La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione della disciplina fiscale prevista per il settore sportivo dilettantistico, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla riforma dello sport e dal D.Lgs. 36/2021.
Il documento affronta diversi aspetti di interesse per ASD, SSD e operatori del settore sportivo, tra cui il trattamento fiscale del lavoro sportivo, le soglie di non imponibilità, i rimborsi riconosciuti ai volontari, le clausole statutarie, i proventi agevolati e le raccolte fondi.
Uno dei chiarimenti di maggiore rilevanza riguarda però il rapporto tra le disposizioni del D.Lgs. 36/2021 e i requisiti previsti dall’articolo 148 del TUIR per poter beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici.
La questione assume particolare importanza per le società sportive dilettantistiche (SSD), perché alcune clausole statutarie, pur essendo compatibili con la qualifica di società sportiva dilettantistica, potrebbero impedire l’accesso alla decommercializzazione prevista dalla normativa fiscale.
Sommario
- Cosa chiarisce la Circolare 7/E del 2026
- SSD e decommercializzazione dei corrispettivi specifici
- Il rapporto tra D.Lgs. 36/2021 e articolo 148 TUIR
- Le clausole statutarie richieste dall’articolo 148 TUIR
- Distribuzione degli utili e rimborso del capitale
- Trasferibilità delle quote nelle SSD
- Quali conseguenze per le società sportive dilettantistiche
- Perché è importante verificare lo statuto della SSD
Cosa chiarisce la Circolare 7/E del 2026
La Circolare n. 7/E interviene su numerosi aspetti fiscali collegati alla riforma dello sport, fornendo indicazioni operative sull’applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2021.
Tra gli argomenti affrontati rientrano:
- il trattamento fiscale dei compensi dei lavoratori sportivi;
- le soglie di non imponibilità applicabili a dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi;
- i rimborsi forfetari riconosciuti ai volontari sportivi;
- le clausole che devono essere contenute negli statuti degli enti sportivi;
- il trattamento di alcuni proventi agevolati;
- la disciplina fiscale delle raccolte fondi;
- gli effetti delle disposizioni in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA.
Particolare attenzione merita il chiarimento relativo ai requisiti statutari necessari per continuare ad applicare le agevolazioni previste dall’articolo 148, comma 3, del TUIR.
SSD e decommercializzazione dei corrispettivi specifici
La questione riguarda le società e cooperative sportive dilettantistiche che abbiano inserito nel proprio statuto alcune delle possibilità riconosciute dall’articolo 8 del D.Lgs. 36/2021.
In particolare, la normativa sulla riforma dello sport consente, a determinate condizioni:
- di destinare una parte degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale;
- di rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.
Il problema nasce dal rapporto tra queste disposizioni e quelle dell’articolo 148 del TUIR, che subordina la decommercializzazione di determinati corrispettivi al rispetto di specifici requisiti statutari.
Occorre quindi distinguere tra i requisiti necessari per essere riconosciuti come ente sportivo dilettantistico e quelli ulteriormente richiesti per accedere a determinate agevolazioni fiscali.
Il rapporto tra D.Lgs. 36/2021 e articolo 148 TUIR
Su questo punto la Circolare 7/E fornisce un’indicazione particolarmente significativa.
Gli enti sportivi dilettantistici costituiti secondo i requisiti previsti dal D.Lgs. 36/2021 che intendono beneficiare della disciplina agevolativa prevista dall’articolo 148, comma 3, del TUIR devono rispettare anche le clausole statutarie indicate dal comma 8 dello stesso articolo.
Questo principio determina una distinzione importante.
Una società può possedere tutti i requisiti previsti dalla riforma dello sport, essere regolarmente riconosciuta come SSD e iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), ma ciò non significa automaticamente che possa beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 148 TUIR.
Per accedere alla decommercializzazione occorre verificare anche il rispetto degli specifici requisiti previsti dalla normativa tributaria.
Le clausole statutarie richieste dall’articolo 148 TUIR
Tra le condizioni previste dall’articolo 148, comma 8, del TUIR assumono particolare rilevanza quelle relative alla distribuzione degli utili e alla destinazione del patrimonio.
