Associazione di promozione sociale

Le associazioni promozione sociale sono enti senza scopo di lucro caratterizzati dallo svolgimento di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale rivolte, prevalentemente, ai propri associatici e familiari nonché, in via residuale, nei confronti di soggetti terzi. Le associazioni di promozione sociale possono essere costituite, esclusivamente, in forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta).

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) stabilisce un numero minimo di soci, obbligatorio per legge, che deve essere presente sia in fase costitutiva che durante tutta la vita associativa; l’associazione di promozione sociale deve avere un minimo di 7 soci persone fisiche o 3 soci associazioni di promozione sociale.

Le associazioni di promozione sociale godono di un particolare regime fiscale di favore che consente loro, ad esempio, di decommercializzare i corrispettivi specifici incassati dai propri soci o familiari nello svolgimento di attività istituzionali (unica tipologia associativa a godere di tale agevolazione nel codice del terzo settore).

 

Le associazioni di promozione sociale, unitamente alle organizzazioni di volontariato, possono usufruire di un particolare regime forfettario inerente le entrate di carattere commerciale.

Le associazioni di promozione sociale possono godere di particolari agevolazioni inerenti i rapporti in convenzione con la pubblica amministrazione