Archivio Categoria: Compensi Sportivi

DECRETO LEGGE N. 71 del 31/05/2024 Novità per i lavoratori e volontari sportivi

Lo scorso 31 Maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 71 che riporta disposizioni urgenti i, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

Il suddetto decreto tocca anche due tematiche molto sensibili per il settore dilettantistico che vanno ad incidere sulle figure dei lavoratori e dei volontari sportivi.

Vediamole nel dettaglio:

  • LAVORO SPORTIVO

Per i lavoratori sportivi dipendenti di Amministrazioni Pubbliche non è più richiesta l’autorizzazione preventiva da parte della P.A. di appartenenza per poter svolgere l’attività di lavoro sportivo qualora il compenso derivante dalla suddetta attività sia contenuto al di sotto dei 5.000 euro annui; in tal caso basterà che il lavoratore faccia una semplice comunicazione unilaterale alla propria P.A. di appartenenza, secondo le modalità previste dalla singola amministrazione, alla stregua di quella, già, stabilita per i volontari sportivi.

  • VOLONTARI SPORTIVI

Il decreto legge riscrive, totalmente, il comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. 36/2021 andando, in sostanza, a rivoluzione la disciplina dettata per i rimborsi spese stanziati in favore dei volontari sportivi.

Viene abolita la possibilità di elargire i rimborsi spese autocertificati nella misura di 150 euro mensili.

La grande novità è rappresentata dalla introduzione della possibilità, per i volontari, di riceve rimborsi forfettari nella misura massima di € 400,00 mensili per la loro attività svolta in concomitanza di manifestazioni ed eventi sportivi ai quali hanno preso parte. Va precisato che le manifestazioni e gli eventi sportivi devono essere stati riconosciuti dagli Organismi Sportivi affilianti oppure direttamente dal CONI, dal CIP o dalla società Sport e Salute; è quindi, ad oggi, preclusa la possibilità del rimborso per le attività di allenamento/preparazione nonché per le manifestazioni non riconosciute e/o autorizzate dai predetti enti.

Sarà necessario che l’ente che elargisce i rimborsi spese ai volontari abbia, preventivamente, assunto una delibera che vada ad individuare le tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali viene ammesso il rimborso.

Altra novità importante riguarda la comunicazione che dovrà essere effettuata sul Registro delle attività Sportive (cosiddetto RAS o RASD) da parte dell’ente che ha elargito i rimborsi spese; sarà, infatti, necessario comunicare al registro il nominativo dei volontari e l’ammontare dei rimborsi ad essi versati entro la fine del mese successivo al trimestre nel quale si sono svolte le prestazioni sportive del volontario; tale comunicazione sarà, così, a disposizione degli enti preposti per le opportune verifiche.

I rimborsi forfettari non concorrono alla formazione del reddito del volontario tuttavia concorrono alla determinazione della franchigia di 5.000 e 15.000 euro annui rispettivamente previste ai fini previdenziali e fiscali.

Si precisa che resta possibile riconoscere ai volontari il rimborso spese vive documentali sostenute per vitto, alloggio, trasporto e viaggio sempre se preventivamente autorizzati dall’ente.

 

 

Avv. Luca Concilio

Il decreto “correttivo bis” della riforma dello sport

riforma dello sport

Il decreto correttivo “bis,” pubblicato il 4 settembre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale, ha apportato significative modifiche al panorama normativo delle organizzazioni sportive in Italia, in particolare al D.Lgs. 36/2021. Questo decreto è stato atteso con grande interesse ed è importante comprendere le sue principali implicazioni.

Adeguamento degli Statuti

Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’obbligo per gli enti sportivi di adeguare i propri statuti entro il 31 dicembre 2023, in conformità con la nuova normativa introdotta. In caso di mancato adeguamento, gli statuti verranno automaticamente cancellati dal registro del Dipartimento dello Sport. Un aspetto positivo è che l’adeguamento statutario non è soggetto all’imposta di registro se viene effettuato entro la scadenza prevista e richiede un quorum deliberativo di assemblea straordinaria.

