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I soci minori ed il diritto di voto in assemblea

La corretta gestione del socio minorenne per ciò che riguarda l’ammissione all’associazione, la sua convocazione all’assemblea sociale ed il suo elettorato attivo e passivo (diritto di votare e farsi votare), sono sempre stati argomenti oggetto di poca attenzione sia dal punto di vista organizzativo che amministrativo da parte delle associazioni non profit.

Il modus operandi più comune è sempre stato quello di far presentare la domanda di ammissione socio al genitore esercente la patria potestà e poi, al massimo, convocare il suddetto genitore all’assemblea dei soci ma senza potere di voto ed intervento.

Nel corso degli anni, leggendo centinaia di statuti delle più varie tipologie associative, ho potuto riscontrare che la maggior parte di essi prevedevano, espressamente, clausole che escludevano l’elettorato attivo e passivo del socio minorenne.

Ma è giusto escludere dalla gestione attiva dell’associazione (che si sublima con l’espressione del diritto di voto) il socio solo in quanto minorenne? Non sarebbe opportuno riconoscergli tale diritto facendolo esprimere da chi esercita la patria potestà?

Tali quesiti, se ad un primo impatto possono apparire superflui, sono, invece, di massima importanza per una corretta gestione associativa. Immaginiamo un’associazione che si occupa di sport (corsi di avviamento alla pratica sportiva) e che svolge la propria attività esclusivamente nei confronti di soci minori di età; nella sostanza l’associazione verrebbe gestita solo da una minoranza di soci maggiorenni (presumibilmente gli stessi soci fondatori) che, esercitando il diritto di voto, determinano la gestione del consesso associativo. In tal caso, però, appare evidente come il principio fondamentale della democraticità non verrebbe rispettato ed, anzi, l’associazione potrebbe essere parificata, nella sua gestione, ad una vera e propria società.

Sulla questione è intervenuta dapprima la giurisprudenza e, di seguito, anche la prassi amministrativa, che hanno introdotto un principio nuovo per il mondo associativo.

La Corte di Cassazione civile, Sez. VI – 5, con l’ordinanza del 4.10.2017, n. 23228 ha stabilito che: “…..circa la disapplicazione di fatto delle norme statutarie inerenti l’esercizio dei diritti partecipativi degli associati, non essendo giuridicamente corretto ravvisarne un’eccezione nella circostanza che si trattasse di persone minori, posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale”.

Sulla scia di tale pronuncia è intervenuto, anche, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che con la nota n. 1309 del 06/02/2019 ha ribadito che: “…. anche con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) hanno chiarito l’illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Alla luce di quanto innanzi indicato, pertanto, è opportuno per ogni associazione controllare il proprio statuto e, se nel caso, procedere con apposita modifica rispettando i principi su esposti evitando, così, in caso di controlli, eventuali contestazioni circa la mancanza di democraticità nella gestione dell’attività associativa ed il conseguente verbale di accertamento.

 

Pubblicato il 20/01/2021                                                                                                                         Avv. Luca Concilio

Modalità e termini per diventare socio di un’associazione

MODALITA’ E TERMINI PER DIVENTARE SOCIO DI UN’ASSOCIAZIONE

La figura del socio è un elemento cardine di ogni realtà associativa, tuttavia, in molti casi, gli aspetti gestionali e documentali inerenti i soci dell’associazione vengono, puntualmente, trascurati portando, in sede di verifica fiscale, a gravi conseguenze per l’ente associativo.

Innanzitutto è utile sapere che il rapporto che si instaura tra il socio e l’associazione è un vero e proprio contratto (seppur atipico) che prevede, come ogni contratto, l’incontro della volontà tra le parti; tale incontro delle volontà si formalizza da un lato tramite una richiesta scritta da parte dell’aspirante socio e dall’altro con una formale accettazione dell’organo direttivo dell’associazione; è solo in seguito alla formale accettazione che si può ritenere concluso il contratto e che, quindi, l’aspirante socio acquista, a tutti gli effetti, la qualifica di socio dell’associazione.

Quanto appena illustrato è, in molti casi, disatteso sia nella forma che nella sostanza; spesso l’associazione ritiene che l’aspirante socio diventa socio dell’associazione dal momento in cui presenta la domanda di ammissione socio e perciò inizia ad elargire i servizi associativi in esenzione fiscale ad un soggetto che, formalmente, non essendo ancora socio dell’associazione non ne avrebbe diritto. Il classico esempio di quanto innanzi esposto è rappresentato dall’aspirante socio di un’associazione sportiva che recandosi presso la sede sociale compila il modulo di richiesta ammissione socio, paga una quota e, contestualmente, entra nella sede sociale ed inizia a praticare l’attività sportiva. In tal caso l’Agenzia delle Entrare, in virtù di quanto sopra indicato, ritiene il contratto non perfezionato e, pertanto, porta a tassazione ordinaria quanto pagato dall’aspirante socio oltre a valutare tale comportamento quale indice di commercialità dell’associazione tale da poter far decadere la stessa dalle agevolazioni fiscali previsti per gli enti non profit.

La corretta procedura per ammettere un nuovo socio, quindi, è la seguente:

  • Presentazione scritta della richiesta di ammissione socio, contenete le generalità dell’aspirante socio, l’accettazione dello statuto e dei regolamenti associativi e dell’obbligo del pagamento della quota sociale, il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili con apposita sottoscrizione della modello per la privacy (GDPR);
  • Riunione da parte dell’organo direttivo dell’associazione (o dell’assemblea se previsto in statuto) per la valutazione della richiesta;
  • In caso di riscontro positivo l’organo direttivo verbalizzerà l’accettazione della domanda e contestualmente provvederà ad iscrivere il nominativo nel libro soci dell’associazione; in caso, invece di rigetto della domanda bisognerà avvisare, espressamente, l’aspirante socio il quale potrà fare ricorso all’assemblea dei soci o ad altro organo appositamente investito della carica.

È dal momento dell’iscrizione nel libro soci dell’associazione che l’aspirante socio acquista, a tutti gli effetti, la qualifica di socio dell’associazione con tutti i diritti ed i doveri ad essa connessa.

La procedura innanzi descritta è stata, anche, recepita dal Legislatore il quale l’ha espressamente riproposta nell’articolo 23 del D. Lgs. 117/2017 noto come Codice del Terzo Settore; a tal proposito risulta utile sottolineare che il Codice del Terzo Settore, all’articolo 21, espressamente prevede che l’atto costitutivo dell’associazione deve stabilire una serie di elementi obbligatori tra cui “…i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta;…”.

Nella sostanza, quindi, ogni associazione deve porre estrema attenzione alla corretta gestione documentale ed operativa dei propri soci anche perché deve indicare nel proprio statuto la procedura corretta da seguire e rispettarla; bisogna, quindi, conservare le richieste di ammissione socio, i relativi verbali di accettazione ed avere un libro soci aggiornato. Inoltre, in questa sede, mi preme evidenziare che il socio detiene a vita tale qualifica (la si perde per morte, dimissioni o espulsione per cause disciplinate dallo statuto) e, pertanto, la domanda di ammissione deve essere presentata un’unica volta; spesso molte associazioni confondono la figura del socio con quella del tesserato facendogli firmare, ogni anno, una richiesta di ammissione socio che non solo è superflua e non dovuta ma porta a serie conseguenze in fase di controlli fiscali.

Pubblicato l’11/08/2020                                                            Avv. Luca Concilio