Archivio Autore: SpecialStaffMaster

Associazioni culturali e riforma del terzo settore

Con l’approssimarsi dell’entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), previsto dal “codice del Terzo Settore” (D.Lgs. 117/2017) molte realtà associative si troveranno innanzi ad un bivio e dovranno scegliere se iscriversi o meno al suddetto registro.

Tra queste realtà vi sono le associazioni culturali (o anche musicali, semplici, turistiche) per le quali bisogna, necessariamente, fare considerazioni, anche, in base all’impatto della riforma fiscale del settore.

Iniziamo con il dire che una volta entrato in funzione il RUNTS e le norme fiscali del Codice del Terzo Settore le associazioni culturali non potranno più usufruire di vari benefici fiscali tra i quali, senza dubbio i più importanti, sono quelli collegati all’art. 148 Tuir e alla Legge 398/1991.

Le associazioni dovranno, quindi, fare un’oculata valutazione dei pro e dei contro circa la possibile scelta di iscrizione al RUNTS, tuttavia tale scelta, in alcuni casi, non potrà che essere orientata sull’iscrizione al Registro; se, ad esempio, l’associazione effettua attività con il pagamento di corrispettivi specifici da parte dei propri associati, per poter continuare ad usufruire della de-commercializzazione dei rispettivi incassi (oggi concessa in virtù del comma III dell’art. 148 Tuir) dovrà non solo iscriversi al RUNTS ma anche nella relativa sezione riservata alle Associazioni di Promozione Sociale (unica categoria associativa che mantiene un’agevolazione analoga); pertanto, tornado all’esempio appena mostrato, l’associazione culturale dovrà, anche, trasformazioni in APS.

Altri elementi che possono orientare la scelta circa l’iscrizione al RUNTS da parte dell’associazione possono essere la volontà di usufruire del 5 x 1000, di volere avere rapporti in convenzione con la P.A., di usufruire di agevolazioni fiscali sulle donazioni, di partecipare a bandi pubblici, di avere agevolazioni urbanistiche sulla sede sociale, di avere un regime fiscale di favore sulle eventuali attività commerciali etc.

Vero è che, rispetto allo scenario attuale, l’iscrizione al RUNTS richiederà adempimenti sino ad ora riservati al solo mondo dell’impresa (come ad esempio il deposito del bilancio o rendiconto) e che molte associazioni dovranno, quindi, effettuare una vera e propria rivoluzione organizzativa del proprio ente tuttavia, tranne rare eccezioni, la scelta dell’iscrizione al Registro si configura quale opzione necessaria per continuare ad operare nell’ambito del non-profit.

 

Avv. Luca Concilio

Curiosità del Terzo Settore

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Iscrizione al runts

L’avvicinarsi dell’operatività del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), che dovrebbe vedere la luce entro fine Aprile 2021, pone molte associazioni dinanzi alla scelta di entrare o meno a far parte del suddetto registro.

Tale scelta, tuttavia, per alcune associazioni sarà un vero e proprio obbligo, pertanto, in questo articolo, cercherò di fare chiarezza sulla domanda in epigrafe valutando l’opzione associazione per associazione.

Iniziamo con le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato (ODV); per tali tipologie di associazioni non vi sarà alcuna opportunità di scelta; le Aps ed Odv possono essere tali solo se sono iscritte al RUNTS ed infatti saranno le prime associazioni a popolare il Registro tramite il meccanismo della trasmigrazione automatica che porterà gli attuali registri regionali-nazionali delle Aps ed Odv a confluire nei rispettivi Registri nazionali-regionali del RUNTS. Anche per quanto riguarda, naturalmente, Aps ed Odv di nuova costituzione, sarà possibile acquisire la rispettiva qualifica e, quindi, la spendibilità della denominazione e/o dell’acronimo (Aps-Odv) solo una volta ottenuta l’iscrizione al RUNTS, pertanto, in conclusione, per le Aps ed Odv vige un obbligo di iscrizione al RUNTS!!!

Per le associazioni culturali, musicali, semplici e pro-loco l’iscrizione al RUNTS rappresenta, invece, un’opzione; non c’è, infatti, per queste associazioni, alcun obbligo di iscrizione al Registro; tuttavia appare necessario, per tali tipologie associtive, un’attenta riflessione sui pro e contro dell’iscrizione al Registro, invero, se da un lato l’essere un “Ente del Terzo Settore” comporterà un aumento degli oneri in capo ai consessi associativi, il restarne fuori e, quindi, l’essere un semplice “Ente Non Commerciale” priverà l’associazione di molte agevolazioni sia fiscali che civili nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le Onlus meritano un’esamina peculiare; tale categoria è stata abrogata dalla Riforma del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) pertanto tali associazioni dovranno scegliere cosa fare entro e non oltre il 31/03/2022. Sino a tale data, infatti, potranno continuare ad usufruire delle agevolazioni di settore (soprattutto di natura fiscale) ma allo spirare di tale termine dovranno decidere se iscriversi o meno al RUNTS e con quale “veste” associativa (Aps, Odv, Impresa Sociale o semplice ETS); la mancata iscrizione al Registro, che è comunque una facoltà e non un obbligo, comporterà, però, la devoluzione dell’aumento di capitale sociale avuto nel periodo in cui l’associazione aveva la qualifica di Onlus. Le Onlus, pertanto, dovranno decidere dapprima che tipologia di associazione vogliono diventare e, successivamente, se iscriversi o meno al RUNTS (opzione che appare necessaria, salvo rare eccezioni).

Infine concludiamo questa breve disamina parlando del mondo sportivo e, quindi, delle associazioni e società sportive dilettantistiche (asd e ssd); per tali tipologie di enti l’ingresso al RUNTS è una facoltà! Il RUNTS, infatti, non è alternativo al Registro Coni ma bensì cumulativo; un ente sportivo potrà, quindi, essere iscritto al Registro Coni (obbligatorio per chi svolge attività sportiva dilettantistica) e decidere di iscriversi, anche, al RUNTS scegliendo la rispettiva Sezione (che sarà, probabilmente, per le asd quella delle Aps mentre per le ssd quella dell’Impresa Sociale). Tuttavia è facile prevedere che saranno pochi gli Enti sportivi che decideranno di iscriversi al RUNTS in quanto perderebbero molte agevolazioni fiscali che sono precipue del mondo sportivo e di gran lunga più convenienti rispetto a quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

Ultima osservazione in merito alle disposizioni fiscali previste dal D.Lgs 117/2017 (Codice Terzo Settore); tali disposizioni entreranno in vigore solo dal periodo di imposta successivo al parere favorevole della Commissione Europea, pertanto potrebbe accadere che ci possano essere delle variazioni dispositive in virtù di possibili osservazioni della Commissione. Tale circostanza deve essere presa in considerazione da parte di quelle associazioni che non sono obbligate all’iscrizione al RUNTS in quanto, ad oggi, ci si potrebbe iscrivere al Registro (dal momento in cui sarà operativo) senza però avere la certezza che il comparto normativo fiscale sia quello indicato dal titolo X del D.Lgs 117/2017; nella sostanza si potrebbe verificare (anche se è una possibilità remota) che un Ente si isriva al RUNTS puntanto su alcune determinate agevolazioni fiscali che, però, in seguito al parere della Commissione Europea, il Legislatore italiano andrà a modificare.

