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RUNTS: tutte le novità del Decreto 2026 e cosa cambia per gli Enti del Terzo Settore

Sommario

 

Cos’è il RUNTS e perché è centrale per gli ETS

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, noto come RUNTS, rappresenta uno degli strumenti fondamentali introdotti dalla riforma del Terzo Settore. La sua funzione è quella di raccogliere, organizzare e rendere accessibili le informazioni relative agli enti che operano senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’iscrizione al RUNTS consente agli enti di acquisire ufficialmente la qualifica di Ente del Terzo Settore, con conseguente accesso a benefici fiscali, strumenti di finanziamento e maggiore credibilità nei confronti di cittadini, istituzioni e stakeholder.

Il funzionamento del registro è stato disciplinato dal Decreto Ministeriale 106 del 2020, che ha definito le regole operative per iscrizione, gestione e aggiornamento dei dati. Tuttavia, la prima fase di applicazione ha evidenziato alcune criticità, rendendo necessario un intervento normativo correttivo.

 

Il Decreto 2026: obiettivi e contesto normativo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto n. 2 del 13 gennaio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto una serie di modifiche al DM 106/2020.

L’intervento si inserisce nel più ampio processo di consolidamento della riforma del Terzo Settore e recepisce le innovazioni normative introdotte dalla Legge n. 104 del 2024 e dal Decreto-legge n. 84 del 2025, convertito in Legge n. 108/2025.

L’obiettivo principale del decreto è duplice: da un lato semplificare gli adempimenti per gli enti, dall’altro rendere più efficiente e uniforme il funzionamento del RUNTS su tutto il territorio nazionale.

Un elemento importante riguarda anche la distribuzione delle competenze: gli uffici regionali del RUNTS sono responsabili dei procedimenti relativi alla maggior parte degli enti, mentre l’ufficio statale mantiene la competenza sulle reti associative.

 

La nuova figura del delegato

Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto è la possibilità per gli enti di avvalersi di un delegato per la gestione delle pratiche sul portale RUNTS.

Si tratta di una figura pensata per rispondere a esigenze operative concrete, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni o privi di competenze amministrative interne.

Il delegato è un soggetto fiduciario incaricato dal rappresentante legale dell’ente, oppure dal rappresentante legale della rete associativa a cui l’ente aderisce. La delega può assumere due diverse configurazioni.

Nel primo caso, il delegato si limita alla compilazione e all’invio delle pratiche, mentre la sottoscrizione resta in capo al rappresentante legale. Nel secondo caso, invece, il delegato può anche firmare digitalmente e trasmettere l’istanza, assumendosi direttamente la responsabilità delle dichiarazioni rese.

La delega può riguardare tutte le principali operazioni: iscrizione, variazioni, cancellazione, deposito dei bilanci e accreditamento al cinque per mille. La gestione avviene interamente online, con generazione automatica del documento e possibilità di revoca in qualsiasi momento.

Questa novità rappresenta un passo importante verso una gestione più flessibile e moderna degli adempimenti amministrativi.

 

Semplificazione delle procedure e digitalizzazione

Il decreto interviene in modo significativo anche sul piano della semplificazione amministrativa e della digitalizzazione.

Il portale RUNTS viene confermato come il canale principale per tutte le comunicazioni tra enti e amministrazione, riducendo progressivamente il ricorso ad altri strumenti.

Le procedure vengono rese più standardizzate, con una maggiore chiarezza nei passaggi e nelle tempistiche. Questo consente agli enti di operare con maggiore sicurezza, riducendo il rischio di errori o ritardi.

L’attenzione alla digitalizzazione si traduce anche in una gestione più efficiente dei documenti, con modalità telematiche sempre più integrate e semplificate.

 

Nuove regole per bilanci e aggiornamento dati

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il deposito dei bilanci. Il termine, che in precedenza era fissato al 30 giugno, viene ora sostituito da una scadenza mobile, confermata in un periodo pari a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Questa modifica introduce maggiore flessibilità, soprattutto per gli enti che adottano esercizi finanziari non coincidenti con l’anno solare.

