Archivio Categoria: Specialisti del Non Profit

Infortunio del tesserato

LA POLIZZA ASSICURATIVA DELL’ENTE O FEDERAZIONE PAGA IL RISARCIMENTO?

 Nello svolgimento della pratica sportiva è all’ordine del giorno il verificarsi di infortuni più o meno gravi.

Molti dirigenti di associazioni e società sportive ritengono che, essendo affiliati ad enti di promozione o federazioni sportive, siano al sicuro rispetto ad eventuali richieste risarcitorie del tesserato infortunato ed anche di avere un’ottima copertura assicurativa ma sarà davvero così?

In primo luogo bisogna tener presente che ogni Asd o Ssd, regolarmente affiliata ad un “organismo sportivo” (enti o federazioni) riceve, per legge, una polizza assicurativa da parte di quest’ultimi; difatti il D.P.C.M. del 16/04/2008 obbliga le federazioni sportive, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva a fornire una polizza assicurativa ai propri tesserati atleti/tecnici dilettanti che copri l’evento morte ed invalidità permanete conseguente all’infortunio. Il premio pagato, minimo previsto per legge, è pari ad € 80.000,00 in caso di morte mentre in caso di infortunio si applica apposita tabella allegata al citato DPCM salva la possibilità di previsione di apposita franchigia sino al massimo del 10% (art. 11 co. II del Dpcm). Proprio quest’ultimo aspetto, spesso, è del tutto sconosciuto agli operatori del settore e comporta, in molti casi, il mancato riconoscimento del risarcimento.

Facciamo un esempio pratico: sono presidente di una ASD affiliata alla federazione X, tramite la quale usufruisco della relativa copertura assicurativa sottoscritta dalla federazione; A seguito di infortunio (frattura ossea con invalidità del 5%) occorso, presso la mia struttura, ad un tesserato durante la pratica sportiva attivo la suddetta polizza confidando nel risarcimento; a seguito dell’istruttoria, però, la compagnia mi risponde negativamente in quanto la polizza nazionale prevede una franchigia assoluta del 7%.

Dal caso innanzi indicato (purtroppo molto frequente) bisogna prendere spunto per un paio di considerazioni:

  • Il dirigente dell’associazione/società deve conoscere bene la polizza assicurativa dell’ente/federazione al quale risulta affiliato;
  • E’ opportuno far prendere visione (con relativa sottoscrizione) a tutti i propri tesserati/soci delle condizioni di polizza vigenti;
  • E’ molto probabile che nella polizza ci siano franchige tali da rendere estremamente difficoltoso un risarcimento (salvo infortunio di estrema gravità);
  • Nel caso di mancato risarcimento (o anche risarcimento ritenuto insufficiente) il soggetto infortunato potrà, comunque, instaurare un contenzioso direttamente contro l’associazione/società sportiva quale responsabile civile (il cui esito può essere imprevedibile);
  • Considerata la posizione di “responsabile civile” ricoperta dall’associazione/società sportiva presso la quale si svolge l’attività, può essere opportuno prendere in considerazione un prodotto assicurativo specifico che dia maggiori garanzie in caso di infortunio di un tesserato/socio, sottoscrivendo, quindi, un’autonoma polizza assicurativa.

Le suddette valutazioni non vogliono di certo essere una critica nei confronti dei prodotti assicurativi offerti dagli enti e federazioni sportive bensì sensibilizzare i dirigenti delle Asd ed Ssd a conoscere i prodotti assicurativi offerti con le affiliazioni agli organismi sportivi ed essere consapevoli che il “responsabile civile” è sempre il soggetto giuridico titolare della struttura sportiva o, comunque, responsabile dello svolgimento dell’attività sportiva (quindi, nella sostanza, l’associazione o società sportiva).

Avv. Luca Concilio

Esenzione pagamento marche da bollo?

ASD di nuova costituzione

ESENZIONE PAGAMENTO MARCHE DA BOLLO?

