Archivio Categoria: Bilancio Terzo Settore

Circolare Agenzia delle Entrate 7/E 2026: chiarimenti su ASD, SSD e decommercializzazione

Circolare 7/E 2026

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione della disciplina fiscale prevista per il settore sportivo dilettantistico, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla riforma dello sport e dal D.Lgs. 36/2021.

Il documento affronta diversi aspetti di interesse per ASD, SSD e operatori del settore sportivo, tra cui il trattamento fiscale del lavoro sportivo, le soglie di non imponibilità, i rimborsi riconosciuti ai volontari, le clausole statutarie, i proventi agevolati e le raccolte fondi.

Uno dei chiarimenti di maggiore rilevanza riguarda però il rapporto tra le disposizioni del D.Lgs. 36/2021 e i requisiti previsti dall’articolo 148 del TUIR per poter beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici.

La questione assume particolare importanza per le società sportive dilettantistiche (SSD), perché alcune clausole statutarie, pur essendo compatibili con la qualifica di società sportiva dilettantistica, potrebbero impedire l’accesso alla decommercializzazione prevista dalla normativa fiscale.

Sommario

  1. Cosa chiarisce la Circolare 7/E del 2026
  2. SSD e decommercializzazione dei corrispettivi specifici
  3. Il rapporto tra D.Lgs. 36/2021 e articolo 148 TUIR
  4. Le clausole statutarie richieste dall’articolo 148 TUIR
  5. Distribuzione degli utili e rimborso del capitale
  6. Trasferibilità delle quote nelle SSD
  7. Quali conseguenze per le società sportive dilettantistiche
  8. Perché è importante verificare lo statuto della SSD

Cosa chiarisce la Circolare 7/E del 2026

La Circolare n. 7/E interviene su numerosi aspetti fiscali collegati alla riforma dello sport, fornendo indicazioni operative sull’applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2021.

Tra gli argomenti affrontati rientrano:

  • il trattamento fiscale dei compensi dei lavoratori sportivi;
  • le soglie di non imponibilità applicabili a dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi;
  • i rimborsi forfetari riconosciuti ai volontari sportivi;
  • le clausole che devono essere contenute negli statuti degli enti sportivi;
  • il trattamento di alcuni proventi agevolati;
  • la disciplina fiscale delle raccolte fondi;
  • gli effetti delle disposizioni in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA.

Particolare attenzione merita il chiarimento relativo ai requisiti statutari necessari per continuare ad applicare le agevolazioni previste dall’articolo 148, comma 3, del TUIR.

SSD e decommercializzazione dei corrispettivi specifici

La questione riguarda le società e cooperative sportive dilettantistiche che abbiano inserito nel proprio statuto alcune delle possibilità riconosciute dall’articolo 8 del D.Lgs. 36/2021.

In particolare, la normativa sulla riforma dello sport consente, a determinate condizioni:

  • di destinare una parte degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale;
  • di rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Il problema nasce dal rapporto tra queste disposizioni e quelle dell’articolo 148 del TUIR, che subordina la decommercializzazione di determinati corrispettivi al rispetto di specifici requisiti statutari.

Occorre quindi distinguere tra i requisiti necessari per essere riconosciuti come ente sportivo dilettantistico e quelli ulteriormente richiesti per accedere a determinate agevolazioni fiscali.

Il rapporto tra D.Lgs. 36/2021 e articolo 148 TUIR

Su questo punto la Circolare 7/E fornisce un’indicazione particolarmente significativa.

Gli enti sportivi dilettantistici costituiti secondo i requisiti previsti dal D.Lgs. 36/2021 che intendono beneficiare della disciplina agevolativa prevista dall’articolo 148, comma 3, del TUIR devono rispettare anche le clausole statutarie indicate dal comma 8 dello stesso articolo.

Questo principio determina una distinzione importante.

Una società può possedere tutti i requisiti previsti dalla riforma dello sport, essere regolarmente riconosciuta come SSD e iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), ma ciò non significa automaticamente che possa beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 148 TUIR.

Per accedere alla decommercializzazione occorre verificare anche il rispetto degli specifici requisiti previsti dalla normativa tributaria.

Le clausole statutarie richieste dall’articolo 148 TUIR

Tra le condizioni previste dall’articolo 148, comma 8, del TUIR assumono particolare rilevanza quelle relative alla distribuzione degli utili e alla destinazione del patrimonio.

La normativa fiscale richiede, in particolare:

il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, salvo i casi in cui la distribuzione o la destinazione siano espressamente imposte dalla legge;

l’obbligo di devoluzione del patrimonio dell’ente in caso di scioglimento, secondo le modalità e verso i soggetti previsti dalla normativa.

Si tratta di condizioni che devono essere valutate attentamente nel momento in cui una SSD intenda applicare il regime di decommercializzazione dei corrispettivi specifici.

Distribuzione degli utili e rimborso del capitale

Il D.Lgs. 36/2021 consente alle società sportive dilettantistiche alcune possibilità che rappresentano una deroga rispetto al tradizionale principio di totale assenza dello scopo di lucro.