 

Pubblicato il 01/03/2021                                                                                                                                                  Avv. Luca Concilio

I soci minori ed il diritto di voto in assemblea

La corretta gestione del socio minorenne per ciò che riguarda l’ammissione all’associazione, la sua convocazione all’assemblea sociale ed il suo elettorato attivo e passivo (diritto di votare e farsi votare), sono sempre stati argomenti oggetto di poca attenzione sia dal punto di vista organizzativo che amministrativo da parte delle associazioni non profit.

Il modus operandi più comune è sempre stato quello di far presentare la domanda di ammissione socio al genitore esercente la patria potestà e poi, al massimo, convocare il suddetto genitore all’assemblea dei soci ma senza potere di voto ed intervento.

Nel corso degli anni, leggendo centinaia di statuti delle più varie tipologie associative, ho potuto riscontrare che la maggior parte di essi prevedevano, espressamente, clausole che escludevano l’elettorato attivo e passivo del socio minorenne.

Ma è giusto escludere dalla gestione attiva dell’associazione (che si sublima con l’espressione del diritto di voto) il socio solo in quanto minorenne? Non sarebbe opportuno riconoscergli tale diritto facendolo esprimere da chi esercita la patria potestà?

Tali quesiti, se ad un primo impatto possono apparire superflui, sono, invece, di massima importanza per una corretta gestione associativa. Immaginiamo un’associazione che si occupa di sport (corsi di avviamento alla pratica sportiva) e che svolge la propria attività esclusivamente nei confronti di soci minori di età; nella sostanza l’associazione verrebbe gestita solo da una minoranza di soci maggiorenni (presumibilmente gli stessi soci fondatori) che, esercitando il diritto di voto, determinano la gestione del consesso associativo. In tal caso, però, appare evidente come il principio fondamentale della democraticità non verrebbe rispettato ed, anzi, l’associazione potrebbe essere parificata, nella sua gestione, ad una vera e propria società.

Sulla questione è intervenuta dapprima la giurisprudenza e, di seguito, anche la prassi amministrativa, che hanno introdotto un principio nuovo per il mondo associativo.

La Corte di Cassazione civile, Sez. VI – 5, con l’ordinanza del 4.10.2017, n. 23228 ha stabilito che: “…..circa la disapplicazione di fatto delle norme statutarie inerenti l’esercizio dei diritti partecipativi degli associati, non essendo giuridicamente corretto ravvisarne un’eccezione nella circostanza che si trattasse di persone minori, posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale”.

Sulla scia di tale pronuncia è intervenuto, anche, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che con la nota n. 1309 del 06/02/2019 ha ribadito che: “…. anche con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) hanno chiarito l’illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Alla luce di quanto innanzi indicato, pertanto, è opportuno per ogni associazione controllare il proprio statuto e, se nel caso, procedere con apposita modifica rispettando i principi su esposti evitando, così, in caso di controlli, eventuali contestazioni circa la mancanza di democraticità nella gestione dell’attività associativa ed il conseguente verbale di accertamento.

 

Pubblicato il 20/01/2021                                                                                                                         Avv. Luca Concilio

La costituzione di una nuova associazione

LA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA ASSOCIAZIONE

Tipologia di associazione da scegliere, la normativa di riferimento per la tipologia di associazione scelta, redazione di atto costitutivo e statuto, attribuzione del codice fiscale ed eventuale partiva iva, Modello EAS, iscrizione in Registri pubblici.

Come posso costituire un’associazione? Quante volte ti sarai fatto questa semplice domanda senza mai soffermarti sul considerare tutti gli aspetti essenziali che devi conoscere prima di intraprendere questa strada. In primo luogo bisogna sapere che c’è un vero e proprio iter amministrativo-burocratico che porta alla “nascita” di ogni associazione; quest’articolo si focalizza appunto nel dare le nozioni necessarie per rispettare il suddetto iter e non solo, con il fine di non tralasciare nulla al caso. Sei pronto? INIZIAMO!

La scelta della tipologia di associazione

Elemento essenziale per aprire una nuova associazione è la conoscenza della tipologia di ente associativo che si vuole creare, conoscere le differenze tra le varie forme associative e scegliere quella che si addice meglio alle finalità che si intendono perseguire.

Ci sono varie tipologie associative nel sistema non-profit italiano; le principali sono:

  • Associazione semplice (culturale, musicale, ludica);
  • Associazione di promozione sociale (A.p.s.);
  • Organizzazione di volontariato (O.d.v.);
  • ONLUS (di prossima abrogazione);
  • Associazione sportiva dilettantistica (A.s.d.);
  • Pro-loco;
  • Reti associative, enti filantropici (figure specifiche disciplinate dal nuovo Codice del Terzo Settore).

Accanto a queste figure, poi, ci sono tipologie di natura societaria (sempre senza fine di lucro) come ad esempio le imprese sociali, le società di mutuo soccorso e le società sportive dilettantistiche.

Pertanto è fondamentale che i soci costituendi, in base alle finalità che vorranno perseguire, decidano quale tipologia di associazione creare; ad esempio se si vuole fare sport agonistico non si aprirà una o.d.v. ma si opterà per una a.s.d. così come se vi vuole prestare attenzione alle esigenze di soggetti terzi (non soci) non si sceglierà l’a.p.s. bensì l’o.d.v.

Questa fase iniziale risulta essere, sicuramente, la più delicata in quanto non solo bisogna sapere cosa si vuole fare con l’associazione ma, cosa più complicata, conoscere le differenze tra le varie tipologie associative; infatti non si tratta solo di fare una mera scelta di denominazione bensì di conoscere la disciplina che regola ogni diversa forma di associazione. Se di base vi sono norme comuni per tutti gli enti associativi vi sono, poi, norme specifiche che riguardano le singole fattispecie. In questa fase è opportuno farsi assistere da un consulente esperto di non-profit che vi possa aiutare a scegliere la forma associativa più consona alle vostre esigenze.

Il quadro normativo attuale per gli enti associativi

Il mondo dell’associazionismo è stato per anni, anzi per decenni, regolato da poche norme, spesso anche scollegate tra loro. Tuttavia questa situazione non era oggetto di particolare attenzione in quanto i controlli sulle associazioni erano davvero merce rara. Il mutamento si è iniziato a vedere nei primi anni del nuovo millennio, quando dapprima l’Agenzia delle Entrate e successivamente il Legislatore stesso hanno iniziato ad interessarsi al mondo del non-profit. I riflettori accesi su questa categorie di enti, dovuti anche al modus operandi di associazioni che in realtà altro non erano che società for profit mascherate da associazioni non-profit per non pagare tasse, hanno portato ad un processo di riforma normativa di tutto il sistema non-profit italiano.

Nel 2017 è stato emanato il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) che disciplina gran parte delle realtà associative; tale codice, difatti, prevede l’istituzione di un Registro Unico Nazionale (che sarà operativo nel 2021) nel quale andranno a confluire, tutti i registri sin ora presenti (ad eccezione del registro Coni per lo sport). Sempre nello stesso anno è stato riformato il Registro Coni delle associazioni e società sportive dilettantistiche (delibera Coni 1574 del 18/07/2017) che ha cambiato le regole per le a.s.d ed s.s.d. (in materia sportiva, ad oggi, è in discussione anche la riforma dello sport che dovrebbe portare all’emanazione di un Testo Unico di norme riferite al settore sportivo).

