La costituzione di una nuova associazione

LA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA ASSOCIAZIONE

Tipologia di associazione da scegliere, la normativa di riferimento per la tipologia di associazione scelta, redazione di atto costitutivo e statuto, attribuzione del codice fiscale ed eventuale partiva iva, Modello EAS, iscrizione in Registri pubblici.

Come posso costituire un’associazione? Quante volte ti sarai fatto questa semplice domanda senza mai soffermarti sul considerare tutti gli aspetti essenziali che devi conoscere prima di intraprendere questa strada. In primo luogo bisogna sapere che c’è un vero e proprio iter amministrativo-burocratico che porta alla “nascita” di ogni associazione; quest’articolo si focalizza appunto nel dare le nozioni necessarie per rispettare il suddetto iter e non solo, con il fine di non tralasciare nulla al caso. Sei pronto? INIZIAMO!

La scelta della tipologia di associazione

Elemento essenziale per aprire una nuova associazione è la conoscenza della tipologia di ente associativo che si vuole creare, conoscere le differenze tra le varie forme associative e scegliere quella che si addice meglio alle finalità che si intendono perseguire.

Ci sono varie tipologie associative nel sistema non-profit italiano; le principali sono:

  • Associazione semplice (culturale, musicale, ludica);
  • Associazione di promozione sociale (A.p.s.);
  • Organizzazione di volontariato (O.d.v.);
  • ONLUS (di prossima abrogazione);
  • Associazione sportiva dilettantistica (A.s.d.);
  • Pro-loco;
  • Reti associative, enti filantropici (figure specifiche disciplinate dal nuovo Codice del Terzo Settore).

Accanto a queste figure, poi, ci sono tipologie di natura societaria (sempre senza fine di lucro) come ad esempio le imprese sociali, le società di mutuo soccorso e le società sportive dilettantistiche.

Pertanto è fondamentale che i soci costituendi, in base alle finalità che vorranno perseguire, decidano quale tipologia di associazione creare; ad esempio se si vuole fare sport agonistico non si aprirà una o.d.v. ma si opterà per una a.s.d. così come se vi vuole prestare attenzione alle esigenze di soggetti terzi (non soci) non si sceglierà l’a.p.s. bensì l’o.d.v.

Questa fase iniziale risulta essere, sicuramente, la più delicata in quanto non solo bisogna sapere cosa si vuole fare con l’associazione ma, cosa più complicata, conoscere le differenze tra le varie tipologie associative; infatti non si tratta solo di fare una mera scelta di denominazione bensì di conoscere la disciplina che regola ogni diversa forma di associazione. Se di base vi sono norme comuni per tutti gli enti associativi vi sono, poi, norme specifiche che riguardano le singole fattispecie. In questa fase è opportuno farsi assistere da un consulente esperto di non-profit che vi possa aiutare a scegliere la forma associativa più consona alle vostre esigenze.

Il quadro normativo attuale per gli enti associativi

Il mondo dell’associazionismo è stato per anni, anzi per decenni, regolato da poche norme, spesso anche scollegate tra loro. Tuttavia questa situazione non era oggetto di particolare attenzione in quanto i controlli sulle associazioni erano davvero merce rara. Il mutamento si è iniziato a vedere nei primi anni del nuovo millennio, quando dapprima l’Agenzia delle Entrate e successivamente il Legislatore stesso hanno iniziato ad interessarsi al mondo del non-profit. I riflettori accesi su questa categorie di enti, dovuti anche al modus operandi di associazioni che in realtà altro non erano che società for profit mascherate da associazioni non-profit per non pagare tasse, hanno portato ad un processo di riforma normativa di tutto il sistema non-profit italiano.

Nel 2017 è stato emanato il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) che disciplina gran parte delle realtà associative; tale codice, difatti, prevede l’istituzione di un Registro Unico Nazionale (che sarà operativo nel 2021) nel quale andranno a confluire, tutti i registri sin ora presenti (ad eccezione del registro Coni per lo sport). Sempre nello stesso anno è stato riformato il Registro Coni delle associazioni e società sportive dilettantistiche (delibera Coni 1574 del 18/07/2017) che ha cambiato le regole per le a.s.d ed s.s.d. (in materia sportiva, ad oggi, è in discussione anche la riforma dello sport che dovrebbe portare all’emanazione di un Testo Unico di norme riferite al settore sportivo).

La situazione attuale presenta, pertanto, degli elementi fortemente innovativi per qualsiasi tipo di associazione; nella sostanza dal prossimo anno si avrà il seguente scenario: associazioni iscritte al Registro Unico degli enti del terzo settore (RUNTS), associazioni iscritte al Registro Coni (p.s. un’associazione può essere iscritta ad entrambi i registri) ed infine associazioni non iscritte ad alcun registro.

