Archivio Tag: SSD

Fine dell’esenzione sui premi sportivi dilettantistici: dal 2026 ritenuta del 20% senza soglia. Si chiude una stagione di incertezze

Sommario

  1. Una vicenda durata due anni: dall’esenzione alla cancellazione definitiva

Dal 1° gennaio 2026 non sarà più applicabile alcuna forma di esenzione dalla ritenuta del 20% sui premi sportivi dilettantistici, nemmeno per importi modesti inferiori ai 300 euro annui.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, il legislatore ha definitivamente abrogato la norma che avrebbe dovuto reintrodurre – in via strutturale – una soglia di non imponibilità per i premi riconosciuti ad atleti e tecnici del settore dilettantistico.

Si chiude così una vicenda normativa complessa, iniziata nel 2023 con una misura emergenziale e proseguita tra proroghe mancate, testi unici in gestazione, interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate e soluzioni transitorie mai entrate realmente a regime.

Per associazioni e società sportive dilettantistiche, ma anche per consulenti, commercialisti e operatori del settore, la fine di questa incertezza rappresenta – paradossalmente – un sospiro di sollievo: viene meno una delle aree più controverse del nuovo diritto sportivo-fiscale post riforma.

 

  1. Il quadro normativo di riferimento

Per comprendere appieno la portata della novità è necessario ripercorrere, in ordine cronologico, le principali tappe legislative:

  • D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport): introduce il nuovo inquadramento fiscale dei premi sportivi;
  • D.L. 215/2023 (Milleproroghe), convertito in L. 18/2024: prevede un’esenzione temporanea per il solo 2024;
  • D.Lgs. 33/2025 (Testo Unico Versamenti e Riscossione – TUVR): tenta di rendere strutturale l’esenzione dal 2026;
  • Interpello Agenzia delle Entrate n. 265/2025: nega l’applicazione dell’esenzione nel 2025 ma apre al rimborso futuro;
  • D.Lgs. 192/2025: abroga prima dell’entrata in vigore la norma agevolativa, cancellandola definitivamente.

 

  1. Il regime ordinario dei premi sportivi dilettantistici

Il punto di partenza resta l’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021, che qualifica i premi corrisposti ad atleti e tecnici dilettanti come:

“premi di cui all’art. 30, comma 2, del DPR 600/1973”.

Ne consegue che tali somme:

  • sono soggette a ritenuta alla fonte del 20%;
  • la ritenuta è a titolo di imposta (definitiva);
  • si applica sull’intero importo, senza deduzioni o franchigie.

Questo è – e rimane – il regime ordinario.

 

  1. L’esenzione temporanea del 2024

In via del tutto eccezionale, il legislatore è intervenuto con l’art. 14 del D.L. 215/2023 (Milleproroghe), introducendo una deroga limitata nel tempo.

Dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024:

  • i premi sportivi dilettantistici
  • fino a 300 euro complessivi annui
  • erogati dallo stesso sostituto allo stesso percipiente

sono stati esentati dalla ritenuta del 20%.

Una misura di natura transitoria, pensata come accompagnamento alla fase di prima applicazione della riforma del lavoro sportivo, e mai concepita come strutturale.

 

  1. Il nodo del 2025 e il Testo Unico della riscossione

Con il D.Lgs. 33/2025, il legislatore aveva tentato di “stabilizzare” l’esenzione inserendo, nel nascente Testo Unico dei Versamenti e della Riscossione, l’art. 45, comma 9, che riproponeva la franchigia dei 300 euro con decorrenza dal 29 febbraio 2024.

Il problema?
Il TUVR sarebbe entrato in vigore solo dal 1° gennaio 2026.

Da qui il corto circuito interpretativo:

  • esenzione prevista con effetto retrodatato,
  • ma collocata in un testo normativo non ancora applicabile.

 

  1. L’intervento dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 265 del 17 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • nel 2025 l’esenzione non poteva essere applicata;
  • la ritenuta del 20% doveva essere operata anche sui premi inferiori a 300 euro;
  • tuttavia, dal 2026 sarebbe stato possibile chiedere rimborso, in virtù dell’entrata in vigore del TUVR.