La situazione attuale presenta, pertanto, degli elementi fortemente innovativi per qualsiasi tipo di associazione; nella sostanza dal prossimo anno si avrà il seguente scenario: associazioni iscritte al Registro Unico degli enti del terzo settore (RUNTS), associazioni iscritte al Registro Coni (p.s. un’associazione può essere iscritta ad entrambi i registri) ed infine associazioni non iscritte ad alcun registro.

L’essere iscritto o meno ai registri innanzi indicati comporta una serie di agevolazioni (soprattutto fiscali) ma anche molti oneri in tema di adempimenti da ottemperare da parte dell’associazione (ad es. deposito di bilanci o REFA, comunicazioni sui compensi elargiti etc).

Ma devo per forza iscrivere l’associazione a questi registri?

La risposta è DIPENDE. Se sei una a.s.d. devi obbligatoriamente essere iscritta al Registro Coni. Se la tua associazione è una A.p.s., O.d.v., Ente filantropico, rete associativa dovrai obbligatoriamente essere iscritto al RUNTS; difatti tali denominazioni si possono utilizzare solo se vi è la relativa iscrizione al registro che, pertanto, ha un effetto costitutivo. Se invece sei un’associazione semplice, culturale, musicale, una pro loco o una onlus (quest’ultima tipologia è stata abrogata dal nuovo codice del terzo settore) puoi decidere se entrare a far parte o meno del RUNTS; nel caso in cui decidessi di star fuori dal registro saresti disciplinata dalle norme generali del codice civile e del Tuir (con meno agevolazioni ma anche meno oneri).

La redazione dell’atto costitutivo e dello statuto

Una volta scelta la tipologia di associazione che si intende creare inizia l’iter amministrativo-burocratico che porterà alla “nascita” dell’ente associativo. Primo passo è quello di redigere un atto costitutivo e uno statuto. Bisogna fare molta attenzione in questa fase; evitate di fare i “copia e incolla” su internet per creare il vostro statuto. Lo statuto è come un abito, deve essere fatto su misura in virtù delle esigenze della vostra associazione. Sappiate che in fase di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, viene sempre chiesto di esaminare lo statuto, non solo per stabilire se siano riportati i requisiti formali richiesti dalla legge ma anche, se non soprattutto, per verificare se le norme statutarie vengano, effettivamente, rispettate dall’associazione. Un’associazione che non rispetta le norme del proprio statuto, agli occhi del Fisco, non è un’associazione, con tutto ciò che poi ne comporta in termini di accertamento fiscale. Pertanto è necessario conoscere bene la propria legge interna e ciò lo si può fare solo se questa legge la si è decisa oculatamente e non invece se è stata scopiazzata su qualche pro-forma.

Ciò premesso passiamo ad esaminare le due tipologie di documenti: atto costitutivo e statuto.

L’atto costitutivo è un verbale, immodificabile, che riporta, trascritte, le intenzioni dei soci fondatori di creare un consesso associativo. Vengono indicati vari elementi tra cui la denominazione, la tipologia di associazione, la sede, lo scopo sociale, i nominativi dei soci fondatori e di coloro che formano il primo consiglio direttivo.

Allegato all’atto costitutivo vi è poi lo Statuto che rappresenta la legge interna dell’associazione (che potrà essere successivamente modificato dall’associazione tramite assemblea straordinaria dei soci). Gli elementi essenziali che lo statuto deve contenere cambiano a seconda della tipologia di associazione che si intende costituire, tuttavia, in linea di massima, lo statuto deve regolare gli aspetti ordinari e straordinari di gestione dell’associazione. Devono essere indicati lo scopo, le modalità per diventare socio dell’associazione, la disciplina delle assemblee, le regole di convocazione, l’elencazione ed i poteri degli organi sociali, il rispetto dei principi di democraticità e della mancanza di lucro soggettivo.

Ogni associazione, poi, deve rispettare la propria normativa di riferimento ed indicare gli elementi di specificità previsti dalle rispettive norme. Ad esempio le a.s.d. dovranno indicare nel proprio statuto gli elementi obbligatori previsti dall’art. 90 della legge 289/2002 e dall’art. 148 comma 8 del Tuir, mentre per le associazioni che si iscriveranno al RUNTS sarà necessario aver indicato tutti gli elementi previsti dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Una volta redatti l’atto costitutivo e lo statuto dovranno essere prodotti in duplice copia originale e firmati da tutti i soci fondatori (necessario per procedere, successivamente, alla registrazione in Agenzia delle Entrate).

Richiesta di attribuzione del codice fiscale e registrazione atto costitutivo e statuto

Redatti l’atto costitutivo e lo statuto bisogna far “nascere” formalmente l’associazione.

Se l’associazione è stata costituita dinanzi ad un Notaio sarà stesso quest’ultimo a procedere a tutti gli adempimenti del caso, se invece, come nella maggioranza dei casi, l’associazione è nata tramite la cosiddetta “scrittura privata” bisogna procedere dapprima con la richiesta di attribuzione di codice fiscale e, poi, alla registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto. Entrambi questi adempimenti vengono effettuati presso l’Agenzia delle Entrate ma in due momenti differenti.

Primo passo è la richiesta del codice fiscale dell’associazione. Il legale rappresentate (presidente) della costituenda associazione deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, munito di: copia del proprio documento di riconoscimento; copia dell’atto costitutivo e statuto (portate anche un originale per sicurezza) e il modello AA5/6 compilato in duplice copia (tale modello lo si trova sul sito dell’agenzia delle entrate). Nel caso in cui si dovesse recare una persona diversa dal presidente deve munirsi di apposita delega oltre che avere una copia del proprio documento di riconoscimento. La richiesta può essere inviata anche a mezzo racc. a.r. contenente i suddetti documenti, in tal caso la domanda si ritiene presentata alla data di spedizione della raccomandata. Infine professionisti abilitati possono procedere alla richiesta, anche, telematicamente. La richiesta del codice fiscale è gratuita.

Una volta ottenuto il codice fiscale, che è composto da una combinazione di n. 11 numeri, bisogna procedere con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto, sempre, presso l’Agenzia delle Entrate. La registrazione, oltre a dare data certa ai suddetti documenti, è un elemento essenziale sia per l’iscrizione al registro Coni che al RUNTS.

Per la registrazione di statuto e atto costitutivo bisogna recarsi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate con i seguenti documenti:

– due copie dell’atto costitutivo e statuto in originale, firmate in calce dai soci fondatori;

– copia della carta di identità di chi si reca a registrare (se diverso dal presidente) e del legale rappresentante dell’associazione;

– modello 69 compilato (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o scaricabile sul relativo sito istituzionale);

– ricevuta del versamento delle imposte, da effettuarsi in banca o in posta con modello F23, se dovute (la tassa di registro in misura fissa è pari ad € 200,00).

Per le associazioni sportive e per quelle rientrati nel Codice del Terzo Settore vi è l’esenzione dalle imposte di bollo.

