I soci minori ed il diritto di voto in assemblea

La corretta gestione del socio minorenne per ciò che riguarda l’ammissione all’associazione, la sua convocazione all’assemblea sociale ed il suo elettorato attivo e passivo (diritto di votare e farsi votare), sono sempre stati argomenti oggetto di poca attenzione sia dal punto di vista organizzativo che amministrativo da parte delle associazioni non profit.

Il modus operandi più comune è sempre stato quello di far presentare la domanda di ammissione socio al genitore esercente la patria potestà e poi, al massimo, convocare il suddetto genitore all’assemblea dei soci ma senza potere di voto ed intervento.

Nel corso degli anni, leggendo centinaia di statuti delle più varie tipologie associative, ho potuto riscontrare che la maggior parte di essi prevedevano, espressamente, clausole che escludevano l’elettorato attivo e passivo del socio minorenne.

Ma è giusto escludere dalla gestione attiva dell’associazione (che si sublima con l’espressione del diritto di voto) il socio solo in quanto minorenne? Non sarebbe opportuno riconoscergli tale diritto facendolo esprimere da chi esercita la patria potestà?

Tali quesiti, se ad un primo impatto possono apparire superflui, sono, invece, di massima importanza per una corretta gestione associativa. Immaginiamo un’associazione che si occupa di sport (corsi di avviamento alla pratica sportiva) e che svolge la propria attività esclusivamente nei confronti di soci minori di età; nella sostanza l’associazione verrebbe gestita solo da una minoranza di soci maggiorenni (presumibilmente gli stessi soci fondatori) che, esercitando il diritto di voto, determinano la gestione del consesso associativo. In tal caso, però, appare evidente come il principio fondamentale della democraticità non verrebbe rispettato ed, anzi, l’associazione potrebbe essere parificata, nella sua gestione, ad una vera e propria società.

Sulla questione è intervenuta dapprima la giurisprudenza e, di seguito, anche la prassi amministrativa, che hanno introdotto un principio nuovo per il mondo associativo.

La Corte di Cassazione civile, Sez. VI – 5, con l’ordinanza del 4.10.2017, n. 23228 ha stabilito che: “…..circa la disapplicazione di fatto delle norme statutarie inerenti l’esercizio dei diritti partecipativi degli associati, non essendo giuridicamente corretto ravvisarne un’eccezione nella circostanza che si trattasse di persone minori, posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale”.

Sulla scia di tale pronuncia è intervenuto, anche, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che con la nota n. 1309 del 06/02/2019 ha ribadito che: “…. anche con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) hanno chiarito l’illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Alla luce di quanto innanzi indicato, pertanto, è opportuno per ogni associazione controllare il proprio statuto e, se nel caso, procedere con apposita modifica rispettando i principi su esposti evitando, così, in caso di controlli, eventuali contestazioni circa la mancanza di democraticità nella gestione dell’attività associativa ed il conseguente verbale di accertamento.

 

Pubblicato il 20/01/2021                                                                                                                         Avv. Luca Concilio