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LEGGE N. 104 del 04/07/2024 Le modifiche al Codice del Terzo Settore

Lo scorso 19 Luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 104 del 04/07/2024 che all’art. 4, intitolato “Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”, ha introdotto importanti novità al CTS.

In questo articolo vengono riportate le novità ritenute di maggior interesse per gli Enti del Terzo Settore (ETS); vediamole nel dettaglio:

  • MODIFICA ART. 6 DEL CTS

Gli ETS che svolgono attività sportiva e che, pertanto, risultano iscritti anche al Registro dello Sport (RAS), potranno applicare la norma dettata dall’art. 9 comma 1-bis del D.Lgs. 36/2021 potendo, quindi, non computare i proventi derivanti da sponsorizzazioni, rapporti promo-pubblicitari, cessioni di diritti e indennità legate alla formazione di atleti, gestione di impianti e strutture sportive, nell’obbligo di bilanciamento tra entrate istituzionali/principali ed entrate diverse a condizione che i suddetti ricavi vengano utilizzati per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

  • MODIFICA ART. 11 CTS

È stata introdotta, per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione, una nuova modalità di acquisizione della personalità giuridica conseguente all’iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali.

  • MODIFICA ALL’ART. 13 DEL CTS

Passa da 220.000 a 300.000 euro il tetto dei ricavi annuali entro i quali gli ETS possono redigere un rendiconto per cassa anziché un bilancio per competenza.

Viene precisato che della su indicata agevolazione possono fruire solo gli ETS privi di personalità giuridica.

Viene introdotta la possibilità per gli ETS con ricavi entro i 60.000 euro annuali di redigere un rendiconto per cassa con voci in forma aggregata.

Infine gli ETS “commerciali” che non hanno la qualifica di impresa sociale potranno redigere il bilancio secondo i modelli indicati dal comma 3.

  • MODIFICA ALL’ART. 24 DEL CTS

Qualora non vi sia un espresso divieto nell’atto costitutivo o nello statuto, sarà possibile per gli associati intervenire in assemblea tramite mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica purché sia possibile verificare l’identità dell’associato partecipante.

  • MODIFICA ALL’ART. 30 DEL CTS

Vengono alzati i limiti il cui superamento (due su tre) per due anni consecutivi comporta l’istituzione dell’organo di controllo.

  1. Totale attivo stato patrimoniale: passa da 110.000 a 150.000 euro;
  2. Ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate: passa da 220.000 a 300.000 euro;
  3. Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: passa da 5 a 7 unità.
  • MODIFICA ALL’ART. 31 DEL CTS

Vengono alzati i limiti il cui superamento (due su tre) per due anni consecutivi comporta la nomina del revisore legale dei conti.

  1. Totale attivo stato patrimoniale: passa da 1.110.000 a 1.500.000 euro;
  2. Ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate: passa da 2.200.000 a 3.000.000 euro;
  3. Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: passa da 12 a 20 unità.
  • MODIFICA ALL’ART. 36 DEL CTS

Per le APS viene innalzato il rapporto lavoratori/associati che passa dal 5% al 20%.

  • MODIFICA ALL’ART. 41 DEL CTS

Per le reti associative viene previsto che, qualora il numero di ETS aderenti dovesse scendere sotto il minimo fissato per legge, lo stesso dovrà essere integrato entro un anno a pena di cancellazione dalla relativa sezione del RUNTS.

  • MODIFICA ALL’ART. 47 DEL CTS

Viene estesa la possibilità di presentare istanze di iscrizione al RUNTS anche ad un delegato (e quindi non più esclusivamente al legale rappresentante dell’ente o della rete associativa alla quale l’ente aderisce). Si auspica che tale possibilità venga estesa anche per tutte le ulteriori istanze da dover presentare al RUNTS e non solo a quella di iscrizione.

  • MODIFICA ALL’ART. 48 DEL CTS

I rendiconti e bilanci devono essere depositati nel RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Viene dunque tolto il termine fisso del 30 Giugno in modo tale da poter riconoscere a tutti gli ETS un egual termine di deposito nel registro a prescindere dalla tipologia di anno di esercizio prescelto (solare, scolastico, sportivo etc.).

 

Pubblicato il 29/07/2024

APRILE, TEMPO DI BILANCI

Bilanci

Il mese di Aprile coincide, per la maggior parte delle associazioni, con il momento in cui deve essere discusso ed approvato il bilancio (o rendiconto) del precedente esercizio sociale.

Tale scadenza temporale non è tuttavia fissata per legge e dipende, anche, dall’anno sociale seguito dall’associazione.

La legge non specifica il termine entro cui un’associazione deve approvare il bilancio ma impone, invece, che tale operazione venga fatta annualmente. Il termine di 4 mesi (o 120 giorni) che viene inserito in tutti gli statuti, è mutuato dalla disciplina del diritto societario, e quindi inserendolo nello statuto (che è la “legge” interna dell’ente) tale termine diviene perentorio per l’associazione che deve, perciò, necessariamente rispettarlo.

Come detto non tutte le associazioni hanno un anno sociale corrispondente a quello solare. Anche in tale ambito il Legislatore non ha imposto limiti alla libertà dell’ente che, quindi, può stabilire di seguire un anno sociale classico (quello solare) oppure fissare un anno che vada “a cavallo” tra due anni solari (ad. esempio da Settembre al successivo Agosto o da Luglio al successivo Giugno). Ovviamente il computo dei mesi costituenti l’anno di esercizio, indipendentemente da quale “tipo” di anno si sceglie di seguire, dovrà sempre essere pari a dodici.

Tutto ciò premesso risulta evidente che per le tante associazioni che seguono l’anno solare, il mese di Aprile di ogni anno coincide con il termine entro cui deve riunirsi l’Assemblea dei soci per discutere ed approvare il bilancio dell’esercizio sociale conclusosi il precedente 31/12.

Le modalità di convocazione dell’assemblea ordinaria vengono previste dagli statuti sociali ma devono seguire il principio della “messa in conoscenza” a tutti i soci aventi diritto di partecipazione.

L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è un evento cardine della vita associativa di ogni ente; è l’unica assemblea che la Legge impone ad ogni associazione in quanto è il consesso dove si discute la gestione e l’andamento economico dell’ente (aspetto essenziale per la vita di ogni realtà associativa e non solo).

In conclusione si evidenzia che la disciplina della riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) impone a tutti gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) di depositare entro il 30 giugno di ogni anno l’ultimo bilancio approvato con la relativa delibera assembleare. Tale adempimento, per ora solo facoltativo nel mondo dello sport, potrà con ogni probabilità diventare obbligatorio anche per le Asd che dovranno, in tal caso, depositare la suddetta documentazione al RAS (Registro Attività Sportive) tenuto dal Dipartimento dello sport.

Pubblicato il 27/04/2023

Avv. Luca Concilio