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MODELLI DI BILANCIO ENTI DEL TERZO SETTORE

MODELLI DI BILANCIO ENTI DEL TERZO SETTORE

Il D.Lgs. 117/2017 (c.d. “Codice Terzo Settore”) prevede all’art. 13 co. III, l’adozione di una modulistica ad hoc per gli schemi di bilancio degli ETS (Enti del Terzo Settore); tale modulistica doveva essere definita con apposito decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali. In data 18/04/2020 l’attesa è finita ed è stato, finalmente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020 con il quale viene adottata la modulistica per i bilanci degli Enti del Terzo Settore. Si tratta in particolare di quattro modelli e più precisamente: Mod. A) per lo stato patrimoniale, Mod. B) per il rendiconto gestionale, Mod. C) per la relazione di missione e Mod. D) per il rendiconto per cassa. Preliminarmente è opportuno ricordare che, ai sensi dei commi 1 e 2, del citato articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 (c.d. “Codice Terzo Settore”), gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000 euro devono redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione; gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa.

Il su citato Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante: “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020, stabilisce, tra l’altro, che gli schemi di cui al presente documento devono essere considerati come schemi “fissi”, non suscettibili quindi di adattabilità alle diverse esigenze del singolo ente; tuttavia gli enti destinatari degli schemi possono ulteriormente suddividere le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio. Possono, altresì, raggruppare le citate voci quando il raggruppamento è irrilevante o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo contesto, gli enti che presentano voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi possono eliminare dette voci. Possono, in ultimo, aggiungere, laddove questo favorisce la chiarezza del bilancio, voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto. Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione. E’ bene specificare che le disposizioni riportate nel su indicato Decreto del ministero del lavoro e politiche sociali si applicheranno a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione (18/04/2020). In pratica, la modulistica approvata sarà applicabile ai bilanci del 2021 (tuttavia per chi ha anno sociale diverso da quello solare si applicheranno già prima – per esempio chi ha anno sociale 01/09 – 31/08 inizierà ad applicare gli schemi di bilancio già dal 01/09/2020). Risulta utile, infine, ricordare che alcuni adempimenti contabili/dichiarativi in capo agli ETS variano a seconda delle rispettive entrate annuali.

In particolare gli ETS con ricavi, proventi, rendite o entrate comunque denominate:

–    superiori a 100.000 euro devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet (o sul sito internet della rete associativa a cui aderiscono) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (art. 14 co. II D.Lgs. 117/2017 – c.d. Codice del Terzo Settore);

–    inferiori a 220.000 euro devono redigere un rendiconto di cassa (entrate e uscite) da depositare presso il Registro unico del terzo settore (c.d. RUNTS);

–    superiori o uguali a 220.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione) da depositare presso il Registro unico del terzo settore (c.d. RUNTS);

–    superiori a 1.000.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione), il bilancio sociale (seguendo le linee guida ministeriali) da pubblicare nel proprio sito internet e depositarlo nel Registro unico del terzo settore (c.d. RUNTS).

I rendiconti e i bilanci approvati devono essere depositati entro il 30 giugno all’interno del Registro Unico del terzo settore (art. 48 co. III D.Lgs 117/2017 – c.d. Codice Terzo Settore).

modelli bilancio terzo settore
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Pubblicato il 18/05/2020 Avv. Luca Concilio