05/06/2023                                                                                                                                                                                                          Avv. Luca Concilio

APRILE, TEMPO DI BILANCI

Bilanci

Il mese di Aprile coincide, per la maggior parte delle associazioni, con il momento in cui deve essere discusso ed approvato il bilancio (o rendiconto) del precedente esercizio sociale.

Tale scadenza temporale non è tuttavia fissata per legge e dipende, anche, dall’anno sociale seguito dall’associazione.

La legge non specifica il termine entro cui un’associazione deve approvare il bilancio ma impone, invece, che tale operazione venga fatta annualmente. Il termine di 4 mesi (o 120 giorni) che viene inserito in tutti gli statuti, è mutuato dalla disciplina del diritto societario, e quindi inserendolo nello statuto (che è la “legge” interna dell’ente) tale termine diviene perentorio per l’associazione che deve, perciò, necessariamente rispettarlo.

Come detto non tutte le associazioni hanno un anno sociale corrispondente a quello solare. Anche in tale ambito il Legislatore non ha imposto limiti alla libertà dell’ente che, quindi, può stabilire di seguire un anno sociale classico (quello solare) oppure fissare un anno che vada “a cavallo” tra due anni solari (ad. esempio da Settembre al successivo Agosto o da Luglio al successivo Giugno). Ovviamente il computo dei mesi costituenti l’anno di esercizio, indipendentemente da quale “tipo” di anno si sceglie di seguire, dovrà sempre essere pari a dodici.

Tutto ciò premesso risulta evidente che per le tante associazioni che seguono l’anno solare, il mese di Aprile di ogni anno coincide con il termine entro cui deve riunirsi l’Assemblea dei soci per discutere ed approvare il bilancio dell’esercizio sociale conclusosi il precedente 31/12.

Le modalità di convocazione dell’assemblea ordinaria vengono previste dagli statuti sociali ma devono seguire il principio della “messa in conoscenza” a tutti i soci aventi diritto di partecipazione.

L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è un evento cardine della vita associativa di ogni ente; è l’unica assemblea che la Legge impone ad ogni associazione in quanto è il consesso dove si discute la gestione e l’andamento economico dell’ente (aspetto essenziale per la vita di ogni realtà associativa e non solo).

In conclusione si evidenzia che la disciplina della riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) impone a tutti gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) di depositare entro il 30 giugno di ogni anno l’ultimo bilancio approvato con la relativa delibera assembleare. Tale adempimento, per ora solo facoltativo nel mondo dello sport, potrà con ogni probabilità diventare obbligatorio anche per le Asd che dovranno, in tal caso, depositare la suddetta documentazione al RAS (Registro Attività Sportive) tenuto dal Dipartimento dello sport.

Pubblicato il 27/04/2023

Avv. Luca Concilio

IL NUOVO REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE (RAS) ED IL RELATIVO REGOLAMENTO

Il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (in via informale RAS), istituito con D.Lgs. n. 39/2021 e tenuto a cura del Dipartimento dello Sport, è divenuto operativo il 31/08/2022 andando a sostituire, per le funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica svolta dagli enti sportivi, il “vecchio” registro tenuto dal CONI.

Il registro CONI non è stato, ad oggi, abrogato ma adesso svolge funzioni solo in merito all’ordinamento sportivo.

Ogni ente sportivo (associazioni o società sportive dilettantistiche nonché Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva) deve obbligatoriamente risultare iscritto al RAS per poter usufruire sia della certificazione dell’attività sportiva svolta che delle conseguenti agevolazioni (fiscali, amministrative etc.) ad essa collegate.

L’iscrizione al registro avviene per il tramite di un Organismo sportivo (Federazioni, Discipline associate, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI) in virtù di un rapporto di affiliazione che ha durata annuale. L’ente sportivo, una volta affiliato ad un Organismo sportivo, delega a quest’ultimo l’invio della pratica al RAS e provvede, di propria iniziativa, ad attivare l’utenza “personale” sul portale del registro.

Il RAS, infatti, è un registro telematico a carattere pubblico formato da una sezione riservata (di esclusivo accesso agli enti sportivi e agli Organismi sportivi tramite apposite credenziali) ed una sezione pubblica (nella quale chiunque può visionare determinati dati degli enti sportivi).

Gli enti sportivi sono tenuti all’invio di una serie di informazioni al RAS; tali informazioni vengono inviate, in molti casi, tramite l’Organismo sportivo al quale l’ente si affilia.

Gli enti sportivi dialogano con il RAS tramite l’Organismo sportivo di affiliazione o tramite la propria utenza privata (con possibilità di delega da parte del legale rappresentante dell’ente ad un massimo di 3 soggetti).

Il RAS richiede il caricamento delle attività sportive, didattiche e formative svolte dagli enti sportivi per ogni singolo anno di affiliazione.

