Archivio Categoria: Compensi Sportivi

Fine dell’esenzione sui premi sportivi dilettantistici: dal 2026 ritenuta del 20% senza soglia. Si chiude una stagione di incertezze

Sommario

  1. Una vicenda durata due anni: dall’esenzione alla cancellazione definitiva

Dal 1° gennaio 2026 non sarà più applicabile alcuna forma di esenzione dalla ritenuta del 20% sui premi sportivi dilettantistici, nemmeno per importi modesti inferiori ai 300 euro annui.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, il legislatore ha definitivamente abrogato la norma che avrebbe dovuto reintrodurre – in via strutturale – una soglia di non imponibilità per i premi riconosciuti ad atleti e tecnici del settore dilettantistico.

Si chiude così una vicenda normativa complessa, iniziata nel 2023 con una misura emergenziale e proseguita tra proroghe mancate, testi unici in gestazione, interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate e soluzioni transitorie mai entrate realmente a regime.

Per associazioni e società sportive dilettantistiche, ma anche per consulenti, commercialisti e operatori del settore, la fine di questa incertezza rappresenta – paradossalmente – un sospiro di sollievo: viene meno una delle aree più controverse del nuovo diritto sportivo-fiscale post riforma.

 

  1. Il quadro normativo di riferimento

Per comprendere appieno la portata della novità è necessario ripercorrere, in ordine cronologico, le principali tappe legislative:

  • D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport): introduce il nuovo inquadramento fiscale dei premi sportivi;
  • D.L. 215/2023 (Milleproroghe), convertito in L. 18/2024: prevede un’esenzione temporanea per il solo 2024;
  • D.Lgs. 33/2025 (Testo Unico Versamenti e Riscossione – TUVR): tenta di rendere strutturale l’esenzione dal 2026;
  • Interpello Agenzia delle Entrate n. 265/2025: nega l’applicazione dell’esenzione nel 2025 ma apre al rimborso futuro;
  • D.Lgs. 192/2025: abroga prima dell’entrata in vigore la norma agevolativa, cancellandola definitivamente.

 

  1. Il regime ordinario dei premi sportivi dilettantistici

Il punto di partenza resta l’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021, che qualifica i premi corrisposti ad atleti e tecnici dilettanti come:

“premi di cui all’art. 30, comma 2, del DPR 600/1973”.

Ne consegue che tali somme:

  • sono soggette a ritenuta alla fonte del 20%;
  • la ritenuta è a titolo di imposta (definitiva);
  • si applica sull’intero importo, senza deduzioni o franchigie.

Questo è – e rimane – il regime ordinario.

 

  1. L’esenzione temporanea del 2024

In via del tutto eccezionale, il legislatore è intervenuto con l’art. 14 del D.L. 215/2023 (Milleproroghe), introducendo una deroga limitata nel tempo.

Dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024:

  • i premi sportivi dilettantistici
  • fino a 300 euro complessivi annui
  • erogati dallo stesso sostituto allo stesso percipiente

sono stati esentati dalla ritenuta del 20%.

Una misura di natura transitoria, pensata come accompagnamento alla fase di prima applicazione della riforma del lavoro sportivo, e mai concepita come strutturale.

 

  1. Il nodo del 2025 e il Testo Unico della riscossione

Con il D.Lgs. 33/2025, il legislatore aveva tentato di “stabilizzare” l’esenzione inserendo, nel nascente Testo Unico dei Versamenti e della Riscossione, l’art. 45, comma 9, che riproponeva la franchigia dei 300 euro con decorrenza dal 29 febbraio 2024.

Il problema?
Il TUVR sarebbe entrato in vigore solo dal 1° gennaio 2026.

Da qui il corto circuito interpretativo:

  • esenzione prevista con effetto retrodatato,
  • ma collocata in un testo normativo non ancora applicabile.

 

  1. L’intervento dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 265 del 17 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • nel 2025 l’esenzione non poteva essere applicata;
  • la ritenuta del 20% doveva essere operata anche sui premi inferiori a 300 euro;
  • tuttavia, dal 2026 sarebbe stato possibile chiedere rimborso, in virtù dell’entrata in vigore del TUVR.

Una soluzione che, già allora, appariva fragile e foriera di contenzioso.