L’essere iscritto o meno ai registri innanzi indicati comporta una serie di agevolazioni (soprattutto fiscali) ma anche molti oneri in tema di adempimenti da ottemperare da parte dell’associazione (ad es. deposito di bilanci o REFA, comunicazioni sui compensi elargiti etc).

Ma devo per forza iscrivere l’associazione a questi registri?

La risposta è DIPENDE. Se sei una a.s.d. devi obbligatoriamente essere iscritta al Registro Coni. Se la tua associazione è una A.p.s., O.d.v., Ente filantropico, rete associativa dovrai obbligatoriamente essere iscritto al RUNTS; difatti tali denominazioni si possono utilizzare solo se vi è la relativa iscrizione al registro che, pertanto, ha un effetto costitutivo. Se invece sei un’associazione semplice, culturale, musicale, una pro loco o una onlus (quest’ultima tipologia è stata abrogata dal nuovo codice del terzo settore) puoi decidere se entrare a far parte o meno del RUNTS; nel caso in cui decidessi di star fuori dal registro saresti disciplinata dalle norme generali del codice civile e del Tuir (con meno agevolazioni ma anche meno oneri).

La redazione dell’atto costitutivo e dello statuto

Una volta scelta la tipologia di associazione che si intende creare inizia l’iter amministrativo-burocratico che porterà alla “nascita” dell’ente associativo. Primo passo è quello di redigere un atto costitutivo e uno statuto. Bisogna fare molta attenzione in questa fase; evitate di fare i “copia e incolla” su internet per creare il vostro statuto. Lo statuto è come un abito, deve essere fatto su misura in virtù delle esigenze della vostra associazione. Sappiate che in fase di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, viene sempre chiesto di esaminare lo statuto, non solo per stabilire se siano riportati i requisiti formali richiesti dalla legge ma anche, se non soprattutto, per verificare se le norme statutarie vengano, effettivamente, rispettate dall’associazione. Un’associazione che non rispetta le norme del proprio statuto, agli occhi del Fisco, non è un’associazione, con tutto ciò che poi ne comporta in termini di accertamento fiscale. Pertanto è necessario conoscere bene la propria legge interna e ciò lo si può fare solo se questa legge la si è decisa oculatamente e non invece se è stata scopiazzata su qualche pro-forma.

Ciò premesso passiamo ad esaminare le due tipologie di documenti: atto costitutivo e statuto.

L’atto costitutivo è un verbale, immodificabile, che riporta, trascritte, le intenzioni dei soci fondatori di creare un consesso associativo. Vengono indicati vari elementi tra cui la denominazione, la tipologia di associazione, la sede, lo scopo sociale, i nominativi dei soci fondatori e di coloro che formano il primo consiglio direttivo.

Allegato all’atto costitutivo vi è poi lo Statuto che rappresenta la legge interna dell’associazione (che potrà essere successivamente modificato dall’associazione tramite assemblea straordinaria dei soci). Gli elementi essenziali che lo statuto deve contenere cambiano a seconda della tipologia di associazione che si intende costituire, tuttavia, in linea di massima, lo statuto deve regolare gli aspetti ordinari e straordinari di gestione dell’associazione. Devono essere indicati lo scopo, le modalità per diventare socio dell’associazione, la disciplina delle assemblee, le regole di convocazione, l’elencazione ed i poteri degli organi sociali, il rispetto dei principi di democraticità e della mancanza di lucro soggettivo.

Ogni associazione, poi, deve rispettare la propria normativa di riferimento ed indicare gli elementi di specificità previsti dalle rispettive norme. Ad esempio le a.s.d. dovranno indicare nel proprio statuto gli elementi obbligatori previsti dall’art. 90 della legge 289/2002 e dall’art. 148 comma 8 del Tuir, mentre per le associazioni che si iscriveranno al RUNTS sarà necessario aver indicato tutti gli elementi previsti dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Una volta redatti l’atto costitutivo e lo statuto dovranno essere prodotti in duplice copia originale e firmati da tutti i soci fondatori (necessario per procedere, successivamente, alla registrazione in Agenzia delle Entrate).

Richiesta di attribuzione del codice fiscale e registrazione atto costitutivo e statuto

Redatti l’atto costitutivo e lo statuto bisogna far “nascere” formalmente l’associazione.

Se l’associazione è stata costituita dinanzi ad un Notaio sarà stesso quest’ultimo a procedere a tutti gli adempimenti del caso, se invece, come nella maggioranza dei casi, l’associazione è nata tramite la cosiddetta “scrittura privata” bisogna procedere dapprima con la richiesta di attribuzione di codice fiscale e, poi, alla registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto. Entrambi questi adempimenti vengono effettuati presso l’Agenzia delle Entrate ma in due momenti differenti.