Una soluzione che, già allora, appariva fragile e foriera di contenzioso.

 

  1. Il D.Lgs. 192/2025: l’abrogazione che chiude la partita

Con l’art. 18, comma 4, lettera h), del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, il legislatore è intervenuto in modo netto, abrogando il comma 9 dell’art. 45 del D.Lgs. 33/2025 (TUVR).

La disposizione cancellata era proprio quella che avrebbe:

  • reso strutturale l’esenzione fino a 300 euro;
  • fatto decorrere l’agevolazione dal 29 febbraio 2024;
  • consentito, secondo l’interpretazione dell’Agenzia, il rimborso delle ritenute operate nel 2025.

L’abrogazione è avvenuta prima ancora che il Testo Unico entrasse in vigore. Il risultato è giuridicamente chiaro:

  • la norma agevolativa non ha mai prodotto effetti;
  • l’esenzione non entra mai nel sistema;
  • viene meno ogni base legale per il rimborso delle ritenute 2025.

Si tratta di una tipica ipotesi di abrogazione preventiva, che neutralizza una disposizione prima della sua applicazione pratica.

 

  1. Effetti sull’interpello dell’Agenzia delle Entrate

La risposta n. 265/2025 dell’Agenzia delle Entrate si fondava sull’assunto che, dal 1° gennaio 2026, il TUVR sarebbe entrato in vigore con dentro l’esenzione.

Venendo meno tale presupposto:

  • cade la prospettiva del rimborso dal 2026;
  • risultano superate le indicazioni fornite agli operatori;
  • non esiste più alcuna norma che consenta di recuperare le ritenute applicate nel 2025.

La conseguenza è rilevante anche sotto il profilo contabile e gestionale: quanto trattenuto resta definitivamente acquisito all’Erario.

 

  1. Il regime oggi definitivamente vigente

Alla luce del quadro normativo attuale, può affermarsi che:

  • tutti i premi sportivi dilettantistici, senza eccezioni,
  • corrisposti dal 1° gennaio 2025 in avanti,
  • sono soggetti a ritenuta del 20% a titolo di imposta;
  • non opera alcuna soglia di esenzione;
  • non è ammesso alcun rimborso per le ritenute applicate o dovute nel 2025;
  • l’unico periodo agevolato resta quello compreso tra 29 febbraio e 31 dicembre 2024.

Il sistema torna quindi a una disciplina semplice, lineare e coerente con il DPR 600/1973.

 

  1. Tabella comparativa “prima e dopo”

Periodo Regime fiscale Soglia esente Trattamento
Fino al 28 febbraio 2024 Regime ordinario Nessuna Ritenuta 20% su tutto
29 febbraio – 31 dicembre 2024 Regime agevolato temporaneo 300 € annui Esenzione fino a 300 €
Anno 2025 Regime ordinario Nessuna Ritenuta 20% su tutto
Dal 1° gennaio 2026 Regime ordinario definitivo Nessuna Ritenuta 20% su tutto

 

  1. Impatti per ASD e SSD: cosa cambia in concreto

Per associazioni e società sportive dilettantistiche, il chiarimento normativo comporta:

  1. Certezza fiscale
    Non esistono più soglie, deroghe o finestre temporali: ogni premio è tassato.
  2. Semplificazione amministrativa
    Non è più necessario monitorare il superamento dei 300 euro per singolo atleta.
  3. Allineamento ai principi generali
    Il premio sportivo torna ad essere trattato come qualsiasi altro premio di risultato.

 

  1. Le regolarizzazioni per il 2025

I soggetti che nel corso del 2025:

  • abbiano erogato premi senza applicare la ritenuta del 20%;
  • confidando in una futura esenzione strutturale;

sono ora tenuti a:

  • versare la ritenuta dovuta;
  • utilizzare, se necessario, il ravvedimento operoso;
  • corrispondere sanzioni ridotte e interessi legali.