L’attribuzione della partita Iva

La partita Iva per un’associazione non è un elemento essenziale. L’associazione, per poter nascere ed operare giuridicamente ha la necessità di avere il codice fiscale mentre la partita iva risulta opzionale. Se l’associazione intendere fare operazioni di natura commerciale (ad esempio ricevere sponsorizzazioni o vendere prodotti), in tal caso, sarà necessaria l’apertura della relativa partita iva.

L’associazione può decidere di aprire la partita iva contestualmente alla richiesta del codice fiscale e quindi in fase di sua costituzione, perché già consapevole della sua necessità, oppure farne domanda successivamente. La richiesta della partita iva dovrà essere presentata compilando l’apposito modello AA7/10 disponibile sul sito dell’agenzia delle entrate, alla quale dovrà pervenire in una delle seguenti tre modalità:

  • nel caso di soggetti obbligati all’iscrizione al registro delle imprese attraverso la piattaforma Comunicazione Unica (ComUnica);
  • direttamente presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate in duplice esemplare anche a mezzo di persona appositamente delegata;
  • in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, da inviare a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

L’apertura della partita iva porta, però, con sé molti nuovi adempimenti fiscali e contabili ai quali l’associazione dovrà successivamente sottostare, per cui merita un’attenta riflessione iniziale e l’affidamento ad un professionista esperto nel terzo settore.

Il regime fiscale nel quale ricadono le operazioni di natura commerciale poste in essere dall’associazione, tuttavia, gode di forti agevolazioni per tale tipologia di enti (si veda Legge 398/91 – articoli 80 ed 86 D.Lgs. 117/2017).

L’apertura della P.iva, come visto per il codice fiscale, non prevede costi.

Modello EAS (Enti Associativi)

Il modello Enti Associativi (EAS) è stato introdotto nel 2009 ed è un documento con il quale, telematicamente, si comunicano, all’Agenzia delle Entrate, una serie di dati di rilevanza fiscale inerenti l’ente associativo.

Prima di spiegare di cosa si tratta e come si presenta il modello Eas è doveroso specificare che l’onere di effettuare tale comunicazione è stato soppresso dal Codice del Terzo Settore (art. 94 co. 4 D.Lgs.117/2017); tuttavia soltanto dopo l’effettiva operatività del RUNTS (prevista per la primavera 2021), gli enti associativi che si iscriveranno al Registro Unico non avranno, più, tale incombenza. In tal senso, anche la bozza della Riforma dello Sport (ad oggi, per l’appunto, è solo una bozza) prevede l’abolizione della comunicazione EAS per le a.s.d. iscritte al Registro Coni.

Fatte le dovute precisazioni iniziamo con il dire che la comunicazione EAS (ad oggi, quindi, ancora obbligatoria) deve essere presentata per via telematica o tramite un intermediario abilitato (caf, commercialisti etc.) oppure, anche, autonomamente se l’associazione è in possesso delle apposite credenziali telematiche. Il modello va presentato:

  • entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’associazione;
  • ovvero quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione che abbia rilevanza fiscale;
  • infine, in caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008) il modello EAS va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Vi sono delle realtà associative che sono esonerate dalla presentazione del modello EAS, precisamente:

  • le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale (o decommercializzata);
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 400.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Altre associazioni hanno, invece, diritto a presentare il modello EAS con modalità semplificate:

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000;
  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articola-zioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
  • l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
  • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Nel caso in cui non venga presentato in modello EAS, Il Decreto Legge n.16/2012 ha stabilito che:

“non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
  • effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione di 258 euro con codice tributo 8114 – cd. remissione in bonis”.

In mancanza degli elementi innanzi descritti, la mancata comunicazione del modello EAS può portare a conseguenze molto impattanti sull’associazione tra cui il mancato riconoscimento delle agevolazioni previste dall’art. 148 Tuir nonché dall’art. 4, comma 4 e 6 della Legge IVA; nella sostanza tutte le quote incassate dall’associazione verrebbero trattate come reddito di impresa e portate a tassazione ordinaria con tutto ciò che comporta in ambito fiscale ed economico per l’associazione.

Iscrizione nei pubblici registri

L’iscrizione di un ente associativo presso un pubblico registro è un atto, spesso, necessario se non determinante per ottenere effetti giuridici e fiscali considerevoli.

Ad oggi sono presenti, ancora, molteplici registri collegati a singole fattispecie associative; tuttavia lo scenario è in fase di profonda modifica dovuta alla prossima operatività del RUNTS. Ma andiamo per ordine. I registri fondamentali, attualmente, sono i seguenti: Registro Coni, Registro Regionale e Nazionale delle A.p.s., Registro Regionale delle O.d.v., Registro ONLUS (presso l’Agenzia delle Entrate), Registro delle Imprese. Tre dei suddetti registri saranno abrogati non appena diventerà operativo il RUNTS (primavera 2021) ovvero quelli inerenti le Aps, le Odv e le ONLUS. Esaminiamo, quindi, quali sono gli effetti della registrazione presso i registri indicati.

Registro CONI: ogni associazione o società sportiva dilettantistica, per praticare attività sportiva, formativa e didattica deve necessariamente iscriversi al Registro pubblico del CONI. L’iscrizione avviene per mezzo di un Organismo di affiliazione (Federazione, Ente di Promozione o Disciplina Associata) al quale l’associazione deve affiliarsi; non è possibile iscriversi autonomamente al Registro ma solo tramite gli Organismi indicati. L’effetto dell’iscrizione, oltre a certificare la finalità sportiva dell’ente, è quello di consentire all’associazione di poter fruire delle considerevoli agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo. Si precisa che, anche, il Registro Coni è oggetto della riforma dello Sport che dovrebbe concludersi con l’emanazione di un Testo Unico contenente le nuove disposizioni per tutto il settore sportivo.

RUNTS: tralasciando i registri, tuttora operativi, inerenti le Aps, le Odv e le Onlus, che come detto verranno abrogati dal momento della prossima operatività del Runts, concentriamoci sugli effetti dell’iscrizione al predetto Registro Unico degli Enti del Terzo Settore. Il RUNTS è composto da sette sezioni: A.p.s., O.d.v., Enti filantropici, Reti associative, Imprese sociali (incluse le cooperative sociali), Società di Mutuo Soccorso ed Altri Enti del Terzo Settore. Le regole di operatività del Registro sono state, di recente, pubblicate nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106/2020. L’iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo nel senso che l’associazione potrà qualificarsi come A.p.s., O.d.v. o in generale E.t.s. (Ente del Terzo Settore) solo previa avvenuta iscrizione al Registro Unico. Tutte le agevolazioni presenti nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) potranno essere fruibili esclusivamente per le associazioni che saranno, regolarmente, iscritte al RUNTS.

Registro delle Imprese: le imprese sociali e le società di mutuo soccorso (ad eccezione di quelle con contributi associativi inferiori a 50.000 euro annui) sono soggette all’iscrizione al Registro delle Imprese; tale iscrizione comporta, anche, l’automatica iscrizione al RUNTS. Le associazioni che svolgono, in via non principale, attività di carattere commerciale (quindi in P.Iva) verso soggetti terzi non soci, devono iscriversi al REA (Repertorio Economico Amministrativo) mediante la compilazione, in ogni sua parte, del Modello R che va firmato digitalmente e inviato in modalità telematica al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio.

