ALLA LUCE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 107/21 – PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 177 DEL 26/07/21
Dopo una lunga attesa, finalmente, è stato pubblicato il decreto n. 107 del 19/05/21, nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26/07/21.
Questo decreto era atteso da tutti gli operatori del settore in quanto va a disciplinare i cosiddetti “redditi diversi” che un ente del terzo settore (ETS) può introitare durante lo svolgimento delle proprie attività.
Il Codice del terzo settore (CTS) prevede, infatti, all’art. 6 la possibilità per ogni ETS di svolgere attività diverse rispetto a quelle di carattere generale previste dall’art. 5 del CTS a condizione che le stesse siano “strumentali e secondarie” in base ai criteri formulati dal decreto appena pubblicato.
Vediamo, quindi, cosa dispone il decreto e cosa si intende per strumentalità e secondarietà delle attività diverse.
- STRUMENTALITA’ (art. 2 del decreto)
le attività diverse si considerano strumentali rispetto a quelle di interesse generale “se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo”.
Da quanto disposto dal decreto, all’art. 2, quindi, si desume che possano essere intese come “strumentali” tutte le attività poste in essere dall’ETS a condizione che siano svolte per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tale condizione risulta essere, a ben vedere, superflua in quanto, ex art. 4 del CTS, ogni ETS, per essere tale, deve perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È utile però evidenziare come non sia richiesta alcuna “connessione” tra le attività di interesse generale e quelle diverse sicchè la strumentalità risulta essere un requisito meramente di stile.
- SECONDARIETA’ (art. 3 del decreto)
Il decreto introduce dei caratteri meramente quantitativi per la determinazione della secondarietà delle attività diverse e precisamente le attività diverse si considerano secondarie se:
- a) i ricavi da esse provenienti non superino il 30% delle entrate complessive dell’ente del terzo settore;
oppure
- b) i ricavi da esse provenienti non superino il 66% dei costi complessivi dell’ente del terzo settore.
Le due condizioni sono tra loro alternative, infatti è sufficiente ai fini dell’ammissibilità delle attività “diverse” la sussistenza ed adeguata documentazione (ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice) dell’una o dell’altra. Presumibilmente opteranno per la prima tutti gli ETS che svolgono attività remunerate mentre la seconda sarà più vantaggiosa per gli ETS che svolgono prevalentemente attività gratuita.
Sempre l’art. 3 del decreto, al comma III, stabilisce che rientrano tra i “costi complessivi” da considerare ai fini del computo della percentuale di cui alla lettera b) i seguenti elementi:
1) i costi “figurativi” relativi all’impiego di volontari iscritti nel relativo registro (da calcolarsi applicando a ciascuna ora di attività di volontariato effettivamente prestata la retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all’art. 51, d.lgs. 81/2015);
2) il “valore normale” delle erogazioni gratuite di denaro e delle cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi;
3) la differenza tra il “valore normale” dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.
– Art. 4 del decreto e conseguenze del mancato rispetto dei limiti
Il suddetto art. 4 prevede, innanzitutto, che in caso di mancato rispetto dei limiti quantitativi prima esposti (art. 3), l’ETS dovrà darne comunicazione all’ufficio RUNTS territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. In secondo luogo, una volta effettuata la comunicazione innanzi indicata, vi è l’obbligo di adottare nell’esercizio successivo un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo (rapporto tra ricavi o tra ricavi e costi), sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente. Esemplificando se il nostro ETS ha avuto ricavi per attività diverse pari al 35% nell’anno x (sforando quindi del 5% rispetto a quanto previsto dal decreto), dovrà avere ricavi da attività diverse pari al massimo al 25% nell’anno x+1; dovrà, in sostanza, fare un’operazione di “compensazione”.
Il mancato rispetto sia della comunicazione entro i 30 giorni che della successiva “compensazione” comportano la cancellazione dell’ente dal RUNTS, con tutte le annesse e gravose conseguenze.
Avv. Luca Concilio