 

Il pagamento delle marche da bollo in fase di costituzione di una nuova associazione sportiva dilettantistica rappresenta una voce di spesa di non poco conto e quindi da tener in debita considerazione.

La disciplina circa l’esenzione o meno del pagamento delle marche da bollo non è, come alcuni erroneamente ritengono, del tutto pacifica.

Facciamo un rapido riepilogo per capire lo stato dei fatti.

Le marche da bollo sono, generalmente, richieste in fase di registrazione degli atti (nel nostro caso atto costitutivo e statuto) e ne deve essere apposta una da 16 euro ogni 100 righe o 4 facciate.

La legge di bilancio 2019 (Legge 30/12/2018, n. 145) ha modificato l’art. 27 bis contenuto nella Tabella, allegato b, al DPR n. 642 del 1972, estendendo anche alle ASD e SSD riconosciute dal CONI l’esenzione dall’imposta di bollo precedentemente limitata alle Federazioni sportive e agli Enti di promozione sportiva.

Tale legge potrebbe far ritenere che, quindi, anche gli atti costitutivi e gli statuti di una asd di nuova costituzione siano esenti dal pagamento delle marche da bollo ma qui viene il problema; La suddetta legge, infatti, prevede l’esenzione solo per quelle ASD e SSD “riconosciute dal CONI” e tale locuzione crea, ovviamente, diverse interpretazioni da parte dei singoli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Il problema interpretativo è stato affrontato dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna la quale con la circolare n. 42096 del 26/06/2019 ha espressamente stauito che: “Per quanto concerne il quesito inerente l’esonero dall’imposta di bollo per gli Enti di nuova costituzione (per la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto), pur in mancanza di chiarimenti espressi da parte dell’Agenzia dell’Entrate, si ritiene che l’agevolazione sia comunque spettante alla luce dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 38 del 01/08/2011 in merito all’applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro al momento della registrazione degli atti costitutivi delle Organizzazioni di Volontariato.

Ai fini dell’esenzione vale la stessa procedura indicata nella citata Circolare n. 38 del 2001. Le organizzazioni interessate potranno, quindi, fruire dell’esonero dall’imposta di bollo prima dell’iscrizione negli appositi registri (OdV/APS ovvero relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando operativo) o del riconoscimento da parte del CONI ma dovranno comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo.”

La suddetta interpretazione, del tutto condivisa da parte dello scrivente, non ha trovato però consenso unanime presso i vari uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate con il risultato che una ASD di nuova costituzione che si rivolge all’ufficio dell’A.E. di Bologna potrebbe non pagare le marche da bollo mentre una ASD che si reca all’Ufficio di Napoli potrebbe essere soggetta al pagamento.

Tale differente trattamento, del tutto ingiustificabile, è però di difficile risoluzione in mancanza di una interpretazione unica e Nazionale da parte dell’Agenzia, semmai con apposita circolare.

La disparità di trattamento, d’altro canto, potrebbe, in caso di contenzioso, comunque non trovare accoglimento favorevole per l’ASD proprio in virtù del dato letterale della Legge di bilancio del 2019, sopra citata, e dell’utilizzo, infelice, della locuzione “riconosciute dal CONI”; ovviamente il problema non può essere risolto da una preventiva iscrizione al Registro CONI in quanto il regolamento del suddetto Registro prevede, tra i requisiti essenziali per procedere all’iscrizione, il possesso di atto costitutivo e statuto regolarmente registrati in Agenzia delle Entrate.

Allo stato attuale, quindi, in attesa di un chiarimento su base nazionale, non si può essere sicuri dell’esenzione del pagamento delle marche da bollo in fase di costituzione dell’associazione, è pertanto consigliabile prendere informazioni in merito presso l’ uffico al quale si porteranno gli atti in registrazione anche per evitare, nel caso, il pagamento delle relative sanzioni (le marche da bollo, infatti, devono riportare data antecedente o uguale a quella della costituzione).