Pubblicato il 25/11/2020                                                 Avv. Luca Concilio

Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) – modalità operative a seguito del decreto attuativo n. 106/2020

Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) – modalità operative a seguito del decreto attuativo n. 106/2020

Modalità di iscrizione e cancellazione, trasmigrazione iniziale, aggiornamento delle informazioni, uffici competenti e sezioni del Registro. Un approfondimento sul tanto atteso decreto attuativo del RUNTS

Con il decreto n. 106/2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/10/2020 n. 261 Serie Generale, si hanno finalmente, ad oltre tre anni dall’emanazione del D.Lgs. n. 117/2017 che ha istituito il cosiddetto “Codice del Terzo Settore”, le modalità operative del Registro Unico del Enti del Terzo Settore (RUNTS).

Il processo di attuazione della Riforma non è ancora concluso, tuttavia adesso si possono avere delle tempistiche più sicure circa l’inizio della relativa operatività; difatti, come previsto nell’art. 30 del decreto n. 106/2020, Il ministero del Lavoro, in base all’evolversi dei lavori per la creazione della piattaforma telematica (affidata ad Unioncamere) fisserà una data specifica dalla quale inizierà il popolamento del Registro: tale data dovrebbe collocarsi tra i mesi di marzo ed aprile 2021.

Contenuto del decreto n. 106/2020 attuativo del RUNTS

Il decreto n. 106/2020 contiene il complesso delle regole operative del RUNTS così come disposto e previsto dall’art. 53 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Tale documento individua le procedure di iscrizione e cancellazione degli enti al Runts, le modalità di deposito dei documenti, le regole di conservazione e di protocollocazione di tutte le comunicazioni, l’aggiornamento delle informazioni, la pubblicità dei dati, le modalità della trasmigrazione iniziale degli enti, le comunicazioni ed i rapporti tra Runts ed il Registro Imprese, il trattamento dei dati per la privacy, l’organizzazione dei vari Uffici interi al Runts. Allegati al testo del decreto vi sono, poi, n. 3 inserti (allegati A, B e C) che contengono informazioni precise circa la piattaforma informatica, le modalità tecniche di compilazione delle istanze e dei relativi riscontri (Il RUNTS infatti opererà solo in via telematica).

Il RUNTS e la sua struttura Nazionale e Regionale

Preliminarmente si evidenzia che il RUNTS pone fine alla ramificazione e diversificazione di Registri presenti, ad oggi, nel sistema italiano del non-profit. Infatti vengono abrogati i Registri Nazionali e Regionali delle APS nonché quelli Regionale delle ODV oltre che l’anagrafe delle ONLUS. Tuttavia mentre per le prime due categorie di associazioni (APS ed ODV) ci sarà una trasmigrazione automatica dagli attuali registri al Runts, per le ONLUS il discorso cambia in quanto tale tipologia di associazione scompare con la Riforma del Terzo Settore e pertanto dovrà decidere in quale nuovo tipologia di associazione trasformarsi.

Risulta chiaro che l’intento del Legislatore sia stato quello di avere un Registro unico, chiaro e trasparente che fissi regole comuni per tutte (o quasi) le realtà associative presenti nel Paese. Ricordiamo che l’iscrizione al Runts risulta obbligatoria solo per determinate tipologie associative (che tuttavia rappresentano oltre il 50% dello scenario associativo nazionale) mentre risulta facoltativo per altre (come ad esempio le a.s.d. o le associazioni semplici – culturali)

L’aspetto unitario del Runts si sviluppa, da un lato con la presenza di un Ufficio Statale, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e dall’altro con un’articolazione su base Regionale e Provinciale (per le Province autonome di Trento e di Bolzano); tuttavia, al netto dell’autonomia operativa dei singoli uffici, le regole di funzionamento restano uniche per tutto il territorio nazionale.

Le sette sezioni del Runts

Il Runts sarà composto da sette sezioni, come previsto dall’art. 46 del Codice del Terzo Settore:

  1. Organizzazioni di volontariato (Odv);
  2. Associazioni di promozione sociale (Aps);
  3. Enti filantropici;
  4. Imprese sociali, comprese le cooperative sociali. Per tali enti l’iscrizione nel Registro imprese soddisfa in automatico l’iscrizione nel Runts;
  5. Reti associative;
  6. Società di mutuo soccorso;
  7. Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti gli enti diversi da quelli elencati nelle lettere precedenti.

L’art. 5 del decreto n. 106/2020 prevede che l’individuazione dell’Ufficio del Runts competente è effettuata su base territoriale e quindi competente sarà l’ufficio regionale o provinciale (per le province autonome di Trento e Bolzano) in base alla sede legale dell’ente che si iscrive. Unica eccezione è relativa agli enti iscritti nella sezione “reti associative” per le quali è sempre competente l’ufficio del Runts statale, anche qualora la rete associativa sia iscritta, pure, ad altra sezione (le reti associative sono gli unici enti che possono essere iscritti contemporaneamente a più sezioni). Infine per le imprese sociali l’iscrizione al Registro delle Imprese assolve l’onere di iscrizione al Runts.

Iscrizione e cancellazione degli enti al Runts

Preliminarmente è necessario evidenziare che l’art. 7 del decreto attuativo sancisce un principio importante, ovvero che l’iscrizione al Runts ha effetto costitutivo e costituisce presupposto indispensabile per poter fruire dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore. Inoltre viene precisato che l’utilizzo degli acronimi o delle denominazioni esclusive delle sezioni del Runts può avvenire solo ad iscrizione conclusa, pena, l’irrogazione di una sanzione ex art. 91 del Codice Terzo Settore.

Il decreto attuativo n. 106/2020 disciplina in modo distinto il procedimento di iscrizione al Runts a seconda che l’ente non abbia personalità giuridica (articoli 8-9) oppure sia dotato della personalità giuridica (articoli da 16 a 19) ed, in tal caso, sarà il notaio che dovrà verificare il possesso dei requisiti e depositare i documenti richiesti presso l’Ufficio del Registro unico competente (art.22 del Codice del Terzo settore).

Il decreto attuativo elenca, all’art. 8, i documenti e le informazioni che gli enti dovranno fornire obbligatoriamente al momento dell’iscrizione. Fra questi vale la pena menzionare l’atto costitutivo (in caso di mancanza potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva) lo statuto, che per gli enti non dotati di personalità giuridica dovrà essere, necessariamente, registrato presso l’Agenzia delle Entrate e, per gli enti svolgenti l’attività da uno o più esercizi, l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati. Fra le informazioni richieste vi è invece un indirizzo di posta elettronica (Pec), che sarà lo strumento istituzionale di interlocuzione con il Runts e di cui quindi tutti gli enti si dovranno dotare, almeno un contatto telefonico e per le APS ed ODV il numero dei soci con diritto di voto.

In caso di cancellazione dal Runts (autonoma o per perdita dei requisiti), l’ente potrà continuare ad esistere ed essere disciplinato dalle norme del Codice civile e del Tuir, tuttavia dovrà devolvere quella parte di patrimonio che rappresenta l’incremento patrimoniale realizzato nel periodo in cui l’ente risultava iscritto al Runts.

