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Il decreto “correttivo bis” della riforma dello sport

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Il decreto correttivo “bis,” pubblicato il 4 settembre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale, ha apportato significative modifiche al panorama normativo delle organizzazioni sportive in Italia, in particolare al D.Lgs. 36/2021. Questo decreto è stato atteso con grande interesse ed è importante comprendere le sue principali implicazioni.

Adeguamento degli Statuti

Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’obbligo per gli enti sportivi di adeguare i propri statuti entro il 31 dicembre 2023, in conformità con la nuova normativa introdotta. In caso di mancato adeguamento, gli statuti verranno automaticamente cancellati dal registro del Dipartimento dello Sport. Un aspetto positivo è che l’adeguamento statutario non è soggetto all’imposta di registro se viene effettuato entro la scadenza prevista e richiede un quorum deliberativo di assemblea straordinaria.

Attività Secondarie e Strumentali

Il decreto stabilisce che il mancato rispetto dei limiti per l’esercizio di attività diverse da quelle principali (secondarie e strumentali) per due esercizi consecutivi porterà alla cancellazione automatica dal registro delle attività sportive.

Sede Sociale e Destinazione d’Uso

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (Asd) e le Società Sportive Dilettantistiche (Ssd) ora hanno la possibilità di svolgere attività istituzionali presso la loro sede sociale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali, a condizione che tali attività siano conformi allo statuto e non abbiano scopi produttivi.

Lavoratore Sportivo

Il decreto amplia la definizione di lavoratore sportivo. Oltre alle sette categorie tipizzate (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), ora anche coloro che svolgono mansioni previste dai regolamenti tecnici delle Federazioni o delle Discipline Associate possono essere considerati lavoratori sportivi, a condizione che tali mansioni siano necessarie per l’attività sportiva. Il Ministero dello Sport pubblicherà un elenco di queste mansioni entro il 31 dicembre di ogni anno.

Dipendenti della Pubblica Amministrazione

I dipendenti della Pubblica Amministrazione che svolgono attività di volontariato devono comunicarla alla loro amministrazione. Nel caso in cui ricevano un compenso, è necessaria l’autorizzazione dalla P.A. In caso di mancata risposta entro 30 giorni, si presume l’assenso.

Prestazioni Occasionali

Gli enti sportivi possono avvalersi di prestazioni occasionali in conformità con la normativa vigente.

Presunzione di Rapporto Lavorativo Co.co.co.

L’orario settimanale di presunzione di un rapporto lavorativo qualificato come “co.co.co.” è stato aumentato da 18 a 24 ore.

Adempimenti per i Rapporti Co.co.co.

Il decreto impone la comunicazione obbligatoria al Registro delle attività sportive per tutti i rapporti di lavoro co.co.co. sportivi senza alcuna esenzione. Le comunicazioni relative all’inizio del rapporto devono essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto. L’iscrizione al Libro Unico del Lavoro (LUL) può essere fatta in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.

Contributi Previdenziali e Assistenziali

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le collaborazioni coordinate e continuative nel settore dilettantistico per il periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. L’uso del Registro per la tenuta obbligatoria del LUL diventa facoltativo.

Esclusione da Copertura Assicurativa INAIL

I lavoratori sportivi con contratti co.co.co. sono esenti dalla copertura assicurativa INAIL, in quanto sono coperti dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 51 della l. 289/2002. Questa esenzione non si applica agli amministrativi gestionali, che rimangono soggetti all’assicurazione INAIL.

Esclusione dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)

I compensi dei lavoratori sportivi fino a € 85.000 non sono esenti dall’IRAP.

Rimborsi Spese per Volontari

Sono previsti rimborsi spese per volontari fino a un massimo di € 150,00 mensili, a fronte di autocertificazione.

Queste modifiche apportate dal decreto correttivo “bis” sono di grande rilevanza per le organizzazioni sportive italiane e i lavoratori nel settore dello sport. La conformità a queste nuove regole è fondamentale per evitare sanzioni e garantire il rispetto della legge. Le organizzazioni sportive dovrebbero valutare attentamente come queste modifiche influiranno sulle loro attività e adattarsi di conseguenza.

RIFORMA DELLO SPORT – La situazione in vista del prossimo 1° luglio

Si avvicina sempre più la data del 1° luglio, giorno in cui entrerà in vigore la parte più consistente delle norme contenute nel D.Lgs. 36/2021.

Cerchiamo di capire lo stato attuale della riforma a circa due settimane dall’entrata in vigore.

