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RUNTS: tutte le novità del Decreto 2026 e cosa cambia per gli Enti del Terzo Settore

Sommario

 

Cos’è il RUNTS e perché è centrale per gli ETS

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, noto come RUNTS, rappresenta uno degli strumenti fondamentali introdotti dalla riforma del Terzo Settore. La sua funzione è quella di raccogliere, organizzare e rendere accessibili le informazioni relative agli enti che operano senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’iscrizione al RUNTS consente agli enti di acquisire ufficialmente la qualifica di Ente del Terzo Settore, con conseguente accesso a benefici fiscali, strumenti di finanziamento e maggiore credibilità nei confronti di cittadini, istituzioni e stakeholder.

Il funzionamento del registro è stato disciplinato dal Decreto Ministeriale 106 del 2020, che ha definito le regole operative per iscrizione, gestione e aggiornamento dei dati. Tuttavia, la prima fase di applicazione ha evidenziato alcune criticità, rendendo necessario un intervento normativo correttivo.

 

Il Decreto 2026: obiettivi e contesto normativo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto n. 2 del 13 gennaio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto una serie di modifiche al DM 106/2020.

L’intervento si inserisce nel più ampio processo di consolidamento della riforma del Terzo Settore e recepisce le innovazioni normative introdotte dalla Legge n. 104 del 2024 e dal Decreto-legge n. 84 del 2025, convertito in Legge n. 108/2025.

L’obiettivo principale del decreto è duplice: da un lato semplificare gli adempimenti per gli enti, dall’altro rendere più efficiente e uniforme il funzionamento del RUNTS su tutto il territorio nazionale.

Un elemento importante riguarda anche la distribuzione delle competenze: gli uffici regionali del RUNTS sono responsabili dei procedimenti relativi alla maggior parte degli enti, mentre l’ufficio statale mantiene la competenza sulle reti associative.

 

La nuova figura del delegato

Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto è la possibilità per gli enti di avvalersi di un delegato per la gestione delle pratiche sul portale RUNTS.

Si tratta di una figura pensata per rispondere a esigenze operative concrete, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni o privi di competenze amministrative interne.

Il delegato è un soggetto fiduciario incaricato dal rappresentante legale dell’ente, oppure dal rappresentante legale della rete associativa a cui l’ente aderisce. La delega può assumere due diverse configurazioni.

Nel primo caso, il delegato si limita alla compilazione e all’invio delle pratiche, mentre la sottoscrizione resta in capo al rappresentante legale. Nel secondo caso, invece, il delegato può anche firmare digitalmente e trasmettere l’istanza, assumendosi direttamente la responsabilità delle dichiarazioni rese.

La delega può riguardare tutte le principali operazioni: iscrizione, variazioni, cancellazione, deposito dei bilanci e accreditamento al cinque per mille. La gestione avviene interamente online, con generazione automatica del documento e possibilità di revoca in qualsiasi momento.

Questa novità rappresenta un passo importante verso una gestione più flessibile e moderna degli adempimenti amministrativi.

 

Semplificazione delle procedure e digitalizzazione

Il decreto interviene in modo significativo anche sul piano della semplificazione amministrativa e della digitalizzazione.

Il portale RUNTS viene confermato come il canale principale per tutte le comunicazioni tra enti e amministrazione, riducendo progressivamente il ricorso ad altri strumenti.

Le procedure vengono rese più standardizzate, con una maggiore chiarezza nei passaggi e nelle tempistiche. Questo consente agli enti di operare con maggiore sicurezza, riducendo il rischio di errori o ritardi.

L’attenzione alla digitalizzazione si traduce anche in una gestione più efficiente dei documenti, con modalità telematiche sempre più integrate e semplificate.

 

Nuove regole per bilanci e aggiornamento dati

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il deposito dei bilanci. Il termine, che in precedenza era fissato al 30 giugno, viene ora sostituito da una scadenza mobile, confermata in un periodo pari a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Questa modifica introduce maggiore flessibilità, soprattutto per gli enti che adottano esercizi finanziari non coincidenti con l’anno solare.

Anche l’aggiornamento dei dati sociali viene rivisto. Gli enti devono comunicare le variazioni relative a numero di associati, volontari e lavoratori una sola volta all’anno, entro il 30 giugno, e solo se vi sono modifiche rispetto ai dati già presenti.

Un elemento particolarmente importante è l’estensione di questo obbligo a tutti gli Enti del Terzo Settore, e non più soltanto ad alcune categorie. Ciò rafforza il principio di trasparenza e consente una maggiore conoscibilità degli assetti organizzativi degli enti.

 

Personalità giuridica e patrimonio minimo

Il decreto introduce modifiche anche in materia di acquisizione e gestione della personalità giuridica.

