DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2022 E LEGGE DI CONVERSIONE

LE NOVITA’ SUL TERZO SETTORE

 

Gli articoli 25-bis e 26 del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, come convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122 (pubblicata nella G.U. n. 193 del 19 agosto 2022) hanno introdotto importanti novità per gli Enti del Terzo Settore. Cerchiamo, sinteticamente, di elencarle:

  • SOSPENSIONE TERMINI TRASMIGRAZIONE RUNTS

L’attività di controllo, e la relativa trasmigrazione, dai precedenti registri pubblici al RUNTS è stata sospesa dal 1 Luglio al 15 Settembre 2022; Questo vuole dire che la trasmigrazione, che inizialmente doveva compiersi entro il 20 agosto 2022 adesso si dovrà completare entro il 5 Novembre 2022, consentendo, quindi, ai relativi Uffici RUNTS, di godere di maggior tempo per gestire tutte le pratiche. In tale periodo, se quale ente avesse ricevuto richiesta integrativa da parte del RUNTS, non dovranno essere conteggiati, per il relativo termine, i giorni intercorrenti tra il 01/07 ed il 15/09 del 2022.

  • ADEGUAMENTO STATUTI CON ASSEMBLEA ORDINARIA

è stata estesa al 31/12/2022 la possibilità per le APS, ODV ed Onlus, iscritte negli appositi registri, di procedere con la modifica degli statuti (per l’adeguamento al codice del terzo settore) con i quorum previsti per l’assemblea ordinaria dei soci anziché quelli più stringenti dell’assemblea straordinaria.

  • NOVITA’ FISCALI (TITOLO X DEL CTS)

Le maggiori novità introdotte dal decreto semplificazioni (e dalla relativa legge di conversione) riguardano proprio gli articoli presenti nel titolo X del Codice del Terzo Settore. Tale intervento normativo risulta di essenziale portata in quanto apre, finalmente, le porte alla richiesta di autorizzazione alla Commissione Europea circa, proprio, l’impianto fiscale del CTS. Ad oggi, quindi, sono decisamente aumentate le probabilità che entro fine anno 2022 si possa avere il benestare della Commissione Europea per poter così, a partire dal prossimo 1 Gennaio 2023, avere un impianto definitivo della riforma del Terzo Settore.

Vediamo, sommariamente, quali sono le maggiori novità:

  1. 79 CTS – disposizioni in materia imposte sui redditi:
  • viene delineato il perimetro dei “costi effettivi”;
  • il margine sulla commercialità dei proventi viene alzato al 6% per non più di 3 anni consecutivi;
  • il mutamento di qualifica da ETS commerciale a Non commerciale o viceversa, opera dal periodo di imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento di qualifica. Tale agevolazione, però, si avrà solo per i primi due periodi di imposta successivi al termine fissato dall’art. 104 co. II CTS;
  • i corrispettivi specifici versati da associati e familiari conviventi, percepiti dagli ETS sono di natura commerciale salvo quelli incassati nel rispetto dei commi 2 e 2bis dell’art. 79 CTS (quindi se a titolo gratuito o dentro la forbice del 6% di marginalità).
  1. 83 CTS – detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali:
  • Si amplia anche agli ETS commerciali la possibilità di usufruire delle agevolazioni del presente articolo. Infatti la norma, adesso, si applica a tutti gli ETS e cooperative sociali, tranne le imprese sociali costituite in forma societaria;
  • Le liberalità ricevute devono essere utilizzate per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  1. 85 CTS – Regime fiscale delle APS
  • La disciplina viene estesa anche alle società di mutuo soccorso;
  • Viene introdotta la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici incassati da associati, iscritti e tesserati alla medesima organizzazione nazionale nonché quelli incassati da altre aps che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale. Nella sostanza viene riprodotto per le APS quanto sancito dall’art. 148 comma III TUIR;
  • La de-commercializzazione dei ricavi provenienti da attività di somministrazione nonché quelli derivanti dall’organizzazione di viaggi o soggiorni turistici è possibile solo a condizione che le suddette attività vengano rese a favore dei soggetti indicati al punto precedente e senza alcun utilizzo di strumenti pubblicitari da parte dell’ente.

Adesso l’impianto del titolo X del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) sembra davvero pronto per ottenere il parere positivo da parte della Commissione Europea. Con l’opertività del Runts e l’auspicata entrata in vigore dell’impianto fiscale, avremo, finalmente, la piena operatività della Riforma del Terzo Settore (introdotta nel lontano 2017).

30 Agosto 2022                                                                                 Avv. Luca Concilio