L’aggiornamento delle informazioni e la pubblicità degli atti

L’art. 20 del decreto 106/2020, unitamente al relativo allegato A, definisce le modalità di aggiornamento telematico del Runts indicando un elenco di documenti che gli enti iscritti saranno tenuti a depositare, fra cui:

  • le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e, quando previsto, il bilancio sociale (il termine per il deposito è il 30 giugno di ogni anno);
  • le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione;
  • i provvedimenti delle autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione;
  • la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente (entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui la perdita si è verificata);
  • l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione al Runts.

Oltre a tali atti, gli enti del Terzo settore dovranno anche aggiornare le informazioni fornite in fase di iscrizione, individuate dall’art.8, c.6 del decreto.

Qualora l’ente non adempia all’aggiornamento delle informazioni o al deposito degli atti nei termini previsti, sarà prevista una sanzione pecuniaria per gli amministratori; il perdurante inadempimento a seguito della diffida ad adempiere da parte dell’ufficio del Runts competente avrà come conseguenza la cancellazione dell’ente dal registro unico.

Tutte le informazioni e i documenti contenuti nel Runts saranno consultabili da parte dei terzi in via telematica, attraverso il portale dedicato. Tali atti saranno opponibili ai terzi dopo la pubblicazione, a meno che l’ente non provi che i terzi ne erano a conoscenza (art.52 del Codice del Terzo settore).

La trasmigrazione automatica ed il popolamento iniziale del Runts

Gli articoli del decreto attuativo dal 30 al 38 definiscono le regole per il popolamento iniziale del Runts, in particolare con riguardo alla trasmigrazione delle Odv e delle Aps, e all’iscrizione delle Onlus.

La data centrale per l’inizio di tale processo è quella prevista all’art.30 del decreto e che il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dovrà individuare sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, la quale sancirà di fatto l’operatività del Registro unico.

Da tale momento, che dovrebbe essere collocato tra marzo ed aprile del prossimo anno, inizierà il trasferimento nel Runts delle Odv e delle Aps iscritte nei registri regionali e provinciali, e delle Aps iscritte nel registro nazionale.

Entro 90 giorni dalla data stabilita dal ministero del Lavoro le Regioni e le Province autonome dovranno comunicare al Runts i dati relativi alle Odv e alle Aps iscritte nei registri al giorno antecedente al termine dalla data di operatività del Runts (sono invece 30 i giorni che il ministero del Lavoro avrà a disposizione per comunicare al Runts i dati delle Aps nazionali iscritte al giorno antecedente al termine individuato), per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.

Partono poi ulteriori 180 giorni entro i quali gli Uffici del Runts dovranno valutare i requisiti per l’iscrizione degli enti di propria competenza, richiedendo a questi ultimi gli eventuali documenti o informazioni mancanti: se la verifica si conclude positivamente l’Ufficio del Runts disporrà l’iscrizione nella sezione corrispondente.

Fino all’iscrizione nel Runts le Odv e le Aps ad oggi iscritte nei registri regionali e provinciali continuano comunque a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica (art.54, c.2 del Codice del Terzo settore).

Le Onlus non “trasmigreranno” invece in automatico nel Runts ma dovranno presentare una autonoma domanda di iscrizione: questo perché la Riforma del Terzo settore ha abrogato la normativa Onlus (tale abrogazione scatterà però solo dal momento in cui entrerà in vigore la nuova parte fiscale del Codice del Terzo settore), e quindi tali organizzazioni dovranno individuare la sezione più adatta del Runts in cui collocarsi.

L’art.34 del decreto prevede che l’Agenzia delle Entrate dovrà pubblicare l’elenco delle Onlus iscritte all’Anagrafe unica alla data antecedente a quella individuata dal Ministero del lavoro ex art.30 del Decreto. Non è posto un termine entro cui tale elenco dovrà essere pubblicato, il quale dovrà essere concordato fra l’Agenzia delle Entrate e il ministero del Lavoro. L’elenco delle Onlus sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data comunicazione anche in Gazzetta Ufficiale.

Dalla data di pubblicazione dell’elenco le Onlus potranno presentare domanda di iscrizione al Runts, e lo potranno fare fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (art.101, c.10 del Codice del Terzo settore). L’Ufficio competente del Runts verificherà la presenza dei requisiti (potendo chiedere eventuali informazioni e documenti mancanti) e, in caso di esito positivo, iscriverà l’ente nella sezione corrispondente. Nel caso in cui la Onlus non presenti la domanda di iscrizione al Runts entro il termine del 31 marzo dovrà devolvere il proprio patrimonio.

Infine è utile evidenziare come l’art. 38 del decreto attuativo preveda la possibilità per tutti gli enti diversi da quelli oggetto di automatica trasmigrazione, di poter presentare istanza di iscrizione a far data dal giorno individuato ex art. 30 del decreto; tuttavia si precisa che tale istanza non porterà immediatamente all’iscrizione ma, bensì, alla ricezione di una data dalla quale inizierà a decorrere la procedura telematica ordinaria.

In conclusione appare plausibile una piena operatività del RUNTS entro fine 2021, al massimo entro il 1 gennaio 2022 auspicando, anche, che da quest’ultima data inizi a decorrere anche l’operatività delle norme fiscali le quali attendono il parere di conformità da parte della Commissione Europea. Pertanto, ad oggi, appare probabile, nonché fortemente auspicabile, che dal 1 gennaio 2022 il Codice del Terzo Settore, introdotto nel lontano 2017, diventi, finalmente, completamente operativo.

 

 

Pubblicato il 12/11/2020                                             Avv. Luca Concilio

La figura dell’amministratore e le sue responsabilità specifiche nel Codice del Terzo Settore

La figura dell’amministratore e le sue responsabilità specifiche e generiche alla luce della disciplina delineata nel Codice del Terzo Settore

Il D.Lgs. 117/2017, meglio noto come Codice del Terzo Settore (da ora in avanti cts) introduce, in capo agli amministratori degli enti iscritti al Registro Unico del Terzo settore, delle responsabilità personali, in alcuni casi espressamente sanzionate, che prescindono dal riconoscimento o meno della personalità giuridica dell’ente.

Per comprendere appieno la complessa tematica della responsabilità all’interno degli Enti del Terzo Settore, come delineata nel cts, appare opportuno soffermarci preliminarmente sulle diverse disposizioni che disciplinano l’organo di amministrazione e gestione del sodalizio.

E’ in pratica l’organo “esecutivo” che ha il potere di decidere le iniziative e la politica dell’Ets.

L’ art. 26 del cts prevede che l’organo di amministrazione è nominato dall’assemblea ad eccezione dei primi amministratori che sono designati, in fase di costituzione dell’associazione, con l’atto costitutivo.

I predetti sono scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Lo statuto può subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo Settore; si applicano, in tal caso, le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’ art. 2382 codice civile.

Lo statuto può, inoltre, stabilire che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati (art. 26, co. 4, cts).

Una volta nominati ed a seguito dell’accettazione dell’incarico, gli amministratori hanno trenta giorni per chiederne l’iscrizione nel RUNTS, comunicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ha carattere generale; pertanto, le eventuali limitazioni a tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel cts non è definita completamente la disciplina relativa al funzionamento dell’organo amministrativo, in primis non sono indicate le modalità della sua composizione; pertanto, è fondamentale che lo statuto disciplini in maniera precisa i vari aspetti.

