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RUNTS: tutte le novità del Decreto 2026 e cosa cambia per gli Enti del Terzo Settore

Sommario

 

Cos’è il RUNTS e perché è centrale per gli ETS

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, noto come RUNTS, rappresenta uno degli strumenti fondamentali introdotti dalla riforma del Terzo Settore. La sua funzione è quella di raccogliere, organizzare e rendere accessibili le informazioni relative agli enti che operano senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’iscrizione al RUNTS consente agli enti di acquisire ufficialmente la qualifica di Ente del Terzo Settore, con conseguente accesso a benefici fiscali, strumenti di finanziamento e maggiore credibilità nei confronti di cittadini, istituzioni e stakeholder.

Il funzionamento del registro è stato disciplinato dal Decreto Ministeriale 106 del 2020, che ha definito le regole operative per iscrizione, gestione e aggiornamento dei dati. Tuttavia, la prima fase di applicazione ha evidenziato alcune criticità, rendendo necessario un intervento normativo correttivo.

 

Il Decreto 2026: obiettivi e contesto normativo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto n. 2 del 13 gennaio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto una serie di modifiche al DM 106/2020.

L’intervento si inserisce nel più ampio processo di consolidamento della riforma del Terzo Settore e recepisce le innovazioni normative introdotte dalla Legge n. 104 del 2024 e dal Decreto-legge n. 84 del 2025, convertito in Legge n. 108/2025.

L’obiettivo principale del decreto è duplice: da un lato semplificare gli adempimenti per gli enti, dall’altro rendere più efficiente e uniforme il funzionamento del RUNTS su tutto il territorio nazionale.

Un elemento importante riguarda anche la distribuzione delle competenze: gli uffici regionali del RUNTS sono responsabili dei procedimenti relativi alla maggior parte degli enti, mentre l’ufficio statale mantiene la competenza sulle reti associative.

 

La nuova figura del delegato

Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto è la possibilità per gli enti di avvalersi di un delegato per la gestione delle pratiche sul portale RUNTS.

Si tratta di una figura pensata per rispondere a esigenze operative concrete, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni o privi di competenze amministrative interne.

Il delegato è un soggetto fiduciario incaricato dal rappresentante legale dell’ente, oppure dal rappresentante legale della rete associativa a cui l’ente aderisce. La delega può assumere due diverse configurazioni.

Nel primo caso, il delegato si limita alla compilazione e all’invio delle pratiche, mentre la sottoscrizione resta in capo al rappresentante legale. Nel secondo caso, invece, il delegato può anche firmare digitalmente e trasmettere l’istanza, assumendosi direttamente la responsabilità delle dichiarazioni rese.

La delega può riguardare tutte le principali operazioni: iscrizione, variazioni, cancellazione, deposito dei bilanci e accreditamento al cinque per mille. La gestione avviene interamente online, con generazione automatica del documento e possibilità di revoca in qualsiasi momento.

Questa novità rappresenta un passo importante verso una gestione più flessibile e moderna degli adempimenti amministrativi.

 

Semplificazione delle procedure e digitalizzazione

Il decreto interviene in modo significativo anche sul piano della semplificazione amministrativa e della digitalizzazione.

Il portale RUNTS viene confermato come il canale principale per tutte le comunicazioni tra enti e amministrazione, riducendo progressivamente il ricorso ad altri strumenti.

Le procedure vengono rese più standardizzate, con una maggiore chiarezza nei passaggi e nelle tempistiche. Questo consente agli enti di operare con maggiore sicurezza, riducendo il rischio di errori o ritardi.

L’attenzione alla digitalizzazione si traduce anche in una gestione più efficiente dei documenti, con modalità telematiche sempre più integrate e semplificate.

 

Nuove regole per bilanci e aggiornamento dati

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il deposito dei bilanci. Il termine, che in precedenza era fissato al 30 giugno, viene ora sostituito da una scadenza mobile, confermata in un periodo pari a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Questa modifica introduce maggiore flessibilità, soprattutto per gli enti che adottano esercizi finanziari non coincidenti con l’anno solare.

Anche l’aggiornamento dei dati sociali viene rivisto. Gli enti devono comunicare le variazioni relative a numero di associati, volontari e lavoratori una sola volta all’anno, entro il 30 giugno, e solo se vi sono modifiche rispetto ai dati già presenti.

Un elemento particolarmente importante è l’estensione di questo obbligo a tutti gli Enti del Terzo Settore, e non più soltanto ad alcune categorie. Ciò rafforza il principio di trasparenza e consente una maggiore conoscibilità degli assetti organizzativi degli enti.

 

Personalità giuridica e patrimonio minimo

Il decreto introduce modifiche anche in materia di acquisizione e gestione della personalità giuridica.

Per gli enti già dotati di personalità giuridica, la relazione giurata sul patrimonio può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata, certificata da un revisore legale nei casi previsti.

Inoltre, viene chiarito che il notaio può attestare la sussistenza del patrimonio minimo anche mediante strumenti come l’assegno circolare non trasferibile intestato all’ente.

Si tratta di interventi che semplificano le procedure e riducono gli oneri burocratici, senza compromettere le garanzie richieste dalla normativa.

 

Cancellazione dal RUNTS e devoluzione del patrimonio

Il decreto interviene anche sulle procedure di cancellazione dal RUNTS, introducendo una nuova ipotesi che riguarda gli enti che deliberano lo scioglimento senza dover avviare una vera e propria liquidazione.

In questi casi, la cancellazione avviene una volta verificato l’adempimento degli obblighi di devoluzione del patrimonio, secondo le indicazioni dell’ufficio RUNTS.