Esaminiamo alcuni degli aspetti essenziali precisando che mentre scrivo questo articolo è in discussione un provvedimento “correttivo” che dovrebbe andare a modificare alcuni aspetti, anche importanti, della suddetta riforma e che, essendo già circolata una prima bozza di testo, provvederò a citarvi senza poter però avere la certezza per l’attuale mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Andiamo per punti:

1) Modifiche degli statuti

Gli enti sportivi, in virtù degli articoli 7,8,9 e 11 del D.Lgs. 36/2021, saranno chiamati a modificare i propri statuti per renderli conformi con la nuova disciplina. Ad oggi la norma stabilisce che il mancato adeguamento determina la cancellazione dal Registro delle attività sportive (RAS), tuttavia il correttivo in discussione dovrebbe prevedere un termine (sino al 31/12/2023) per poter adeguare gli statuti senza correre il rischio di esclusione dal RAS. Ci si augura anche che venga stabilità l’esenzione dal pagamento della tassa di registro.

2) I compensi sportivi

Dal prossimo 1° luglio (salvo improbabili ulteriori rinvii) sarà abrogata la norma che consentiva in ambito sportivo i cosiddetti “compensi sportivi esenti sino a € 10.000”. Ciò significa che dal prossimo mese qualsiasi pagamento erogato da un ente sportivo ad un proprio collaboratore dovrà essere inquadrato come rapporto di lavoro.

L’abrogazione degli articoli 67/69 TUIR per gli enti sportivi comporta che ogni ente potrà effettuare pagamenti utilizzando ancora tale disciplina sino al 30 Giugno e non oltre!

3) I volontari sportivi

La riforma prevede che il volontario è colui che presta la propria opera senza ricevere nulla in cambio se non il rimborso delle spese vive e documentate sostenute. Il testo del correttivo in discussione dovrebbe prevedere, come nel Terzo Settore, la possibilità di erogare ai volontari rimborsi spese anche senza i relativi giustificati se preventivamente disciplinati dall’ente sportivo e nel limite massimo di € 150,00 mensili.

4) I lavoratori sportivi

È di certo la parte più consistente della riforma e che comporta una vera rivoluzione nel settore. Dal prossimo 1° luglio chi percepisce un qualsiasi compenso da un ente sportivo lo farà in virtù di un rapporto di lavoro! Di che tipo? Non essendo possibile creare una tipologia ad hoc di rapporto di lavoro, il Legislatore ha previsto che nel settore sportivo ci potranno essere sia lavoratori subordinati che co.co.co. o in partita Iva. Vi sono delle fasce di esenzione sia dal punto di vista previdenziale (€ 5.000,00) che fiscale (€ 15.000,00) ma ciò che, ad oggi, preoccupa il movimento sportivo sono gli adempimenti connessi all’inquadramento dei lavoratori sportivi. La riforma prevede delle procedure di semplificazione tramite il RAS che, attualmente, non sono ancora disponibili; Tuttavia il correttivo in discussione dovrebbe prevedere una sorta di periodo cuscinetto (sino al 31/10/2023) per poter adempiere le varie incombenze senza il rischio di incorrere in sanzioni.

Sempre il correttivo dovrebbe prevedere per i dipendenti pubblici la possibilità di lavorare presso un ente sportivo (al di fuori dell’orario di lavoro statale) previa una comunicazione all’amministrazione di appartenenza con l’introduzione del silenzio-assenso (la norma attuale, invece, prescrive un’apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza).

Il tema del lavoro sportivo sarà affrontato nel dettaglio in prossimi articoli.

5) Premio INAIL

Per i lavoratori sportivi dipendenti e co.co.co. l’attuale normativa non prevede alcuna esenzione per il pagamento del premio Inail che, pertanto, dovrà essere sempre corrisposto. Il correttivo in discussione, tuttavia, prevede la possibilità di determinare il premio Inail sulla base dei soli rischi non coperti dall’assicurazione per morte e invalidità permanente già prevista per gli sportivi dilettanti ai sensi dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (e compresa nel tesseramento all’organismo affiliante) ed in base alla peculiarità del settore sportivo. Tutto ciò dovrà poi tradursi in un apposito decreto che andrà a stabilire i criteri di determinazione del premio Inail.

6) Sicurezza sul lavoro

La riforma introduce per i lavoratori sportivi dipendenti e co.co.co. (come già in essere per tutte le categorie di lavoratori) l’obbligo della sorveglianza sanitaria e del documento valutazione rischi. Anche qui, il correttivo in esame, dovrebbe apportare un’importante novità introducendo una soglia di esenzione di € 5.000,00 al di sotto della quale i lavoratori sportivi e gli enti sportivi non sono soggetti a tali adempimenti.

7) Altre novità del “correttivo”

Il decreto in discussione, nella sua prima stesura, prevede, tra l’altro, sulla scorta di quanto già stabilito per gli enti del terzo settore, l’abrogazione dell’obbligo della comunicazione del modello EAS e la compatibilità dei locali dove si svolge l’attività sportiva indipendentemente dalla destinazione d’uso degli stessi.

Al nastro di partenza della riforma era certo auspicabile arrivarci con maggiori certezze e meno dubbi interpretativi!

