Infortunio del tesserato

LA POLIZZA ASSICURATIVA DELL’ENTE O FEDERAZIONE PAGA IL RISARCIMENTO?

 Nello svolgimento della pratica sportiva è all’ordine del giorno il verificarsi di infortuni più o meno gravi.

Molti dirigenti di associazioni e società sportive ritengono che, essendo affiliati ad enti di promozione o federazioni sportive, siano al sicuro rispetto ad eventuali richieste risarcitorie del tesserato infortunato ed anche di avere un’ottima copertura assicurativa ma sarà davvero così?

In primo luogo bisogna tener presente che ogni Asd o Ssd, regolarmente affiliata ad un “organismo sportivo” (enti o federazioni) riceve, per legge, una polizza assicurativa da parte di quest’ultimi; difatti il D.P.C.M. del 16/04/2008 obbliga le federazioni sportive, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva a fornire una polizza assicurativa ai propri tesserati atleti/tecnici dilettanti che copri l’evento morte ed invalidità permanete conseguente all’infortunio. Il premio pagato, minimo previsto per legge, è pari ad € 80.000,00 in caso di morte mentre in caso di infortunio si applica apposita tabella allegata al citato DPCM salva la possibilità di previsione di apposita franchigia sino al massimo del 10% (art. 11 co. II del Dpcm). Proprio quest’ultimo aspetto, spesso, è del tutto sconosciuto agli operatori del settore e comporta, in molti casi, il mancato riconoscimento del risarcimento.

Facciamo un esempio pratico: sono presidente di una ASD affiliata alla federazione X, tramite la quale usufruisco della relativa copertura assicurativa sottoscritta dalla federazione; A seguito di infortunio (frattura ossea con invalidità del 5%) occorso, presso la mia struttura, ad un tesserato durante la pratica sportiva attivo la suddetta polizza confidando nel risarcimento; a seguito dell’istruttoria, però, la compagnia mi risponde negativamente in quanto la polizza nazionale prevede una franchigia assoluta del 7%.

Dal caso innanzi indicato (purtroppo molto frequente) bisogna prendere spunto per un paio di considerazioni:

  • Il dirigente dell’associazione/società deve conoscere bene la polizza assicurativa dell’ente/federazione al quale risulta affiliato;
  • E’ opportuno far prendere visione (con relativa sottoscrizione) a tutti i propri tesserati/soci delle condizioni di polizza vigenti;
  • E’ molto probabile che nella polizza ci siano franchige tali da rendere estremamente difficoltoso un risarcimento (salvo infortunio di estrema gravità);
  • Nel caso di mancato risarcimento (o anche risarcimento ritenuto insufficiente) il soggetto infortunato potrà, comunque, instaurare un contenzioso direttamente contro l’associazione/società sportiva quale responsabile civile (il cui esito può essere imprevedibile);
  • Considerata la posizione di “responsabile civile” ricoperta dall’associazione/società sportiva presso la quale si svolge l’attività, può essere opportuno prendere in considerazione un prodotto assicurativo specifico che dia maggiori garanzie in caso di infortunio di un tesserato/socio, sottoscrivendo, quindi, un’autonoma polizza assicurativa.

Le suddette valutazioni non vogliono di certo essere una critica nei confronti dei prodotti assicurativi offerti dagli enti e federazioni sportive bensì sensibilizzare i dirigenti delle Asd ed Ssd a conoscere i prodotti assicurativi offerti con le affiliazioni agli organismi sportivi ed essere consapevoli che il “responsabile civile” è sempre il soggetto giuridico titolare della struttura sportiva o, comunque, responsabile dello svolgimento dell’attività sportiva (quindi, nella sostanza, l’associazione o società sportiva).

Avv. Luca Concilio