Cos’è un’associazione di volontariato e come funziona?

Il Codice del Terzo Settore (CTS) disciplina all’interno del Capo I del Titolo V le organizzazioni di volontariato.

Le associazioni di volontariato sono caratterizzate, come rilevabile da un’attenta lettura dell’art. 32 del CTS, dai seguenti elementi:

  • sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta;
  • sono costituiti da un numero non inferiore di a 7 persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato;
  • svolgono prevalentemente a favore di terzi una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 del CTS;
  • si avvalgono nello svolgimento delle attività di interesse generale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;

Fermi tali elementi essenziali ai fini della costituzione di un’associazione di volontariato occorre evidenziare che la denominazione deve contenere l’acronimo “ODV”. La predetta locuzione non può essere utilizzata da soggetti diversi dalle associazioni di volontariato. La violazione del precetto, codificata all’art. 91 co. 3 del CTS, è punita con una sanzione pecuniaria compresa tra € 2.500,00 e € 10.000,00.

Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse necessarie al perseguimento dei propri scopi e all’esercizio delle attività delineate dall’art. 5 del CTS mediante attraverso le seguenti operazioni:

  • quote associative;
  • contributi pubblici;
  • contributi privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • attività diverse;

Le ODV possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di interesse generale, salvo che le predette siano considerate quali attività secondarie e strumentali ex art. 6 del CTS.

Lo svolgimento di attività diverse ex art. 6 del CTS è consentito se le predette siano richiamate dall’ atto costitutivo e dallo statuto e siano strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale.

L’organo di amministrazione è composto da persone fisiche scelte tra gli associati che, per lo svolgimento dell’incarico, non possono ricevere un compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l’esercizio della funzione. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza stabilite dall’art. 2382 del C.C.

L’art. 33 del CTS prevede che le associazioni di volontariato possano assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi nei limiti necessari a garantire il regolare funzionamento dell’organizzazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Le organizzazioni di volontariato possono svolgere attività già qualificate dal legislatore come “non commerciali” che si indicano di seguito:

  • vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito, curandone direttamente l’attività;
  • cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione;
  • somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

Possono svolgere anche attività commerciali, previa apertura della partita iva.

Qualora però svolgano attività di interesse generale con modalità commerciale, essa sarà considerata attività diversa e quindi soggetta ai relativi limiti.

Le ODV che svolgono attività commerciale possono optare per un regime forfettario agevolato ai fini del pagamento delle imposte oltre che per la tenuta delle scritture contabili.

Sotto un profilo fiscale occorre poi evidenziare che nel caso di donazioni solo per le ODV è ammessa la detraibilità delle erogazioni effettuate dalle persone fisiche è pari al 35% della somma erogata. Per quanto riguarda le deduzioni, le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, così come gli enti e le aziende.

Infine, occorre rappresentare che gli atti costitutivi e gli statuti delle ODV sono esentati dal pagamento delle spese di registro.

 

Salerno, lì 21/06/2022

 

Avv. Fabio Torluccio