Per gli enti già dotati di personalità giuridica, la relazione giurata sul patrimonio può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata, certificata da un revisore legale nei casi previsti.

Inoltre, viene chiarito che il notaio può attestare la sussistenza del patrimonio minimo anche mediante strumenti come l’assegno circolare non trasferibile intestato all’ente.

Si tratta di interventi che semplificano le procedure e riducono gli oneri burocratici, senza compromettere le garanzie richieste dalla normativa.

 

Cancellazione dal RUNTS e devoluzione del patrimonio

Il decreto interviene anche sulle procedure di cancellazione dal RUNTS, introducendo una nuova ipotesi che riguarda gli enti che deliberano lo scioglimento senza dover avviare una vera e propria liquidazione.

In questi casi, la cancellazione avviene una volta verificato l’adempimento degli obblighi di devoluzione del patrimonio, secondo le indicazioni dell’ufficio RUNTS.

Proprio la devoluzione del patrimonio rappresenta uno degli ambiti più dettagliatamente disciplinati. Il decreto distingue tra devoluzione dell’intero patrimonio e devoluzione del solo incremento patrimoniale maturato durante il periodo di iscrizione.

Un aspetto particolarmente rilevante è che l’incremento patrimoniale da devolvere non si limita al periodo di iscrizione al RUNTS, ma include anche i periodi precedenti in cui l’ente risultava iscritto nei registri di ODV, APS o ONLUS, in continuità giuridica.

Sono inoltre previste procedure più strutturate, che richiedono la presentazione di documentazione economico-patrimoniale e la richiesta di un parere preventivo. Per gli enti di piccole dimensioni, con entrate annue contenute, è previsto un regime semplificato basato su dichiarazioni sostitutive.

 

Comunicazioni ufficiali e obbligo di PEC

Un’altra novità importante riguarda le modalità di comunicazione tra enti e amministrazione.

Il portale RUNTS diventa il canale prioritario, mentre l’utilizzo della posta elettronica certificata viene limitato a casi specifici, come le interlocuzioni con enti già cancellati.

Viene inoltre introdotto un obbligo significativo: ogni ente deve dotarsi di una propria PEC. Non è più possibile utilizzare indirizzi appartenenti a terzi, come quelli del rappresentante legale o di altri soggetti.

Questa misura rafforza l’autonomia degli enti e migliora la tracciabilità delle comunicazioni.

 

Estensione agli enti costituiti in forma di comitato

Il decreto riconosce espressamente anche i comitati come possibili Enti del Terzo Settore.

Questa apertura amplia le opportunità per diverse forme organizzative, consentendo anche ai comitati di accedere alla qualifica di ETS e, se in possesso dei requisiti, di acquisire la personalità giuridica.

 

Modelli statutari e ulteriori chiarimenti operativi

Tra le altre novità, il decreto interviene anche sui modelli statutari standard. Gli enti che adottano tali modelli possono beneficiare di una riduzione dei tempi procedimentali, semplicemente dichiarando la loro adozione nell’istanza.

Viene inoltre chiarito che un ente non può essere iscritto contemporaneamente in più sezioni incompatibili del RUNTS, come nel caso delle reti associative e della categoria residuale degli altri enti.

Infine, viene ampliato l’elenco dei documenti da depositare, includendo le relazioni degli organi di controllo e del revisore legale, ove presenti.

 

ONLUS: scadenze e regime transitorio

Un passaggio cruciale riguarda le ONLUS. Con la soppressione della relativa anagrafe a partire dal 1° gennaio 2026, viene fissato al 31 marzo 2026 il termine ultimo per presentare domanda di iscrizione al RUNTS o al Registro delle imprese.

Gli enti che rispettano questa scadenza possono accedere al nuovo regime senza dover devolvere il patrimonio, evitando così un passaggio particolarmente oneroso.

 

Videotutorial esplicativo

Per approfondire le novità operative introdotte dal decreto, è disponibile un videotutorial esplicativo:

 

Conclusioni

Il Decreto 2/2026 rappresenta un intervento mirato ma significativo nel percorso di consolidamento del RUNTS.

Le modifiche introdotte vanno nella direzione di una maggiore semplificazione, di un rafforzamento della trasparenza e di una gestione più efficiente dei procedimenti amministrativi.

Per gli Enti del Terzo Settore si apre una fase di adeguamento, ma anche di opportunità. Un sistema più chiaro e strutturato consente infatti di ridurre gli errori, migliorare la gestione interna e rafforzare la propria posizione all’interno del panorama del non profit.

Rimanere aggiornati e adeguarsi tempestivamente alle nuove disposizioni sarà fondamentale per operare in modo corretto e sfruttare appieno i vantaggi offerti dal RUNTS.