 

  1. Il D.Lgs. 192/2025: l’abrogazione che chiude la partita

Con l’art. 18, comma 4, lettera h), del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, il legislatore è intervenuto in modo netto, abrogando il comma 9 dell’art. 45 del D.Lgs. 33/2025 (TUVR).

La disposizione cancellata era proprio quella che avrebbe:

  • reso strutturale l’esenzione fino a 300 euro;
  • fatto decorrere l’agevolazione dal 29 febbraio 2024;
  • consentito, secondo l’interpretazione dell’Agenzia, il rimborso delle ritenute operate nel 2025.

L’abrogazione è avvenuta prima ancora che il Testo Unico entrasse in vigore. Il risultato è giuridicamente chiaro:

  • la norma agevolativa non ha mai prodotto effetti;
  • l’esenzione non entra mai nel sistema;
  • viene meno ogni base legale per il rimborso delle ritenute 2025.

Si tratta di una tipica ipotesi di abrogazione preventiva, che neutralizza una disposizione prima della sua applicazione pratica.

 

  1. Effetti sull’interpello dell’Agenzia delle Entrate

La risposta n. 265/2025 dell’Agenzia delle Entrate si fondava sull’assunto che, dal 1° gennaio 2026, il TUVR sarebbe entrato in vigore con dentro l’esenzione.

Venendo meno tale presupposto:

  • cade la prospettiva del rimborso dal 2026;
  • risultano superate le indicazioni fornite agli operatori;
  • non esiste più alcuna norma che consenta di recuperare le ritenute applicate nel 2025.

La conseguenza è rilevante anche sotto il profilo contabile e gestionale: quanto trattenuto resta definitivamente acquisito all’Erario.

 

  1. Il regime oggi definitivamente vigente

Alla luce del quadro normativo attuale, può affermarsi che:

  • tutti i premi sportivi dilettantistici, senza eccezioni,
  • corrisposti dal 1° gennaio 2025 in avanti,
  • sono soggetti a ritenuta del 20% a titolo di imposta;
  • non opera alcuna soglia di esenzione;
  • non è ammesso alcun rimborso per le ritenute applicate o dovute nel 2025;
  • l’unico periodo agevolato resta quello compreso tra 29 febbraio e 31 dicembre 2024.

Il sistema torna quindi a una disciplina semplice, lineare e coerente con il DPR 600/1973.

 

  1. Tabella comparativa “prima e dopo”

Periodo Regime fiscale Soglia esente Trattamento
Fino al 28 febbraio 2024 Regime ordinario Nessuna Ritenuta 20% su tutto
29 febbraio – 31 dicembre 2024 Regime agevolato temporaneo 300 € annui Esenzione fino a 300 €
Anno 2025 Regime ordinario Nessuna Ritenuta 20% su tutto
Dal 1° gennaio 2026 Regime ordinario definitivo Nessuna Ritenuta 20% su tutto

 

  1. Impatti per ASD e SSD: cosa cambia in concreto

Per associazioni e società sportive dilettantistiche, il chiarimento normativo comporta:

  1. Certezza fiscale
    Non esistono più soglie, deroghe o finestre temporali: ogni premio è tassato.
  2. Semplificazione amministrativa
    Non è più necessario monitorare il superamento dei 300 euro per singolo atleta.
  3. Allineamento ai principi generali
    Il premio sportivo torna ad essere trattato come qualsiasi altro premio di risultato.

 

  1. Le regolarizzazioni per il 2025

I soggetti che nel corso del 2025:

  • abbiano erogato premi senza applicare la ritenuta del 20%;
  • confidando in una futura esenzione strutturale;

sono ora tenuti a:

  • versare la ritenuta dovuta;
  • utilizzare, se necessario, il ravvedimento operoso;
  • corrispondere sanzioni ridotte e interessi legali.

Una tempestiva regolarizzazione consente di evitare contestazioni e sanzioni piene in sede di controllo.

 

  1. Conclusioni: fine dell’incertezza, ritorno alla linearità

La cancellazione definitiva dell’esenzione sui premi sportivi fino a 300 euro segna la fine di una delle stagioni più confuse della fiscalità sportiva recente.