L’articolo 8 prevede infatti, entro determinati limiti e condizioni, la possibilità di:

  • destinare parte degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale;
  • distribuire una quota degli utili;
  • rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La Circolare 7/E chiarisce però che la possibilità di utilizzare queste disposizioni ai fini della disciplina sportiva non comporta automaticamente la possibilità di beneficiare anche della decommercializzazione prevista dall’articolo 148 TUIR.

Di conseguenza, una SSD potrebbe essere perfettamente conforme al D.Lgs. 36/2021 e mantenere la propria iscrizione al RASD, ma trovarsi contemporaneamente nell’impossibilità di applicare la decommercializzazione dei corrispettivi specifici qualora il proprio statuto non rispetti integralmente le condizioni richieste dalla normativa fiscale.

Trasferibilità delle quote nelle SSD: un aspetto da verificare con attenzione

Il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate assume particolare rilievo anche con riferimento alla trasferibilità delle quote sociali.

L’articolo 148, comma 8, del TUIR prevede infatti, tra le condizioni richieste per beneficiare dell’agevolazione, l’intrasmissibilità della quota o del contributo associativo, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, nonché la non rivalutabilità della stessa.

Ne consegue che una SSD interessata alla decommercializzazione deve prestare particolare attenzione alle disposizioni contenute nel proprio statuto in materia di trasferimento delle partecipazioni.

Se lo statuto consente liberamente il trasferimento delle quote tra vivi, potrebbe infatti venir meno uno dei requisiti richiesti dall’articolo 148 TUIR.

Il problema non riguarda quindi soltanto l’effettivo trasferimento di una partecipazione, ma anche la formulazione delle clausole statutarie.

Quali conseguenze per le società sportive dilettantistiche

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate evidenzia la necessità di tenere distinti due diversi livelli normativi.

Da una parte vi sono i requisiti previsti dal D.Lgs. 36/2021 per acquisire e mantenere la qualifica di società sportiva dilettantistica.

Dall’altra vi sono i requisiti fiscali richiesti per beneficiare di specifiche agevolazioni, tra cui la decommercializzazione prevista dall’articolo 148, comma 3, del TUIR.

Il rispetto dei primi non comporta necessariamente il rispetto dei secondi.

Una SSD potrebbe quindi essere regolarmente iscritta al RASD e operare legittimamente come società sportiva dilettantistica, ma non poter beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici qualora abbia adottato clausole statutarie incompatibili con l’articolo 148, comma 8, del TUIR.

Perché è importante verificare lo statuto della SSD

Alla luce dei chiarimenti contenuti nella Circolare 7/E del 2026, per le società sportive dilettantistiche che applicano o intendono applicare la decommercializzazione dei corrispettivi specifici diventa particolarmente importante effettuare una verifica dello statuto.

L’analisi dovrebbe riguardare soprattutto:

  • le clausole relative alla distribuzione degli utili;
  • la possibilità di destinare utili ad aumento del capitale;
  • le modalità di rimborso del capitale ai soci;
  • la disciplina relativa alla trasferibilità delle quote;
  • le disposizioni sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
  • la complessiva conformità ai requisiti dell’articolo 148, comma 8, del TUIR.

La Circolare conferma, in sostanza, che l’iscrizione al RASD e la conformità alla normativa sportiva non sono sufficienti, da sole, per garantire l’accesso alla decommercializzazione fiscale.

Per le SSD diventa quindi opportuno verificare che le clausole statutarie siano coerenti non soltanto con il D.Lgs. 36/2021, ma anche con le specifiche disposizioni fiscali delle quali l’ente intende beneficiare.

Una verifica preventiva può evitare che clausole perfettamente ammissibili sotto il profilo della disciplina sportiva producano conseguenze rilevanti sul piano tributario.

APRILE, TEMPO DI BILANCI

Bilanci

Il mese di Aprile coincide, per la maggior parte delle associazioni, con il momento in cui deve essere discusso ed approvato il bilancio (o rendiconto) del precedente esercizio sociale.

Tale scadenza temporale non è tuttavia fissata per legge e dipende, anche, dall’anno sociale seguito dall’associazione.

La legge non specifica il termine entro cui un’associazione deve approvare il bilancio ma impone, invece, che tale operazione venga fatta annualmente. Il termine di 4 mesi (o 120 giorni) che viene inserito in tutti gli statuti, è mutuato dalla disciplina del diritto societario, e quindi inserendolo nello statuto (che è la “legge” interna dell’ente) tale termine diviene perentorio per l’associazione che deve, perciò, necessariamente rispettarlo.