Comunicazione delle erogazioni liberali: cosa cambia per il Terzo settore dal 2026

Sommario

  1. Comunicazione delle erogazioni liberali: perché è importante
  2. La scadenza del 16 marzo 2026: chi è obbligato
  3. Quali enti devono inviare la comunicazione
  4. La soglia dei 220.000 euro di entrate
  5. I dati sulle donazioni da comunicare all’Agenzia delle Entrate
  6. I pagamenti tracciabili e le donazioni ammesse
  7. Donazioni escluse dalla comunicazione
  8. Come inviare la comunicazione delle erogazioni liberali
  9. Cosa cambia dal 2027 per tutti gli enti del Terzo settore
  10. L’obiettivo della comunicazione delle donazioni
  11. Le categorie di enti per cui cambia la disciplina
  12. Come prepararsi al nuovo obbligo
  13. Conclusioni

 

Comunicazione delle erogazioni liberali: cosa cambia per il Terzo settore dal 2026

Negli ultimi anni la normativa fiscale che riguarda il Terzo settore è stata progressivamente aggiornata per aumentare la trasparenza e semplificare il rapporto tra enti non profit, donatori e amministrazione finanziaria.

Tra gli adempimenti più rilevanti rientra la comunicazione delle erogazioni liberali all’Agenzia delle Entrate, che consente di inserire automaticamente le donazioni nella dichiarazione dei redditi dei contribuenti.

A partire dal 2026 cambiano però alcune regole importanti. Fino ad oggi l’obbligo riguardava solo determinate categorie di enti e, in molti casi, solo quelli con dimensioni economiche più rilevanti. Con l’entrata a regime della riforma fiscale del Terzo settore, la comunicazione delle donazioni diventerà invece un obbligo generalizzato per tutti gli enti del Terzo settore (ETS).

Vediamo quindi cosa cambia, quali sono le scadenze da rispettare e come devono organizzarsi gli enti per adempiere correttamente a questo obbligo.

 

La scadenza del 16 marzo 2026: chi è obbligato alla comunicazione

Per il momento restano in vigore le regole già previste dalla normativa vigente.

Gli enti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle erogazioni liberali ricevute nel 2025, rispettando la scadenza del 16 marzo 2026.

L’obbligo riguarda però solo gli enti che nel 2024 hanno registrato entrate superiori a 220.000 euro.

Per le organizzazioni che non superano questa soglia, la comunicazione rimane facoltativa. In altre parole, possono decidere di inviare comunque i dati delle donazioni ricevute, ma non sono obbligate a farlo.

Questo sistema misto, che distingue tra enti obbligati e enti che hanno solo la facoltà di comunicare le erogazioni liberali, è destinato però a cambiare nei prossimi anni.

 

Quali enti devono inviare la comunicazione

Secondo la normativa attualmente in vigore, i soggetti interessati da questo adempimento sono:

  • enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali;
  • Onlus ancora presenti nell’anagrafe dedicata fino alla piena operatività della riforma;
  • fondazioni e associazioni riconosciute che operano nella tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali;
  • fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica individuate con specifici provvedimenti.

Non rientrano invece tra i soggetti obbligati le imprese sociali costituite in forma societaria.

 

La soglia dei 220.000 euro di entrate

Uno degli elementi chiave della normativa attuale è la soglia economica delle entrate pari a 220.000 euro.

Gli enti che superano questo limite devono obbligatoriamente comunicare i dati delle donazioni ricevute.
Al contrario, gli enti con entrate inferiori possono scegliere liberamente se effettuare la comunicazione o meno.

Questa soglia è stata introdotta per evitare che l’adempimento rappresenti un onere amministrativo eccessivo per le organizzazioni più piccole.

Tuttavia, con l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale del Terzo settore, questo criterio sarà superato.

 

I dati sulle donazioni da comunicare all’Agenzia delle Entrate

Gli enti che effettuano la comunicazione devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate alcune informazioni fondamentali sulle erogazioni liberali ricevute.

In particolare devono essere comunicati:

  • il codice fiscale del donatore, se disponibile;
  • l’importo della donazione;
  • i dati relativi alla data e alla modalità del pagamento.

Le informazioni riguardano:

  • i donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici;
  • gli altri donatori, ma solo se il pagamento contiene il codice fiscale del soggetto erogante.

Questi dati vengono utilizzati dall’amministrazione finanziaria per inserire automaticamente le donazioni nella dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti.

 

I pagamenti tracciabili e le donazioni ammesse

Affinché una donazione possa essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuata con strumenti di pagamento tracciabili.

