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LEGGE N. 104 del 04/07/2024 Le modifiche al Codice del Terzo Settore

Lo scorso 19 Luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 104 del 04/07/2024 che all’art. 4, intitolato “Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”, ha introdotto importanti novità al CTS.

In questo articolo vengono riportate le novità ritenute di maggior interesse per gli Enti del Terzo Settore (ETS); vediamole nel dettaglio:

  • MODIFICA ART. 6 DEL CTS

Gli ETS che svolgono attività sportiva e che, pertanto, risultano iscritti anche al Registro dello Sport (RAS), potranno applicare la norma dettata dall’art. 9 comma 1-bis del D.Lgs. 36/2021 potendo, quindi, non computare i proventi derivanti da sponsorizzazioni, rapporti promo-pubblicitari, cessioni di diritti e indennità legate alla formazione di atleti, gestione di impianti e strutture sportive, nell’obbligo di bilanciamento tra entrate istituzionali/principali ed entrate diverse a condizione che i suddetti ricavi vengano utilizzati per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

  • MODIFICA ART. 11 CTS

È stata introdotta, per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione, una nuova modalità di acquisizione della personalità giuridica conseguente all’iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali.

  • MODIFICA ALL’ART. 13 DEL CTS

Passa da 220.000 a 300.000 euro il tetto dei ricavi annuali entro i quali gli ETS possono redigere un rendiconto per cassa anziché un bilancio per competenza.

Viene precisato che della su indicata agevolazione possono fruire solo gli ETS privi di personalità giuridica.

Viene introdotta la possibilità per gli ETS con ricavi entro i 60.000 euro annuali di redigere un rendiconto per cassa con voci in forma aggregata.

Infine gli ETS “commerciali” che non hanno la qualifica di impresa sociale potranno redigere il bilancio secondo i modelli indicati dal comma 3.

  • MODIFICA ALL’ART. 24 DEL CTS

Qualora non vi sia un espresso divieto nell’atto costitutivo o nello statuto, sarà possibile per gli associati intervenire in assemblea tramite mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica purché sia possibile verificare l’identità dell’associato partecipante.

  • MODIFICA ALL’ART. 30 DEL CTS

Vengono alzati i limiti il cui superamento (due su tre) per due anni consecutivi comporta l’istituzione dell’organo di controllo.

  1. Totale attivo stato patrimoniale: passa da 110.000 a 150.000 euro;
  2. Ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate: passa da 220.000 a 300.000 euro;
  3. Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: passa da 5 a 7 unità.
  • MODIFICA ALL’ART. 31 DEL CTS

Vengono alzati i limiti il cui superamento (due su tre) per due anni consecutivi comporta la nomina del revisore legale dei conti.

  1. Totale attivo stato patrimoniale: passa da 1.110.000 a 1.500.000 euro;
  2. Ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate: passa da 2.200.000 a 3.000.000 euro;
  3. Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: passa da 12 a 20 unità.
  • MODIFICA ALL’ART. 36 DEL CTS

Per le APS viene innalzato il rapporto lavoratori/associati che passa dal 5% al 20%.

  • MODIFICA ALL’ART. 41 DEL CTS

Per le reti associative viene previsto che, qualora il numero di ETS aderenti dovesse scendere sotto il minimo fissato per legge, lo stesso dovrà essere integrato entro un anno a pena di cancellazione dalla relativa sezione del RUNTS.

  • MODIFICA ALL’ART. 47 DEL CTS

Viene estesa la possibilità di presentare istanze di iscrizione al RUNTS anche ad un delegato (e quindi non più esclusivamente al legale rappresentante dell’ente o della rete associativa alla quale l’ente aderisce). Si auspica che tale possibilità venga estesa anche per tutte le ulteriori istanze da dover presentare al RUNTS e non solo a quella di iscrizione.

  • MODIFICA ALL’ART. 48 DEL CTS

I rendiconti e bilanci devono essere depositati nel RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Viene dunque tolto il termine fisso del 30 Giugno in modo tale da poter riconoscere a tutti gli ETS un egual termine di deposito nel registro a prescindere dalla tipologia di anno di esercizio prescelto (solare, scolastico, sportivo etc.).

 

Pubblicato il 29/07/2024