Proprio la devoluzione del patrimonio rappresenta uno degli ambiti più dettagliatamente disciplinati. Il decreto distingue tra devoluzione dell’intero patrimonio e devoluzione del solo incremento patrimoniale maturato durante il periodo di iscrizione.

Un aspetto particolarmente rilevante è che l’incremento patrimoniale da devolvere non si limita al periodo di iscrizione al RUNTS, ma include anche i periodi precedenti in cui l’ente risultava iscritto nei registri di ODV, APS o ONLUS, in continuità giuridica.

Sono inoltre previste procedure più strutturate, che richiedono la presentazione di documentazione economico-patrimoniale e la richiesta di un parere preventivo. Per gli enti di piccole dimensioni, con entrate annue contenute, è previsto un regime semplificato basato su dichiarazioni sostitutive.

 

Comunicazioni ufficiali e obbligo di PEC

Un’altra novità importante riguarda le modalità di comunicazione tra enti e amministrazione.

Il portale RUNTS diventa il canale prioritario, mentre l’utilizzo della posta elettronica certificata viene limitato a casi specifici, come le interlocuzioni con enti già cancellati.

Viene inoltre introdotto un obbligo significativo: ogni ente deve dotarsi di una propria PEC. Non è più possibile utilizzare indirizzi appartenenti a terzi, come quelli del rappresentante legale o di altri soggetti.

Questa misura rafforza l’autonomia degli enti e migliora la tracciabilità delle comunicazioni.

 

Estensione agli enti costituiti in forma di comitato

Il decreto riconosce espressamente anche i comitati come possibili Enti del Terzo Settore.

Questa apertura amplia le opportunità per diverse forme organizzative, consentendo anche ai comitati di accedere alla qualifica di ETS e, se in possesso dei requisiti, di acquisire la personalità giuridica.

 

Modelli statutari e ulteriori chiarimenti operativi

Tra le altre novità, il decreto interviene anche sui modelli statutari standard. Gli enti che adottano tali modelli possono beneficiare di una riduzione dei tempi procedimentali, semplicemente dichiarando la loro adozione nell’istanza.

Viene inoltre chiarito che un ente non può essere iscritto contemporaneamente in più sezioni incompatibili del RUNTS, come nel caso delle reti associative e della categoria residuale degli altri enti.

Infine, viene ampliato l’elenco dei documenti da depositare, includendo le relazioni degli organi di controllo e del revisore legale, ove presenti.

 

ONLUS: scadenze e regime transitorio

Un passaggio cruciale riguarda le ONLUS. Con la soppressione della relativa anagrafe a partire dal 1° gennaio 2026, viene fissato al 31 marzo 2026 il termine ultimo per presentare domanda di iscrizione al RUNTS o al Registro delle imprese.

Gli enti che rispettano questa scadenza possono accedere al nuovo regime senza dover devolvere il patrimonio, evitando così un passaggio particolarmente oneroso.

 

Videotutorial esplicativo

Per approfondire le novità operative introdotte dal decreto, è disponibile un videotutorial esplicativo:

 

Conclusioni

Il Decreto 2/2026 rappresenta un intervento mirato ma significativo nel percorso di consolidamento del RUNTS.

Le modifiche introdotte vanno nella direzione di una maggiore semplificazione, di un rafforzamento della trasparenza e di una gestione più efficiente dei procedimenti amministrativi.

Per gli Enti del Terzo Settore si apre una fase di adeguamento, ma anche di opportunità. Un sistema più chiaro e strutturato consente infatti di ridurre gli errori, migliorare la gestione interna e rafforzare la propria posizione all’interno del panorama del non profit.

Rimanere aggiornati e adeguarsi tempestivamente alle nuove disposizioni sarà fondamentale per operare in modo corretto e sfruttare appieno i vantaggi offerti dal RUNTS.

Il decreto sui controlli al Terzo Settore è legge: come funzioneranno verifiche, responsabilità e novità per gli enti

Controlli Enti Terzo Settore

Sommario

  1. Introduzione – Il decreto sui controlli al Terzo Settore diventa legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
  2. Cosa prevede il decreto – Ambito di applicazione, ruolo del Ministero del Lavoro e novità rispetto al passato.
  3. Quali enti sono soggetti a controllo – Tutti gli ETS iscritti al Runts, con eccezioni per cooperative sociali, imprese sociali e società di mutuo soccorso.
  4. Tipologie di controlli – Distinzione tra controlli ordinari (triennali) e straordinari (a campione o mirati).
  5. Tempistiche e programmazione – Revisione triennale e scadenze per i soggetti responsabili.
  6. Chi effettuerà i controlli – Ruolo dei CSV e delle RAN, requisiti dei soggetti incaricati e divieto di conflitti di interesse.
  7. Contributi economici – Copertura parziale dei costi con contributi proporzionati alle dimensioni degli enti.
  8. Modalità operative – Comunicazioni via PEC, richieste documentali e possibili ispezioni in loco.
  9. Avvio dei controlli – Decorrenza fissata da decreto ministeriale e attivazione della sezione informatica dedicata.
  10. Implicazioni pratiche per gli ETS – Rafforzamento della trasparenza, maggiore responsabilità condivisa, procedure semplificate per i piccoli enti.
  11. Conclusioni – Un passo avanti per la credibilità e l’affidabilità del Terzo Settore.

 

Il decreto sui controlli al Terzo Settore è finalmente legge. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2025, il provvedimento rappresenta un passaggio fondamentale per la piena attuazione della riforma del Terzo Settore, introducendo regole chiare su vigilanza, monitoraggio e responsabilità.