Tra questi rientrano:

  • bonifici bancari;
  • versamenti tramite ufficio postale;
  • pagamenti con carte di credito;
  • carte di debito;
  • carte prepagate;
  • altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dalla normativa fiscale.

La tracciabilità è un requisito essenziale perché consente di verificare la provenienza delle donazioni e garantire la correttezza delle agevolazioni fiscali.

 

Donazioni escluse dalla comunicazione

Non tutte le donazioni devono essere comunicate.

Sono escluse, ad esempio, le erogazioni cumulative, cioè quelle effettuate da un unico soggetto in nome e per conto di più persone attraverso un unico versamento.

In questi casi non è possibile individuare con precisione i singoli donatori e quindi i dati non devono essere trasmessi.

Inoltre, quando la comunicazione è effettuata in modo facoltativo, non sono previste sanzioni per eventuali errori, a meno che l’errore non determini un indebito vantaggio fiscale per il donatore.

 

Come inviare la comunicazione delle erogazioni liberali

La comunicazione dei dati avviene esclusivamente in modalità telematica.

Gli enti possono procedere in due modi:

  1. direttamente, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  2. tramite un intermediario abilitato, come un commercialista o un CAF.

L’invio dei dati richiede l’utilizzo di un software specifico, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che consente di compilare e trasmettere correttamente le informazioni richieste.

 

Cosa cambia dal 2027 per tutti gli enti del Terzo settore

Il cambiamento più importante arriverà con l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale previsto dalla riforma del Terzo settore.

Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, il nuovo sistema entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026.

Di conseguenza, la comunicazione delle erogazioni liberali che dovrà essere effettuata entro il 16 marzo 2027 riguarderà le donazioni ricevute nel 2026 e sarà obbligatoria per tutti gli enti del Terzo settore, indipendentemente dal volume delle entrate.

Questo significa che:

  • la soglia dei 220.000 euro verrà eliminata;
  • tutti gli ETS dovranno organizzarsi per raccogliere e registrare correttamente i dati dei donatori.

L’unica eccezione resterà rappresentata dalle imprese sociali costituite in forma societaria.

 

L’obiettivo della comunicazione delle donazioni

L’introduzione e l’estensione di questo obbligo hanno una finalità ben precisa.

La comunicazione delle erogazioni liberali consente infatti di:

  • semplificare la dichiarazione dei redditi dei contribuenti;
  • garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra donatori ed enti non profit;
  • migliorare il sistema delle agevolazioni fiscali legate alle donazioni.

Grazie a questi dati, le detrazioni e deduzioni fiscali previste dalla normativa possono essere inserite automaticamente nella dichiarazione precompilata.

 

Le categorie di enti per cui cambia la disciplina

Con l’introduzione dell’obbligo generalizzato per gli enti del Terzo settore, alcune categorie di organizzazioni non saranno più soggette alla normativa specifica precedente.

Tra queste rientrano:

  • le Onlus, che verranno progressivamente assorbite nel sistema del Terzo settore;
  • alcune fondazioni e associazioni riconosciute attive nel settore culturale;
  • alcune organizzazioni che operano nella ricerca scientifica.

Per questi enti l’obbligo continuerà ad applicarsi solo nel caso in cui acquisiscano la qualifica di ente del Terzo settore.

 

Come prepararsi al nuovo obbligo

Considerando l’ampliamento della platea degli enti coinvolti, è importante che tutte le organizzazioni del Terzo settore si preparino per tempo.

In particolare sarà necessario:

  • raccogliere correttamente i dati anagrafici dei donatori;
  • verificare la presenza del codice fiscale nelle donazioni;
  • utilizzare strumenti di pagamento tracciabili;
  • organizzare un sistema di registrazione delle erogazioni liberali.

Una gestione accurata di questi aspetti consentirà di affrontare senza difficoltà l’obbligo di comunicazione che entrerà pienamente in vigore nei prossimi anni.

 

Conclusioni

La comunicazione delle erogazioni liberali rappresenta uno degli strumenti principali attraverso cui il sistema fiscale garantisce trasparenza e correttezza nel rapporto tra donatori, enti non profit e amministrazione finanziaria.

Se oggi l’obbligo riguarda solo una parte delle organizzazioni e dipende dal volume delle entrate, dal 2027 la situazione cambierà radicalmente: tutti gli enti del Terzo settore saranno chiamati a comunicare le donazioni ricevute.

Per questo motivo è fondamentale che gli ETS inizino già ora ad adottare procedure interne efficaci per la raccolta e la gestione dei dati relativi alle erogazioni liberali.

Una preparazione adeguata consentirà non solo di rispettare gli obblighi normativi, ma anche di rafforzare la fiducia dei donatori e la trasparenza delle attività svolte.