L’art. 22 prevede, con specifico riferimento al patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica, in capo agli amministratori l’obbligo di convocare immediatamente l’assemblea per deliberare la ricostruzione del patrimonio minimo ovvero la trasformazione, prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento.

Estremo rilievo per il mondo delle associazioni e delle fondazioni deriva dall’art. 29 del cts rubricato “Denuncia al tribunale e ai componenti degli organi di controllo”. In relazione a tale articolo, si introduce nel Terzo Settore, il controllo giudiziale dell’ente previsto fino ad oggi unicamente per le SpA (art. 2409 del c.c.).

In base a tale disposizione normativa se vi è fondato sospetto che gli amministratori degli ETS, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione dell’ente, che possano arrecare danno allo stesso, l’ente (associazione, fondazione, rete associativa, ecc.) potrà essere assoggettato a controllo giudiziario. Il controllo giudiziario non è esperibile quando l’illecito comportamento gestionale possa essere finalizzato a ledere interessi esclusivamente “individuali” di taluni soci o di terzi in assenza di un potenziale pregiudizio dell’ente stesso. Il controllo giudiziario per gravi irregolarità degli amministratori può essere richiesto da parte di un decimo degli associati, dall’organo di controllo, dal revisore o dal Pubblico Ministero. Gli enti ecclesiastici sono esclusi dall’applicazione di tale norma attinente al controllo giudiziario.

In relazione alle nuove disposizioni ed ai nuovi obblighi imposti agli amministratori del Terzo Settore, è opportuno distinguere le responsabilità dei componenti dell’organo amministrativo in responsabilità specifiche e generiche. Per quanto attiene alle responsabilità specifiche, l’art. 91 del CTS prevede determinate sanzioni:

– nel caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell’ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell’ente del Terzo Settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro; Il legislatore ha definito la “distribuzione indiretta dell’utile”: • corresponsione di compensi non proporzionati all’attività svolta a chi rivesta cariche sociali nell’ente; • pagamenti a lavoratori subordinati ed autonomi di compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche, salvo competenze specifiche; • acquisto di beni e servizi a prezzi superiori al valore normale senza valide ragioni economiche; • cessioni di beni e prestazioni di servizi a coloro che a qualsiasi titolo operino nell’ente a condizioni più favorevoli a quelle di mercato; • corresponsione di interessi passivi superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati.

– nel caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli ETS che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;

– chiunque utilizzi illegittimamente l’indicazione di ente del Terzo Settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e OdV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l’illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l’erogazione di denaro o di altre utilità. Le rispettive sanzioni pecuniarie sono irrogate dall’ufficio del RUNTS, delegato alle attività di controllo degli enti, attraverso le proprie sedi territoriali competenti.

Gli amministratori come i direttori, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti – rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi della specifica normativa dal Codice civile.

La riforma disciplina, infatti, le responsabilità generiche degli amministratori attraverso un esplicito richiamo alla normativa per le società di capitali: azioni di responsabilità nei confronti della società (artt. 2392, 2393 e 2393-bis del c.c.), dei creditori sociali (art. 2394 del c.c.), dei soci e dei terzi (art. 2395 del c.c.). È ammessa anche l’azione di responsabilità nelle procedure concorsuali (art. 2394- bis del c.c.), affermando, quindi, implicitamente la fallibilità.

Infine nell’ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori trova applicazione l’art. 2475-ter c.c. (art. 27 del DLgs. 117/2017), norma che prevede l’annullabilità del contratto concluso da chi ha la rappresentanza dell’ente, se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo, e la possibilità di impugnare la delibera adottata dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi, qualora arrechi un danno patrimoniale all’ente.

Alla luce di quanto esposto emerge che la generica responsabilità per gli amministratori prevista dall’art. 18 c.c. con il cts è sostituita con quella “professionale” tipica delle società per azioni.

La diligenza degli amministratori viene, quindi, parametrata alla natura dell’incarico e alla specifica competenza del soggetto, con conseguente necessità per coloro che andranno a comporre l’organo di amministrazione di una preparata e adeguata preparazione tecnica.

Qual è la differenza tra NO profit e NON profit?

Qual è la differenza tra NO profit e NON profit?

Vi sarà certamente capitato, più volte, di sentire le locuzioni “NO profit” e “NON profit” utilizzate nel medesimo contesto, attribuendogli, quindi, il medesimo significato ma vi siete mai chiesti se sono davvero termini interscambiabili o vi sono delle differenze?

Cerchiamo di fare chiarezza sul punto.

NO profit: prendendo spunto dalla definizione fornita dall’Accademia della Crusca, il prefisso “NO” assume il significato di totale negazione e rifiuto del profitto. In pratica tutti gli operatori del settore dovrebbero perseguire ESCLUSIVAMENTE una logica di volontariato, e di attività profusa gratuitamente.

NON profit: dall’inglese “not-for-profit” ovvero senza scopo di lucro, mancato perseguimento di una logica di divisione degli utili eventualmente prodotti. In questo caso vi è o può essere un profitto il quale dovrà essere reinvestito nelle attività perseguite dell’associazione.

A questo punto vi risulterà evidente che i due termini, in realtà, sostengono concetti ben diversi tra loro e, pertanto, se da un punto di vista della grammatica italiana oramai viene usato in maniera indistinta NO e/o NON profit, da un punto di vista prettamente professionale è opportuno parlare più correttamente di NON PROFIT.

Per quanto innanzi, quindi, è essenziale sapere che l’associazione non deve dividere gli eventuali utili tra i soci (concetto base del NON profit) ma anche che è auspicabile ci siano degli utili da poter reinvestire nell’associazione al fine di farne accrescere la struttura; bisogna sdoganare il concetto che “l’associazione deve avere un bilancio entrate uscite in pareggio”, è una dinamica sbagliata sia sotto il profilo gestionale che sotto quello ispettivo in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate. Un’associazione che ogni anno ha un pareggio di bilancio o addirittura delle perdite è un’associazione destinata alla chiusura. Se invece vi è stato riferito che è un bene per l’associazione non avere profitto (ovvero entrate pari o addirittura inferiori alle uscite), vi consiglio vivamente di cambiare consulente.

Pubblicato lo 08/06/2020                               Avv. Luca Concilio

Programma corso intensivo dirigente associativo

PROGRAMMA CORSO INTENSIVO DIRIGENTE ASSOCIATIVO

 

ORE 9.30: ACCREDITAMENTO

ORE 10.00 / 13.00: BREVE PRESENTAZIONE E POI

– cos’è un’associazione – riferimenti del codice civile sulle associazioni (riconosciute e non), sulla responsabilità di chi agisce in nome e per conto (art. 38 c.c.) e le varie tipologie di associazioni presenti nel sistema Non-Profit;

– Come si costituisce un’associazione: atto costitutivo e statuto (gli elementi essenziali che devono contenere con riferimento, anche, a quelli previsti dall’art. 90 l. 289/2002 per le asd e dal D.lgs 117/2017 per i futuri ETS);

– aspetti essenziali di gestione associativa e gli errori da evitare: la procedura per ammettere un nuovo socio, la figura del socio e distinzione dal tesserato, la convocazione dell’assemblea (le forme corrette di convocazione); la redazione del rendiconto economico e/o bilancio sociale.