Dopo:

  • una deroga temporanea (2024),
  • un tentativo di stabilizzazione mai entrato in vigore,
  • interpretazioni amministrative poi smentite dal legislatore,

il sistema torna a una regola unica e chiara:

Ogni premio sportivo dilettantistico è soggetto a ritenuta del 20% a titolo di imposta, senza eccezioni.

Per il mondo delle ASD e SSD non è tanto una “stretta fiscale”, quanto piuttosto un ritorno alla certezza del diritto, condizione essenziale per una corretta programmazione economica e per una gestione trasparente dei rapporti con atleti, tecnici e collaboratori.

DECRETO LEGGE N. 71 del 31/05/2024 Novità per i lavoratori e volontari sportivi

Lo scorso 31 Maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 71 che riporta disposizioni urgenti i, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

Il suddetto decreto tocca anche due tematiche molto sensibili per il settore dilettantistico che vanno ad incidere sulle figure dei lavoratori e dei volontari sportivi.

Vediamole nel dettaglio:

  • LAVORO SPORTIVO

Per i lavoratori sportivi dipendenti di Amministrazioni Pubbliche non è più richiesta l’autorizzazione preventiva da parte della P.A. di appartenenza per poter svolgere l’attività di lavoro sportivo qualora il compenso derivante dalla suddetta attività sia contenuto al di sotto dei 5.000 euro annui; in tal caso basterà che il lavoratore faccia una semplice comunicazione unilaterale alla propria P.A. di appartenenza, secondo le modalità previste dalla singola amministrazione, alla stregua di quella, già, stabilita per i volontari sportivi.

  • VOLONTARI SPORTIVI

Il decreto legge riscrive, totalmente, il comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. 36/2021 andando, in sostanza, a rivoluzione la disciplina dettata per i rimborsi spese stanziati in favore dei volontari sportivi.

Viene abolita la possibilità di elargire i rimborsi spese autocertificati nella misura di 150 euro mensili.

La grande novità è rappresentata dalla introduzione della possibilità, per i volontari, di riceve rimborsi forfettari nella misura massima di € 400,00 mensili per la loro attività svolta in concomitanza di manifestazioni ed eventi sportivi ai quali hanno preso parte. Va precisato che le manifestazioni e gli eventi sportivi devono essere stati riconosciuti dagli Organismi Sportivi affilianti oppure direttamente dal CONI, dal CIP o dalla società Sport e Salute; è quindi, ad oggi, preclusa la possibilità del rimborso per le attività di allenamento/preparazione nonché per le manifestazioni non riconosciute e/o autorizzate dai predetti enti.

Sarà necessario che l’ente che elargisce i rimborsi spese ai volontari abbia, preventivamente, assunto una delibera che vada ad individuare le tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali viene ammesso il rimborso.

Altra novità importante riguarda la comunicazione che dovrà essere effettuata sul Registro delle attività Sportive (cosiddetto RAS o RASD) da parte dell’ente che ha elargito i rimborsi spese; sarà, infatti, necessario comunicare al registro il nominativo dei volontari e l’ammontare dei rimborsi ad essi versati entro la fine del mese successivo al trimestre nel quale si sono svolte le prestazioni sportive del volontario; tale comunicazione sarà, così, a disposizione degli enti preposti per le opportune verifiche.

I rimborsi forfettari non concorrono alla formazione del reddito del volontario tuttavia concorrono alla determinazione della franchigia di 5.000 e 15.000 euro annui rispettivamente previste ai fini previdenziali e fiscali.

Si precisa che resta possibile riconoscere ai volontari il rimborso spese vive documentali sostenute per vitto, alloggio, trasporto e viaggio sempre se preventivamente autorizzati dall’ente.

 

 

Avv. Luca Concilio

Il decreto “correttivo bis” della riforma dello sport

riforma dello sport

Il decreto correttivo “bis,” pubblicato il 4 settembre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale, ha apportato significative modifiche al panorama normativo delle organizzazioni sportive in Italia, in particolare al D.Lgs. 36/2021. Questo decreto è stato atteso con grande interesse ed è importante comprendere le sue principali implicazioni.

Adeguamento degli Statuti

Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’obbligo per gli enti sportivi di adeguare i propri statuti entro il 31 dicembre 2023, in conformità con la nuova normativa introdotta. In caso di mancato adeguamento, gli statuti verranno automaticamente cancellati dal registro del Dipartimento dello Sport. Un aspetto positivo è che l’adeguamento statutario non è soggetto all’imposta di registro se viene effettuato entro la scadenza prevista e richiede un quorum deliberativo di assemblea straordinaria.