La novità principale riguarda il fatto che non saranno solo gli Uffici del Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) a effettuare i controlli, ma anche gli stessi enti del Terzo Settore – in particolare i Centri di servizio per il volontariato (CSV) e le reti associative nazionali (RAN) – potranno essere autorizzati a vigilare sui propri aderenti.

Si tratta di un tassello molto atteso, frutto di un confronto lungo e articolato tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Conferenza Stato-Regioni, CSVnet e Forum Terzo Settore.

Cosa prevede il decreto sui controlli al Terzo Settore

Il decreto del 7 agosto 2025 del Ministero del Lavoro stabilisce in maniera puntuale le forme, i contenuti, i termini e le modalità dei controlli.

In sintesi:

  • i controlli ordinari potranno essere svolti dagli Uffici Runts, dai CSV e dalle RAN che ne faranno richiesta e otterranno autorizzazione;
  • i controlli straordinari (più approfonditi, a campione o legati a specifiche criticità) resteranno invece in capo solo agli Uffici Runts;
  • i CSV e le RAN potranno scegliere liberamente se candidarsi come soggetti autorizzati.

È prevista inoltre la possibilità di stipulare convenzioni tra enti autorizzati e soggetti che non hanno fatto richiesta, così da rendere più fluido e capillare il sistema di vigilanza.

Quali enti saranno sottoposti a controllo

Il decreto chiarisce che i controlli riguarderanno tutti gli enti del Terzo Settore iscritti al Runts, con alcune eccezioni:

  • cooperative sociali;
  • imprese sociali;
  • società di mutuo soccorso.

Tutti gli altri ETS dovranno quindi prepararsi a rientrare in questo nuovo regime di vigilanza.

Tipologie di controlli: ordinari e straordinari

Il sistema di controllo si articola in due livelli principali:

Controlli ordinari

I controlli ordinari hanno finalità programmata e ciclica, in particolare:

  • verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione e la permanenza nel Runts;
  • accertare il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • controllare il rispetto degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Registro.

Saranno effettuati ogni tre anni (revisione triennale) e, per gli enti con entrate annue fino a 60.000 euro, seguiranno una procedura semplificata.

Controlli straordinari

I controlli straordinari potranno essere avviati solo dagli Uffici Runts e avranno carattere:

  • a campione, per verificare la correttezza di determinate categorie di enti;
  • specifico, in seguito a irregolarità o criticità emerse nei controlli ordinari.

Tempistiche e programmazione

Il primo triennio di controlli partirà dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione al Runts.

Entro il 31 marzo, ciascun soggetto responsabile (Uffici Runts, CSV e RAN autorizzati) dovrà caricare sul sistema informativo dedicato al Runts un programma triennale con l’elenco degli enti da sottoporre a verifica.

Chi potrà effettuare i controlli: i soggetti incaricati

Uno degli aspetti più delicati riguarda la scelta delle figure che materialmente svolgeranno i controlli.

Il decreto prevede che i soggetti autorizzati (CSV e RAN) possano individuare dei “soggetti incaricati”, ossia persone fisiche che eseguiranno la revisione presso gli enti.

Queste figure potranno essere:

  • dipendenti;
  • collaboratori;
  • professionisti esterni dei CSV o delle RAN autorizzate.

Per garantire la massima imparzialità, non potranno essere scelti incaricati che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, come previsto dall’art. 2399 del Codice Civile. Ad esempio, non potranno controllare un ente soggetti che abbiano rapporti di consulenza o prestazioni d’opera retribuite con lo stesso.

Inoltre, i soggetti incaricati dovranno essere:

  • iscritti in un elenco pubblico e aggiornato;
  • dotati di esperienza documentata;
  • adeguatamente formati e aggiornati.

La responsabilità ultima per i controlli rimarrà sempre in capo ai soggetti autorizzati (CSV e RAN).

Contributo economico per i controlli

Per sostenere le attività dei CSV e delle RAN autorizzati, il Ministero del Lavoro ha previsto un contributo economico a copertura parziale delle spese, calcolato in base alla dimensione economica dell’ente controllato:

  • 50 euro per enti con entrate fino a 60.000 euro;
  • 100 euro per enti con entrate tra 60.000 e 300.000 euro;
  • 250 euro per enti con entrate tra 300.000 e 1.000.000 euro;
  • 500 euro per enti con entrate oltre 1.000.000 euro.

Questi importi potranno subire una riduzione qualora venisse superato il tetto complessivo di spesa stanziato per tale misura.

Modalità operative dei controlli

Il decreto delinea in dettaglio le modalità con cui i controlli saranno effettuati:

  • Comunicazioni via PEC: gli enti riceveranno richieste formali di documentazione tramite posta elettronica certificata;
  • Accertamenti documentali: i soggetti incaricati verificheranno bilanci, verbali e altri atti rilevanti;
  • Ispezioni in loco: qualora necessarie, sarà possibile effettuare sopralluoghi presso le sedi degli enti.

Gli enti avranno da 30 a 90 giorni di tempo per regolarizzare eventuali irregolarità o carenze rilevate.

Inoltre, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, saranno approvati i modelli standard di verbale per i controlli, sia ordinari che straordinari, così da uniformare le procedure su tutto il territorio nazionale.

Avvio dei controlli: quando partiranno davvero?

L’effettiva decorrenza dei controlli sarà stabilita con un decreto ad hoc dell’ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La partenza concreta dipenderà quindi dall’attivazione della sezione informatica dedicata ai controlli, all’interno del sistema gestionale del Runts.