Terzo Settore, arriva la proroga al 2036: un sospiro di sollievo per migliaia di enti non profit

Sommario

  1. Che cosa ha deciso il Governo
  2. Il ruolo del Sottosegretario Mantovano
  3. Motivazioni: continuità, semplificazione, missione sociale
  4. I riflessi fiscali per gli ETS
  5. Il contesto del decreto legislativo approvato
  6. Impatti concreti e rischi evitati
  7. Conclusioni: stabilità per il Terzo Settore

 

  1. Che cosa ha deciso il Governo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga al 1° gennaio 2036 delle norme IVA applicabili al Terzo Settore.
In pratica, gli enti non commerciali che svolgono attività nei confronti dei propri associati continueranno a godere del regime di esclusione IVA per altri dieci anni.

Link alla news

 

  1. Il ruolo del Sottosegretario Mantovano

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha commentato la proroga definendola “un risultato positivo e concreto”.
Secondo Mantovano, il confronto con la Commissione europea ha permesso di riconoscere la specificità delle prestazioni offerte dagli enti del Terzo Settore ai propri soci, giustificando così il rinvio.
Questo rinvio garantisce, nelle sue parole, “continuità operativa” e una semplificazione burocratica per molte organizzazioni.

 

  1. Motivazioni: continuità, semplificazione, missione sociale

La proroga non è solo un rinvio tecnico: rappresenta un sostegno strategico per le associazioni non-profit.

  • Permette di evitare l’imposizione IVA su molte attività associative che altrimenti rischierebbero di diventare fiscalmente gravose.
  • Riduce l’onere amministrativo: tenuta della contabilità, fatturazione e obblighi strumentali sarebbero stati impattanti per molti enti.
  • Rafforza la missione sociale degli enti: molte associazioni operano per il bene comune, senza scopo di lucro, e mantenere il regime attuale consente loro di continuare a svolgere attività a favore degli associati.

 

  1. I riflessi fiscali per gli ETS

Dal punto di vista fiscale, la proroga al 2036 significa che molti ETS continueranno a essere esclusi dall’IVA per le operazioni effettuate verso i propri associati, a fronte di pagamenti di corrispettivi specifici.
Questo evita l’onere di una completa transizione verso un regime commerciale, con contabilità più complessa e obblighi di fatturazione che avrebbero potuto gravare su molte associazioni.
Inoltre, la stabilità del regime fiscale permette alle organizzazioni di pianificare a lungo termine, senza il rischio di essere penalizzate da un salto normativo.

 

  1. Il contesto del decreto legislativo approvato

La proroga è contenuta in un decreto legislativo approvato in via definitiva, che unisce disposizioni su:

  • Terzo Settore
  • crisi d’impresa
  • sport
  • IVA (imposta sul valore aggiunto)
    Questo decreto modifica anche il DPR 633/72, in particolare alcune norme relative al passaggio dalle regole previgenti a nuovi regimi fiscali per enti non commerciali.
    In parallelo, si lavora sul Testo Unico IVA, che dovrebbe integrare queste disposizioni e fornire una cornice normativa più chiara per il futuro.

 

  1. Impatti concreti e rischi evitati

Questa proroga al 2036 evita rischi reali per molte realtà del Terzo Settore:

  • Associazioni che non avrebbero potuto sopportare gli adempimenti IVA se il regime fosse cambiato troppo rapidamente.
  • Organizzazioni con risorse limitate: per loro, la transizione sarebbe stata gravosa dal punto di vista amministrativo.
  • Enti con attività fortemente associativa (e non commerciale): mantenere l’esenzione è fondamentale per proteggere la loro missione.

Inoltre, la scelta di rinviare dimostra una volontà politica di salvaguardare la stabilità del settore non profit e il ruolo sociale che molti enti svolgono quotidianamente sul territorio.

 

  1. Conclusioni: stabilità per il Terzo Settore

La proroga al 2036 delle norme IVA per il Terzo Settore è una misura che combina pragmatismo e visione sociale.
Da un lato, garantisce alle associazioni non profit e agli enti sportivi dilettantistici una sostanziale continuità operativa; dall’altro, riduce la burocrazia e preserva la loro missione sociale.
Grazie alla mediazione con Bruxelles, il Governo ha trovato una formula che riconosce la specificità degli enti del Terzo Settore e ne valorizza il ruolo chiave nel tessuto civile del Paese.

2026: la fiscalità del Terzo Settore entra pienamente in vigore

Il 2026 segnerà un momento storico per il Terzo Settore: dopo un lungo periodo transitorio durato oltre otto anni, entreranno finalmente in vigore le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore (CTS).