Primo passo è la richiesta del codice fiscale dell’associazione. Il legale rappresentate (presidente) della costituenda associazione deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, munito di: copia del proprio documento di riconoscimento; copia dell’atto costitutivo e statuto (portate anche un originale per sicurezza) e il modello AA5/6 compilato in duplice copia (tale modello lo si trova sul sito dell’agenzia delle entrate). Nel caso in cui si dovesse recare una persona diversa dal presidente deve munirsi di apposita delega oltre che avere una copia del proprio documento di riconoscimento. La richiesta può essere inviata anche a mezzo racc. a.r. contenente i suddetti documenti, in tal caso la domanda si ritiene presentata alla data di spedizione della raccomandata. Infine professionisti abilitati possono procedere alla richiesta, anche, telematicamente. La richiesta del codice fiscale è gratuita.

Una volta ottenuto il codice fiscale, che è composto da una combinazione di n. 11 numeri, bisogna procedere con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto, sempre, presso l’Agenzia delle Entrate. La registrazione, oltre a dare data certa ai suddetti documenti, è un elemento essenziale sia per l’iscrizione al registro Coni che al RUNTS.

Per la registrazione di statuto e atto costitutivo bisogna recarsi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate con i seguenti documenti:

– due copie dell’atto costitutivo e statuto in originale, firmate in calce dai soci fondatori;

– copia della carta di identità di chi si reca a registrare (se diverso dal presidente) e del legale rappresentante dell’associazione;

– modello 69 compilato (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o scaricabile sul relativo sito istituzionale);

– ricevuta del versamento delle imposte, da effettuarsi in banca o in posta con modello F23, se dovute (la tassa di registro in misura fissa è pari ad € 200,00).

Per le associazioni sportive e per quelle rientrati nel Codice del Terzo Settore vi è l’esenzione dalle imposte di bollo.

L’attribuzione della partita Iva

La partita Iva per un’associazione non è un elemento essenziale. L’associazione, per poter nascere ed operare giuridicamente ha la necessità di avere il codice fiscale mentre la partita iva risulta opzionale. Se l’associazione intendere fare operazioni di natura commerciale (ad esempio ricevere sponsorizzazioni o vendere prodotti), in tal caso, sarà necessaria l’apertura della relativa partita iva.

L’associazione può decidere di aprire la partita iva contestualmente alla richiesta del codice fiscale e quindi in fase di sua costituzione, perché già consapevole della sua necessità, oppure farne domanda successivamente. La richiesta della partita iva dovrà essere presentata compilando l’apposito modello AA7/10 disponibile sul sito dell’agenzia delle entrate, alla quale dovrà pervenire in una delle seguenti tre modalità:

  • nel caso di soggetti obbligati all’iscrizione al registro delle imprese attraverso la piattaforma Comunicazione Unica (ComUnica);
  • direttamente presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate in duplice esemplare anche a mezzo di persona appositamente delegata;
  • in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, da inviare a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

L’apertura della partita iva porta, però, con sé molti nuovi adempimenti fiscali e contabili ai quali l’associazione dovrà successivamente sottostare, per cui merita un’attenta riflessione iniziale e l’affidamento ad un professionista esperto nel terzo settore.

Il regime fiscale nel quale ricadono le operazioni di natura commerciale poste in essere dall’associazione, tuttavia, gode di forti agevolazioni per tale tipologia di enti (si veda Legge 398/91 – articoli 80 ed 86 D.Lgs. 117/2017).

L’apertura della P.iva, come visto per il codice fiscale, non prevede costi.

Modello EAS (Enti Associativi)

Il modello Enti Associativi (EAS) è stato introdotto nel 2009 ed è un documento con il quale, telematicamente, si comunicano, all’Agenzia delle Entrate, una serie di dati di rilevanza fiscale inerenti l’ente associativo.

Prima di spiegare di cosa si tratta e come si presenta il modello Eas è doveroso specificare che l’onere di effettuare tale comunicazione è stato soppresso dal Codice del Terzo Settore (art. 94 co. 4 D.Lgs.117/2017); tuttavia soltanto dopo l’effettiva operatività del RUNTS (prevista per la primavera 2021), gli enti associativi che si iscriveranno al Registro Unico non avranno, più, tale incombenza. In tal senso, anche la bozza della Riforma dello Sport (ad oggi, per l’appunto, è solo una bozza) prevede l’abolizione della comunicazione EAS per le a.s.d. iscritte al Registro Coni.