Attività Secondarie e Strumentali

Il decreto stabilisce che il mancato rispetto dei limiti per l’esercizio di attività diverse da quelle principali (secondarie e strumentali) per due esercizi consecutivi porterà alla cancellazione automatica dal registro delle attività sportive.

Sede Sociale e Destinazione d’Uso

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (Asd) e le Società Sportive Dilettantistiche (Ssd) ora hanno la possibilità di svolgere attività istituzionali presso la loro sede sociale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali, a condizione che tali attività siano conformi allo statuto e non abbiano scopi produttivi.

Lavoratore Sportivo

Il decreto amplia la definizione di lavoratore sportivo. Oltre alle sette categorie tipizzate (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), ora anche coloro che svolgono mansioni previste dai regolamenti tecnici delle Federazioni o delle Discipline Associate possono essere considerati lavoratori sportivi, a condizione che tali mansioni siano necessarie per l’attività sportiva. Il Ministero dello Sport pubblicherà un elenco di queste mansioni entro il 31 dicembre di ogni anno.

Dipendenti della Pubblica Amministrazione

I dipendenti della Pubblica Amministrazione che svolgono attività di volontariato devono comunicarla alla loro amministrazione. Nel caso in cui ricevano un compenso, è necessaria l’autorizzazione dalla P.A. In caso di mancata risposta entro 30 giorni, si presume l’assenso.

Prestazioni Occasionali

Gli enti sportivi possono avvalersi di prestazioni occasionali in conformità con la normativa vigente.

Presunzione di Rapporto Lavorativo Co.co.co.

L’orario settimanale di presunzione di un rapporto lavorativo qualificato come “co.co.co.” è stato aumentato da 18 a 24 ore.

Adempimenti per i Rapporti Co.co.co.

Il decreto impone la comunicazione obbligatoria al Registro delle attività sportive per tutti i rapporti di lavoro co.co.co. sportivi senza alcuna esenzione. Le comunicazioni relative all’inizio del rapporto devono essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto. L’iscrizione al Libro Unico del Lavoro (LUL) può essere fatta in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.

Contributi Previdenziali e Assistenziali

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le collaborazioni coordinate e continuative nel settore dilettantistico per il periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. L’uso del Registro per la tenuta obbligatoria del LUL diventa facoltativo.

Esclusione da Copertura Assicurativa INAIL

I lavoratori sportivi con contratti co.co.co. sono esenti dalla copertura assicurativa INAIL, in quanto sono coperti dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 51 della l. 289/2002. Questa esenzione non si applica agli amministrativi gestionali, che rimangono soggetti all’assicurazione INAIL.

Esclusione dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)

I compensi dei lavoratori sportivi fino a € 85.000 non sono esenti dall’IRAP.

Rimborsi Spese per Volontari

Sono previsti rimborsi spese per volontari fino a un massimo di € 150,00 mensili, a fronte di autocertificazione.

Queste modifiche apportate dal decreto correttivo “bis” sono di grande rilevanza per le organizzazioni sportive italiane e i lavoratori nel settore dello sport. La conformità a queste nuove regole è fondamentale per evitare sanzioni e garantire il rispetto della legge. Le organizzazioni sportive dovrebbero valutare attentamente come queste modifiche influiranno sulle loro attività e adattarsi di conseguenza.

