Co-progettazione e Terzo Settore, cosa è cambiato?

La co-progettazione è individuata dal legislatore quale strumento ordinario di esercizio dell’azione amministrativa attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato.

La co-progettazione non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e progettazione.

Se inizialmente la co-progettazione era limitata agli interventi innovativi e sperimentali (art. 7 del DPCM del 30 Marzo 2001, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 131 del 2020, ha affermato che la co-progettazione è la metodologia ordinaria per l’attivazione di rapporti con gli Enti del Terzo Settore nell’ambito delle attività di interesse generale individuate dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore.

L’art. 55 del C.T.S. evidenzia due aspetti rilevanti sul tema: a) l’attivazione della co-progettazione dovrebbe essere la conseguenza dell’attivazione della co-programmazione; b) l’istituto in esame è riferito a specifici progetti di servizio o di intervento.

La procedura di co-progettazione presuppone la pubblicazione di un avviso da parte dell’Ente pubblico contenente: a) la finalità del procedimento; b) l’oggetto del procedimento; c) la durata del partenariato; d) il quadro progettuale ed economico di riferimento; d) i requisiti di partecipazione e cause di esclusione; e) le  fasi del procedimento e modalità di svolgimento; f) i criteri di valutazione delle proposte; g) la conclusione del procedimento.

L’oggetto del procedimento, come già rilevato, si riferisce ad una o più attività di interesse generale indicate nell’art. 5 del C.T.S.

Gli avvisi pubblici devono indicare il quadro progettuale e economico di riferimento, mettendo a disposizione degli Ets le informazioni, i dati e gli eventuali strumenti di programmazione. In secondo luogo, gli avvisi dovrebbero indicare l’insieme delle risorse messe a disposizione dall’amministrazione procedente ed utilizzabili nell’eventuale esecuzione delle attività di progetto.

L’iniziativa nella procedura di co-progettazione può anche essere di parte attraverso la presentazione di una proposta progettuale. In caso di accoglimento della proposta l’ente procedente pubblica un avvisa, con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta progettuale, con la conseguente valutazione comparativa tra le proposte pervenute.

Seguono le sessioni di co-progettazione che prevedono due distinte modalità di svolgimento. L’ente potrebbe attivare un tavolo di co-progettazione con gli ETS che si sono collocati nella graduatoria finale più in alto oppure decidere di far partecipare tutti gli ETS in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Il procedimento si chiude con atto motivato, cui seguirà la sottoscrizione della convenzione tra Ente Pubblico e Ente del Terzo Settore per l’attivazione del rapporto di collaborazione.

Quindi, con la convenzione vengono disciplinati gli aspetti più rilevanti dell’esecuzione delle attività di progetto quali: a) la durata del partenariato; b) gli impegni comuni di ciascuna parte; c) il quadro economico risultante dalla risorse, anche umane, messe a disposizione dall’ente procedente e da quelle offerte dagli ETS; d) le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo; e) la disciplina in ordine alla valutazione di impatto sociale; f) i termini e le modalità di rendicontazione delle spese; g) i limiti e le modalità di revisione della convenzione; h) la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

 

La co-progettazione può anche essere declinata ex art. 55 co. 3 del C.T.S. mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

La procedura mediante accreditamento prevede in modo identico a quella tradizionale la pubblicazione di un bando con indicazione dei requisiti.

Gli enti selezionati verranno inseriti in un elenco/Albo dal quale potrà attingere la p.a. Seguiranno poi le sessioni di co-progettazione, e a seguito della chiusura della procedura verrà sottoscritto il patto di accreditamento.

Avv. Fabio Torluccio