Pubblicato il 24/09/2021                        Avv. Luca Concilio

Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro e attività di volontariato

Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro e attività di volontariato

Il d.l. n. 127/2021 ha previsto per il periodo compreso tra il 15 Ottobre e il 31 dicembre 2021 l’obbligo di esibire la certificazione green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

L’obbligo riguarda tutti i soggetti che esercitano la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato in luoghi lavorativi pubblici o privati, anche sulla base di contratti esterni.

Si prevede, pertanto, in modo espresso che i volontari debbano esibire la carta verde.

E’ la prima vola che il governo si riferisce in modo chiaro ai volontari ovvero a coloro che, durante la pandemia, sono stati in prima linea accanto al personale sanitario e, al contempo, accanto ai più deboli. Emerge, pertanto, un “riconoscimento” verso quei soggetti che nel lungo periodo di emergenza hanno fornito un aiuto prezioso in tante situazioni in cui lo Stato da solo non poteva assicurare alcun sostegno.

Non dimentichiamoci che in Italia operano più di 5 milioni di volontari e che il nostro è un mondo variegato ed eterogeneo dove si sperimentano azioni e situazioni molto diverse fra loro».

Il provvedimento intendere assicurare sui luoghi di lavoro un elevato standard di sicurezza e, al contempo, fortifica anche il sistema di screening, prevedendo l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi fissi.

Il decreto ha poi disciplinato le misure di distanziamento sociale e di sostegno dello sport di base.

Passando all’esame delle disposizioni più rilevanti occorre rilevare che il decreto legge demanda ai datori pubblici le attività di controllo, che presuppongono l’esibizione della carta verde al momento dell’accesso sul luogo di lavoro.

Il lavoratore, privo del green pass, non potrà entrare nel luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde. L’assenza ingiustificata non consente di percepire la retribuzione. Coloro che saranno colti sul luogo di lavoro senza la carta verde potrebbero incorrere in una sanzione pecuniaria fino a € 1.500,00.

Analoghe previsioni sono state introdotte per il lavoro privato, con la facoltà per i datori di sostituire il lavoratore privo del green pass finché non si sarà munito della carta verde.

Sono previste le medesime sanzioni pecuniare già segnalate per il pubblico impiego, con la conservazione del posto di lavoro.

Presenti anche indicazioni per la revisione delle misure di distanziamento per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative e previsioni a sostegno allo sport di base.

In particolare, entro il 30 settembre 2021, in ragione dell’estensione dell’obbligo di green pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Comitato tecnico scientifico (Cts) dovrà esprimere un parere in ordine alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi in cui si svolgono attività:

  • culturali,
  • sportive,
  • sociali
  • ricreative.

La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione dei successivi provvedimenti.

Inoltre, preso atto della pesante crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell’emergenza sanitaria, il provvedimento prevede che le somme già trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi (art. 44 dl n. 73/2021) e non utilizzate entro il 15 settembre 2021 sono riassegnate, entro il 15 ottobre 2021, per il cinquanta per cento al “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” e per il restante cinquanta per cento al “Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale”.

Avv. Fabio Torluccio

Riforma delle sport

LA RIFORMA DELLO SPORT

ALLA LUCE DEL D.L. “SOSTEGNI BIS” CONVERTITO NELLA LEGGE N. 106/2021 DEL 23/07/2021

 

La riforma dello sport, pur non ancora operativa, ha già alle sue spalle una vita tormentata; difatti, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei 5 Decreti Legislativi che la costituiscono (18/19 marzo 2021) si è assistito dapprima ad una ipotetica entrata in vigore (a scaglioni) entro poche settimane/mesi, poi diventati anni in virtù del Decreto Sostegni del 22/03/21 che nella sostanza aveva “congelato” la riforma.

Adesso con la pubblicazione della Legge n. 106/2021 (legge di conversione del decreto Sostegni bis) la riforma dello sport viene anticipata nella sua entrata in vigore.