Impatti e considerazioni per gli enti del Terzo Settore

L’introduzione di questo nuovo regime di vigilanza porta con sé diversi effetti pratici per gli enti del Terzo Settore:

  • un sistema di controllo più strutturato e diffuso, che non grava solo sugli uffici pubblici;
  • una maggiore responsabilizzazione delle reti associative e dei centri di servizio;
  • un rafforzamento della trasparenza e della fiducia tra enti, aderenti e cittadini.

Per gli ETS più piccoli, la previsione di controlli semplificati rappresenta un segnale importante di proporzionalità.

Conclusioni: un passo decisivo verso un Terzo Settore più trasparente

Il decreto sui controlli segna un punto di svolta: da oggi, CSV e RAN avranno un ruolo attivo e concreto nella vigilanza, con responsabilità ma anche con il sostegno di risorse dedicate.

Per gli enti del Terzo Settore, l’obiettivo non è solo “superare” i controlli, ma rafforzare le proprie pratiche di trasparenza e correttezza. Questo nuovo sistema, se applicato in maniera equilibrata, potrà contribuire a valorizzare ulteriormente il ruolo degli ETS come attori chiave di solidarietà, coesione sociale e utilità collettiva.

DECRETO MILLEPROROGHE 2024 – Rinvio della nuova disciplina Iva per le associazioni

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 09/12/2024, si è resa ufficiale una notizia che, da alcuni giorni, stava già circolando negli ambienti del mondo associativo: il tanto sospirato “rinvio” dell’entrata in vigore della nuova disciplina Iva per tutte le tipologie di enti associativi.
Risulta opportuno fare un passo indietro per evidenziare, sinteticamente, il quadro generale.
Il legislatore nazionale, in virtù di una procedura di infrazione comunitaria, ha previsto, già nel lontano 2021, una modifica della materia IVA per le associazioni; nella sostanza, per seguire i dettami europei, si è previsto che tutte le operazioni di carattere commerciale poste in essere dagli enti associativi devono rientrare nel campo di attrazione IVA.
Si precisa che quando si parla di “operazioni a carattere commerciale” sono ricomprese anche quelle poste in essere per la cessione di beni e prestazioni di servizi svolte nei confronti degli associati (in pratica tutte quelle operazioni che prevedono il pagamento di un “corrispettivo specifico” a fronte del bene o servizio offerto).
Tali operazioni, oggi ricadenti nel “FUORI CAMPO IVA”, e quindi disciplinate dall’art. 4 del DPR Iva (Dpr 633/72), dovevano diventare, a partire dal 01/01/2025, operazioni “ESENTE IVA”, disciplinate dall’art. 10 del suddetto DPR Iva.
Tale passaggio, seppure irrilevante ai fini del pagamento dell’imposta (le operazioni esenti Iva non prevedono alcun pagamento dell’Iva), porta con sé un invitabile disagio per il mondo associativo, soprattutto per le realtà più piccole. Difatti la prima conseguenza è la necessaria apertura della partita Iva per migliaia di associazioni che, sino ad ora, hanno operato solo con il codice fiscale facendo operazioni con pagamento di corrispettivi specifici.
L’apertura e la relativa gestione della partita Iva prevedono, necessariamente, una serie di adempimenti e relativi costi che avrebbero avuto una naturale ricaduta sulle associazioni, specie le più piccole e, quindi, le meno attrezzate economicamente ad affrontare questi nuovi adempimenti.
Il Decreto milleproroghe ha, difatti, rinviato l’entrata in vigore della nuova disciplina al 10/01/2026 lasciando, quindi, inalterata la situazione per il prossimo anno.
Tuttavia se questo rappresenta di certo un grande risultato per le associazioni, bisogna tenere a mente che l’entrata in vigore della nuova disciplina è solo prorogata e, pertanto, prima o poi bisognerà farci i conti.
Una speranza, però, è stata data dal viceministro del lavoro Maria Teresa Bellucci e dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo i quali hanno rappresentato la volontà di giungere ad una definizione con la comunità europea di una disciplina armonica in materia Iva.
Nella sostanza l’Italia vuole far presente in ambito europeo che il nostro modello associativo è un unicum tra i paesi UE e che pertanto, seppure la disciplina Iva è di competenza Europea, risulta necessaria una armonizzazione con il nostro sistema che potrebbe, semmai, portare alla previsione di una modulazione che consenta alle associazioni di piccole dimensioni di poter continuare ad operare senza dover entrare nel campo Iva.
Il 2025 sarà, quindi, un anno di forte confronto in campo europeo su questo tema, nonché sulla tanto sospirata autorizzazione della commissione UE sul comparto fiscale del codice del terzo settore, tema, anche quest’ultimo, che potrebbe trovare la sua definitiva approvazione a distanza di ben oltre 7 anni dall’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
Quindi, per ora si può tirare un sospiro di sollievo ma restando estremamente attenti all’evoluzione della materia nel corso del prossimo anno.

Pubblicato il 10/12/2024

SAFEGUARDING: CHI È, QUALI SONO LE SUE FUNZIONI E QUALI I REQUISITI

In un mondo sempre più inclusivo, anche lo sport deve impegnarsi ad assicurare la dignità e il rispetto dei diritti di tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, all’attività fisica. È per questo che nasce la figura del Safeguarding. Scopriamone di più.

