2026: la fiscalità del Terzo Settore entra pienamente in vigore

Il 2026 segnerà un momento storico per il Terzo Settore: dopo un lungo periodo transitorio durato oltre otto anni, entreranno finalmente in vigore le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore (CTS).

Con la pubblicazione del Decreto Fiscale (D.L. n. 138 del 17 giugno 2025) sulla Gazzetta Ufficiale nella stessa data, si dà attuazione definitiva al regime fiscale degli enti del Terzo Settore e delle Imprese Sociali. Il provvedimento segue la comunicazione ufficiale dell’8 marzo 2025 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui è stata resa nota la “comfort letter” della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, fondamentale per la piena operatività delle nuove norme.

Il decreto modifica in modo sostanziale gli articoli 101, comma 10, e 104, comma 2, del CTS, e sancisce che le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice – con l’esclusione dell’articolo 77 – saranno applicabili a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

In pratica, ciò significa che:

Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, il nuovo regime entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

Per quelli con esercizio “a cavallo”, l’applicazione partirà dal primo giorno del nuovo esercizio sociale (es. per un esercizio 01/09/2025 – 31/08/2026, l’avvio sarà il 01/09/2026).

Dal 2026 troveranno dunque piena applicazione le seguenti norme:

Art. 79 CTS: definisce i criteri per distinguere le attività istituzionali da quelle commerciali e per determinare la natura commerciale o non commerciale di un ETS.

Art. 80 CTS: introduce un nuovo regime forfettario dedicato agli ETS.

Articoli 84 e 85 CTS: disciplinano le specificità fiscali di Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Art. 86 CTS: istituisce un regime forfettario ad hoc per ODV e APS.

Con l’entrata in vigore di questo nuovo impianto normativo, non saranno più applicabili disposizioni come l’art. 148, comma 3, del TUIR e la legge 398/91, che finora hanno regolato la fiscalità del settore.

Per quanto riguarda le Imprese Sociali, il Decreto prevede che gli utili reinvestiti nell’attività statutaria o accantonati a patrimonio – purché iscritti in riserve dedicate – non saranno più soggetti a tassazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Infine, anche per le ONLUS il 2026 rappresenterà un punto di non ritorno: a partire dal 1° gennaio, l’anagrafe ONLUS sarà ufficialmente soppressa. Le organizzazioni che non avranno ancora effettuato il passaggio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per adeguarsi. In caso contrario, scatterà l’obbligo di devolvere il patrimonio, come previsto dall’articolo 101, comma 8, del CTS.

Pubblicato il 20 giugno 2025