L’articolo 10 della L. 106/2021 si concentra sulle misure in ambito sportivo e per quanto concerne l’entrata in vigore dei 5 decreti Legislativi che costituiscono la “riforma dello sport” prevede i seguenti step:

dal 01 gennaio 2022 entreranno in vigore:

D.Lgs. 36/2021: articolo 10 che prevede la sostituzione dell’attuale registro Coni in favore del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal dipartimento per lo sport; articolo 39 che tratta di professionismo e sport femminile, l’articolo 40 (promozione della parità di genere) ed infine tutto il titolo sesto sull’accesso delle persone con disabilità nei corpi militari e di Stato;

D.Lgs. 40/2021 sulla sicurezza sulle piste di sci.

dal 31 agosto 2022 entrerà in vigore:

D.Lgs. 39/2021 che dispone in merito alle regole del registro per le attività sportive nonché per l’acquisizione della personalità giuridica delle asd.

dal 01 gennaio 2023 entreranno in vigore:

D.Lgs. 36/2021, tutti i restanti articoli non entrati già in vigore (tra i quali quelli sullo status giuridico delle asd/ssd sia professionistiche che dilettantistiche e sul lavoro sportivo);

D.Lgs. 37/2021 sugli agenti degli atleti / procuratori sportivi;

D.Lgs. 38/2021 sulle norme di sicurezza degli impianti sportivi.

Altro elemento di forte interesse concerne i documenti necessari per l’iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport e disciplinato dal D.Lgs. 39/2021; difatti vengono ridotti notevolmente i documenti dapprima previsti dall’art. 6 del suddetto decreto lesglitavivo a fronte della seguente documentazione prevista dall’art. 10 co. 13 quinquies L. 106/21 e precisamente:

  1. a) la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita IVA dell’associazione o societa’ sportiva dilettantistica;
  2. b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
  3. c) la data dello statuto vigente;
  4. d) la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attivita’ sportive, didattiche e formative;
  5. e) la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’organo amministrativo e delle generalita’ del legale rappresentante e degli amministratori;
  6. f) i dati dei tesserati.

Viene, infine (ma non meno importante), tolto sia l’obbligo, previsto dall’art. 6 co. III del D.Lgs. 39/21, di depositare presso il Registro delle attività sportive il bilancio o rendiconto che quello di depositare i contratti (con l’indicazione dei relativi compensi) dei lavoratori sportivi nonché degli amatori (previsto originariamente dall’art. 6 co. II lettera h) del D.Lgs. 39/21). Non possiamo non evidenziare come quest’ultimo intervento vada in netta contrapposizione con la ratio della riforma del terzo Settore che, invece, in ossequio al principio di “trasparenza” richiede a tutti gli ETS di depositare i documenti contabili presso il RUNTS; senza voler sollevare alcuna polemica ma analizzando semplicemente i dati di fatto possiamo concludere che ci troviamo difronte all’ ennesimo caso di trattamento privilegiato del settore sportivo dilettantistico rispetto a tutto il resto del mondo NON profit italiano.

 

Avv. Luca Concilio

 

Le attività diverse (art.6 CTS)

ALLA LUCE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 107/21 – PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 177 DEL 26/07/21

Dopo una lunga attesa, finalmente, è stato pubblicato il decreto n. 107 del 19/05/21, nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26/07/21.

Questo decreto era atteso da tutti gli operatori del settore in quanto va a disciplinare i cosiddetti “redditi diversi” che un ente del terzo settore (ETS) può introitare durante lo svolgimento delle proprie attività.

Il Codice del terzo settore (CTS) prevede, infatti, all’art. 6 la possibilità per ogni ETS di svolgere attività diverse rispetto a quelle di carattere generale previste dall’art. 5 del CTS a condizione che le stesse siano “strumentali e secondarie” in base ai criteri formulati dal decreto appena pubblicato.