Chi è il Safeguarding?
➡ L’art. 33 co. 6 del D. Lgs. n. 36/2021 ha previsto l’obbligo per le ASD e le SSD di designare un responsabile della protezione dei minori per il contrasto ad ogni forma di abuso e di violenza e della protezione dell’integrità fisica e morale dei giovani sportivi. La designazione dovrà essere effettuata entro il 31/12/2024 da parte dell’organo di amministrazione, dovrà essere pubblicata sulla homepage dell’ente, affissa presso la sede e, infine, comunicata al Safeguarding Officer. Con la delibera CONI n. 255/2023 è stata prevista la nomina di una figura (responsabile contro abusi violenze e discriminazioni) con compiti analoghi da esercitare non soltanto in favore dei minori, ma nei confronti di tutti i tesserati.

Quali sono le funzioni del Safeguarding?
➡ I compiti, desumibili dalle Linee Guida del Coni, sono diversi:

1) ascolto e accoglienza delle vittime di abusi, violenze e discriminazioni;

2) trasmissione di informazioni alle vittime sul tipo di supporto psicologico e legale;

3) monitoraggio delle politiche di contrasto adottate dall’ente e delle misure idonee a garantire la diffusione della politiche di safeguarding;

4) verifica circa l’adozione di procedure da parte della società/associazione per evitare e/o contrastare la vittimizzazione secondaria;

5) verifica circa l’adozione da parte della società/associazione di canali di comunicazione sicuri e riservati per denunciare l’abuso subito;

6) verifica circa l’adozione da parte della società/associazione di un sistema sanzionatorio per le violazioni accertate;

7) verifica circa la previsione nel MOGC di flussi informativi in favore del Responsabile;

8) verifica circa la diffusione del MOGC, del Codice Etico, del regolamento e dei codici di comportamento.
Le funzioni di controllo e vigilanza sono esercitate mediante l’accesso alle strutture sportive, audizioni e ispezioni anche senza preavviso.

Quali sono i requisiti necessari per ricoprire il ruolo?
➡ Il responsabile deve essere autonomo, indipendente e professionale.
Per autonomia si intende una vera e propria autonomia decisionale nell’esercizio dei poteri ispettivi e di vigilanza; per indipendenza si fa, invece, riferimento alla terzietà, ovvero non devono sussistere ipotesi di conflittualità di interessi con l’ente. La professionalità, infine, presuppone una competenza tecnico/giuridica, ispettiva, oltre ad una capacità di ascolto delle vittime di abuso. Inoltre, il responsabile non deve aver riportato condanne penali per reati in danno di minori, non deve essere stato destinatario di sanzioni in ambito sportivo o destinatario di un Daspo. Diverse federazioni hanno richiesto che il responsabile sia un soggetto tesserato.

 

DECRETO LEGGE N. 71 del 31/05/2024 Novità per i lavoratori e volontari sportivi

Lo scorso 31 Maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 71 che riporta disposizioni urgenti i, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

Il suddetto decreto tocca anche due tematiche molto sensibili per il settore dilettantistico che vanno ad incidere sulle figure dei lavoratori e dei volontari sportivi.

Vediamole nel dettaglio:

  • LAVORO SPORTIVO

Per i lavoratori sportivi dipendenti di Amministrazioni Pubbliche non è più richiesta l’autorizzazione preventiva da parte della P.A. di appartenenza per poter svolgere l’attività di lavoro sportivo qualora il compenso derivante dalla suddetta attività sia contenuto al di sotto dei 5.000 euro annui; in tal caso basterà che il lavoratore faccia una semplice comunicazione unilaterale alla propria P.A. di appartenenza, secondo le modalità previste dalla singola amministrazione, alla stregua di quella, già, stabilita per i volontari sportivi.

  • VOLONTARI SPORTIVI

Il decreto legge riscrive, totalmente, il comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. 36/2021 andando, in sostanza, a rivoluzione la disciplina dettata per i rimborsi spese stanziati in favore dei volontari sportivi.

Viene abolita la possibilità di elargire i rimborsi spese autocertificati nella misura di 150 euro mensili.

La grande novità è rappresentata dalla introduzione della possibilità, per i volontari, di riceve rimborsi forfettari nella misura massima di € 400,00 mensili per la loro attività svolta in concomitanza di manifestazioni ed eventi sportivi ai quali hanno preso parte. Va precisato che le manifestazioni e gli eventi sportivi devono essere stati riconosciuti dagli Organismi Sportivi affilianti oppure direttamente dal CONI, dal CIP o dalla società Sport e Salute; è quindi, ad oggi, preclusa la possibilità del rimborso per le attività di allenamento/preparazione nonché per le manifestazioni non riconosciute e/o autorizzate dai predetti enti.

Sarà necessario che l’ente che elargisce i rimborsi spese ai volontari abbia, preventivamente, assunto una delibera che vada ad individuare le tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali viene ammesso il rimborso.

Altra novità importante riguarda la comunicazione che dovrà essere effettuata sul Registro delle attività Sportive (cosiddetto RAS o RASD) da parte dell’ente che ha elargito i rimborsi spese; sarà, infatti, necessario comunicare al registro il nominativo dei volontari e l’ammontare dei rimborsi ad essi versati entro la fine del mese successivo al trimestre nel quale si sono svolte le prestazioni sportive del volontario; tale comunicazione sarà, così, a disposizione degli enti preposti per le opportune verifiche.

I rimborsi forfettari non concorrono alla formazione del reddito del volontario tuttavia concorrono alla determinazione della franchigia di 5.000 e 15.000 euro annui rispettivamente previste ai fini previdenziali e fiscali.

Si precisa che resta possibile riconoscere ai volontari il rimborso spese vive documentali sostenute per vitto, alloggio, trasporto e viaggio sempre se preventivamente autorizzati dall’ente.

