Lo scorso 31 Maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 71 che riporta disposizioni urgenti i, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
Il suddetto decreto tocca anche due tematiche molto sensibili per il settore dilettantistico che vanno ad incidere sulle figure dei lavoratori e dei volontari sportivi.
Vediamole nel dettaglio:
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LAVORO SPORTIVO
Per i lavoratori sportivi dipendenti di Amministrazioni Pubbliche non è più richiesta l’autorizzazione preventiva da parte della P.A. di appartenenza per poter svolgere l’attività di lavoro sportivo qualora il compenso derivante dalla suddetta attività sia contenuto al di sotto dei 5.000 euro annui; in tal caso basterà che il lavoratore faccia una semplice comunicazione unilaterale alla propria P.A. di appartenenza, secondo le modalità previste dalla singola amministrazione, alla stregua di quella, già, stabilita per i volontari sportivi.
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VOLONTARI SPORTIVI
Il decreto legge riscrive, totalmente, il comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. 36/2021 andando, in sostanza, a rivoluzione la disciplina dettata per i rimborsi spese stanziati in favore dei volontari sportivi.
Viene abolita la possibilità di elargire i rimborsi spese autocertificati nella misura di 150 euro mensili.
La grande novità è rappresentata dalla introduzione della possibilità, per i volontari, di riceve rimborsi forfettari nella misura massima di € 400,00 mensili per la loro attività svolta in concomitanza di manifestazioni ed eventi sportivi ai quali hanno preso parte. Va precisato che le manifestazioni e gli eventi sportivi devono essere stati riconosciuti dagli Organismi Sportivi affilianti oppure direttamente dal CONI, dal CIP o dalla società Sport e Salute; è quindi, ad oggi, preclusa la possibilità del rimborso per le attività di allenamento/preparazione nonché per le manifestazioni non riconosciute e/o autorizzate dai predetti enti.
Sarà necessario che l’ente che elargisce i rimborsi spese ai volontari abbia, preventivamente, assunto una delibera che vada ad individuare le tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali viene ammesso il rimborso.
Altra novità importante riguarda la comunicazione che dovrà essere effettuata sul Registro delle attività Sportive (cosiddetto RAS o RASD) da parte dell’ente che ha elargito i rimborsi spese; sarà, infatti, necessario comunicare al registro il nominativo dei volontari e l’ammontare dei rimborsi ad essi versati entro la fine del mese successivo al trimestre nel quale si sono svolte le prestazioni sportive del volontario; tale comunicazione sarà, così, a disposizione degli enti preposti per le opportune verifiche.
I rimborsi forfettari non concorrono alla formazione del reddito del volontario tuttavia concorrono alla determinazione della franchigia di 5.000 e 15.000 euro annui rispettivamente previste ai fini previdenziali e fiscali.
Si precisa che resta possibile riconoscere ai volontari il rimborso spese vive documentali sostenute per vitto, alloggio, trasporto e viaggio sempre se preventivamente autorizzati dall’ente.
Avv. Luca Concilio