Vediamo, quindi, cosa dispone il decreto e cosa si intende per strumentalità e secondarietà delle attività diverse.

  • STRUMENTALITA’ (art. 2 del decreto)

le attività diverse si considerano strumentali rispetto a quelle di interesse generale “se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo”.

Da quanto disposto dal decreto, all’art. 2, quindi, si desume che possano essere intese come “strumentali” tutte le attività poste in essere dall’ETS a condizione che siano svolte per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tale condizione risulta essere, a ben vedere, superflua in quanto, ex art. 4 del CTS, ogni ETS, per essere tale, deve perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È utile però evidenziare come non sia richiesta alcuna “connessione” tra le attività di interesse generale e quelle diverse sicchè la strumentalità risulta essere un requisito meramente di stile.

  • SECONDARIETA’ (art. 3 del decreto)

Il decreto introduce dei caratteri meramente quantitativi per la determinazione della secondarietà delle attività diverse e precisamente le attività diverse si considerano secondarie se:

  1. a) i ricavi da esse provenienti non superino il 30% delle entrate complessive dell’ente del terzo settore;

oppure

  1. b) i ricavi da esse provenienti non superino il 66% dei costi complessivi dell’ente del terzo settore.

Le due condizioni sono tra loro alternative, infatti è sufficiente ai fini dell’ammissibilità delle attività “diverse” la sussistenza ed adeguata documentazione (ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice) dell’una o dell’altra. Presumibilmente opteranno per la prima tutti gli ETS che svolgono attività remunerate mentre la seconda sarà più vantaggiosa per gli ETS che svolgono prevalentemente attività gratuita.

Sempre l’art. 3 del decreto, al comma III, stabilisce che rientrano tra i “costi complessivi” da considerare ai fini del computo della percentuale di cui alla lettera b) i seguenti elementi:

1) i costi “figurativi” relativi all’impiego di volontari iscritti nel relativo registro (da calcolarsi applicando a ciascuna ora di attività di volontariato effettivamente prestata la retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all’art. 51, d.lgs. 81/2015);

2) il “valore normale” delle erogazioni gratuite di denaro e delle cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi;

3) la differenza tra il “valore normale” dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

– Art. 4 del decreto e conseguenze del mancato rispetto dei limiti

Il suddetto art. 4 prevede, innanzitutto, che in caso di mancato rispetto dei limiti quantitativi prima esposti (art. 3), l’ETS dovrà darne comunicazione all’ufficio RUNTS territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. In secondo luogo, una volta effettuata la comunicazione innanzi indicata, vi è l’obbligo di adottare nell’esercizio successivo un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo (rapporto tra ricavi o tra ricavi e costi), sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente. Esemplificando se il nostro ETS ha avuto ricavi per attività diverse pari al 35% nell’anno x (sforando quindi del 5% rispetto a quanto previsto dal decreto), dovrà avere ricavi da attività diverse pari al massimo al 25% nell’anno x+1; dovrà, in sostanza, fare un’operazione di “compensazione”.

Il mancato rispetto sia della comunicazione entro i 30 giorni che della successiva “compensazione” comportano la cancellazione dell’ente dal RUNTS, con tutte le annesse e gravose conseguenze.

 

Avv. Luca Concilio

Associazioni culturali e riforma del terzo settore

Con l’approssimarsi dell’entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), previsto dal “codice del Terzo Settore” (D.Lgs. 117/2017) molte realtà associative si troveranno innanzi ad un bivio e dovranno scegliere se iscriversi o meno al suddetto registro.

Tra queste realtà vi sono le associazioni culturali (o anche musicali, semplici, turistiche) per le quali bisogna, necessariamente, fare considerazioni, anche, in base all’impatto della riforma fiscale del settore.

Iniziamo con il dire che una volta entrato in funzione il RUNTS e le norme fiscali del Codice del Terzo Settore le associazioni culturali non potranno più usufruire di vari benefici fiscali tra i quali, senza dubbio i più importanti, sono quelli collegati all’art. 148 Tuir e alla Legge 398/1991.