 

 

Avv. Luca Concilio

Il certificato “antipedofilia”

Il certificato “antipedofilia” è un documento rilasciato dall’ufficio del casellario giudiziale presente presso ogni Procura della Repubblica.

Tale documento attesta, nello specifico, se un soggetto abbia avuto condanne o è in fase di giudizio per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, o se vi sia stata nei suoi confronti l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori nonché l’applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

La recente riforma dello sport prevede, quale effetto indiretto, tale nuovo onore in capo agli enti sportivi.

Si parla di effetto indiretto in quanto tale onere non è previsto nei testi della riforma ma discende, quale naturale conseguenza, dal nuovo inquadramento dei lavoratori sportivi (e non solo). Difatti l’obbligo della produzione del certificato antipedofilia è regolato dall’art. 25 DPR 14 novembre 2002 n. 313 in vigore dal 6 aprile 2014 per ogni rapporto di lavoro che preveda un contatto diretto e continuativo con i minori.

La nuova disciplina del lavoro sportivo fa entrare, di diritto, anche tali fattispecie nella categoria dei rapporti di lavoro che sono soggetti, quindi, all’obbligo del certificato antipedofilia.

L’obbligo della richiesta del certificato grava in capo al datore di lavoro e nasce al momento in cui inizia il rapporto di lavoro, cioè si cristallizza al momento dell’assunzione e la validità del certificato va valutata con riferimento a quel momento e non deve essere attuata una successiva e reiterata richiesta; il documento quindi è sempre valido, fino a quando non cessa il rapporto ed eventualmente ne inizia un altro.

In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto alle seguenti condizioni:

– se il datore di lavoro è una pubblica amministrazione può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione;

– se il datore è privato (come nel caso degli enti sportivi), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le modalità di richiesta del certificato e la relativa modulistica sono disponibili sul sito del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_7.page?tab=m

I costi del certificato per gli enti sportivi non prevedono la marca da bollo (in virtù dell’esenzione ex art. 27-bis allegato D del DPR 642/72) ma solo i costi per i diritti pari ad € 7,84 se il certificato è richiesto con urgenza oppure € 3,92 se il certificato è richiesto senza urgenza.

Qualora dovesse essere segnalata dall’ufficio del casellario giudiziale la presenza sul certificato di uno o più elementi sopra descritti si consiglia di non procedere a ritirarne copia (per un discorso privacy) e non provvedere all’assunzione del lavorato in virtù, per l’appunto, della segnalazione resa dall’ufficio.

Si precisa, infine, che la normativa impone il certificato antipedofilia per i “lavoratori”; pertanto, se abbiamo rapporti con volontari, tale obbligo non si estende anche nei loro confronti. La materia è piuttosto delicata. Si consiglia, pertanto, che l’ente sportivo si assicuri che tutti gli operatori (lavoratori e volontari) non abbiano mai avuto problemi con i minori.

 

 

Pubblicato in data 06/10/2023

Avv. Luca Concilio

RIFORMA DELLO SPORT – La situazione in vista del prossimo 1° luglio

Si avvicina sempre più la data del 1° luglio, giorno in cui entrerà in vigore la parte più consistente delle norme contenute nel D.Lgs. 36/2021.

Cerchiamo di capire lo stato attuale della riforma a circa due settimane dall’entrata in vigore.

Esaminiamo alcuni degli aspetti essenziali precisando che mentre scrivo questo articolo è in discussione un provvedimento “correttivo” che dovrebbe andare a modificare alcuni aspetti, anche importanti, della suddetta riforma e che, essendo già circolata una prima bozza di testo, provvederò a citarvi senza poter però avere la certezza per l’attuale mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Andiamo per punti:

1) Modifiche degli statuti

Gli enti sportivi, in virtù degli articoli 7,8,9 e 11 del D.Lgs. 36/2021, saranno chiamati a modificare i propri statuti per renderli conformi con la nuova disciplina. Ad oggi la norma stabilisce che il mancato adeguamento determina la cancellazione dal Registro delle attività sportive (RAS), tuttavia il correttivo in discussione dovrebbe prevedere un termine (sino al 31/12/2023) per poter adeguare gli statuti senza correre il rischio di esclusione dal RAS. Ci si augura anche che venga stabilità l’esenzione dal pagamento della tassa di registro.

2) I compensi sportivi

Dal prossimo 1° luglio (salvo improbabili ulteriori rinvii) sarà abrogata la norma che consentiva in ambito sportivo i cosiddetti “compensi sportivi esenti sino a € 10.000”. Ciò significa che dal prossimo mese qualsiasi pagamento erogato da un ente sportivo ad un proprio collaboratore dovrà essere inquadrato come rapporto di lavoro.

L’abrogazione degli articoli 67/69 TUIR per gli enti sportivi comporta che ogni ente potrà effettuare pagamenti utilizzando ancora tale disciplina sino al 30 Giugno e non oltre!

3) I volontari sportivi

La riforma prevede che il volontario è colui che presta la propria opera senza ricevere nulla in cambio se non il rimborso delle spese vive e documentate sostenute. Il testo del correttivo in discussione dovrebbe prevedere, come nel Terzo Settore, la possibilità di erogare ai volontari rimborsi spese anche senza i relativi giustificati se preventivamente disciplinati dall’ente sportivo e nel limite massimo di € 150,00 mensili.