Con la pubblicazione del Decreto Fiscale (D.L. n. 138 del 17 giugno 2025) sulla Gazzetta Ufficiale nella stessa data, si dà attuazione definitiva al regime fiscale degli enti del Terzo Settore e delle Imprese Sociali. Il provvedimento segue la comunicazione ufficiale dell’8 marzo 2025 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui è stata resa nota la “comfort letter” della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, fondamentale per la piena operatività delle nuove norme.

Il decreto modifica in modo sostanziale gli articoli 101, comma 10, e 104, comma 2, del CTS, e sancisce che le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice – con l’esclusione dell’articolo 77 – saranno applicabili a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

In pratica, ciò significa che:

Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, il nuovo regime entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

Per quelli con esercizio “a cavallo”, l’applicazione partirà dal primo giorno del nuovo esercizio sociale (es. per un esercizio 01/09/2025 – 31/08/2026, l’avvio sarà il 01/09/2026).

Dal 2026 troveranno dunque piena applicazione le seguenti norme:

Art. 79 CTS: definisce i criteri per distinguere le attività istituzionali da quelle commerciali e per determinare la natura commerciale o non commerciale di un ETS.

Art. 80 CTS: introduce un nuovo regime forfettario dedicato agli ETS.

Articoli 84 e 85 CTS: disciplinano le specificità fiscali di Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Art. 86 CTS: istituisce un regime forfettario ad hoc per ODV e APS.

Con l’entrata in vigore di questo nuovo impianto normativo, non saranno più applicabili disposizioni come l’art. 148, comma 3, del TUIR e la legge 398/91, che finora hanno regolato la fiscalità del settore.

Per quanto riguarda le Imprese Sociali, il Decreto prevede che gli utili reinvestiti nell’attività statutaria o accantonati a patrimonio – purché iscritti in riserve dedicate – non saranno più soggetti a tassazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Infine, anche per le ONLUS il 2026 rappresenterà un punto di non ritorno: a partire dal 1° gennaio, l’anagrafe ONLUS sarà ufficialmente soppressa. Le organizzazioni che non avranno ancora effettuato il passaggio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per adeguarsi. In caso contrario, scatterà l’obbligo di devolvere il patrimonio, come previsto dall’articolo 101, comma 8, del CTS.

Pubblicato il 20 giugno 2025

Via libera della Commissione Europea alle norme fiscali del Codice del Terzo Settore

Dopo quasi otto anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017, la Commissione Europea ha finalmente dato il suo assenso alle disposizioni fiscali previste dal titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS). Questo passaggio rappresenta l’ultimo tassello per il completamento della riforma del Terzo Settore, avviata con la legge delega del 2016 e consolidata nel 2017 con l’adozione del CTS.

A partire dal 1° gennaio 2026, gli Enti del Terzo Settore (ETS) potranno contare su un regime fiscale specifico, che prenderà il posto della normativa transitoria finora basata sulle disposizioni del TUIR. In particolare, entreranno in vigore gli articoli 79, 80, 84, 85 e 86 del CTS, delineando un quadro normativo chiaro e strutturato per la fiscalità degli ETS.

L’autorizzazione della Commissione sancisce anche la definitiva scomparsa delle ONLUS, che avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per decidere se aderire al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e acquisire lo status di ETS. In caso contrario, perderanno il patrimonio incrementale accumulato nel corso della loro esistenza. La qualifica di ONLUS, infatti, era stata abrogata dal CTS, rimanendo in vigore solo in via transitoria fino alla decisione della Commissione Europea, che ora ne segna ufficialmente la fine.

Pubblicato il 10 marzo 2025

La carica sociale e la sua compatibilità con una prestazione lavorativa

Chi ricopre una carica sociale all’interno di un’associazione si trova, spesso, a chiedersi se può percepire un compenso per la predetta attività e se può, altresì, percepire un compenso per un’attività lavorativa svolta nei confronti dell’associazione.

Facciamo il punto della situazione:

Sul primo aspetto, ovvero la possibilità di percepire un compenso per la carica sociale ricoperta, bisogna, preliminarmente, far presente che se l’associazione è una ODV vi è un divieto normativo imposto dall’art. 34 co II del D.lgs. 117/2017 (cosiddetto Codice del Terzo Settore) che, per l’appunto, espressamente prevede l’impossibilità per i componenti degli organi sociali di poter percepire alcun compenso per la carica ricoperta. Ad accezione della specifica disciplina prevista per le ODV le altre realtà associative non sono soggette a tale divieto normativo e, pertanto, è ben possibile stabilire un compenso per chi ricopre la carica di Presidente, Segretario, Consigliere etc.; Tuttavia è utile ricordare come l’associazione dovrà prestare attenzione, in caso di elargizione di un compenso per una carica sociale ricoperta, a non incorrere nella “distribuzione indiretta di utili” che si configura ogni qualvolta venga elargito un compenso non proporzionato all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze previste in enti che operano in analoghi settori (vi legga in merito l’art. 8 comma III lettera a) del D.Lgs. 117/2017 nonché l’art. 8 comma II del D.lgs. 36/2021).