Le associazioni dovranno, quindi, fare un’oculata valutazione dei pro e dei contro circa la possibile scelta di iscrizione al RUNTS, tuttavia tale scelta, in alcuni casi, non potrà che essere orientata sull’iscrizione al Registro; se, ad esempio, l’associazione effettua attività con il pagamento di corrispettivi specifici da parte dei propri associati, per poter continuare ad usufruire della de-commercializzazione dei rispettivi incassi (oggi concessa in virtù del comma III dell’art. 148 Tuir) dovrà non solo iscriversi al RUNTS ma anche nella relativa sezione riservata alle Associazioni di Promozione Sociale (unica categoria associativa che mantiene un’agevolazione analoga); pertanto, tornado all’esempio appena mostrato, l’associazione culturale dovrà, anche, trasformazioni in APS.

Altri elementi che possono orientare la scelta circa l’iscrizione al RUNTS da parte dell’associazione possono essere la volontà di usufruire del 5 x 1000, di volere avere rapporti in convenzione con la P.A., di usufruire di agevolazioni fiscali sulle donazioni, di partecipare a bandi pubblici, di avere agevolazioni urbanistiche sulla sede sociale, di avere un regime fiscale di favore sulle eventuali attività commerciali etc.

Vero è che, rispetto allo scenario attuale, l’iscrizione al RUNTS richiederà adempimenti sino ad ora riservati al solo mondo dell’impresa (come ad esempio il deposito del bilancio o rendiconto) e che molte associazioni dovranno, quindi, effettuare una vera e propria rivoluzione organizzativa del proprio ente tuttavia, tranne rare eccezioni, la scelta dell’iscrizione al Registro si configura quale opzione necessaria per continuare ad operare nell’ambito del non-profit.

 

Avv. Luca Concilio

Curiosità del Terzo Settore

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Qual è la differenza tra NO profit e NON profit?

Qual è la differenza tra NO profit e NON profit?

Vi sarà certamente capitato, più volte, di sentire le locuzioni “NO profit” e “NON profit” utilizzate nel medesimo contesto, attribuendogli, quindi, il medesimo significato ma vi siete mai chiesti se sono davvero termini interscambiabili o vi sono delle differenze?

Cerchiamo di fare chiarezza sul punto.

NO profit: prendendo spunto dalla definizione fornita dall’Accademia della Crusca, il prefisso “NO” assume il significato di totale negazione e rifiuto del profitto. In pratica tutti gli operatori del settore dovrebbero perseguire ESCLUSIVAMENTE una logica di volontariato, e di attività profusa gratuitamente.

NON profit: dall’inglese “not-for-profit” ovvero senza scopo di lucro, mancato perseguimento di una logica di divisione degli utili eventualmente prodotti. In questo caso vi è o può essere un profitto il quale dovrà essere reinvestito nelle attività perseguite dell’associazione.

A questo punto vi risulterà evidente che i due termini, in realtà, sostengono concetti ben diversi tra loro e, pertanto, se da un punto di vista della grammatica italiana oramai viene usato in maniera indistinta NO e/o NON profit, da un punto di vista prettamente professionale è opportuno parlare più correttamente di NON PROFIT.

Per quanto innanzi, quindi, è essenziale sapere che l’associazione non deve dividere gli eventuali utili tra i soci (concetto base del NON profit) ma anche che è auspicabile ci siano degli utili da poter reinvestire nell’associazione al fine di farne accrescere la struttura; bisogna sdoganare il concetto che “l’associazione deve avere un bilancio entrate uscite in pareggio”, è una dinamica sbagliata sia sotto il profilo gestionale che sotto quello ispettivo in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate. Un’associazione che ogni anno ha un pareggio di bilancio o addirittura delle perdite è un’associazione destinata alla chiusura. Se invece vi è stato riferito che è un bene per l’associazione non avere profitto (ovvero entrate pari o addirittura inferiori alle uscite), vi consiglio vivamente di cambiare consulente.

