Riforma delle sport

LA RIFORMA DELLO SPORT

ALLA LUCE DEL D.L. “SOSTEGNI BIS” CONVERTITO NELLA LEGGE N. 106/2021 DEL 23/07/2021

 

La riforma dello sport, pur non ancora operativa, ha già alle sue spalle una vita tormentata; difatti, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei 5 Decreti Legislativi che la costituiscono (18/19 marzo 2021) si è assistito dapprima ad una ipotetica entrata in vigore (a scaglioni) entro poche settimane/mesi, poi diventati anni in virtù del Decreto Sostegni del 22/03/21 che nella sostanza aveva “congelato” la riforma.

Adesso con la pubblicazione della Legge n. 106/2021 (legge di conversione del decreto Sostegni bis) la riforma dello sport viene anticipata nella sua entrata in vigore.

L’articolo 10 della L. 106/2021 si concentra sulle misure in ambito sportivo e per quanto concerne l’entrata in vigore dei 5 decreti Legislativi che costituiscono la “riforma dello sport” prevede i seguenti step:

dal 01 gennaio 2022 entreranno in vigore:

D.Lgs. 36/2021: articolo 10 che prevede la sostituzione dell’attuale registro Coni in favore del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal dipartimento per lo sport; articolo 39 che tratta di professionismo e sport femminile, l’articolo 40 (promozione della parità di genere) ed infine tutto il titolo sesto sull’accesso delle persone con disabilità nei corpi militari e di Stato;

D.Lgs. 40/2021 sulla sicurezza sulle piste di sci.

dal 31 agosto 2022 entrerà in vigore:

D.Lgs. 39/2021 che dispone in merito alle regole del registro per le attività sportive nonché per l’acquisizione della personalità giuridica delle asd.

dal 01 gennaio 2023 entreranno in vigore:

D.Lgs. 36/2021, tutti i restanti articoli non entrati già in vigore (tra i quali quelli sullo status giuridico delle asd/ssd sia professionistiche che dilettantistiche e sul lavoro sportivo);

D.Lgs. 37/2021 sugli agenti degli atleti / procuratori sportivi;

D.Lgs. 38/2021 sulle norme di sicurezza degli impianti sportivi.

Altro elemento di forte interesse concerne i documenti necessari per l’iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport e disciplinato dal D.Lgs. 39/2021; difatti vengono ridotti notevolmente i documenti dapprima previsti dall’art. 6 del suddetto decreto lesglitavivo a fronte della seguente documentazione prevista dall’art. 10 co. 13 quinquies L. 106/21 e precisamente:

  1. a) la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita IVA dell’associazione o societa’ sportiva dilettantistica;
  2. b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
  3. c) la data dello statuto vigente;
  4. d) la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attivita’ sportive, didattiche e formative;
  5. e) la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’organo amministrativo e delle generalita’ del legale rappresentante e degli amministratori;
  6. f) i dati dei tesserati.

Viene, infine (ma non meno importante), tolto sia l’obbligo, previsto dall’art. 6 co. III del D.Lgs. 39/21, di depositare presso il Registro delle attività sportive il bilancio o rendiconto che quello di depositare i contratti (con l’indicazione dei relativi compensi) dei lavoratori sportivi nonché degli amatori (previsto originariamente dall’art. 6 co. II lettera h) del D.Lgs. 39/21). Non possiamo non evidenziare come quest’ultimo intervento vada in netta contrapposizione con la ratio della riforma del terzo Settore che, invece, in ossequio al principio di “trasparenza” richiede a tutti gli ETS di depositare i documenti contabili presso il RUNTS; senza voler sollevare alcuna polemica ma analizzando semplicemente i dati di fatto possiamo concludere che ci troviamo difronte all’ ennesimo caso di trattamento privilegiato del settore sportivo dilettantistico rispetto a tutto il resto del mondo NON profit italiano.

 

Avv. Luca Concilio