Archivio Categoria: Codice Terzo Settore

Modalità e termini per diventare socio di un’associazione

MODALITA’ E TERMINI PER DIVENTARE SOCIO DI UN’ASSOCIAZIONE

La figura del socio è un elemento cardine di ogni realtà associativa, tuttavia, in molti casi, gli aspetti gestionali e documentali inerenti i soci dell’associazione vengono, puntualmente, trascurati portando, in sede di verifica fiscale, a gravi conseguenze per l’ente associativo.

Innanzitutto è utile sapere che il rapporto che si instaura tra il socio e l’associazione è un vero e proprio contratto (seppur atipico) che prevede, come ogni contratto, l’incontro della volontà tra le parti; tale incontro delle volontà si formalizza da un lato tramite una richiesta scritta da parte dell’aspirante socio e dall’altro con una formale accettazione dell’organo direttivo dell’associazione; è solo in seguito alla formale accettazione che si può ritenere concluso il contratto e che, quindi, l’aspirante socio acquista, a tutti gli effetti, la qualifica di socio dell’associazione.

Quanto appena illustrato è, in molti casi, disatteso sia nella forma che nella sostanza; spesso l’associazione ritiene che l’aspirante socio diventa socio dell’associazione dal momento in cui presenta la domanda di ammissione socio e perciò inizia ad elargire i servizi associativi in esenzione fiscale ad un soggetto che, formalmente, non essendo ancora socio dell’associazione non ne avrebbe diritto. Il classico esempio di quanto innanzi esposto è rappresentato dall’aspirante socio di un’associazione sportiva che recandosi presso la sede sociale compila il modulo di richiesta ammissione socio, paga una quota e, contestualmente, entra nella sede sociale ed inizia a praticare l’attività sportiva. In tal caso l’Agenzia delle Entrare, in virtù di quanto sopra indicato, ritiene il contratto non perfezionato e, pertanto, porta a tassazione ordinaria quanto pagato dall’aspirante socio oltre a valutare tale comportamento quale indice di commercialità dell’associazione tale da poter far decadere la stessa dalle agevolazioni fiscali previsti per gli enti non profit.

La corretta procedura per ammettere un nuovo socio, quindi, è la seguente:

  • Presentazione scritta della richiesta di ammissione socio, contenete le generalità dell’aspirante socio, l’accettazione dello statuto e dei regolamenti associativi e dell’obbligo del pagamento della quota sociale, il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili con apposita sottoscrizione della modello per la privacy (GDPR);
  • Riunione da parte dell’organo direttivo dell’associazione (o dell’assemblea se previsto in statuto) per la valutazione della richiesta;
  • In caso di riscontro positivo l’organo direttivo verbalizzerà l’accettazione della domanda e contestualmente provvederà ad iscrivere il nominativo nel libro soci dell’associazione; in caso, invece di rigetto della domanda bisognerà avvisare, espressamente, l’aspirante socio il quale potrà fare ricorso all’assemblea dei soci o ad altro organo appositamente investito della carica.

È dal momento dell’iscrizione nel libro soci dell’associazione che l’aspirante socio acquista, a tutti gli effetti, la qualifica di socio dell’associazione con tutti i diritti ed i doveri ad essa connessa.

La procedura innanzi descritta è stata, anche, recepita dal Legislatore il quale l’ha espressamente riproposta nell’articolo 23 del D. Lgs. 117/2017 noto come Codice del Terzo Settore; a tal proposito risulta utile sottolineare che il Codice del Terzo Settore, all’articolo 21, espressamente prevede che l’atto costitutivo dell’associazione deve stabilire una serie di elementi obbligatori tra cui “…i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta;…”.

Nella sostanza, quindi, ogni associazione deve porre estrema attenzione alla corretta gestione documentale ed operativa dei propri soci anche perché deve indicare nel proprio statuto la procedura corretta da seguire e rispettarla; bisogna, quindi, conservare le richieste di ammissione socio, i relativi verbali di accettazione ed avere un libro soci aggiornato. Inoltre, in questa sede, mi preme evidenziare che il socio detiene a vita tale qualifica (la si perde per morte, dimissioni o espulsione per cause disciplinate dallo statuto) e, pertanto, la domanda di ammissione deve essere presentata un’unica volta; spesso molte associazioni confondono la figura del socio con quella del tesserato facendogli firmare, ogni anno, una richiesta di ammissione socio che non solo è superflua e non dovuta ma porta a serie conseguenze in fase di controlli fiscali.

Pubblicato l’11/08/2020                                                            Avv. Luca Concilio

La rivoluzione italiana del Non profit

La rivoluzione italiana del Non profit

 

Sono alcuni anni, ormai, che in occasione di consulenze, convegni ed incontri di vario tipo dichiaro, apertamente, che il modo di fare associazionismo in Italia è cambiato radicalmente e che gli operatori del settore (presidenti e dirigenti) ne devono essere consapevoli onde evitare di commettere errori irrimediabili.