Attività Secondarie e Strumentali

Il decreto stabilisce che il mancato rispetto dei limiti per l’esercizio di attività diverse da quelle principali (secondarie e strumentali) per due esercizi consecutivi porterà alla cancellazione automatica dal registro delle attività sportive.

Sede Sociale e Destinazione d’Uso

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (Asd) e le Società Sportive Dilettantistiche (Ssd) ora hanno la possibilità di svolgere attività istituzionali presso la loro sede sociale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali, a condizione che tali attività siano conformi allo statuto e non abbiano scopi produttivi.

Lavoratore Sportivo

Il decreto amplia la definizione di lavoratore sportivo. Oltre alle sette categorie tipizzate (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), ora anche coloro che svolgono mansioni previste dai regolamenti tecnici delle Federazioni o delle Discipline Associate possono essere considerati lavoratori sportivi, a condizione che tali mansioni siano necessarie per l’attività sportiva. Il Ministero dello Sport pubblicherà un elenco di queste mansioni entro il 31 dicembre di ogni anno.

Dipendenti della Pubblica Amministrazione

I dipendenti della Pubblica Amministrazione che svolgono attività di volontariato devono comunicarla alla loro amministrazione. Nel caso in cui ricevano un compenso, è necessaria l’autorizzazione dalla P.A. In caso di mancata risposta entro 30 giorni, si presume l’assenso.

Prestazioni Occasionali

Gli enti sportivi possono avvalersi di prestazioni occasionali in conformità con la normativa vigente.

Presunzione di Rapporto Lavorativo Co.co.co.

L’orario settimanale di presunzione di un rapporto lavorativo qualificato come “co.co.co.” è stato aumentato da 18 a 24 ore.

Adempimenti per i Rapporti Co.co.co.

Il decreto impone la comunicazione obbligatoria al Registro delle attività sportive per tutti i rapporti di lavoro co.co.co. sportivi senza alcuna esenzione. Le comunicazioni relative all’inizio del rapporto devono essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto. L’iscrizione al Libro Unico del Lavoro (LUL) può essere fatta in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.

Contributi Previdenziali e Assistenziali

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le collaborazioni coordinate e continuative nel settore dilettantistico per il periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. L’uso del Registro per la tenuta obbligatoria del LUL diventa facoltativo.

Esclusione da Copertura Assicurativa INAIL

I lavoratori sportivi con contratti co.co.co. sono esenti dalla copertura assicurativa INAIL, in quanto sono coperti dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 51 della l. 289/2002. Questa esenzione non si applica agli amministrativi gestionali, che rimangono soggetti all’assicurazione INAIL.

Esclusione dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)

I compensi dei lavoratori sportivi fino a € 85.000 non sono esenti dall’IRAP.

Rimborsi Spese per Volontari

Sono previsti rimborsi spese per volontari fino a un massimo di € 150,00 mensili, a fronte di autocertificazione.

Queste modifiche apportate dal decreto correttivo “bis” sono di grande rilevanza per le organizzazioni sportive italiane e i lavoratori nel settore dello sport. La conformità a queste nuove regole è fondamentale per evitare sanzioni e garantire il rispetto della legge. Le organizzazioni sportive dovrebbero valutare attentamente come queste modifiche influiranno sulle loro attività e adattarsi di conseguenza.