Una tempestiva regolarizzazione consente di evitare contestazioni e sanzioni piene in sede di controllo.

 

  1. Conclusioni: fine dell’incertezza, ritorno alla linearità

La cancellazione definitiva dell’esenzione sui premi sportivi fino a 300 euro segna la fine di una delle stagioni più confuse della fiscalità sportiva recente.

Dopo:

  • una deroga temporanea (2024),
  • un tentativo di stabilizzazione mai entrato in vigore,
  • interpretazioni amministrative poi smentite dal legislatore,

il sistema torna a una regola unica e chiara:

Ogni premio sportivo dilettantistico è soggetto a ritenuta del 20% a titolo di imposta, senza eccezioni.

Per il mondo delle ASD e SSD non è tanto una “stretta fiscale”, quanto piuttosto un ritorno alla certezza del diritto, condizione essenziale per una corretta programmazione economica e per una gestione trasparente dei rapporti con atleti, tecnici e collaboratori.

Incompatibilità delle cariche sportive dopo il D.L. 96/2025: cosa cambia per ASD e SSD

Incompatibilità delle cariche sportive

Sommario

  1. Introduzione
  2. La normativa prima del D.L. 96/2025
  3. Le novità introdotte dal decreto
  4. Implicazioni per le ASD
  5. Implicazioni per le SSD
  6. Tabella comparativa: prima e dopo la riforma
  7. È una clausola obbligatoria per gli statuti?
  8. Conseguenze in caso di inosservanza
  9. Considerazioni pratiche per presidenti e dirigenti
  10. Conclusioni

1. Introduzione

Il tema delle incompatibilità nelle cariche sociali di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) è stato per lungo tempo al centro di interpretazioni, dubbi applicativi e possibili contestazioni. Con il D.L. 30 giugno 2025 n. 96, convertito nella L. 8 agosto 2025 n. 119, la normativa ha subito una modifica significativa che alleggerisce il regime precedente, circoscrivendo il divieto al solo presidente o legale rappresentante.

Questa novità ha un impatto concreto per migliaia di sodalizi sportivi, riducendo vincoli e semplificando la gestione interna. Ma è davvero tutto più semplice? E soprattutto: le ASD e SSD devono aggiornare i propri statuti?

In questo articolo analizziamo la situazione prima e dopo il decreto, con un focus su obblighi, rischi e possibili scenari futuri.

2. La normativa prima del D.L. 96/2025

Prima della riforma, l’art. 11 del D.Lgs. 36/2021 sanciva un divieto ampio: tutti gli amministratori di ASD e SSD non potevano ricoprire cariche analoghe in enti affiliati al medesimo organismo sportivo (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva).

Questo significava che non solo i presidenti, ma anche vicepresidenti, consiglieri, segretari, tesorieri e membri del CdA erano soggetti a incompatibilità. Una regola che, nella pratica, limitava fortemente la possibilità di partecipare alla vita sportiva di più associazioni.

La ratio del divieto era quella di evitare concentrazioni di potere e conflitti di interesse, soprattutto in caso di competizioni interne al medesimo organismo.

3. Le novità introdotte dal decreto

Con il D.L. 96/2025, entrato in vigore il 10 agosto 2025, il divieto viene attenuato: non riguarda più tutti gli amministratori, ma solo il presidente (o comunque la figura che riveste il ruolo di legale rappresentante).

La modifica semplifica notevolmente la governance dei sodalizi, soprattutto nelle ASD, dove spesso i ruoli dirigenziali sono ricoperti da volontari. Nelle SSD la questione resta più complessa, in quanto la nozione di “presidente” non è sempre coincidente con la struttura societaria.

In ogni caso, la direzione è chiara: limitare l’incompatibilità alla figura apicale.

4. Implicazioni per le ASD

Per le associazioni sportive dilettantistiche la novità è semplice da applicare: l’incompatibilità riguarda esclusivamente il presidente, cioè colui che ha la rappresentanza legale dell’ente. Vicepresidenti, segretari, consiglieri e altri membri del direttivo non sono più soggetti a limitazioni.