Senza entrare troppo nei dettagli normativi, in questa sede, mi preme evidenziare che le due macroaree del non profit, quella sportiva da un lato e quella sociale dall’altro, hanno subito negli ultimi tempi un radicale processo di riforma che, ad oggi, non risulta ancora concluso.

La creazione di un Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e del nuovo Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore (che entrerà in funzione, con buone probabilità, ad inizio 2021) così come la riforma del Registro Coni 2.0 prima e, l’attualissima, riforma dello sport con la creazione di un Testo Unico (in fase di discussione) evidenziano che il mondo NON profit in Italia è diventato, giustamente a parere di chi scrive, un settore di estremo interesse da parte del Legislatore e che richiede, pertanto, un adeguato grado di preparazione e professionalità specifica della materia.

Oggi non è più giustificabile il presidente di associazione che non sia a conoscenza degli aspetti essenziali e degli adempimenti obbligatori da ottemperare. Pensare che si possa continuare a gestire un’associazione come lo si faceva venti anni fa è un vero e proprio auto-gol che porterà, prima o poi, ad avere un bel controllo fiscale.

Il susseguirsi di interventi normativi nel Non Profit è frutto, anche, dell’attenzione ricevuta, negli ultimi 10 anni soprattutto, da parte degli organi ispettivi; ricevere un controllo fiscale in associazione, sino ai primi anni 2000, era un’eventualità abbastanza rara; oggi invece c’è un susseguirsi di attività ispettive nei confronti degli enti non commerciali, quasi una vera e propria caccia alle streghe dettata dalla convinzione generalizzata, da parte degli ispettori del Fisco, che ogni associazione, in realtà, sia un’azienda mascherata.

Nel corso degli ultimi anni gli ispettori sono diventati specializzati nelle contestazioni alle associazioni e, pertanto, il buon dirigente associativo deve essere altrettanto preparato in materia.

Non è più possibile gestire, a mio modesto avviso, un’associazione senza l’assistenza di un professionista della materia; rivolgersi all’amico ragioniere, commercialista o avvocato che si offre di darvi una mano (semmai gratuitamente) nella gestione fiscale amministrativa dell’associazione può rilevarsi disastroso, se non c’è un’adeguata conoscenza della normativa di settore che, come detto, è in continua evoluzione.

Altro aspetto fondamentale da evidenziare è che, in ossequio ad un principio di trasparenza, il Legislatore ha, di fatto, istituito dei registri pubblici (CONI e RUNTS) che obbligano le associazioni a comunicare una serie, importante, di dati; quindi mentre negli anni passati le associazioni erano difficilmente rintracciabili, non se ne conosceva la compagine dirigenziale ne tantomeno i flussi economici che venivano gestiti, adesso, invece, tutto è reso pubblico ed a disposizione non solo delle singole persone curiose ma anche e soprattutto degli ispettori del Fisco che, comodamente seduti dietro ad un pc, possono controllare aspetti fondamentali della vita associativa. Il Registro degli Enti del Terzo Settore sarà operativo a breve mentre il Registro CONI, in virtù della prima bozza del Testo Unico di Riforma dello Sport, sarà trasformato e reso molto simile al RUNTS con il caricamento, in maniera obbligatoria, di dati che oggi risultano opzionali (ad es. il deposito del rendiconto e/o bilancio).

Questo moto di riforma non deve spaventare ma anzi deve essere da stimolo per cambiare l’idea del NON profit in Italia. Siamo abituati ad avere una visione distorta del cosiddetto Terzo Settore inquadrando spesso i suoi operatori come dei probabili evasori. Il Terzo Settore, invece, rappresenta un’asset fondamentale dell’economia del nostro Paese. Il Non profit nei Paesi anglosassoni, ad esempio, è un settore di eccellenza dove operano professionisti iper qualificati ed adeguatamente pagati.

Questa è la strada che anche l’Italia sta iniziando a percorrere e, quindi, è necessario da un lato che gli operatori del settore si specializzino nella materia e, dall’altro, che le associazioni si affidino a tali professionisti, pagando le relative prestazioni. Non sarà più possibile, nel prossimo futuro, per un presidente di associazione pretendere che il consulente lo assista gratuitamente o al minimo sindacale; questa materia è diventata molto complessa ed eterogenea e chi si prodiga nel suo studio deve essere adeguatamente renumerato.

Gli specialisti del non profit nasce proprio per assecondare questa continua esigenza di professionalità in materia; La nostra consulenza, assistenza e formazione potrà proiettare la vostra associazione nel nuovo mondo del Non profit che si sta delineando.

Avv. Luca Concilio