COMPENSI SPORTIVI E DIPLOMA TECNICO/ISTRUTTORE

COMPENSI SPORTIVI E DIPLOMA TECNICO/ISTRUTTORE

L’istruttore/tecnico di una associazione o società sportiva dilettantistica può percepire il compenso sportivo solo se è titolare di un diploma rilasciato da una Federazione, Disciplina Associata o EPS? Questa domanda, apparentemente banale, mostra come sia necessario un intervento normativo in materia considerata la presenza, ad oggi, di scuole di pensiero radicalmente opposte. Da un punto di vista puramente normativo nel combinato disposto degli art. 67 e 69 del Tuir, che disciplinano, per l’appunto, i cosiddetti compensi sportivi nella categoria dei redditi diversi, non vi è traccia di richiesta da parte del percettore di alcun elemento qualificante (diploma, corso, laurea etc), mentre, invece, viene posto l’accento sulla natura della prestazione (che deve essere erogata nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche). In sostanza, quindi, la norma fiscale non richiede alcun possesso di diploma. Sul piano sportivo il Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 (decreto Melandri) ha demandato al Coni la promozione e l’organizzazione della pratica sportiva in Italia e lo stesso Coni non ha, ancora, emanato alcun regolamento per disciplinare la materia dei diplomi formativi (l’unica formazione ad oggi riconosciuta direttamente dal Coni è quella effettuata dallo SNaQ). Per quanto sopra, quindi, giacché il CONI non ha definito quali siano le attività da considerarsi necessarie al raggiungimento degli scopi istituzionali e autorizzate all’utilizzo di cui agli art. 67 e 69 del D.P.R. 917/86 (rimborsi, premi, compensi sportivi dilettanti) e la stessa norma tributaria (cfr art. 67 e 69 Tuir) non contiene alcun ri-ferimento, appare che i predetti pagamenti non necessitano di alcun titolo e/o diploma specifico. Unica nota di riferimento è che tali pagamenti devono essere correlati al-la pratica di una disciplina sportiva dilettantistica siccome qualificata dal CONI nella delibera del 14 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

In quest’ottica la legge finanziaria del 2018 aveva onerato il Coni all’indicazione delle prestazioni rientranti nella disciplina del trattamento fiscale dei compensi sportivi ma la successiva abrogazione della relativa norma (a mezzo del Decreto “Dignità”) ha fatto tornare in auge l’ interpretazione prevista nella circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la quale, non brilla certo per chiarezza. Nella sostanza tale circolare (che, in quanto circolare, non è una fonte del diritto come invece lo sono le norme di legge) ritiene che per poter ricondurre nei redditi diversi le indennità percepite dai collaboratori sportivi sia necessario 1) che il soggetto erogante sia iscritto nel registro pubblico del Coni e 2) che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

Questo secondo aspetto fa ritenere a molti che sia necessario, quindi, per l’istruttore il possesso del diploma “federale” in quanto molte federazioni prevedono nei propri regolamenti il suo possesso per poter svolgere quelle determinate mansioni. Nella sostanza, però, la citata circolare non sancisce in alcun punto che gli istruttori debbano avere un diploma in quanto parla, invece, di regolamenti federali che ben potrebbero disciplinare le mansioni sportive senza richiedere il possesso di alcuna “qualifica”.

In linea di principio è centralmente utile, anzi, necessario che i soggetti preposti alla direzione e controllo della pratica sportiva siano in possesso di specifiche competenze ma senza una linea guida statale o da parte del Coni in materia si rischia, come già si può notare, che ognuno faccia di testa sua. L’indicazione dei criteri e dei requisiti per la formazione dei tecnici, quanto meno negli aspetti essenziali, dovrebbe essere prerogativa esclusiva dello stato o del Coni; ricordo, infatti, che il Coni è organo di diritto pubblico, le sue norme hanno valenza generale nel settore sportivo mentre le federazioni, discipline associate e gli enti di promozione sportiva sono enti di diritto privato le cui regole hanno valore solo all’interno della propria organizzazione. Sostenere la tesi del necessario possesso di un diploma significa, ad oggi, dare un potere troppo forte agli enti ed alle federazioni (le quali, vi ricordo, sono enti di diritto privato e NON pubblico) non suffragato, tra l’altro, da alcun elemento normativo anzi, proprio le norme, non prevedono in alcun punto il possesso di tale requisito.

Tale confusione, tuttavia, dovrebbe venir presto dissipata in virtù della Legge Delega n. 86 dell’08/08/2019, che ha onerato il Governo ad emettere disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Proprio in merito alla Legge Delega di riordino dell’assetto sportivo italiano, il Ministero dello Sport ha più volte confermato che entro fine agosto 2020 ci sarà la nuova (e si spera chiara) disciplina dei “lavoratori sportivi” (il termine di “lavoratore sportivo” è stato introdotto, per la prima volta, nel decreto “Cura Italia”)….attendiamo con impazienza nella speranza che venga dissipato ogni dubbio in materia.

 

 

Pubblicato lo 05/05/2020 Avv. Luca Concilio