Archivio Categoria: Senza categoria

La carica sociale e la sua compatibilità con una prestazione lavorativa

Chi ricopre una carica sociale all’interno di un’associazione si trova, spesso, a chiedersi se può percepire un compenso per la predetta attività e se può, altresì, percepire un compenso per un’attività lavorativa svolta nei confronti dell’associazione.

Facciamo il punto della situazione:

Sul primo aspetto, ovvero la possibilità di percepire un compenso per la carica sociale ricoperta, bisogna, preliminarmente, far presente che se l’associazione è una ODV vi è un divieto normativo imposto dall’art. 34 co II del D.lgs. 117/2017 (cosiddetto Codice del Terzo Settore) che, per l’appunto, espressamente prevede l’impossibilità per i componenti degli organi sociali di poter percepire alcun compenso per la carica ricoperta. Ad accezione della specifica disciplina prevista per le ODV le altre realtà associative non sono soggette a tale divieto normativo e, pertanto, è ben possibile stabilire un compenso per chi ricopre la carica di Presidente, Segretario, Consigliere etc.; Tuttavia è utile ricordare come l’associazione dovrà prestare attenzione, in caso di elargizione di un compenso per una carica sociale ricoperta, a non incorrere nella “distribuzione indiretta di utili” che si configura ogni qualvolta venga elargito un compenso non proporzionato all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze previste in enti che operano in analoghi settori (vi legga in merito l’art. 8 comma III lettera a) del D.Lgs. 117/2017 nonché l’art. 8 comma II del D.lgs. 36/2021).

Il secondo aspetto, ovvero la possibilità di percepire un compenso per un’attività lavorativa prestata da chi ricopre una carica sociale, merita una premessa.

Bisogna, infatti, tenere in considerazione se chi ricopre la carica sociale lo fa gratuitamente o, come discusso nel primo punto del presente articolo, percepisce invece un compenso. Infatti, qualora, ad esempio, un Presidente di un’associazione percepisca un compenso per ricoprire la carica (ad eccezione che nelle ODV in cui, come detto, vige un divieto normativo) non vi sono difficoltà a che lo stesso soggetto possa percepire, anche, un compenso per una prestazione lavorativa ulteriore facendo sempre attenzione a non configurare una forma di distribuzione indiretta di utili. Facciamo un esempio per capire meglio: il Presidente di una APS o ASD (i casi più comuni) percepisce un compenso per la suddetta carica da parte dell’associazione; Il suddetto presidente, poi, nella vita svolge l’attività professionale di avvocato e presta la sua attività, anche, nei confronti della medesima associazione che lo pagherà in questo caso non come presidente ma bensì per l’attività professionale di avvocato. Tutto il procedimento dovrà essere corroborato dai necessari passaggi assembleari per rafforzare la correttezza dell’operazione ed evitare la “facile” contestazione di distribuzione indiretta di utili.

Qualora, invece, il Presidente rivesta la carica sociale in maniera gratuita si discute se debba essere configurato quale volontario e se, in caso affermativo, possa percepire un compenso per attività lavorativa (come quella dell’avvocato nell’esempio innanzi riportato).

In questo caso bisogna distinguere la tipologia di associazione in quanto, ad esempio, per le APS (e gli ETS in generale) il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota del 09/07/2020, ha ritenuto che debba essere inquadrato quale volontario anche colui che ricopre la carica sociale gratuitamente assoggettandolo, indirettamente, alla disciplina e le preclusioni dettate dall’art. 17 del D.lgs. 117/2017 che stabilisce, al comma V, l’impossibilità per il volontario di avere qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l’associazione (nell’esempio sopra prospettato, quindi, il Presidente avvocato, qualora svolga l’attività di presidente gratuitamente non potrebbe svolgere l’attività di avvocato a favore dell’associazione).

Diverso, invece, il discorso nell’ambito sportivo allorquando il Presidente svolga la carica gratuitamente.

Infatti in tal caso, recenti comunicazioni del Ministro dello Sport e del Presidente del CONI hanno confermato che chi ricoprire una carica sociale a titolo gratuito può svolgere attività lavorativa remunerata nel medesimo ente sportivo. La differenza, rispetto al terzo settore, si attesta anche nel diverso inquadramento della figura del volontario in quanto, in ambito sportivo, il volontario è colui che si adopera gratuitamente per lo svolgimento delle prestazioni sportive. Risulta pacifico che ricoprire una carica sociale non rientra nel concetto di prestazione sportiva e, pertanto, non può attribuirsi a chi ricopre la carica sociale gratuitamente la qualifica di volontario sportivo. Ciò, nella sostanza, permette al Presidente avvocato (citando sempre l’esempio iniziale), qualora non percepisca compenso per la carica sociale, di poter, comunque, offrire la propria attività lavorativa di avvocato a favore dell’associazione che potrà, quindi, regolarmente pagarlo per l’attività svolta.

L’argomento risulta essere, comunque, di natura molto delicata soprattutto nella sua gestione amministrativa-documentale, pertanto, si consiglia vivamente di affrontarlo con la giusta cautela tenendo conto della normativa vigente e della necessità di dover rispettare, sempre, il divieto di distribuzione indiretta di utili.