La normativa fiscale richiede, in particolare:
il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, salvo i casi in cui la distribuzione o la destinazione siano espressamente imposte dalla legge;
e l’obbligo di devoluzione del patrimonio dell’ente in caso di scioglimento, secondo le modalità e verso i soggetti previsti dalla normativa.
Si tratta di condizioni che devono essere valutate attentamente nel momento in cui una SSD intenda applicare il regime di decommercializzazione dei corrispettivi specifici.
Distribuzione degli utili e rimborso del capitale
Il D.Lgs. 36/2021 consente alle società sportive dilettantistiche alcune possibilità che rappresentano una deroga rispetto al tradizionale principio di totale assenza dello scopo di lucro.
L’articolo 8 prevede infatti, entro determinati limiti e condizioni, la possibilità di:
- destinare parte degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuire una quota degli utili;
- rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.
La Circolare 7/E chiarisce però che la possibilità di utilizzare queste disposizioni ai fini della disciplina sportiva non comporta automaticamente la possibilità di beneficiare anche della decommercializzazione prevista dall’articolo 148 TUIR.
Di conseguenza, una SSD potrebbe essere perfettamente conforme al D.Lgs. 36/2021 e mantenere la propria iscrizione al RASD, ma trovarsi contemporaneamente nell’impossibilità di applicare la decommercializzazione dei corrispettivi specifici qualora il proprio statuto non rispetti integralmente le condizioni richieste dalla normativa fiscale.
Trasferibilità delle quote nelle SSD: un aspetto da verificare con attenzione
Il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate assume particolare rilievo anche con riferimento alla trasferibilità delle quote sociali.
L’articolo 148, comma 8, del TUIR prevede infatti, tra le condizioni richieste per beneficiare dell’agevolazione, l’intrasmissibilità della quota o del contributo associativo, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, nonché la non rivalutabilità della stessa.
Ne consegue che una SSD interessata alla decommercializzazione deve prestare particolare attenzione alle disposizioni contenute nel proprio statuto in materia di trasferimento delle partecipazioni.
Se lo statuto consente liberamente il trasferimento delle quote tra vivi, potrebbe infatti venir meno uno dei requisiti richiesti dall’articolo 148 TUIR.
Il problema non riguarda quindi soltanto l’effettivo trasferimento di una partecipazione, ma anche la formulazione delle clausole statutarie.
Quali conseguenze per le società sportive dilettantistiche
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate evidenzia la necessità di tenere distinti due diversi livelli normativi.
Da una parte vi sono i requisiti previsti dal D.Lgs. 36/2021 per acquisire e mantenere la qualifica di società sportiva dilettantistica.
Dall’altra vi sono i requisiti fiscali richiesti per beneficiare di specifiche agevolazioni, tra cui la decommercializzazione prevista dall’articolo 148, comma 3, del TUIR.
Il rispetto dei primi non comporta necessariamente il rispetto dei secondi.
Una SSD potrebbe quindi essere regolarmente iscritta al RASD e operare legittimamente come società sportiva dilettantistica, ma non poter beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici qualora abbia adottato clausole statutarie incompatibili con l’articolo 148, comma 8, del TUIR.
Perché è importante verificare lo statuto della SSD
Alla luce dei chiarimenti contenuti nella Circolare 7/E del 2026, per le società sportive dilettantistiche che applicano o intendono applicare la decommercializzazione dei corrispettivi specifici diventa particolarmente importante effettuare una verifica dello statuto.
L’analisi dovrebbe riguardare soprattutto:
- le clausole relative alla distribuzione degli utili;
- la possibilità di destinare utili ad aumento del capitale;
- le modalità di rimborso del capitale ai soci;
- la disciplina relativa alla trasferibilità delle quote;
- le disposizioni sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- la complessiva conformità ai requisiti dell’articolo 148, comma 8, del TUIR.
La Circolare conferma, in sostanza, che l’iscrizione al RASD e la conformità alla normativa sportiva non sono sufficienti, da sole, per garantire l’accesso alla decommercializzazione fiscale.
Per le SSD diventa quindi opportuno verificare che le clausole statutarie siano coerenti non soltanto con il D.Lgs. 36/2021, ma anche con le specifiche disposizioni fiscali delle quali l’ente intende beneficiare.
Una verifica preventiva può evitare che clausole perfettamente ammissibili sotto il profilo della disciplina sportiva producano conseguenze rilevanti sul piano tributario.