 

Pubblicato il 15/06/2023                                                                                                                                                                                        Avv. Luca Concilio

La rivoluzione italiana del Non profit

La rivoluzione italiana del Non profit

 

Sono alcuni anni, ormai, che in occasione di consulenze, convegni ed incontri di vario tipo dichiaro, apertamente, che il modo di fare associazionismo in Italia è cambiato radicalmente e che gli operatori del settore (presidenti e dirigenti) ne devono essere consapevoli onde evitare di commettere errori irrimediabili.

Senza entrare troppo nei dettagli normativi, in questa sede, mi preme evidenziare che le due macroaree del non profit, quella sportiva da un lato e quella sociale dall’altro, hanno subito negli ultimi tempi un radicale processo di riforma che, ad oggi, non risulta ancora concluso.

La creazione di un Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e del nuovo Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore (che entrerà in funzione, con buone probabilità, ad inizio 2021) così come la riforma del Registro Coni 2.0 prima e, l’attualissima, riforma dello sport con la creazione di un Testo Unico (in fase di discussione) evidenziano che il mondo NON profit in Italia è diventato, giustamente a parere di chi scrive, un settore di estremo interesse da parte del Legislatore e che richiede, pertanto, un adeguato grado di preparazione e professionalità specifica della materia.

Oggi non è più giustificabile il presidente di associazione che non sia a conoscenza degli aspetti essenziali e degli adempimenti obbligatori da ottemperare. Pensare che si possa continuare a gestire un’associazione come lo si faceva venti anni fa è un vero e proprio auto-gol che porterà, prima o poi, ad avere un bel controllo fiscale.

Il susseguirsi di interventi normativi nel Non Profit è frutto, anche, dell’attenzione ricevuta, negli ultimi 10 anni soprattutto, da parte degli organi ispettivi; ricevere un controllo fiscale in associazione, sino ai primi anni 2000, era un’eventualità abbastanza rara; oggi invece c’è un susseguirsi di attività ispettive nei confronti degli enti non commerciali, quasi una vera e propria caccia alle streghe dettata dalla convinzione generalizzata, da parte degli ispettori del Fisco, che ogni associazione, in realtà, sia un’azienda mascherata.

Nel corso degli ultimi anni gli ispettori sono diventati specializzati nelle contestazioni alle associazioni e, pertanto, il buon dirigente associativo deve essere altrettanto preparato in materia.

Non è più possibile gestire, a mio modesto avviso, un’associazione senza l’assistenza di un professionista della materia; rivolgersi all’amico ragioniere, commercialista o avvocato che si offre di darvi una mano (semmai gratuitamente) nella gestione fiscale amministrativa dell’associazione può rilevarsi disastroso, se non c’è un’adeguata conoscenza della normativa di settore che, come detto, è in continua evoluzione.

Altro aspetto fondamentale da evidenziare è che, in ossequio ad un principio di trasparenza, il Legislatore ha, di fatto, istituito dei registri pubblici (CONI e RUNTS) che obbligano le associazioni a comunicare una serie, importante, di dati; quindi mentre negli anni passati le associazioni erano difficilmente rintracciabili, non se ne conosceva la compagine dirigenziale ne tantomeno i flussi economici che venivano gestiti, adesso, invece, tutto è reso pubblico ed a disposizione non solo delle singole persone curiose ma anche e soprattutto degli ispettori del Fisco che, comodamente seduti dietro ad un pc, possono controllare aspetti fondamentali della vita associativa. Il Registro degli Enti del Terzo Settore sarà operativo a breve mentre il Registro CONI, in virtù della prima bozza del Testo Unico di Riforma dello Sport, sarà trasformato e reso molto simile al RUNTS con il caricamento, in maniera obbligatoria, di dati che oggi risultano opzionali (ad es. il deposito del rendiconto e/o bilancio).

Questo moto di riforma non deve spaventare ma anzi deve essere da stimolo per cambiare l’idea del NON profit in Italia. Siamo abituati ad avere una visione distorta del cosiddetto Terzo Settore inquadrando spesso i suoi operatori come dei probabili evasori. Il Terzo Settore, invece, rappresenta un’asset fondamentale dell’economia del nostro Paese. Il Non profit nei Paesi anglosassoni, ad esempio, è un settore di eccellenza dove operano professionisti iper qualificati ed adeguatamente pagati.

Questa è la strada che anche l’Italia sta iniziando a percorrere e, quindi, è necessario da un lato che gli operatori del settore si specializzino nella materia e, dall’altro, che le associazioni si affidino a tali professionisti, pagando le relative prestazioni. Non sarà più possibile, nel prossimo futuro, per un presidente di associazione pretendere che il consulente lo assista gratuitamente o al minimo sindacale; questa materia è diventata molto complessa ed eterogenea e chi si prodiga nel suo studio deve essere adeguatamente renumerato.

Gli specialisti del non profit nasce proprio per assecondare questa continua esigenza di professionalità in materia; La nostra consulenza, assistenza e formazione potrà proiettare la vostra associazione nel nuovo mondo del Non profit che si sta delineando.

Avv. Luca Concilio