Il secondo aspetto, ovvero la possibilità di percepire un compenso per un’attività lavorativa prestata da chi ricopre una carica sociale, merita una premessa.

Bisogna, infatti, tenere in considerazione se chi ricopre la carica sociale lo fa gratuitamente o, come discusso nel primo punto del presente articolo, percepisce invece un compenso. Infatti, qualora, ad esempio, un Presidente di un’associazione percepisca un compenso per ricoprire la carica (ad eccezione che nelle ODV in cui, come detto, vige un divieto normativo) non vi sono difficoltà a che lo stesso soggetto possa percepire, anche, un compenso per una prestazione lavorativa ulteriore facendo sempre attenzione a non configurare una forma di distribuzione indiretta di utili. Facciamo un esempio per capire meglio: il Presidente di una APS o ASD (i casi più comuni) percepisce un compenso per la suddetta carica da parte dell’associazione; Il suddetto presidente, poi, nella vita svolge l’attività professionale di avvocato e presta la sua attività, anche, nei confronti della medesima associazione che lo pagherà in questo caso non come presidente ma bensì per l’attività professionale di avvocato. Tutto il procedimento dovrà essere corroborato dai necessari passaggi assembleari per rafforzare la correttezza dell’operazione ed evitare la “facile” contestazione di distribuzione indiretta di utili.

Qualora, invece, il Presidente rivesta la carica sociale in maniera gratuita si discute se debba essere configurato quale volontario e se, in caso affermativo, possa percepire un compenso per attività lavorativa (come quella dell’avvocato nell’esempio innanzi riportato).

In questo caso bisogna distinguere la tipologia di associazione in quanto, ad esempio, per le APS (e gli ETS in generale) il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota del 09/07/2020, ha ritenuto che debba essere inquadrato quale volontario anche colui che ricopre la carica sociale gratuitamente assoggettandolo, indirettamente, alla disciplina e le preclusioni dettate dall’art. 17 del D.lgs. 117/2017 che stabilisce, al comma V, l’impossibilità per il volontario di avere qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l’associazione (nell’esempio sopra prospettato, quindi, il Presidente avvocato, qualora svolga l’attività di presidente gratuitamente non potrebbe svolgere l’attività di avvocato a favore dell’associazione).

Diverso, invece, il discorso nell’ambito sportivo allorquando il Presidente svolga la carica gratuitamente.

Infatti in tal caso, recenti comunicazioni del Ministro dello Sport e del Presidente del CONI hanno confermato che chi ricoprire una carica sociale a titolo gratuito può svolgere attività lavorativa remunerata nel medesimo ente sportivo. La differenza, rispetto al terzo settore, si attesta anche nel diverso inquadramento della figura del volontario in quanto, in ambito sportivo, il volontario è colui che si adopera gratuitamente per lo svolgimento delle prestazioni sportive. Risulta pacifico che ricoprire una carica sociale non rientra nel concetto di prestazione sportiva e, pertanto, non può attribuirsi a chi ricopre la carica sociale gratuitamente la qualifica di volontario sportivo. Ciò, nella sostanza, permette al Presidente avvocato (citando sempre l’esempio iniziale), qualora non percepisca compenso per la carica sociale, di poter, comunque, offrire la propria attività lavorativa di avvocato a favore dell’associazione che potrà, quindi, regolarmente pagarlo per l’attività svolta.

L’argomento risulta essere, comunque, di natura molto delicata soprattutto nella sua gestione amministrativa-documentale, pertanto, si consiglia vivamente di affrontarlo con la giusta cautela tenendo conto della normativa vigente e della necessità di dover rispettare, sempre, il divieto di distribuzione indiretta di utili.

 

Pubblicato il 19/02/2024

Avv. Luca Concilio

 

LA REGOLARE TENUTA DEL REGISTRO DEI VOLONTARI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Un elemento di grande innovazione nella gestione dei volontari, introdotto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) è sicuramente il “registro dei volontari”.

Il suddetto registro è disciplinato dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore (CTS), che prevede una distinzione tra volontario occasionale e non occasionale. L’obbligo di iscrizione nel suddetto registro vige per i volontari NON occasionali.

È bene ricordare che la qualifica di volontario è distinta da quella di socio. Ad oggi non vi è più alcun dubbio: una persona può svolgere attività di volontariato per un ETS senza essere necessariamente associata allo stesso. All’art.17, comma 2 del CTS si evince che l’attività di volontariato può essere svolta “anche” per il tramite di un ETS.