Fatte le dovute precisazioni iniziamo con il dire che la comunicazione EAS (ad oggi, quindi, ancora obbligatoria) deve essere presentata per via telematica o tramite un intermediario abilitato (caf, commercialisti etc.) oppure, anche, autonomamente se l’associazione è in possesso delle apposite credenziali telematiche. Il modello va presentato:

  • entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’associazione;
  • ovvero quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione che abbia rilevanza fiscale;
  • infine, in caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008) il modello EAS va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Vi sono delle realtà associative che sono esonerate dalla presentazione del modello EAS, precisamente:

  • le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale (o decommercializzata);
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 400.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Altre associazioni hanno, invece, diritto a presentare il modello EAS con modalità semplificate:

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000;
  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articola-zioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
  • l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
  • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Nel caso in cui non venga presentato in modello EAS, Il Decreto Legge n.16/2012 ha stabilito che:

“non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
  • effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione di 258 euro con codice tributo 8114 – cd. remissione in bonis”.

In mancanza degli elementi innanzi descritti, la mancata comunicazione del modello EAS può portare a conseguenze molto impattanti sull’associazione tra cui il mancato riconoscimento delle agevolazioni previste dall’art. 148 Tuir nonché dall’art. 4, comma 4 e 6 della Legge IVA; nella sostanza tutte le quote incassate dall’associazione verrebbero trattate come reddito di impresa e portate a tassazione ordinaria con tutto ciò che comporta in ambito fiscale ed economico per l’associazione.

Iscrizione nei pubblici registri

L’iscrizione di un ente associativo presso un pubblico registro è un atto, spesso, necessario se non determinante per ottenere effetti giuridici e fiscali considerevoli.

Ad oggi sono presenti, ancora, molteplici registri collegati a singole fattispecie associative; tuttavia lo scenario è in fase di profonda modifica dovuta alla prossima operatività del RUNTS. Ma andiamo per ordine. I registri fondamentali, attualmente, sono i seguenti: Registro Coni, Registro Regionale e Nazionale delle A.p.s., Registro Regionale delle O.d.v., Registro ONLUS (presso l’Agenzia delle Entrate), Registro delle Imprese. Tre dei suddetti registri saranno abrogati non appena diventerà operativo il RUNTS (primavera 2021) ovvero quelli inerenti le Aps, le Odv e le ONLUS. Esaminiamo, quindi, quali sono gli effetti della registrazione presso i registri indicati.

Registro CONI: ogni associazione o società sportiva dilettantistica, per praticare attività sportiva, formativa e didattica deve necessariamente iscriversi al Registro pubblico del CONI. L’iscrizione avviene per mezzo di un Organismo di affiliazione (Federazione, Ente di Promozione o Disciplina Associata) al quale l’associazione deve affiliarsi; non è possibile iscriversi autonomamente al Registro ma solo tramite gli Organismi indicati. L’effetto dell’iscrizione, oltre a certificare la finalità sportiva dell’ente, è quello di consentire all’associazione di poter fruire delle considerevoli agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo. Si precisa che, anche, il Registro Coni è oggetto della riforma dello Sport che dovrebbe concludersi con l’emanazione di un Testo Unico contenente le nuove disposizioni per tutto il settore sportivo.

RUNTS: tralasciando i registri, tuttora operativi, inerenti le Aps, le Odv e le Onlus, che come detto verranno abrogati dal momento della prossima operatività del Runts, concentriamoci sugli effetti dell’iscrizione al predetto Registro Unico degli Enti del Terzo Settore. Il RUNTS è composto da sette sezioni: A.p.s., O.d.v., Enti filantropici, Reti associative, Imprese sociali (incluse le cooperative sociali), Società di Mutuo Soccorso ed Altri Enti del Terzo Settore. Le regole di operatività del Registro sono state, di recente, pubblicate nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106/2020. L’iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo nel senso che l’associazione potrà qualificarsi come A.p.s., O.d.v. o in generale E.t.s. (Ente del Terzo Settore) solo previa avvenuta iscrizione al Registro Unico. Tutte le agevolazioni presenti nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) potranno essere fruibili esclusivamente per le associazioni che saranno, regolarmente, iscritte al RUNTS.

Registro delle Imprese: le imprese sociali e le società di mutuo soccorso (ad eccezione di quelle con contributi associativi inferiori a 50.000 euro annui) sono soggette all’iscrizione al Registro delle Imprese; tale iscrizione comporta, anche, l’automatica iscrizione al RUNTS. Le associazioni che svolgono, in via non principale, attività di carattere commerciale (quindi in P.Iva) verso soggetti terzi non soci, devono iscriversi al REA (Repertorio Economico Amministrativo) mediante la compilazione, in ogni sua parte, del Modello R che va firmato digitalmente e inviato in modalità telematica al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio.

Pubblicato il 25/11/2020                                                 Avv. Luca Concilio