Pubblicato lo 08/06/2020                               Avv. Luca Concilio

Programma corso intensivo dirigente associativo

PROGRAMMA CORSO INTENSIVO DIRIGENTE ASSOCIATIVO

 

ORE 9.30: ACCREDITAMENTO

ORE 10.00 / 13.00: BREVE PRESENTAZIONE E POI

– cos’è un’associazione – riferimenti del codice civile sulle associazioni (riconosciute e non), sulla responsabilità di chi agisce in nome e per conto (art. 38 c.c.) e le varie tipologie di associazioni presenti nel sistema Non-Profit;

– Come si costituisce un’associazione: atto costitutivo e statuto (gli elementi essenziali che devono contenere con riferimento, anche, a quelli previsti dall’art. 90 l. 289/2002 per le asd e dal D.lgs 117/2017 per i futuri ETS);

– aspetti essenziali di gestione associativa e gli errori da evitare: la procedura per ammettere un nuovo socio, la figura del socio e distinzione dal tesserato, la convocazione dell’assemblea (le forme corrette di convocazione); la redazione del rendiconto economico e/o bilancio sociale.

ORE 13.00: PAUSA PRANZO

ORE 14.00 / 17.00: GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE

– la riforma del Terzo Settore: come adeguarsi, pro e contro dell’iscrizione al Registro Unico, le ultime novità in materia;

– La riforma dello Sport: i lavoratori sportivi, il Registro Coni 2.0 e le ultime novità in merito al Testo Unico dello Sport;

– La nuova disciplina del 5×1000.

ORE 17.00 / 18.00: RISPOSTE A DOMANDE DEI PARTECIPANTI

ORE 18.00: FINE DEI LAVORI

 

 

SPECIALISTI DEL NON PROFIT

Presenta

 corso intensivo per dirigenti associativi

 

Il corso si terrà il giorno 24 ottobre 2020 in Salerno alla via Trento n. 145 c/o Hotel Fiorenza dalle ore 9.30 alle ore 18.00 e sarà incentrato sui seguenti temi:

– COME CREARE CORRETTAMENTE UN’ASSOCIAZIONE (scelta del tipo di associazione, atto costitutivo e statuto, modello EAS);

– COME GESTIRE L’ASSOCIAZIONE (profili amministrativi, contabili, gestione dei soci e di chi lavora in associazione).

Il corso è rivolto a tutti coloro che gestiscono una realtà associativa o che, per qualunque motivo, vogliono approcciarsi a questa tematica per comprendere le basi “essenziali” della materia che, troppo spesso, vengono ignorate portando a gravi conseguenze in sede di accertamento fiscale.

Il corpo docente è composto dai professionisti del team “Specialistidelnonprofit” ovvero dagli avvocati Luca Concilio e Fabio Torluccio e dal Dott. Commercialista Giovanni De Nicola.

Il costo del corso è di € 60,00 (IVA INCLUSA)

Il pagamento del suddetto importo dovrà essere effettuato sul c/c IT25G0100515201000000001934 intestato ad avv. Luca Concilio con la seguente causale: “corso dirigente associativo ________________ (nome del partecipante)”

La contabile del bonifico dovrà essere inviata all’indirizzo e.mail info@specialistidelnonprofit.com oppure tramite messaggio whatsApp al numero 3476023261 per la conferma di partecipazione al corso.

Il numero dei posti disponibili è limitato, in osservanza delle disposizioni anti-Covid, pertanto, le adesioni verranno accettate in ordine di prenotazione.

Per ogni informazione è possibile contattare l’organizzazione a mezzo e.mail all’indirizzo info@specialistidelnonprofit.com o telefono al numero 3476023261 ovvero visitando il sito www.specialistidelnonprofit.com

 

Il corso potrà essere seguito da remoto con modalità che verranno indicate ba seguito dell’ avvenuta iscrizione.