 

Pubblicato il 19/02/2024

Avv. Luca Concilio

 

LA REGOLARE TENUTA DEL REGISTRO DEI VOLONTARI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Un elemento di grande innovazione nella gestione dei volontari, introdotto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) è sicuramente il “registro dei volontari”.

Il suddetto registro è disciplinato dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore (CTS), che prevede una distinzione tra volontario occasionale e non occasionale. L’obbligo di iscrizione nel suddetto registro vige per i volontari NON occasionali.

È bene ricordare che la qualifica di volontario è distinta da quella di socio. Ad oggi non vi è più alcun dubbio: una persona può svolgere attività di volontariato per un ETS senza essere necessariamente associata allo stesso. All’art.17, comma 2 del CTS si evince che l’attività di volontariato può essere svolta “anche” per il tramite di un ETS.

Sempre il Codice del Terzo Settore prevede, all’art. 18, la disciplina assicurativa per il volontario; nello specifico, si sottolinea l’obbligo per gli ETS che si avvalgono di volontari di assicurarli:

  • contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato;

  • per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa.

Gli obblighi assicurativi menzionati valgono sia per i volontari “non occasionali” che per quelli “occasionali”.

A ciò si aggiunge il decreto ministeriale del 6 ottobre 2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 30 novembre 2021. Esso disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore e le modalità di tenuta del relativo registro, secondo quanto previsto dal CTS.

Il suddetto decreto risulta di fondamentale importanza in quanto interviene a fare chiarezza sia sulle modalità di tenuta del registro dei volontari che sulle specifiche forme con le quali le polizze assicurative possono essere stipulate.

Come innanzi accennato, tutti gli ETS devono predisporre un registro dei volontari, nel quale inserire anzitutto i volontari “non occasionali”.

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato (ad esempio un segretario comunale).

Nel registro devono essere indicati, per ciascun volontario:

  1. il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
  2. la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente;
  3. la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.

Il registro dovrà sempre essere aggiornato dall’ente qualora si verifichi qualsivoglia variazione rispetto ai soggetti che svolgono attività di volontariato, il medesimo ente dovrà poi comunicare in modo tempestivo i dati del registro all’impresa assicuratrice, secondo le modalità e i tempi concordati con quest’ultima.

Per quanto riguarda gli eventuali volontari “occasionali”, l’ente dovrà comunque provvedere a raccogliere i dati di ognuno, a conservarli e a metterli a disposizione dell’impresa assicuratrice, secondo le modalità concordate con la stessa.

Il decreto prevede comunque la possibilità di inserire nel registro anche i volontari “occasionali”, in una sezione apposita e separata rispetto a quelli “non occasionali”: in tal caso i dati da indicare sono gli stessi di quelli previsti per i volontari “non occasionali” ed elencati in precedenza.

Il decreto prevede la possibilità di tenere il registro anche in forma elettronica e/o telematica, a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte; vengono richiamate nello specifico anche le modalità previste dall’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile che stabiliscono, tra l’altro che: “Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato”.

I registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici appena menzionati, possano essere messi a disposizione anche da parte delle reti associative del Terzo settore nei confronti degli Ets ad esse aderenti: in tal caso, la rete associativa può accedere ai dati contenuti nel registro (ad esempio al fine di stipulare un’unica polizza assicurativa che si applichi anche nei confronti degli enti aderenti), il cui inserimento o modifica rimane però di esclusiva competenza del singolo aderente in quanto unico titolare dell’obbligo di tenuta del registro. Qualora l’ente dovesse cessare il rapporto di appartenenza alla rete associativa, conserverà comunque copia digitale delle iscrizioni inserite per il relativo periodo di appartenenza.

Per ciò che riguarda le polizze assicurative il decreto ministeriale prevede che possono essere stipulate in modalità “collettive” o “numeriche”, e devono essere predisposte dalle imprese assicuratrici in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l’assenza di discriminazioni nell’accesso dei volontari alla tutela assicurativa.

Per i volontari “non occasionali” le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro; se essi cessano di prestare la loro attività volontaria (e vengono quindi cancellati dal registro), le garanzie perdono efficacia a partire dalle ore 24 del giorno della cancellazione. Per quanto riguarda invece i volontari “occasionali”, l’efficacia delle polizze cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di servizio, il quale deve essere espressamente indicato nella polizza.

Le coperture assicurative stipulate dagli Ets sono soggette a controllo da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), che lo esercita nello specifico nei confronti delle imprese di assicurazione.

Sono invece di competenza degli uffici del Runts, così come degli altri soggetti autorizzati, i controlli sulla documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari “non occasionali” e “occasionali”, la quale deve essere conservata dai singoli enti per almeno dieci anni.

Il registro dei volontari, ad oggi, risulta essere l’unico libro sociale che prevede espressamente l’obbligo di vidimazione.

Infine si coglie l’occasione per ricordare che nel novero degli Enti del Terzo Settore vi sono due tipologie di enti nei quali la presenza dei volontari risulta necessaria per lo svolgimento delle proprie attività e sono le ODV e le APS; difatti, come confermato dalla nota ministeriale del MLPS del 30/11/2021: “Deve dedursene, nella logica sistematica prima richiamata, che in tali tipologie (ODV ed APS), diversamente da quanto previsto per gli altri ETS, la presenza dei volontari è necessaria e non soltanto eventuale….”.

 

 

Pubblicato il 28/11/2023

Avv. Luca Concilio