Questa modifica riduce gli ostacoli alla partecipazione attiva dei soci e rende più agevole la formazione dei direttivi, soprattutto nei contesti locali dove le stesse persone spesso si impegnano in più discipline o associazioni.

5. Implicazioni per le SSD

Nelle società sportive dilettantistiche la questione è più articolata. La norma utilizza il termine “presidente”, che nelle SSD non sempre coincide con la figura di riferimento. In base allo statuto e alla governance adottata, il ruolo di legale rappresentante può spettare a:

  • un amministratore unico;
  • il presidente del consiglio di amministrazione;
  • o, in alcune forme, agli amministratori delegati.

In ogni caso, l’incompatibilità si applica alla persona che esercita la rappresentanza legale, e non agli altri amministratori o consiglieri. Questo riduce notevolmente le limitazioni rispetto al regime precedente.

6. Tabella comparativa: prima e dopo la riforma

Per comprendere meglio l’impatto della modifica normativa, riportiamo una tabella che sintetizza le principali differenze.

Aspetto Prima (art. 11 D.lgs. 36/2021) Dopo (D.L. 96/2025)
Soggetti interessati Tutti gli amministratori (presidente, vicepresidenti, consiglieri, segretari, tesorieri, componenti CdA, ecc.) Solo il presidente o chi ricopre la carica di legale rappresentante
ASD Incompatibilità estesa a presidente e a tutti i membri dell’organo direttivo Incompatibilità limitata al solo presidente
SSD Incompatibilità estesa a tutti gli amministratori, indipendentemente dal ruolo Incompatibilità riferita al legale rappresentante (amministratore unico o presidente del CdA)
Ambito di applicazione Vietata la doppia carica in enti affiliati allo stesso organismo (FSN, DSA, EPS) Confermato: divieto solo all’interno del medesimo organismo sportivo
Sanzioni dirette Nessuna sanzione specifica, ma rischio di contestazioni fiscali e sportive Nessuna sanzione specifica, ma resta un indice di conflitto di interessi o gestione elusiva
Obbligo di inserimento nello statuto Non obbligatorio, ma spesso recepito Non obbligatorio, ma consigliato per chiarezza
Effetto pratico Regime restrittivo, molti dirigenti impossibilitati a ricoprire doppi incarichi Regime semplificato, divieto limitato alla figura apicale

7. È una clausola obbligatoria per gli statuti?

Un punto cruciale riguarda l’obbligo di inserimento della clausola negli statuti. L’art. 7 del D.lgs. 36/2021 elenca i requisiti che devono essere presenti per l’iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). Tuttavia, l’incompatibilità non rientra tra questi requisiti essenziali.

Questo significa che:

  • non è obbligatorio inserire la clausola nello statuto;
  • gli enti che non l’hanno prevista possono comunque iscriversi al RASD;
  • in caso di contestazioni, il divieto si applica direttamente per effetto della legge.

Molti organismi affilianti (FSN, DSA, EPS) hanno tuttavia richiesto di inserire la clausola nei propri regolamenti interni, creando in passato situazioni di incertezza. Con la nuova normativa, la questione appare più chiara, ma resta consigliabile riportare la clausola negli statuti per maggiore trasparenza.

8. Conseguenze in caso di inosservanza

Cosa succede se un presidente ricopre una carica incompatibile?

La norma, così come formulata, non prevede sanzioni specifiche come la cancellazione dal Registro. Tuttavia, la giurisprudenza ha già in passato considerato la violazione come indice di gestione elusiva o come segnale di concentrazione di potere, con possibili ripercussioni:

  • fiscali: rischio di perdere le agevolazioni tributarie (es. L. 398/91);
  • sportive: contestazioni da parte delle Federazioni o Enti affilianti;
  • statutarie: obbligo di optare per una delle due cariche o di cambiare affiliazione.

È quindi opportuno trattare l’incompatibilità come un requisito sostanziale, pur in assenza di una sanzione diretta.

