Fine dell’esenzione sui premi sportivi dilettantistici: dal 2026 ritenuta del 20% senza soglia. Si chiude una stagione di incertezze

Sommario

  1. Una vicenda durata due anni: dall’esenzione alla cancellazione definitiva

Dal 1° gennaio 2026 non sarà più applicabile alcuna forma di esenzione dalla ritenuta del 20% sui premi sportivi dilettantistici, nemmeno per importi modesti inferiori ai 300 euro annui.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, il legislatore ha definitivamente abrogato la norma che avrebbe dovuto reintrodurre – in via strutturale – una soglia di non imponibilità per i premi riconosciuti ad atleti e tecnici del settore dilettantistico.

Si chiude così una vicenda normativa complessa, iniziata nel 2023 con una misura emergenziale e proseguita tra proroghe mancate, testi unici in gestazione, interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate e soluzioni transitorie mai entrate realmente a regime.

Per associazioni e società sportive dilettantistiche, ma anche per consulenti, commercialisti e operatori del settore, la fine di questa incertezza rappresenta – paradossalmente – un sospiro di sollievo: viene meno una delle aree più controverse del nuovo diritto sportivo-fiscale post riforma.

 

  1. Il quadro normativo di riferimento

Per comprendere appieno la portata della novità è necessario ripercorrere, in ordine cronologico, le principali tappe legislative:

  • D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport): introduce il nuovo inquadramento fiscale dei premi sportivi;
  • D.L. 215/2023 (Milleproroghe), convertito in L. 18/2024: prevede un’esenzione temporanea per il solo 2024;
  • D.Lgs. 33/2025 (Testo Unico Versamenti e Riscossione – TUVR): tenta di rendere strutturale l’esenzione dal 2026;
  • Interpello Agenzia delle Entrate n. 265/2025: nega l’applicazione dell’esenzione nel 2025 ma apre al rimborso futuro;
  • D.Lgs. 192/2025: abroga prima dell’entrata in vigore la norma agevolativa, cancellandola definitivamente.

 

  1. Il regime ordinario dei premi sportivi dilettantistici

Il punto di partenza resta l’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021, che qualifica i premi corrisposti ad atleti e tecnici dilettanti come:

“premi di cui all’art. 30, comma 2, del DPR 600/1973”.

Ne consegue che tali somme:

  • sono soggette a ritenuta alla fonte del 20%;
  • la ritenuta è a titolo di imposta (definitiva);
  • si applica sull’intero importo, senza deduzioni o franchigie.

Questo è – e rimane – il regime ordinario.

 

  1. L’esenzione temporanea del 2024

In via del tutto eccezionale, il legislatore è intervenuto con l’art. 14 del D.L. 215/2023 (Milleproroghe), introducendo una deroga limitata nel tempo.

Dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024:

  • i premi sportivi dilettantistici
  • fino a 300 euro complessivi annui
  • erogati dallo stesso sostituto allo stesso percipiente

sono stati esentati dalla ritenuta del 20%.

Una misura di natura transitoria, pensata come accompagnamento alla fase di prima applicazione della riforma del lavoro sportivo, e mai concepita come strutturale.

 

  1. Il nodo del 2025 e il Testo Unico della riscossione

Con il D.Lgs. 33/2025, il legislatore aveva tentato di “stabilizzare” l’esenzione inserendo, nel nascente Testo Unico dei Versamenti e della Riscossione, l’art. 45, comma 9, che riproponeva la franchigia dei 300 euro con decorrenza dal 29 febbraio 2024.

Il problema?
Il TUVR sarebbe entrato in vigore solo dal 1° gennaio 2026.

Da qui il corto circuito interpretativo:

  • esenzione prevista con effetto retrodatato,
  • ma collocata in un testo normativo non ancora applicabile.

 

  1. L’intervento dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 265 del 17 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • nel 2025 l’esenzione non poteva essere applicata;
  • la ritenuta del 20% doveva essere operata anche sui premi inferiori a 300 euro;
  • tuttavia, dal 2026 sarebbe stato possibile chiedere rimborso, in virtù dell’entrata in vigore del TUVR.

Una soluzione che, già allora, appariva fragile e foriera di contenzioso.

 

  1. Il D.Lgs. 192/2025: l’abrogazione che chiude la partita

Con l’art. 18, comma 4, lettera h), del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, il legislatore è intervenuto in modo netto, abrogando il comma 9 dell’art. 45 del D.Lgs. 33/2025 (TUVR).

