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Incompatibilità delle cariche sportive dopo il D.L. 96/2025: cosa cambia per ASD e SSD

Incompatibilità delle cariche sportive

Sommario

  1. Introduzione
  2. La normativa prima del D.L. 96/2025
  3. Le novità introdotte dal decreto
  4. Implicazioni per le ASD
  5. Implicazioni per le SSD
  6. Tabella comparativa: prima e dopo la riforma
  7. È una clausola obbligatoria per gli statuti?
  8. Conseguenze in caso di inosservanza
  9. Considerazioni pratiche per presidenti e dirigenti
  10. Conclusioni

1. Introduzione

Il tema delle incompatibilità nelle cariche sociali di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) è stato per lungo tempo al centro di interpretazioni, dubbi applicativi e possibili contestazioni. Con il D.L. 30 giugno 2025 n. 96, convertito nella L. 8 agosto 2025 n. 119, la normativa ha subito una modifica significativa che alleggerisce il regime precedente, circoscrivendo il divieto al solo presidente o legale rappresentante.

Questa novità ha un impatto concreto per migliaia di sodalizi sportivi, riducendo vincoli e semplificando la gestione interna. Ma è davvero tutto più semplice? E soprattutto: le ASD e SSD devono aggiornare i propri statuti?

In questo articolo analizziamo la situazione prima e dopo il decreto, con un focus su obblighi, rischi e possibili scenari futuri.

2. La normativa prima del D.L. 96/2025

Prima della riforma, l’art. 11 del D.Lgs. 36/2021 sanciva un divieto ampio: tutti gli amministratori di ASD e SSD non potevano ricoprire cariche analoghe in enti affiliati al medesimo organismo sportivo (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva).

Questo significava che non solo i presidenti, ma anche vicepresidenti, consiglieri, segretari, tesorieri e membri del CdA erano soggetti a incompatibilità. Una regola che, nella pratica, limitava fortemente la possibilità di partecipare alla vita sportiva di più associazioni.

La ratio del divieto era quella di evitare concentrazioni di potere e conflitti di interesse, soprattutto in caso di competizioni interne al medesimo organismo.

3. Le novità introdotte dal decreto

Con il D.L. 96/2025, entrato in vigore il 10 agosto 2025, il divieto viene attenuato: non riguarda più tutti gli amministratori, ma solo il presidente (o comunque la figura che riveste il ruolo di legale rappresentante).

La modifica semplifica notevolmente la governance dei sodalizi, soprattutto nelle ASD, dove spesso i ruoli dirigenziali sono ricoperti da volontari. Nelle SSD la questione resta più complessa, in quanto la nozione di “presidente” non è sempre coincidente con la struttura societaria.

In ogni caso, la direzione è chiara: limitare l’incompatibilità alla figura apicale.

4. Implicazioni per le ASD

Per le associazioni sportive dilettantistiche la novità è semplice da applicare: l’incompatibilità riguarda esclusivamente il presidente, cioè colui che ha la rappresentanza legale dell’ente. Vicepresidenti, segretari, consiglieri e altri membri del direttivo non sono più soggetti a limitazioni.

Questa modifica riduce gli ostacoli alla partecipazione attiva dei soci e rende più agevole la formazione dei direttivi, soprattutto nei contesti locali dove le stesse persone spesso si impegnano in più discipline o associazioni.

5. Implicazioni per le SSD

Nelle società sportive dilettantistiche la questione è più articolata. La norma utilizza il termine “presidente”, che nelle SSD non sempre coincide con la figura di riferimento. In base allo statuto e alla governance adottata, il ruolo di legale rappresentante può spettare a:

  • un amministratore unico;
  • il presidente del consiglio di amministrazione;
  • o, in alcune forme, agli amministratori delegati.

In ogni caso, l’incompatibilità si applica alla persona che esercita la rappresentanza legale, e non agli altri amministratori o consiglieri. Questo riduce notevolmente le limitazioni rispetto al regime precedente.

6. Tabella comparativa: prima e dopo la riforma

Per comprendere meglio l’impatto della modifica normativa, riportiamo una tabella che sintetizza le principali differenze.

