Cos’è un’impresa sociale?

Per impresa sociale si intende un ente privato che esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I requisiti che qualificano un ente privato come impresa sociale sono quattro:

1) l’attività di impresa di interesse generale;

Il decreto legislativo n. 112/2017 prevede che l’ente debba esercitare una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’art. 2 del citato decreto stabilisce che si considerano di interesse generale le seguenti attività:

  1. a) interventi e servizi sociali;
  2. b) interventi e prestazioni sanitarie;
  3. c) prestazioni socio-sanitarie;
  4. d) educazione, istruzione nonché formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  5. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  6. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
  7. g) formazione universitaria e post- universitaria;
  8. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  9. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
  10. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
  11. k) organizzazione e gestione di attività turistiche;
  12. l) formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
  13. m) servizi strumentali alla imprese sociali e agli enti del terzo settore;
  14. n) cooperazione alla sviluppo;
  15. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione;
  16. p) servizi finalizzati all’ inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro, dei lavoratori e delle persone svantaggiate;
  17. q) alloggio sociale;
  18. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  19. s) micro-credito;
  20. t) agricoltura sociale;
  21. u) organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche;
  22. v) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2) Il secondo requisito consiste nell’esercizio in via stabile e principale di un’attività di impresa di interesse generale pe finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Con la nozione “in via principale” si fa riferimento ad un criterio quantitativo; i ricavi derivanti dalla predette attività devono essere superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa.

3) Il terzo requisito consiste nell’assenza di scopo di lucro.

Per assenza di scopo di lucro si intende il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai seguenti soggetti:

– fondatori;

– socio o associati;

– lavoratori e collaboratori;

– amministratori e altri componenti degli organi sociali;

Il legislatore ha individuato, in modo specifico, le ipotesi di distribuzione indiretta di utili:

  1. a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali  non  proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle  specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano

nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

  1. b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla  necessità di  acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento  delle  attività  di interesse generale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b),  g)  o h);
  2. c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma

3, lettera a);

  1. d) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  2. e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di  quelle  di  mercato,  a   soci,   associati   o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di  controllo,  a  coloro  che  a  qualsiasi   titolo   operino   per l’organizzazione o ne facciano  parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a favore  dell’organizzazione,  ai  loro  parenti entro il terzo grado ed  ai  loro  affini  entro  il  secondo  grado, nonché  alle  società  da  questi  direttamente  o   indirettamente controllate o  collegate,  esclusivamente  in  ragione  della   loro qualità , salvo che tali cessioni  o  prestazioni  non  costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’art. 2;
  3. f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati,  di  interessi   passivi,   indipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti  al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite puo’ essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

L’art. 3 del decreto legislativo n. 112/2017 stabilisce, tuttavia, che l’impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte le eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

4) Il quarto requisito consiste nell’adozione di sistemi di gestione responsabili e trasparenti.

Lo Statuto deve contenere i seguenti elementi:

  1. a) oggetto sociale;
  2. b) assenza di scopo di lucro;
  3. c) denominazione di “impresa sociale”;
  4. d) condizioni di ammissibilità dei soci e associati nel rispetto del principio di non discriminazione;
  5. e) possibilità in caso di esclusione del socio di investire l’assemblea dei soci o altro organo eletto in assemblea;
  6. f) norme che regolano il funzionamento degli organi sociali;
  7. g) requisiti di coloro che assumono cariche sociali;
  8. h) adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e dei soggetti interessati alle attività dell’impresa sociale;
  9. i) casi e modalità di partecipazione dei lavoratori.

Inoltre, la denominazione deve contenere l’indicazione di impresa sociale, lo statuto e l’atto costitutivo devono indicare anche le modalità di ammissione e di esclusione dei soci o associati nonché le norme di funzionamento degli organi sociali.

L’impresa sociale deve tenere il libro giornale e degli inventari. Deve, infine, redigere e depositare il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese nonché e pubblicare sul proprio sito il bilancio sociale.

5) Il quinto requisito consiste nell’ampio coinvolgimento dei lavoratori.

Gli statuti delle imprese sociali devono contenere regole specifiche che assicurino l’effettiva partecipazione dei lavoratori alle decisioni più importanti dell’impresa, con particolare riferimento alle questioni che incidono sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Salerno, lì 13/06/2022

 

Avv. Fabio Torluccio