9. Considerazioni pratiche per presidenti e dirigenti

Dal punto di vista operativo, la modifica normativa è accolta con favore, ma solleva comunque alcune questioni pratiche:

  • Per le ASD: la vita associativa diventa più semplice. Non essendoci più il vincolo sugli altri amministratori, è più facile costituire organi direttivi con persone che operano anche in altri sodalizi.
  • Per le SSD: occorre verificare con attenzione lo statuto e la governance per identificare correttamente chi sia il legale rappresentante. In caso di dubbi, può essere utile un parere legale o notarile.
  • Per gli organismi affilianti: resta la possibilità di imporre regole più stringenti nei propri regolamenti, ma la legge fissa comunque un minimo inderogabile.

Un altro aspetto da considerare è l’opportunità di aggiornare lo statuto. Se la clausola era stata inserita con riferimento alla normativa previgente, può essere necessario un adeguamento per non creare contraddizioni con la nuova disciplina.

Inoltre, la semplificazione introdotta dal decreto potrebbe aprire nuove opportunità per i dirigenti sportivi, che ora hanno maggiore libertà di contribuire alla vita di più realtà associative senza incorrere in sanzioni. Questo può favorire lo sviluppo di reti territoriali e collaborazioni tra associazioni e società, arricchendo il tessuto sportivo locale.

10. Conclusioni

Il D.L. 96/2025 rappresenta un passo avanti verso una gestione più flessibile delle ASD e SSD, riducendo le incompatibilità solo al presidente o legale rappresentante. Questo semplifica la vita dei sodalizi sportivi, evitando rigidità che in passato penalizzavano la partecipazione.

Resta però importante mantenere attenzione sugli aspetti fiscali e gestionali: la violazione del divieto, anche se non direttamente sanzionata, può essere interpretata come indice di comportamenti elusivi o irregolari.

La regola pratica è semplice: gli statuti non devono necessariamente essere modificati, ma è consigliabile aggiornarli per rispecchiare la nuova normativa e garantire trasparenza. In questo modo si evitano contestazioni e si rafforza la governance degli enti.

In prospettiva, questa modifica normativa potrebbe segnare l’inizio di una fase più equilibrata tra esigenze di controllo e libertà associativa, contribuendo a rendere il sistema sportivo italiano più efficiente e inclusivo.

Controlli di Sport e Salute sugli statuti: cosa devono sapere ASD e SSD

Sommario

  1. Introduzione: perché si parla di controlli sugli statuti
  2. Il quadro normativo dopo la riforma dello sport
  3. Le date chiave: dal 31 agosto 2025 al controllo triennale
  4. Le possibili conseguenze in caso di statuto non conforme
  5. Le difficoltà operative per ASD e SSD
  6. Come prepararsi in modo efficace ai controlli
  7. Conclusioni: niente panico, ma serve attenzione

1. Introduzione: perché si parla di controlli sugli statuti

Negli ultimi mesi si sente parlare sempre più spesso dei controlli sugli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD). Molte Federazioni e diversi Enti di Promozione Sportiva hanno già inviato circolari ai propri affiliati invitandoli a verificare la correttezza e la regolarità del documento più importante per un sodalizio: lo statuto.

La questione non è nuova, ma è diventata urgente per una ragione precisa: a partire dal settembre 2025 Sport e Salute S.p.A. avvierà una revisione triennale dei dati e dei requisiti delle società iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS). Tra gli elementi verificati ci sarà proprio la conformità degli statuti alle norme della riforma dello sport.

Per questo motivo molte ASD e SSD si chiedono: cosa succede se il nostro statuto non è aggiornato o presenta carenze? Possiamo rischiare la cancellazione dal Registro?

2. Il quadro normativo dopo la riforma dello sport

Per capire l’importanza di questi controlli occorre fare un passo indietro e ricordare come è cambiata la normativa con la riforma dello sport.

  • Con il lgs. 39/2021, il riconoscimento ufficiale delle ASD e SSD è passato al Dipartimento dello Sport e avviene esclusivamente attraverso l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
  • L’art. 5, comma 2, del decreto specifica che l’iscrizione certifica la natura dilettantistica dell’ente e produce tutti gli effetti giuridici collegati a questa qualifica.
  • L’art. 11, comma 2, stabilisce che ogni tre anni il Dipartimento deve procedere a una revisione per verificare la permanenza dei requisiti.