COMPENSI SPORTIVI E DIPLOMA TECNICO/ISTRUTTORE

COMPENSI SPORTIVI E DIPLOMA TECNICO/ISTRUTTORE

L’istruttore/tecnico di una associazione o società sportiva dilettantistica può percepire il compenso sportivo solo se è titolare di un diploma rilasciato da una Federazione, Disciplina Associata o EPS? Questa domanda, apparentemente banale, mostra come sia necessario un intervento normativo in materia considerata la presenza, ad oggi, di scuole di pensiero radicalmente opposte. Da un punto di vista puramente normativo nel combinato disposto degli art. 67 e 69 del Tuir, che disciplinano, per l’appunto, i cosiddetti compensi sportivi nella categoria dei redditi diversi, non vi è traccia di richiesta da parte del percettore di alcun elemento qualificante (diploma, corso, laurea etc), mentre, invece, viene posto l’accento sulla natura della prestazione (che deve essere erogata nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche). In sostanza, quindi, la norma fiscale non richiede alcun possesso di diploma. Sul piano sportivo il Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 (decreto Melandri) ha demandato al Coni la promozione e l’organizzazione della pratica sportiva in Italia e lo stesso Coni non ha, ancora, emanato alcun regolamento per disciplinare la materia dei diplomi formativi (l’unica formazione ad oggi riconosciuta direttamente dal Coni è quella effettuata dallo SNaQ). Per quanto sopra, quindi, giacché il CONI non ha definito quali siano le attività da considerarsi necessarie al raggiungimento degli scopi istituzionali e autorizzate all’utilizzo di cui agli art. 67 e 69 del D.P.R. 917/86 (rimborsi, premi, compensi sportivi dilettanti) e la stessa norma tributaria (cfr art. 67 e 69 Tuir) non contiene alcun ri-ferimento, appare che i predetti pagamenti non necessitano di alcun titolo e/o diploma specifico. Unica nota di riferimento è che tali pagamenti devono essere correlati al-la pratica di una disciplina sportiva dilettantistica siccome qualificata dal CONI nella delibera del 14 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

In quest’ottica la legge finanziaria del 2018 aveva onerato il Coni all’indicazione delle prestazioni rientranti nella disciplina del trattamento fiscale dei compensi sportivi ma la successiva abrogazione della relativa norma (a mezzo del Decreto “Dignità”) ha fatto tornare in auge l’ interpretazione prevista nella circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la quale, non brilla certo per chiarezza. Nella sostanza tale circolare (che, in quanto circolare, non è una fonte del diritto come invece lo sono le norme di legge) ritiene che per poter ricondurre nei redditi diversi le indennità percepite dai collaboratori sportivi sia necessario 1) che il soggetto erogante sia iscritto nel registro pubblico del Coni e 2) che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

Questo secondo aspetto fa ritenere a molti che sia necessario, quindi, per l’istruttore il possesso del diploma “federale” in quanto molte federazioni prevedono nei propri regolamenti il suo possesso per poter svolgere quelle determinate mansioni. Nella sostanza, però, la citata circolare non sancisce in alcun punto che gli istruttori debbano avere un diploma in quanto parla, invece, di regolamenti federali che ben potrebbero disciplinare le mansioni sportive senza richiedere il possesso di alcuna “qualifica”.

In linea di principio è centralmente utile, anzi, necessario che i soggetti preposti alla direzione e controllo della pratica sportiva siano in possesso di specifiche competenze ma senza una linea guida statale o da parte del Coni in materia si rischia, come già si può notare, che ognuno faccia di testa sua. L’indicazione dei criteri e dei requisiti per la formazione dei tecnici, quanto meno negli aspetti essenziali, dovrebbe essere prerogativa esclusiva dello stato o del Coni; ricordo, infatti, che il Coni è organo di diritto pubblico, le sue norme hanno valenza generale nel settore sportivo mentre le federazioni, discipline associate e gli enti di promozione sportiva sono enti di diritto privato le cui regole hanno valore solo all’interno della propria organizzazione. Sostenere la tesi del necessario possesso di un diploma significa, ad oggi, dare un potere troppo forte agli enti ed alle federazioni (le quali, vi ricordo, sono enti di diritto privato e NON pubblico) non suffragato, tra l’altro, da alcun elemento normativo anzi, proprio le norme, non prevedono in alcun punto il possesso di tale requisito.

Tale confusione, tuttavia, dovrebbe venir presto dissipata in virtù della Legge Delega n. 86 dell’08/08/2019, che ha onerato il Governo ad emettere disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Proprio in merito alla Legge Delega di riordino dell’assetto sportivo italiano, il Ministero dello Sport ha più volte confermato che entro fine agosto 2020 ci sarà la nuova (e si spera chiara) disciplina dei “lavoratori sportivi” (il termine di “lavoratore sportivo” è stato introdotto, per la prima volta, nel decreto “Cura Italia”)….attendiamo con impazienza nella speranza che venga dissipato ogni dubbio in materia.

 

 

Pubblicato lo 05/05/2020 Avv. Luca Concilio