Gli obblighi di trasparenza per gli Enti del Terzo Settore

Tra pochi giorni il RUNTS sarà operativo, coloro che decideranno di iscriversi nel registro dovranno adeguarsi agli obblighi di trasparenza codificati nel Codice del Terzo Settore.

Occorre rilevare che il principio di trasparenza ha assunto un ruolo rilevante oltre che centrale del C.T.S., in quanto considerato dal legislatore necessario all’instaurazione di un rapporto di fiducia tra Ente e associato, tra Ente e soggetto pubblico, nonché fattore a cui è stato subordinato il riconoscimento di regimi fiscali agevolati.

Peraltro, le disposizioni del C.T.S. prevedono un sistema di trasparenza che segue il principio di gradualità, nel senso che il numero di adempimenti cresce parallelamente alle dimensioni dell’Ente, anche in considerazione dei costi collegati all’assolvimento dei relativi adempimenti.

La decisione di introdurre specifiche disposizioni dirette a garantire un elevato livello di trasparenza nasce dall’esigenza di porre un freno all’esercizio di attività con fine di lucro celate sotto la veste di enti non profit. Il fenomeno ampiamente diffuso ha indotto il legislatore ad introdurre uno strumento “la trasparenza” idoneo a contemperare diverse esigenze:

  • Vengono salvaguardati i soggetti che effettivamente perseguono fini meritevoli di tutela, codificati dall’art. 5 del C.T.S.;
  • Vengono sanzionati coloro che svolgendo un’attività for profit, sotto la veste di un ente del terzo settore, intendono solo sfruttare a proprio favore le agevolazioni fiscali discendenti dalla qualifica di ente del Terzo Settore;
  • Vengono salvaguardati coloro che partecipando alla vita del sodalizio, in quanto, in ogni momento, possono chiedere all’ente informazioni e documenti;
  • Vengono tutelati i terzi, enti pubblici e privati, che possono conoscere il regolare funzionamento e le attività svolte dal sodalizio;
  • Vengono, infine, premiati mediante il riconoscimento di benefici fiscali coloro che adempiono agli obblighi di trasparenza così come codificati dal C.T.S..

E’ il caso di analizzare alcune delle disposizioni del Codice che prevedono espressamente obblighi di trasparenza a carico di tutti i soggetti del Terzo Settore e che consento di indentificare la portata epocale della riforma.

L’art. 45, co. 2 del C.T.S. indica che il registro (RUNTS) è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

L’art. 48 del C.T.S. elenca le informazioni che ciascun ente mediante gli amministratori deve comunicare:

  • Denominazione;
  • Forma giuridica;
  • Sede legale;
  • Data di costituzione;
  • Oggetto dell’attività di interesse generale;
  • Codice fiscale o partita iva;
  • Il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo;
  • Le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente;
  • Le generalità dei soggetti che ricoprono cariche con indicazioni dei poteri e limitazioni;
  • Le modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
  • Le delibere di trasformazione, fusione, scissione, estinzione, liquidazione cancellazione;
  • I rendiconti, i bilanci nonché i rendiconti relativi alle raccolte fondi.

 

L’articolo 52 del C.T.S. prevede che l’ opponibilitàa terzi degli atti è subordinata alla pubblicazione nel Registro.

 

L’art. 7 del C.T.S. prevede che lo svolgimento di raccolte fondi deve essere improntato al principio di trasparenza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L’art. 12 del C.T.S. prevede che la denominazione di ogni ente deve contenere l’acronimo E.T.S. che, peraltro, deve essere presente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L’indicazione di E.T.S. è preclusa a coloro che non appartengono alla famiglia del terzo settore.

L’art. 15 del C.T.S. indica i libri obbligatori, precisando che gli Enti del C.T.S. devono tenere.

  • Libro degli associati;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione;

La stessa disposizione riconosce agli associati di poterli consultare.

L’art. 55 del C.T.S. richiama espressamente il principio di trasparenza alla base dell’individuazione dei soggetti del terzo settore con cui gli enti pubblici possono instaurare partenariati. Analogo principio è richiamato dall’art. 56 del C.T.S. per la stipula di convenzioni.

L’art. 81 del C.T.S. stabilisce che per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e società in favore di enti del terzo (che utilizzano tali somme per il recupero di beni immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata) settore è obbligatorio che l’importo ricevuto sia pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente, nell’ambito di una pagina dedicata.

Da una lettura delle disposizioni richiamate emerge che per gli E.T.S. la trasparenza ha l’obiettivo di garantire agli interlocutori privati e pubblici strumenti di conoscenza e controllo circa gli scopi perseguiti e le attività svolte. Scopi e attività sono i fattori sulla base dei quali si erige l’attribuzione di regimi fiscali agevolati e l’accesso a risorse pubbliche.

 

Avv. Fabio Torluccio