Sempre il Codice del Terzo Settore prevede, all’art. 18, la disciplina assicurativa per il volontario; nello specifico, si sottolinea l’obbligo per gli ETS che si avvalgono di volontari di assicurarli:

  • contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato;

  • per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa.

Gli obblighi assicurativi menzionati valgono sia per i volontari “non occasionali” che per quelli “occasionali”.

A ciò si aggiunge il decreto ministeriale del 6 ottobre 2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 30 novembre 2021. Esso disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore e le modalità di tenuta del relativo registro, secondo quanto previsto dal CTS.

Il suddetto decreto risulta di fondamentale importanza in quanto interviene a fare chiarezza sia sulle modalità di tenuta del registro dei volontari che sulle specifiche forme con le quali le polizze assicurative possono essere stipulate.

Come innanzi accennato, tutti gli ETS devono predisporre un registro dei volontari, nel quale inserire anzitutto i volontari “non occasionali”.

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato (ad esempio un segretario comunale).

Nel registro devono essere indicati, per ciascun volontario:

  1. il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
  2. la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente;
  3. la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.

Il registro dovrà sempre essere aggiornato dall’ente qualora si verifichi qualsivoglia variazione rispetto ai soggetti che svolgono attività di volontariato, il medesimo ente dovrà poi comunicare in modo tempestivo i dati del registro all’impresa assicuratrice, secondo le modalità e i tempi concordati con quest’ultima.

Per quanto riguarda gli eventuali volontari “occasionali”, l’ente dovrà comunque provvedere a raccogliere i dati di ognuno, a conservarli e a metterli a disposizione dell’impresa assicuratrice, secondo le modalità concordate con la stessa.

Il decreto prevede comunque la possibilità di inserire nel registro anche i volontari “occasionali”, in una sezione apposita e separata rispetto a quelli “non occasionali”: in tal caso i dati da indicare sono gli stessi di quelli previsti per i volontari “non occasionali” ed elencati in precedenza.

Il decreto prevede la possibilità di tenere il registro anche in forma elettronica e/o telematica, a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte; vengono richiamate nello specifico anche le modalità previste dall’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile che stabiliscono, tra l’altro che: “Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato”.

I registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici appena menzionati, possano essere messi a disposizione anche da parte delle reti associative del Terzo settore nei confronti degli Ets ad esse aderenti: in tal caso, la rete associativa può accedere ai dati contenuti nel registro (ad esempio al fine di stipulare un’unica polizza assicurativa che si applichi anche nei confronti degli enti aderenti), il cui inserimento o modifica rimane però di esclusiva competenza del singolo aderente in quanto unico titolare dell’obbligo di tenuta del registro. Qualora l’ente dovesse cessare il rapporto di appartenenza alla rete associativa, conserverà comunque copia digitale delle iscrizioni inserite per il relativo periodo di appartenenza.

Per ciò che riguarda le polizze assicurative il decreto ministeriale prevede che possono essere stipulate in modalità “collettive” o “numeriche”, e devono essere predisposte dalle imprese assicuratrici in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l’assenza di discriminazioni nell’accesso dei volontari alla tutela assicurativa.

Per i volontari “non occasionali” le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro; se essi cessano di prestare la loro attività volontaria (e vengono quindi cancellati dal registro), le garanzie perdono efficacia a partire dalle ore 24 del giorno della cancellazione. Per quanto riguarda invece i volontari “occasionali”, l’efficacia delle polizze cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di servizio, il quale deve essere espressamente indicato nella polizza.

Le coperture assicurative stipulate dagli Ets sono soggette a controllo da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), che lo esercita nello specifico nei confronti delle imprese di assicurazione.

Sono invece di competenza degli uffici del Runts, così come degli altri soggetti autorizzati, i controlli sulla documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari “non occasionali” e “occasionali”, la quale deve essere conservata dai singoli enti per almeno dieci anni.

Il registro dei volontari, ad oggi, risulta essere l’unico libro sociale che prevede espressamente l’obbligo di vidimazione.

Infine si coglie l’occasione per ricordare che nel novero degli Enti del Terzo Settore vi sono due tipologie di enti nei quali la presenza dei volontari risulta necessaria per lo svolgimento delle proprie attività e sono le ODV e le APS; difatti, come confermato dalla nota ministeriale del MLPS del 30/11/2021: “Deve dedursene, nella logica sistematica prima richiamata, che in tali tipologie (ODV ed APS), diversamente da quanto previsto per gli altri ETS, la presenza dei volontari è necessaria e non soltanto eventuale….”.

 

 

Pubblicato il 28/11/2023

Avv. Luca Concilio