In parallelo, il D.lgs. 36/2021 ha definito nel dettaglio le clausole statutarie obbligatorie. Gli articoli più rilevanti sono il 7 e il 9, che indicano quali elementi devono essere presenti nello statuto per poter essere iscritti e mantenere l’iscrizione al Registro.

3. Le date chiave: dal 31 agosto 2025 al controllo triennale

Il primo triennio di iscrizione al Registro scade il 31 agosto 2025. Da settembre, Sport e Salute avvierà i controlli sugli enti già registrati. Non si tratterà di un semplice aggiornamento anagrafico, ma di una verifica approfondita sulla regolarità degli statuti e sulla conformità ai requisiti previsti dalla legge.

È quindi probabile che tra settembre e fine anno molte ASD e SSD riceveranno comunicazioni da Sport e Salute con richieste di chiarimenti o di modifiche statutarie.

Il punto critico è che non tutte le conseguenze sono chiaramente definite dalla legge. Da qui nascono le perplessità e, in alcuni casi, le preoccupazioni.

4. Le possibili conseguenze in caso di statuto non conforme

Cosa succede se lo statuto di un’associazione o società non è conforme ai requisiti? Le norme non forniscono una risposta univoca:

  • lgs. 36/2021, art. 7, comma 1-quater: uno statuto non conforme rende inammissibile la domanda di iscrizione al Registro e comporta la cancellazione d’ufficio per gli enti già iscritti.
  • lgs. 39/2021, art. 6, comma 6: in caso di documentazione incompleta o non aggiornata, il Dipartimento deve inviare una diffida assegnando fino a 180 giorni di tempo per regolarizzare la posizione. Solo in caso di mancato adeguamento si procede alla cancellazione.
  • Regolamento del Registro, art. 9 e 10: la cancellazione avviene in ogni caso di mancanza dei requisiti, ma è possibile opporsi con un’istanza di autotutela.

La dottrina e lo Studio 29-2023/CTS del Consiglio Nazionale del Notariato sottolineano che la cancellazione immediata sarebbe sproporzionata per enti già operativi da anni. È molto più probabile che Sport e Salute conceda un termine per l’adeguamento, anche perché una cancellazione improvvisa potrebbe avere conseguenze devastanti sia a livello giuridico sia a livello sportivo.

5. Le difficoltà operative per ASD e SSD

Modificare uno statuto non è sempre semplice:

  • nelle ASD, le maggioranze richieste dalle assemblee straordinarie possono essere difficili da raggiungere, soprattutto in realtà con molti soci;
  • nelle SSD, le modifiche devono essere fatte davanti a un notaio, con costi che possono pesare sul bilancio di una società dilettantistica.

Anche quando le modifiche sono tecnicamente semplici, la procedura richiede tempo e organizzazione. Per questo motivo è fondamentale non aspettare le diffide di Sport e Salute, ma verificare in anticipo la conformità del proprio statuto.

6. Come prepararsi in modo efficace ai controlli

Per evitare sorprese a settembre 2025, ASD e SSD dovrebbero muoversi per tempo. Alcuni passaggi fondamentali:

  1. Verificare lo statuto attuale: controllare che contenga tutte le clausole richieste dal D.lgs. 36/2021, in particolare agli articoli 7 e 9.
  2. Analizzare le aree grigie: valutare con un professionista se inserire o meno riferimenti a norme come l’incompatibilità del presidente o le attività diverse.
  3. Consultare circolari e linee guida: monitorare le comunicazioni ufficiali di Sport e Salute e del Dipartimento per lo Sport.
  4. Coinvolgere per tempo i soci: nelle ASD, preparare assemblee straordinarie evitando di dover correre all’ultimo momento.
  5. Mettere a budget i costi notarili: nelle SSD, considerare che una modifica statutaria può avere un impatto economico non trascurabile.