Aspetto Prima (art. 11 D.lgs. 36/2021) Dopo (D.L. 96/2025)
Soggetti interessati Tutti gli amministratori (presidente, vicepresidenti, consiglieri, segretari, tesorieri, componenti CdA, ecc.) Solo il presidente o chi ricopre la carica di legale rappresentante
ASD Incompatibilità estesa a presidente e a tutti i membri dell’organo direttivo Incompatibilità limitata al solo presidente
SSD Incompatibilità estesa a tutti gli amministratori, indipendentemente dal ruolo Incompatibilità riferita al legale rappresentante (amministratore unico o presidente del CdA)
Ambito di applicazione Vietata la doppia carica in enti affiliati allo stesso organismo (FSN, DSA, EPS) Confermato: divieto solo all’interno del medesimo organismo sportivo
Sanzioni dirette Nessuna sanzione specifica, ma rischio di contestazioni fiscali e sportive Nessuna sanzione specifica, ma resta un indice di conflitto di interessi o gestione elusiva
Obbligo di inserimento nello statuto Non obbligatorio, ma spesso recepito Non obbligatorio, ma consigliato per chiarezza
Effetto pratico Regime restrittivo, molti dirigenti impossibilitati a ricoprire doppi incarichi Regime semplificato, divieto limitato alla figura apicale

7. È una clausola obbligatoria per gli statuti?

Un punto cruciale riguarda l’obbligo di inserimento della clausola negli statuti. L’art. 7 del D.lgs. 36/2021 elenca i requisiti che devono essere presenti per l’iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). Tuttavia, l’incompatibilità non rientra tra questi requisiti essenziali.

Questo significa che:

  • non è obbligatorio inserire la clausola nello statuto;
  • gli enti che non l’hanno prevista possono comunque iscriversi al RASD;
  • in caso di contestazioni, il divieto si applica direttamente per effetto della legge.

Molti organismi affilianti (FSN, DSA, EPS) hanno tuttavia richiesto di inserire la clausola nei propri regolamenti interni, creando in passato situazioni di incertezza. Con la nuova normativa, la questione appare più chiara, ma resta consigliabile riportare la clausola negli statuti per maggiore trasparenza.

8. Conseguenze in caso di inosservanza

Cosa succede se un presidente ricopre una carica incompatibile?

La norma, così come formulata, non prevede sanzioni specifiche come la cancellazione dal Registro. Tuttavia, la giurisprudenza ha già in passato considerato la violazione come indice di gestione elusiva o come segnale di concentrazione di potere, con possibili ripercussioni:

  • fiscali: rischio di perdere le agevolazioni tributarie (es. L. 398/91);
  • sportive: contestazioni da parte delle Federazioni o Enti affilianti;
  • statutarie: obbligo di optare per una delle due cariche o di cambiare affiliazione.

È quindi opportuno trattare l’incompatibilità come un requisito sostanziale, pur in assenza di una sanzione diretta.

9. Considerazioni pratiche per presidenti e dirigenti

Dal punto di vista operativo, la modifica normativa è accolta con favore, ma solleva comunque alcune questioni pratiche:

  • Per le ASD: la vita associativa diventa più semplice. Non essendoci più il vincolo sugli altri amministratori, è più facile costituire organi direttivi con persone che operano anche in altri sodalizi.
  • Per le SSD: occorre verificare con attenzione lo statuto e la governance per identificare correttamente chi sia il legale rappresentante. In caso di dubbi, può essere utile un parere legale o notarile.
  • Per gli organismi affilianti: resta la possibilità di imporre regole più stringenti nei propri regolamenti, ma la legge fissa comunque un minimo inderogabile.

Un altro aspetto da considerare è l’opportunità di aggiornare lo statuto. Se la clausola era stata inserita con riferimento alla normativa previgente, può essere necessario un adeguamento per non creare contraddizioni con la nuova disciplina.

Inoltre, la semplificazione introdotta dal decreto potrebbe aprire nuove opportunità per i dirigenti sportivi, che ora hanno maggiore libertà di contribuire alla vita di più realtà associative senza incorrere in sanzioni. Questo può favorire lo sviluppo di reti territoriali e collaborazioni tra associazioni e società, arricchendo il tessuto sportivo locale.

10. Conclusioni

Il D.L. 96/2025 rappresenta un passo avanti verso una gestione più flessibile delle ASD e SSD, riducendo le incompatibilità solo al presidente o legale rappresentante. Questo semplifica la vita dei sodalizi sportivi, evitando rigidità che in passato penalizzavano la partecipazione.

Resta però importante mantenere attenzione sugli aspetti fiscali e gestionali: la violazione del divieto, anche se non direttamente sanzionata, può essere interpretata come indice di comportamenti elusivi o irregolari.

La regola pratica è semplice: gli statuti non devono necessariamente essere modificati, ma è consigliabile aggiornarli per rispecchiare la nuova normativa e garantire trasparenza. In questo modo si evitano contestazioni e si rafforza la governance degli enti.

In prospettiva, questa modifica normativa potrebbe segnare l’inizio di una fase più equilibrata tra esigenze di controllo e libertà associativa, contribuendo a rendere il sistema sportivo italiano più efficiente e inclusivo.