Anche l’aggiornamento dei dati sociali viene rivisto. Gli enti devono comunicare le variazioni relative a numero di associati, volontari e lavoratori una sola volta all’anno, entro il 30 giugno, e solo se vi sono modifiche rispetto ai dati già presenti.

Un elemento particolarmente importante è l’estensione di questo obbligo a tutti gli Enti del Terzo Settore, e non più soltanto ad alcune categorie. Ciò rafforza il principio di trasparenza e consente una maggiore conoscibilità degli assetti organizzativi degli enti.

 

Personalità giuridica e patrimonio minimo

Il decreto introduce modifiche anche in materia di acquisizione e gestione della personalità giuridica.

Per gli enti già dotati di personalità giuridica, la relazione giurata sul patrimonio può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata, certificata da un revisore legale nei casi previsti.

Inoltre, viene chiarito che il notaio può attestare la sussistenza del patrimonio minimo anche mediante strumenti come l’assegno circolare non trasferibile intestato all’ente.

Si tratta di interventi che semplificano le procedure e riducono gli oneri burocratici, senza compromettere le garanzie richieste dalla normativa.

 

Cancellazione dal RUNTS e devoluzione del patrimonio

Il decreto interviene anche sulle procedure di cancellazione dal RUNTS, introducendo una nuova ipotesi che riguarda gli enti che deliberano lo scioglimento senza dover avviare una vera e propria liquidazione.

In questi casi, la cancellazione avviene una volta verificato l’adempimento degli obblighi di devoluzione del patrimonio, secondo le indicazioni dell’ufficio RUNTS.

Proprio la devoluzione del patrimonio rappresenta uno degli ambiti più dettagliatamente disciplinati. Il decreto distingue tra devoluzione dell’intero patrimonio e devoluzione del solo incremento patrimoniale maturato durante il periodo di iscrizione.

Un aspetto particolarmente rilevante è che l’incremento patrimoniale da devolvere non si limita al periodo di iscrizione al RUNTS, ma include anche i periodi precedenti in cui l’ente risultava iscritto nei registri di ODV, APS o ONLUS, in continuità giuridica.

Sono inoltre previste procedure più strutturate, che richiedono la presentazione di documentazione economico-patrimoniale e la richiesta di un parere preventivo. Per gli enti di piccole dimensioni, con entrate annue contenute, è previsto un regime semplificato basato su dichiarazioni sostitutive.

 

Comunicazioni ufficiali e obbligo di PEC

Un’altra novità importante riguarda le modalità di comunicazione tra enti e amministrazione.

Il portale RUNTS diventa il canale prioritario, mentre l’utilizzo della posta elettronica certificata viene limitato a casi specifici, come le interlocuzioni con enti già cancellati.

Viene inoltre introdotto un obbligo significativo: ogni ente deve dotarsi di una propria PEC. Non è più possibile utilizzare indirizzi appartenenti a terzi, come quelli del rappresentante legale o di altri soggetti.

Questa misura rafforza l’autonomia degli enti e migliora la tracciabilità delle comunicazioni.

 

Estensione agli enti costituiti in forma di comitato

Il decreto riconosce espressamente anche i comitati come possibili Enti del Terzo Settore.

Questa apertura amplia le opportunità per diverse forme organizzative, consentendo anche ai comitati di accedere alla qualifica di ETS e, se in possesso dei requisiti, di acquisire la personalità giuridica.

 

Modelli statutari e ulteriori chiarimenti operativi

Tra le altre novità, il decreto interviene anche sui modelli statutari standard. Gli enti che adottano tali modelli possono beneficiare di una riduzione dei tempi procedimentali, semplicemente dichiarando la loro adozione nell’istanza.

Viene inoltre chiarito che un ente non può essere iscritto contemporaneamente in più sezioni incompatibili del RUNTS, come nel caso delle reti associative e della categoria residuale degli altri enti.

Infine, viene ampliato l’elenco dei documenti da depositare, includendo le relazioni degli organi di controllo e del revisore legale, ove presenti.