ORE 13.00: PAUSA PRANZO

ORE 14.00 / 17.00: GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE

– la riforma del Terzo Settore: come adeguarsi, pro e contro dell’iscrizione al Registro Unico, le ultime novità in materia;

– La riforma dello Sport: i lavoratori sportivi, il Registro Coni 2.0 e le ultime novità in merito al Testo Unico dello Sport;

– La nuova disciplina del 5×1000.

ORE 17.00 / 18.00: RISPOSTE A DOMANDE DEI PARTECIPANTI

ORE 18.00: FINE DEI LAVORI

 

 

SPECIALISTI DEL NON PROFIT

Presenta

 corso intensivo per dirigenti associativi

 

Il corso si terrà il giorno 24 ottobre 2020 in Salerno alla via Trento n. 145 c/o Hotel Fiorenza dalle ore 9.30 alle ore 18.00 e sarà incentrato sui seguenti temi:

– COME CREARE CORRETTAMENTE UN’ASSOCIAZIONE (scelta del tipo di associazione, atto costitutivo e statuto, modello EAS);

– COME GESTIRE L’ASSOCIAZIONE (profili amministrativi, contabili, gestione dei soci e di chi lavora in associazione).

Il corso è rivolto a tutti coloro che gestiscono una realtà associativa o che, per qualunque motivo, vogliono approcciarsi a questa tematica per comprendere le basi “essenziali” della materia che, troppo spesso, vengono ignorate portando a gravi conseguenze in sede di accertamento fiscale.

Il corpo docente è composto dai professionisti del team “Specialistidelnonprofit” ovvero dagli avvocati Luca Concilio e Fabio Torluccio e dal Dott. Commercialista Giovanni De Nicola.

Il costo del corso è di € 60,00 (IVA INCLUSA)

Il pagamento del suddetto importo dovrà essere effettuato sul c/c IT25G0100515201000000001934 intestato ad avv. Luca Concilio con la seguente causale: “corso dirigente associativo ________________ (nome del partecipante)”

La contabile del bonifico dovrà essere inviata all’indirizzo e.mail info@specialistidelnonprofit.com oppure tramite messaggio whatsApp al numero 3476023261 per la conferma di partecipazione al corso.

Il numero dei posti disponibili è limitato, in osservanza delle disposizioni anti-Covid, pertanto, le adesioni verranno accettate in ordine di prenotazione.

Per ogni informazione è possibile contattare l’organizzazione a mezzo e.mail all’indirizzo info@specialistidelnonprofit.com o telefono al numero 3476023261 ovvero visitando il sito www.specialistidelnonprofit.com

 

Il corso potrà essere seguito da remoto con modalità che verranno indicate ba seguito dell’ avvenuta iscrizione.   

Modalità e termini per diventare socio di un’associazione

MODALITA’ E TERMINI PER DIVENTARE SOCIO DI UN’ASSOCIAZIONE

La figura del socio è un elemento cardine di ogni realtà associativa, tuttavia, in molti casi, gli aspetti gestionali e documentali inerenti i soci dell’associazione vengono, puntualmente, trascurati portando, in sede di verifica fiscale, a gravi conseguenze per l’ente associativo.

Innanzitutto è utile sapere che il rapporto che si instaura tra il socio e l’associazione è un vero e proprio contratto (seppur atipico) che prevede, come ogni contratto, l’incontro della volontà tra le parti; tale incontro delle volontà si formalizza da un lato tramite una richiesta scritta da parte dell’aspirante socio e dall’altro con una formale accettazione dell’organo direttivo dell’associazione; è solo in seguito alla formale accettazione che si può ritenere concluso il contratto e che, quindi, l’aspirante socio acquista, a tutti gli effetti, la qualifica di socio dell’associazione.

Quanto appena illustrato è, in molti casi, disatteso sia nella forma che nella sostanza; spesso l’associazione ritiene che l’aspirante socio diventa socio dell’associazione dal momento in cui presenta la domanda di ammissione socio e perciò inizia ad elargire i servizi associativi in esenzione fiscale ad un soggetto che, formalmente, non essendo ancora socio dell’associazione non ne avrebbe diritto. Il classico esempio di quanto innanzi esposto è rappresentato dall’aspirante socio di un’associazione sportiva che recandosi presso la sede sociale compila il modulo di richiesta ammissione socio, paga una quota e, contestualmente, entra nella sede sociale ed inizia a praticare l’attività sportiva. In tal caso l’Agenzia delle Entrare, in virtù di quanto sopra indicato, ritiene il contratto non perfezionato e, pertanto, porta a tassazione ordinaria quanto pagato dall’aspirante socio oltre a valutare tale comportamento quale indice di commercialità dell’associazione tale da poter far decadere la stessa dalle agevolazioni fiscali previsti per gli enti non profit.

La corretta procedura per ammettere un nuovo socio, quindi, è la seguente:

  • Presentazione scritta della richiesta di ammissione socio, contenete le generalità dell’aspirante socio, l’accettazione dello statuto e dei regolamenti associativi e dell’obbligo del pagamento della quota sociale, il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili con apposita sottoscrizione della modello per la privacy (GDPR);
  • Riunione da parte dell’organo direttivo dell’associazione (o dell’assemblea se previsto in statuto) per la valutazione della richiesta;
  • In caso di riscontro positivo l’organo direttivo verbalizzerà l’accettazione della domanda e contestualmente provvederà ad iscrivere il nominativo nel libro soci dell’associazione; in caso, invece di rigetto della domanda bisognerà avvisare, espressamente, l’aspirante socio il quale potrà fare ricorso all’assemblea dei soci o ad altro organo appositamente investito della carica.

È dal momento dell’iscrizione nel libro soci dell’associazione che l’aspirante socio acquista, a tutti gli effetti, la qualifica di socio dell’associazione con tutti i diritti ed i doveri ad essa connessa.

La procedura innanzi descritta è stata, anche, recepita dal Legislatore il quale l’ha espressamente riproposta nell’articolo 23 del D. Lgs. 117/2017 noto come Codice del Terzo Settore; a tal proposito risulta utile sottolineare che il Codice del Terzo Settore, all’articolo 21, espressamente prevede che l’atto costitutivo dell’associazione deve stabilire una serie di elementi obbligatori tra cui “…i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta;…”.

Nella sostanza, quindi, ogni associazione deve porre estrema attenzione alla corretta gestione documentale ed operativa dei propri soci anche perché deve indicare nel proprio statuto la procedura corretta da seguire e rispettarla; bisogna, quindi, conservare le richieste di ammissione socio, i relativi verbali di accettazione ed avere un libro soci aggiornato. Inoltre, in questa sede, mi preme evidenziare che il socio detiene a vita tale qualifica (la si perde per morte, dimissioni o espulsione per cause disciplinate dallo statuto) e, pertanto, la domanda di ammissione deve essere presentata un’unica volta; spesso molte associazioni confondono la figura del socio con quella del tesserato facendogli firmare, ogni anno, una richiesta di ammissione socio che non solo è superflua e non dovuta ma porta a serie conseguenze in fase di controlli fiscali.

Pubblicato l’11/08/2020                                                            Avv. Luca Concilio