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Iscrizione al runts

L’avvicinarsi dell’operatività del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), che dovrebbe vedere la luce entro fine Aprile 2021, pone molte associazioni dinanzi alla scelta di entrare o meno a far parte del suddetto registro.

Tale scelta, tuttavia, per alcune associazioni sarà un vero e proprio obbligo, pertanto, in questo articolo, cercherò di fare chiarezza sulla domanda in epigrafe valutando l’opzione associazione per associazione.

Iniziamo con le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato (ODV); per tali tipologie di associazioni non vi sarà alcuna opportunità di scelta; le Aps ed Odv possono essere tali solo se sono iscritte al RUNTS ed infatti saranno le prime associazioni a popolare il Registro tramite il meccanismo della trasmigrazione automatica che porterà gli attuali registri regionali-nazionali delle Aps ed Odv a confluire nei rispettivi Registri nazionali-regionali del RUNTS. Anche per quanto riguarda, naturalmente, Aps ed Odv di nuova costituzione, sarà possibile acquisire la rispettiva qualifica e, quindi, la spendibilità della denominazione e/o dell’acronimo (Aps-Odv) solo una volta ottenuta l’iscrizione al RUNTS, pertanto, in conclusione, per le Aps ed Odv vige un obbligo di iscrizione al RUNTS!!!

Per le associazioni culturali, musicali, semplici e pro-loco l’iscrizione al RUNTS rappresenta, invece, un’opzione; non c’è, infatti, per queste associazioni, alcun obbligo di iscrizione al Registro; tuttavia appare necessario, per tali tipologie associtive, un’attenta riflessione sui pro e contro dell’iscrizione al Registro, invero, se da un lato l’essere un “Ente del Terzo Settore” comporterà un aumento degli oneri in capo ai consessi associativi, il restarne fuori e, quindi, l’essere un semplice “Ente Non Commerciale” priverà l’associazione di molte agevolazioni sia fiscali che civili nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le Onlus meritano un’esamina peculiare; tale categoria è stata abrogata dalla Riforma del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) pertanto tali associazioni dovranno scegliere cosa fare entro e non oltre il 31/03/2022. Sino a tale data, infatti, potranno continuare ad usufruire delle agevolazioni di settore (soprattutto di natura fiscale) ma allo spirare di tale termine dovranno decidere se iscriversi o meno al RUNTS e con quale “veste” associativa (Aps, Odv, Impresa Sociale o semplice ETS); la mancata iscrizione al Registro, che è comunque una facoltà e non un obbligo, comporterà, però, la devoluzione dell’aumento di capitale sociale avuto nel periodo in cui l’associazione aveva la qualifica di Onlus. Le Onlus, pertanto, dovranno decidere dapprima che tipologia di associazione vogliono diventare e, successivamente, se iscriversi o meno al RUNTS (opzione che appare necessaria, salvo rare eccezioni).

Infine concludiamo questa breve disamina parlando del mondo sportivo e, quindi, delle associazioni e società sportive dilettantistiche (asd e ssd); per tali tipologie di enti l’ingresso al RUNTS è una facoltà! Il RUNTS, infatti, non è alternativo al Registro Coni ma bensì cumulativo; un ente sportivo potrà, quindi, essere iscritto al Registro Coni (obbligatorio per chi svolge attività sportiva dilettantistica) e decidere di iscriversi, anche, al RUNTS scegliendo la rispettiva Sezione (che sarà, probabilmente, per le asd quella delle Aps mentre per le ssd quella dell’Impresa Sociale). Tuttavia è facile prevedere che saranno pochi gli Enti sportivi che decideranno di iscriversi al RUNTS in quanto perderebbero molte agevolazioni fiscali che sono precipue del mondo sportivo e di gran lunga più convenienti rispetto a quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

Ultima osservazione in merito alle disposizioni fiscali previste dal D.Lgs 117/2017 (Codice Terzo Settore); tali disposizioni entreranno in vigore solo dal periodo di imposta successivo al parere favorevole della Commissione Europea, pertanto potrebbe accadere che ci possano essere delle variazioni dispositive in virtù di possibili osservazioni della Commissione. Tale circostanza deve essere presa in considerazione da parte di quelle associazioni che non sono obbligate all’iscrizione al RUNTS in quanto, ad oggi, ci si potrebbe iscrivere al Registro (dal momento in cui sarà operativo) senza però avere la certezza che il comparto normativo fiscale sia quello indicato dal titolo X del D.Lgs 117/2017; nella sostanza si potrebbe verificare (anche se è una possibilità remota) che un Ente si isriva al RUNTS puntanto su alcune determinate agevolazioni fiscali che, però, in seguito al parere della Commissione Europea, il Legislatore italiano andrà a modificare.

 

Pubblicato il 01/03/2021                                                                                                                                                  Avv. Luca Concilio