 

ONLUS: scadenze e regime transitorio

Un passaggio cruciale riguarda le ONLUS. Con la soppressione della relativa anagrafe a partire dal 1° gennaio 2026, viene fissato al 31 marzo 2026 il termine ultimo per presentare domanda di iscrizione al RUNTS o al Registro delle imprese.

Gli enti che rispettano questa scadenza possono accedere al nuovo regime senza dover devolvere il patrimonio, evitando così un passaggio particolarmente oneroso.

 

Videotutorial esplicativo

Per approfondire le novità operative introdotte dal decreto, è disponibile un videotutorial esplicativo:

 

Conclusioni

Il Decreto 2/2026 rappresenta un intervento mirato ma significativo nel percorso di consolidamento del RUNTS.

Le modifiche introdotte vanno nella direzione di una maggiore semplificazione, di un rafforzamento della trasparenza e di una gestione più efficiente dei procedimenti amministrativi.

Per gli Enti del Terzo Settore si apre una fase di adeguamento, ma anche di opportunità. Un sistema più chiaro e strutturato consente infatti di ridurre gli errori, migliorare la gestione interna e rafforzare la propria posizione all’interno del panorama del non profit.

Rimanere aggiornati e adeguarsi tempestivamente alle nuove disposizioni sarà fondamentale per operare in modo corretto e sfruttare appieno i vantaggi offerti dal RUNTS.

2026: la fiscalità del Terzo Settore entra pienamente in vigore

Il 2026 segnerà un momento storico per il Terzo Settore: dopo un lungo periodo transitorio durato oltre otto anni, entreranno finalmente in vigore le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore (CTS).

Con la pubblicazione del Decreto Fiscale (D.L. n. 138 del 17 giugno 2025) sulla Gazzetta Ufficiale nella stessa data, si dà attuazione definitiva al regime fiscale degli enti del Terzo Settore e delle Imprese Sociali. Il provvedimento segue la comunicazione ufficiale dell’8 marzo 2025 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui è stata resa nota la “comfort letter” della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, fondamentale per la piena operatività delle nuove norme.

Il decreto modifica in modo sostanziale gli articoli 101, comma 10, e 104, comma 2, del CTS, e sancisce che le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice – con l’esclusione dell’articolo 77 – saranno applicabili a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

In pratica, ciò significa che:

Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, il nuovo regime entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

Per quelli con esercizio “a cavallo”, l’applicazione partirà dal primo giorno del nuovo esercizio sociale (es. per un esercizio 01/09/2025 – 31/08/2026, l’avvio sarà il 01/09/2026).

Dal 2026 troveranno dunque piena applicazione le seguenti norme:

Art. 79 CTS: definisce i criteri per distinguere le attività istituzionali da quelle commerciali e per determinare la natura commerciale o non commerciale di un ETS.

Art. 80 CTS: introduce un nuovo regime forfettario dedicato agli ETS.

Articoli 84 e 85 CTS: disciplinano le specificità fiscali di Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Art. 86 CTS: istituisce un regime forfettario ad hoc per ODV e APS.

Con l’entrata in vigore di questo nuovo impianto normativo, non saranno più applicabili disposizioni come l’art. 148, comma 3, del TUIR e la legge 398/91, che finora hanno regolato la fiscalità del settore.

Per quanto riguarda le Imprese Sociali, il Decreto prevede che gli utili reinvestiti nell’attività statutaria o accantonati a patrimonio – purché iscritti in riserve dedicate – non saranno più soggetti a tassazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Infine, anche per le ONLUS il 2026 rappresenterà un punto di non ritorno: a partire dal 1° gennaio, l’anagrafe ONLUS sarà ufficialmente soppressa. Le organizzazioni che non avranno ancora effettuato il passaggio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per adeguarsi. In caso contrario, scatterà l’obbligo di devolvere il patrimonio, come previsto dall’articolo 101, comma 8, del CTS.

Pubblicato il 20 giugno 2025