Come detto non tutte le associazioni hanno un anno sociale corrispondente a quello solare. Anche in tale ambito il Legislatore non ha imposto limiti alla libertà dell’ente che, quindi, può stabilire di seguire un anno sociale classico (quello solare) oppure fissare un anno che vada “a cavallo” tra due anni solari (ad. esempio da Settembre al successivo Agosto o da Luglio al successivo Giugno). Ovviamente il computo dei mesi costituenti l’anno di esercizio, indipendentemente da quale “tipo” di anno si sceglie di seguire, dovrà sempre essere pari a dodici.

Tutto ciò premesso risulta evidente che per le tante associazioni che seguono l’anno solare, il mese di Aprile di ogni anno coincide con il termine entro cui deve riunirsi l’Assemblea dei soci per discutere ed approvare il bilancio dell’esercizio sociale conclusosi il precedente 31/12.

Le modalità di convocazione dell’assemblea ordinaria vengono previste dagli statuti sociali ma devono seguire il principio della “messa in conoscenza” a tutti i soci aventi diritto di partecipazione.

L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è un evento cardine della vita associativa di ogni ente; è l’unica assemblea che la Legge impone ad ogni associazione in quanto è il consesso dove si discute la gestione e l’andamento economico dell’ente (aspetto essenziale per la vita di ogni realtà associativa e non solo).

In conclusione si evidenzia che la disciplina della riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) impone a tutti gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) di depositare entro il 30 giugno di ogni anno l’ultimo bilancio approvato con la relativa delibera assembleare. Tale adempimento, per ora solo facoltativo nel mondo dello sport, potrà con ogni probabilità diventare obbligatorio anche per le Asd che dovranno, in tal caso, depositare la suddetta documentazione al RAS (Registro Attività Sportive) tenuto dal Dipartimento dello sport.

Pubblicato il 27/04/2023

Avv. Luca Concilio

MODELLI DI BILANCIO ENTI DEL TERZO SETTORE

MODELLI DI BILANCIO ENTI DEL TERZO SETTORE

Il D.Lgs. 117/2017 (c.d. “Codice Terzo Settore”) prevede all’art. 13 co. III, l’adozione di una modulistica ad hoc per gli schemi di bilancio degli ETS (Enti del Terzo Settore); tale modulistica doveva essere definita con apposito decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali. In data 18/04/2020 l’attesa è finita ed è stato, finalmente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020 con il quale viene adottata la modulistica per i bilanci degli Enti del Terzo Settore. Si tratta in particolare di quattro modelli e più precisamente: Mod. A) per lo stato patrimoniale, Mod. B) per il rendiconto gestionale, Mod. C) per la relazione di missione e Mod. D) per il rendiconto per cassa. Preliminarmente è opportuno ricordare che, ai sensi dei commi 1 e 2, del citato articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 (c.d. “Codice Terzo Settore”), gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000 euro devono redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione; gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa.

Il su citato Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante: “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020, stabilisce, tra l’altro, che gli schemi di cui al presente documento devono essere considerati come schemi “fissi”, non suscettibili quindi di adattabilità alle diverse esigenze del singolo ente; tuttavia gli enti destinatari degli schemi possono ulteriormente suddividere le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio. Possono, altresì, raggruppare le citate voci quando il raggruppamento è irrilevante o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo contesto, gli enti che presentano voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi possono eliminare dette voci. Possono, in ultimo, aggiungere, laddove questo favorisce la chiarezza del bilancio, voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto. Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione. E’ bene specificare che le disposizioni riportate nel su indicato Decreto del ministero del lavoro e politiche sociali si applicheranno a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione (18/04/2020). In pratica, la modulistica approvata sarà applicabile ai bilanci del 2021 (tuttavia per chi ha anno sociale diverso da quello solare si applicheranno già prima – per esempio chi ha anno sociale 01/09 – 31/08 inizierà ad applicare gli schemi di bilancio già dal 01/09/2020). Risulta utile, infine, ricordare che alcuni adempimenti contabili/dichiarativi in capo agli ETS variano a seconda delle rispettive entrate annuali.

In particolare gli ETS con ricavi, proventi, rendite o entrate comunque denominate:

–    superiori a 100.000 euro devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet (o sul sito internet della rete associativa a cui aderiscono) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (art. 14 co. II D.Lgs. 117/2017 – c.d. Codice del Terzo Settore);

–    inferiori a 220.000 euro devono redigere un rendiconto di cassa (entrate e uscite) da depositare presso il Registro unico del terzo settore (c.d. RUNTS);

–    superiori o uguali a 220.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione) da depositare presso il Registro unico del terzo settore (c.d. RUNTS);

–    superiori a 1.000.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione), il bilancio sociale (seguendo le linee guida ministeriali) da pubblicare nel proprio sito internet e depositarlo nel Registro unico del terzo settore (c.d. RUNTS).

I rendiconti e i bilanci approvati devono essere depositati entro il 30 giugno all’interno del Registro Unico del terzo settore (art. 48 co. III D.Lgs 117/2017 – c.d. Codice Terzo Settore).

modelli bilancio terzo settore
modelli bilancio terzo settore

 

Pubblicato il 18/05/2020 Avv. Luca Concilio