4) I lavoratori sportivi

È di certo la parte più consistente della riforma e che comporta una vera rivoluzione nel settore. Dal prossimo 1° luglio chi percepisce un qualsiasi compenso da un ente sportivo lo farà in virtù di un rapporto di lavoro! Di che tipo? Non essendo possibile creare una tipologia ad hoc di rapporto di lavoro, il Legislatore ha previsto che nel settore sportivo ci potranno essere sia lavoratori subordinati che co.co.co. o in partita Iva. Vi sono delle fasce di esenzione sia dal punto di vista previdenziale (€ 5.000,00) che fiscale (€ 15.000,00) ma ciò che, ad oggi, preoccupa il movimento sportivo sono gli adempimenti connessi all’inquadramento dei lavoratori sportivi. La riforma prevede delle procedure di semplificazione tramite il RAS che, attualmente, non sono ancora disponibili; Tuttavia il correttivo in discussione dovrebbe prevedere una sorta di periodo cuscinetto (sino al 31/10/2023) per poter adempiere le varie incombenze senza il rischio di incorrere in sanzioni.

Sempre il correttivo dovrebbe prevedere per i dipendenti pubblici la possibilità di lavorare presso un ente sportivo (al di fuori dell’orario di lavoro statale) previa una comunicazione all’amministrazione di appartenenza con l’introduzione del silenzio-assenso (la norma attuale, invece, prescrive un’apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza).

Il tema del lavoro sportivo sarà affrontato nel dettaglio in prossimi articoli.

5) Premio INAIL

Per i lavoratori sportivi dipendenti e co.co.co. l’attuale normativa non prevede alcuna esenzione per il pagamento del premio Inail che, pertanto, dovrà essere sempre corrisposto. Il correttivo in discussione, tuttavia, prevede la possibilità di determinare il premio Inail sulla base dei soli rischi non coperti dall’assicurazione per morte e invalidità permanente già prevista per gli sportivi dilettanti ai sensi dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (e compresa nel tesseramento all’organismo affiliante) ed in base alla peculiarità del settore sportivo. Tutto ciò dovrà poi tradursi in un apposito decreto che andrà a stabilire i criteri di determinazione del premio Inail.

6) Sicurezza sul lavoro

La riforma introduce per i lavoratori sportivi dipendenti e co.co.co. (come già in essere per tutte le categorie di lavoratori) l’obbligo della sorveglianza sanitaria e del documento valutazione rischi. Anche qui, il correttivo in esame, dovrebbe apportare un’importante novità introducendo una soglia di esenzione di € 5.000,00 al di sotto della quale i lavoratori sportivi e gli enti sportivi non sono soggetti a tali adempimenti.

7) Altre novità del “correttivo”

Il decreto in discussione, nella sua prima stesura, prevede, tra l’altro, sulla scorta di quanto già stabilito per gli enti del terzo settore, l’abrogazione dell’obbligo della comunicazione del modello EAS e la compatibilità dei locali dove si svolge l’attività sportiva indipendentemente dalla destinazione d’uso degli stessi.

Al nastro di partenza della riforma era certo auspicabile arrivarci con maggiori certezze e meno dubbi interpretativi!

 

Pubblicato il 15/06/2023                                                                                                                                                                                        Avv. Luca Concilio

APRILE, TEMPO DI BILANCI

Bilanci

Il mese di Aprile coincide, per la maggior parte delle associazioni, con il momento in cui deve essere discusso ed approvato il bilancio (o rendiconto) del precedente esercizio sociale.

Tale scadenza temporale non è tuttavia fissata per legge e dipende, anche, dall’anno sociale seguito dall’associazione.

La legge non specifica il termine entro cui un’associazione deve approvare il bilancio ma impone, invece, che tale operazione venga fatta annualmente. Il termine di 4 mesi (o 120 giorni) che viene inserito in tutti gli statuti, è mutuato dalla disciplina del diritto societario, e quindi inserendolo nello statuto (che è la “legge” interna dell’ente) tale termine diviene perentorio per l’associazione che deve, perciò, necessariamente rispettarlo.

Come detto non tutte le associazioni hanno un anno sociale corrispondente a quello solare. Anche in tale ambito il Legislatore non ha imposto limiti alla libertà dell’ente che, quindi, può stabilire di seguire un anno sociale classico (quello solare) oppure fissare un anno che vada “a cavallo” tra due anni solari (ad. esempio da Settembre al successivo Agosto o da Luglio al successivo Giugno). Ovviamente il computo dei mesi costituenti l’anno di esercizio, indipendentemente da quale “tipo” di anno si sceglie di seguire, dovrà sempre essere pari a dodici.

Tutto ciò premesso risulta evidente che per le tante associazioni che seguono l’anno solare, il mese di Aprile di ogni anno coincide con il termine entro cui deve riunirsi l’Assemblea dei soci per discutere ed approvare il bilancio dell’esercizio sociale conclusosi il precedente 31/12.

Le modalità di convocazione dell’assemblea ordinaria vengono previste dagli statuti sociali ma devono seguire il principio della “messa in conoscenza” a tutti i soci aventi diritto di partecipazione.

L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è un evento cardine della vita associativa di ogni ente; è l’unica assemblea che la Legge impone ad ogni associazione in quanto è il consesso dove si discute la gestione e l’andamento economico dell’ente (aspetto essenziale per la vita di ogni realtà associativa e non solo).

In conclusione si evidenzia che la disciplina della riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) impone a tutti gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) di depositare entro il 30 giugno di ogni anno l’ultimo bilancio approvato con la relativa delibera assembleare. Tale adempimento, per ora solo facoltativo nel mondo dello sport, potrà con ogni probabilità diventare obbligatorio anche per le Asd che dovranno, in tal caso, depositare la suddetta documentazione al RAS (Registro Attività Sportive) tenuto dal Dipartimento dello sport.

