Le responsabilità generiche e specifiche del presidente e degli altri amministratori degli ETS

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Il D.Lgs. 117/2017, meglio noto come Codice del Terzo Settore (da ora in avanti CTS) introduce, in capo agli amministratori degli enti iscritti al Registro Unico del Terzo settore (RUNTS), delle responsabilità personali, in alcuni casi espressamente sanzionate, che prescindono dal riconoscimento o meno della personalità giuridica dell’ente.

In relazione alle nuove disposizioni ed ai nuovi obblighi imposti agli amministratori del Terzo Settore, è opportuno distinguere le responsabilità dei componenti dell’organo amministrativo in responsabilità specifiche e generiche. Per quanto attiene alle responsabilità specifiche, la norma da esaminare è l’art. 91 del CTS che rubrica: “Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi

L’organo competente a emettere i provvedimenti sanzionatori, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 è l’ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Vediamo quali sono le sanzioni disposte:

– Il comma 1 prevede che, in caso di distribuzione indiretta di utili, gli amministratori che hanno commesso o hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro;

– Il comma 2 tratta della sanzione relativa alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento dell’ente effettuata in assenza o in difformità del parere dell’ufficio; Anche in tal caso si configura una responsabilità di chi ha violato o concorso a violare l’obbligo della autorizzazione per la devoluzione con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro;

– Il comma 3 prevede che chiunque utilizzi illegittimamente le indicazioni ETS, ODV e APS (o le relative locuzioni) è punito con la sanzione da 2.500 a 10.000 euro; Tale sanzione è raddoppiata se l’illegittimo utilizzato sia finalizzato ad ottenere da terzi erogazione di denaro o altre utilità.

Infine il comma V dell’art. 48 del CTS, unitamente al comma VII dell’art. 20 del D.M. 106/2020, prevede che gli amministratori sono “onerati” dell’obbligo del deposito degli atti, della completezza delle informazioni e dei relativi aggiornamenti dei dati da pubblicare sul Runts; In mancanza, trova applicazione l’articolo 2630 cod. civ. che prevede una sanzione amministrativa da 103 a 1032 euro.

Per quanto attiene alle responsabilità generiche il CTS effettua un esplicito richiamo alla normativa per le società di capitali prevista dal codice civile: azioni di responsabilità nei confronti della società (artt. 2392, 2393 e 2393-bis del c.c.), dei creditori sociali (art. 2394 del c.c.), dei soci e dei terzi (art. 2395 del c.c.). È ammessa anche l’azione di responsabilità nelle procedure concorsuali (art. 2394- bis del c.c.), affermando, quindi, implicitamente la fallibilità.

L’art. 28 del CTS rinvia all’art 2392 del Codice civile e pertanto, secondo questa disposizione, gli amministratori (direttori, organo di controllo e di revisione) degli ETS devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze vi è, quindi, una tipologia di responsabilità più marcata rispetto a quella del «buon padre di famiglia».

Alla luce di quanto esposto emerge che la generica responsabilità per gli amministratori prevista dall’art. 18 cod. civ. è sostituita, nel CTS, con quella “professionale” tipica delle società per azioni.

La diligenza degli amministratori viene, quindi, parametrata alla natura dell’incarico e alla specifica competenza del soggetto, con conseguente necessità per coloro che andranno a comporre l’organo di amministrazione di una preparata e adeguata preparazione tecnica.

 

05/06/2023                                                                                                                                                                                                          Avv. Luca Concilio