Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro e attività di volontariato

Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro e attività di volontariato

Il d.l. n. 127/2021 ha previsto per il periodo compreso tra il 15 Ottobre e il 31 dicembre 2021 l’obbligo di esibire la certificazione green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

L’obbligo riguarda tutti i soggetti che esercitano la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato in luoghi lavorativi pubblici o privati, anche sulla base di contratti esterni.

Si prevede, pertanto, in modo espresso che i volontari debbano esibire la carta verde.

E’ la prima vola che il governo si riferisce in modo chiaro ai volontari ovvero a coloro che, durante la pandemia, sono stati in prima linea accanto al personale sanitario e, al contempo, accanto ai più deboli. Emerge, pertanto, un “riconoscimento” verso quei soggetti che nel lungo periodo di emergenza hanno fornito un aiuto prezioso in tante situazioni in cui lo Stato da solo non poteva assicurare alcun sostegno.

Non dimentichiamoci che in Italia operano più di 5 milioni di volontari e che il nostro è un mondo variegato ed eterogeneo dove si sperimentano azioni e situazioni molto diverse fra loro».

Il provvedimento intendere assicurare sui luoghi di lavoro un elevato standard di sicurezza e, al contempo, fortifica anche il sistema di screening, prevedendo l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi fissi.

Il decreto ha poi disciplinato le misure di distanziamento sociale e di sostegno dello sport di base.

Passando all’esame delle disposizioni più rilevanti occorre rilevare che il decreto legge demanda ai datori pubblici le attività di controllo, che presuppongono l’esibizione della carta verde al momento dell’accesso sul luogo di lavoro.

Il lavoratore, privo del green pass, non potrà entrare nel luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde. L’assenza ingiustificata non consente di percepire la retribuzione. Coloro che saranno colti sul luogo di lavoro senza la carta verde potrebbero incorrere in una sanzione pecuniaria fino a € 1.500,00.

Analoghe previsioni sono state introdotte per il lavoro privato, con la facoltà per i datori di sostituire il lavoratore privo del green pass finché non si sarà munito della carta verde.

Sono previste le medesime sanzioni pecuniare già segnalate per il pubblico impiego, con la conservazione del posto di lavoro.

Presenti anche indicazioni per la revisione delle misure di distanziamento per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative e previsioni a sostegno allo sport di base.

In particolare, entro il 30 settembre 2021, in ragione dell’estensione dell’obbligo di green pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Comitato tecnico scientifico (Cts) dovrà esprimere un parere in ordine alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi in cui si svolgono attività:

  • culturali,
  • sportive,
  • sociali
  • ricreative.

La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione dei successivi provvedimenti.

Inoltre, preso atto della pesante crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell’emergenza sanitaria, il provvedimento prevede che le somme già trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi (art. 44 dl n. 73/2021) e non utilizzate entro il 15 settembre 2021 sono riassegnate, entro il 15 ottobre 2021, per il cinquanta per cento al “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” e per il restante cinquanta per cento al “Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale”.

Avv. Fabio Torluccio