In questo modo, eventuali modifiche richieste potranno essere affrontate senza fretta e senza rischiare la cancellazione dal Registro.

7. Conclusioni: niente panico, ma serve attenzione

Il primo controllo triennale di Sport e Salute non deve essere visto come una minaccia, ma come un passaggio fisiologico della riforma dello sport.
Chi ha già uno statuto conforme potrà affrontarlo senza problemi, mentre chi presenta carenze avrà comunque la possibilità di correggerle entro i termini concessi.

Il vero rischio è arrivare impreparati: la mancanza di chiarezza normativa e la tendenza di alcune Federazioni a imporre clausole aggiuntive possono complicare la situazione.

Per questo il consiglio è semplice: non aspettare settembre 2025 per mettere mano allo statuto. Un check-up preventivo, magari con l’aiuto di un consulente esperto, può fare la differenza tra un adeguamento ordinato e una corsa contro il tempo.

SAFEGUARDING: CHI È, QUALI SONO LE SUE FUNZIONI E QUALI I REQUISITI

In un mondo sempre più inclusivo, anche lo sport deve impegnarsi ad assicurare la dignità e il rispetto dei diritti di tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, all’attività fisica. È per questo che nasce la figura del Safeguarding. Scopriamone di più.

Chi è il Safeguarding?
➡ L’art. 33 co. 6 del D. Lgs. n. 36/2021 ha previsto l’obbligo per le ASD e le SSD di designare un responsabile della protezione dei minori per il contrasto ad ogni forma di abuso e di violenza e della protezione dell’integrità fisica e morale dei giovani sportivi. La designazione dovrà essere effettuata entro il 31/12/2024 da parte dell’organo di amministrazione, dovrà essere pubblicata sulla homepage dell’ente, affissa presso la sede e, infine, comunicata al Safeguarding Officer. Con la delibera CONI n. 255/2023 è stata prevista la nomina di una figura (responsabile contro abusi violenze e discriminazioni) con compiti analoghi da esercitare non soltanto in favore dei minori, ma nei confronti di tutti i tesserati.

Quali sono le funzioni del Safeguarding?
➡ I compiti, desumibili dalle Linee Guida del Coni, sono diversi:

1) ascolto e accoglienza delle vittime di abusi, violenze e discriminazioni;

2) trasmissione di informazioni alle vittime sul tipo di supporto psicologico e legale;

3) monitoraggio delle politiche di contrasto adottate dall’ente e delle misure idonee a garantire la diffusione della politiche di safeguarding;

4) verifica circa l’adozione di procedure da parte della società/associazione per evitare e/o contrastare la vittimizzazione secondaria;

5) verifica circa l’adozione da parte della società/associazione di canali di comunicazione sicuri e riservati per denunciare l’abuso subito;

6) verifica circa l’adozione da parte della società/associazione di un sistema sanzionatorio per le violazioni accertate;

7) verifica circa la previsione nel MOGC di flussi informativi in favore del Responsabile;

8) verifica circa la diffusione del MOGC, del Codice Etico, del regolamento e dei codici di comportamento.
Le funzioni di controllo e vigilanza sono esercitate mediante l’accesso alle strutture sportive, audizioni e ispezioni anche senza preavviso.

Quali sono i requisiti necessari per ricoprire il ruolo?
➡ Il responsabile deve essere autonomo, indipendente e professionale.
Per autonomia si intende una vera e propria autonomia decisionale nell’esercizio dei poteri ispettivi e di vigilanza; per indipendenza si fa, invece, riferimento alla terzietà, ovvero non devono sussistere ipotesi di conflittualità di interessi con l’ente. La professionalità, infine, presuppone una competenza tecnico/giuridica, ispettiva, oltre ad una capacità di ascolto delle vittime di abuso. Inoltre, il responsabile non deve aver riportato condanne penali per reati in danno di minori, non deve essere stato destinatario di sanzioni in ambito sportivo o destinatario di un Daspo. Diverse federazioni hanno richiesto che il responsabile sia un soggetto tesserato.