Pubblicato il 27/04/2023

Avv. Luca Concilio

Cos’è un’associazione di volontariato e come funziona?

Il Codice del Terzo Settore (CTS) disciplina all’interno del Capo I del Titolo V le organizzazioni di volontariato.

Le associazioni di volontariato sono caratterizzate, come rilevabile da un’attenta lettura dell’art. 32 del CTS, dai seguenti elementi:

  • sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta;
  • sono costituiti da un numero non inferiore di a 7 persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato;
  • svolgono prevalentemente a favore di terzi una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 del CTS;
  • si avvalgono nello svolgimento delle attività di interesse generale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;

Fermi tali elementi essenziali ai fini della costituzione di un’associazione di volontariato occorre evidenziare che la denominazione deve contenere l’acronimo “ODV”. La predetta locuzione non può essere utilizzata da soggetti diversi dalle associazioni di volontariato. La violazione del precetto, codificata all’art. 91 co. 3 del CTS, è punita con una sanzione pecuniaria compresa tra € 2.500,00 e € 10.000,00.

Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse necessarie al perseguimento dei propri scopi e all’esercizio delle attività delineate dall’art. 5 del CTS mediante attraverso le seguenti operazioni:

  • quote associative;
  • contributi pubblici;
  • contributi privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • attività diverse;

Le ODV possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di interesse generale, salvo che le predette siano considerate quali attività secondarie e strumentali ex art. 6 del CTS.

Lo svolgimento di attività diverse ex art. 6 del CTS è consentito se le predette siano richiamate dall’ atto costitutivo e dallo statuto e siano strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale.

L’organo di amministrazione è composto da persone fisiche scelte tra gli associati che, per lo svolgimento dell’incarico, non possono ricevere un compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l’esercizio della funzione. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza stabilite dall’art. 2382 del C.C.

L’art. 33 del CTS prevede che le associazioni di volontariato possano assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi nei limiti necessari a garantire il regolare funzionamento dell’organizzazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Le organizzazioni di volontariato possono svolgere attività già qualificate dal legislatore come “non commerciali” che si indicano di seguito:

  • vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito, curandone direttamente l’attività;
  • cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione;
  • somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

Possono svolgere anche attività commerciali, previa apertura della partita iva.

Qualora però svolgano attività di interesse generale con modalità commerciale, essa sarà considerata attività diversa e quindi soggetta ai relativi limiti.

Le ODV che svolgono attività commerciale possono optare per un regime forfettario agevolato ai fini del pagamento delle imposte oltre che per la tenuta delle scritture contabili.

Sotto un profilo fiscale occorre poi evidenziare che nel caso di donazioni solo per le ODV è ammessa la detraibilità delle erogazioni effettuate dalle persone fisiche è pari al 35% della somma erogata. Per quanto riguarda le deduzioni, le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, così come gli enti e le aziende.

Infine, occorre rappresentare che gli atti costitutivi e gli statuti delle ODV sono esentati dal pagamento delle spese di registro.

 

Salerno, lì 21/06/2022

 

Avv. Fabio Torluccio

Iscrizione al Runts obbligo o facoltà per le associazioni?

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è finalmente divenuto realtà dallo scorso 24 novembre 2021. Da tale data, infatti, è possibile presentare domanda di iscrizione tramite la piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al netto degli enti che sono soggetti alla trasmigrazione automatica dai vecchi registri al nuovo RUNTS, vi sono una molteplicità di associazioni che, invece, non hanno ancora chiaro il proprio destino ed infatti, negli ultimi tempi, abbiamo ricevuto moltissime richieste di associazioni che vogliono capire se l’iscrizione al RUNTS sia obbligatoria o meno.

Tipologie di associazioni per iscrizione al Runts

Da consulenti esperti nella creazione di nuove associazioni, la risposta al quesito si diversifica a seconda della tipologia di associazione ed infatti per le APS, ODV, Reti Associative, Imprese e Cooperative sociali ed Enti filantropici risulta obbligatoria l’iscrizione al RUNTS (nella specifica sezione di riferimento) mentre le associazioni semplici, culturali, musicali, pro-loco, onlus, associazioni sportive, comitati etc. l’iscrizione al RUNTS risulta essere facoltativa.

Chiarito quest’aspetto vi è da prendere in considerazione, per le associazioni che hanno facoltà di iscriversi o meno al Registro, se conviene la suddetta iscrizione e, in caso affermativo, in quale sezione del Registro iscriversi.

Questa circostanza richiede, necessariamente, un’attenta valutazione sia delle finalità istituzionali che persegue l’associazione (o che intende perseguire in futuro) sia l’idea di sviluppo e crescita che l’ente intende realizzare.

Vero è che per molte associazioni il RUNTS rappresenta un’incognita ed un aggravio di adempimenti ai quali, sino ad oggi, non erano soggetti. Tuttavia è bene chiarire che il futuro del Terzo Settore risiede proprio nel RUNTS e che gli enti che ne resteranno fuori saranno, inevitabilmente, penalizzati sotto molteplici aspetti tra i quali ricordiamo, tra gli altri, le minori agevolazioni di carattere fiscale e le preclusioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In conclusione alle associazioni che hanno facoltà di iscrizione al RUNTS consigliamo di valutare bene i pro ed i contro dell’iscrizione, in base alle esigenze dell’ente e di farsi assistere in questo delicato passaggio da consulenti esperti della materia per scegliere, al meglio, come procedere.

Avv. Luca Concilio