Tutti i requisiti per l’iscrizione, le relative modalità operative del registro, le eventuali procedure di controllo e di cancellazione, sono disciplinate dal Regolamento emanato dal Dipartimento dello Sport e di recente aggiornato e pubblicato sul sito di Sport e Salute SpA.

Il suddetto regolamento contiene, anche, al suo interno l’elenco delle attività/discipline sportive riconosciute (che è sempre soggetto ad eventuale aggiornamento).

06/04/2023

Avv. Luca Concilio

DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2022 E LEGGE DI CONVERSIONE

LE NOVITA’ SUL TERZO SETTORE

 

Gli articoli 25-bis e 26 del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, come convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122 (pubblicata nella G.U. n. 193 del 19 agosto 2022) hanno introdotto importanti novità per gli Enti del Terzo Settore. Cerchiamo, sinteticamente, di elencarle:

  • SOSPENSIONE TERMINI TRASMIGRAZIONE RUNTS

L’attività di controllo, e la relativa trasmigrazione, dai precedenti registri pubblici al RUNTS è stata sospesa dal 1 Luglio al 15 Settembre 2022; Questo vuole dire che la trasmigrazione, che inizialmente doveva compiersi entro il 20 agosto 2022 adesso si dovrà completare entro il 5 Novembre 2022, consentendo, quindi, ai relativi Uffici RUNTS, di godere di maggior tempo per gestire tutte le pratiche. In tale periodo, se quale ente avesse ricevuto richiesta integrativa da parte del RUNTS, non dovranno essere conteggiati, per il relativo termine, i giorni intercorrenti tra il 01/07 ed il 15/09 del 2022.

  • ADEGUAMENTO STATUTI CON ASSEMBLEA ORDINARIA

è stata estesa al 31/12/2022 la possibilità per le APS, ODV ed Onlus, iscritte negli appositi registri, di procedere con la modifica degli statuti (per l’adeguamento al codice del terzo settore) con i quorum previsti per l’assemblea ordinaria dei soci anziché quelli più stringenti dell’assemblea straordinaria.

  • NOVITA’ FISCALI (TITOLO X DEL CTS)

Le maggiori novità introdotte dal decreto semplificazioni (e dalla relativa legge di conversione) riguardano proprio gli articoli presenti nel titolo X del Codice del Terzo Settore. Tale intervento normativo risulta di essenziale portata in quanto apre, finalmente, le porte alla richiesta di autorizzazione alla Commissione Europea circa, proprio, l’impianto fiscale del CTS. Ad oggi, quindi, sono decisamente aumentate le probabilità che entro fine anno 2022 si possa avere il benestare della Commissione Europea per poter così, a partire dal prossimo 1 Gennaio 2023, avere un impianto definitivo della riforma del Terzo Settore.

Vediamo, sommariamente, quali sono le maggiori novità:

  1. 79 CTS – disposizioni in materia imposte sui redditi:
  • viene delineato il perimetro dei “costi effettivi”;
  • il margine sulla commercialità dei proventi viene alzato al 6% per non più di 3 anni consecutivi;
  • il mutamento di qualifica da ETS commerciale a Non commerciale o viceversa, opera dal periodo di imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento di qualifica. Tale agevolazione, però, si avrà solo per i primi due periodi di imposta successivi al termine fissato dall’art. 104 co. II CTS;
  • i corrispettivi specifici versati da associati e familiari conviventi, percepiti dagli ETS sono di natura commerciale salvo quelli incassati nel rispetto dei commi 2 e 2bis dell’art. 79 CTS (quindi se a titolo gratuito o dentro la forbice del 6% di marginalità).
  1. 83 CTS – detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali:
  • Si amplia anche agli ETS commerciali la possibilità di usufruire delle agevolazioni del presente articolo. Infatti la norma, adesso, si applica a tutti gli ETS e cooperative sociali, tranne le imprese sociali costituite in forma societaria;
  • Le liberalità ricevute devono essere utilizzate per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  1. 85 CTS – Regime fiscale delle APS
  • La disciplina viene estesa anche alle società di mutuo soccorso;
  • Viene introdotta la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici incassati da associati, iscritti e tesserati alla medesima organizzazione nazionale nonché quelli incassati da altre aps che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale. Nella sostanza viene riprodotto per le APS quanto sancito dall’art. 148 comma III TUIR;
  • La de-commercializzazione dei ricavi provenienti da attività di somministrazione nonché quelli derivanti dall’organizzazione di viaggi o soggiorni turistici è possibile solo a condizione che le suddette attività vengano rese a favore dei soggetti indicati al punto precedente e senza alcun utilizzo di strumenti pubblicitari da parte dell’ente.

Adesso l’impianto del titolo X del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) sembra davvero pronto per ottenere il parere positivo da parte della Commissione Europea. Con l’opertività del Runts e l’auspicata entrata in vigore dell’impianto fiscale, avremo, finalmente, la piena operatività della Riforma del Terzo Settore (introdotta nel lontano 2017).

30 Agosto 2022                                                                                 Avv. Luca Concilio