La disposizione cancellata era proprio quella che avrebbe:

  • reso strutturale l’esenzione fino a 300 euro;
  • fatto decorrere l’agevolazione dal 29 febbraio 2024;
  • consentito, secondo l’interpretazione dell’Agenzia, il rimborso delle ritenute operate nel 2025.

L’abrogazione è avvenuta prima ancora che il Testo Unico entrasse in vigore. Il risultato è giuridicamente chiaro:

  • la norma agevolativa non ha mai prodotto effetti;
  • l’esenzione non entra mai nel sistema;
  • viene meno ogni base legale per il rimborso delle ritenute 2025.

Si tratta di una tipica ipotesi di abrogazione preventiva, che neutralizza una disposizione prima della sua applicazione pratica.

 

  1. Effetti sull’interpello dell’Agenzia delle Entrate

La risposta n. 265/2025 dell’Agenzia delle Entrate si fondava sull’assunto che, dal 1° gennaio 2026, il TUVR sarebbe entrato in vigore con dentro l’esenzione.

Venendo meno tale presupposto:

  • cade la prospettiva del rimborso dal 2026;
  • risultano superate le indicazioni fornite agli operatori;
  • non esiste più alcuna norma che consenta di recuperare le ritenute applicate nel 2025.

La conseguenza è rilevante anche sotto il profilo contabile e gestionale: quanto trattenuto resta definitivamente acquisito all’Erario.

 

  1. Il regime oggi definitivamente vigente

Alla luce del quadro normativo attuale, può affermarsi che:

  • tutti i premi sportivi dilettantistici, senza eccezioni,
  • corrisposti dal 1° gennaio 2025 in avanti,
  • sono soggetti a ritenuta del 20% a titolo di imposta;
  • non opera alcuna soglia di esenzione;
  • non è ammesso alcun rimborso per le ritenute applicate o dovute nel 2025;
  • l’unico periodo agevolato resta quello compreso tra 29 febbraio e 31 dicembre 2024.

Il sistema torna quindi a una disciplina semplice, lineare e coerente con il DPR 600/1973.

 

  1. Tabella comparativa “prima e dopo”

Periodo Regime fiscale Soglia esente Trattamento
Fino al 28 febbraio 2024 Regime ordinario Nessuna Ritenuta 20% su tutto
29 febbraio – 31 dicembre 2024 Regime agevolato temporaneo 300 € annui Esenzione fino a 300 €
Anno 2025 Regime ordinario Nessuna Ritenuta 20% su tutto
Dal 1° gennaio 2026 Regime ordinario definitivo Nessuna Ritenuta 20% su tutto

 

  1. Impatti per ASD e SSD: cosa cambia in concreto

Per associazioni e società sportive dilettantistiche, il chiarimento normativo comporta:

  1. Certezza fiscale
    Non esistono più soglie, deroghe o finestre temporali: ogni premio è tassato.
  2. Semplificazione amministrativa
    Non è più necessario monitorare il superamento dei 300 euro per singolo atleta.
  3. Allineamento ai principi generali
    Il premio sportivo torna ad essere trattato come qualsiasi altro premio di risultato.

 

  1. Le regolarizzazioni per il 2025

I soggetti che nel corso del 2025:

  • abbiano erogato premi senza applicare la ritenuta del 20%;
  • confidando in una futura esenzione strutturale;

sono ora tenuti a:

  • versare la ritenuta dovuta;
  • utilizzare, se necessario, il ravvedimento operoso;
  • corrispondere sanzioni ridotte e interessi legali.

Una tempestiva regolarizzazione consente di evitare contestazioni e sanzioni piene in sede di controllo.

 

  1. Conclusioni: fine dell’incertezza, ritorno alla linearità

La cancellazione definitiva dell’esenzione sui premi sportivi fino a 300 euro segna la fine di una delle stagioni più confuse della fiscalità sportiva recente.

Dopo:

  • una deroga temporanea (2024),
  • un tentativo di stabilizzazione mai entrato in vigore,
  • interpretazioni amministrative poi smentite dal legislatore,

il sistema torna a una regola unica e chiara:

Ogni premio sportivo dilettantistico è soggetto a ritenuta del 20% a titolo di imposta, senza eccezioni.

Per il mondo delle ASD e SSD non è tanto una “stretta fiscale”, quanto piuttosto un ritorno alla certezza del diritto, condizione essenziale per una corretta programmazione economica e per una gestione trasparente dei rapporti con atleti, tecnici e collaboratori.