Archivio Categoria: Specialisti del Non Profit

IL NUOVO REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE (RAS) ED IL RELATIVO REGOLAMENTO

Il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (in via informale RAS), istituito con D.Lgs. n. 39/2021 e tenuto a cura del Dipartimento dello Sport, è divenuto operativo il 31/08/2022 andando a sostituire, per le funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica svolta dagli enti sportivi, il “vecchio” registro tenuto dal CONI.

Il registro CONI non è stato, ad oggi, abrogato ma adesso svolge funzioni solo in merito all’ordinamento sportivo.

Ogni ente sportivo (associazioni o società sportive dilettantistiche nonché Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva) deve obbligatoriamente risultare iscritto al RAS per poter usufruire sia della certificazione dell’attività sportiva svolta che delle conseguenti agevolazioni (fiscali, amministrative etc.) ad essa collegate.

L’iscrizione al registro avviene per il tramite di un Organismo sportivo (Federazioni, Discipline associate, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI) in virtù di un rapporto di affiliazione che ha durata annuale. L’ente sportivo, una volta affiliato ad un Organismo sportivo, delega a quest’ultimo l’invio della pratica al RAS e provvede, di propria iniziativa, ad attivare l’utenza “personale” sul portale del registro.

Il RAS, infatti, è un registro telematico a carattere pubblico formato da una sezione riservata (di esclusivo accesso agli enti sportivi e agli Organismi sportivi tramite apposite credenziali) ed una sezione pubblica (nella quale chiunque può visionare determinati dati degli enti sportivi).

Gli enti sportivi sono tenuti all’invio di una serie di informazioni al RAS; tali informazioni vengono inviate, in molti casi, tramite l’Organismo sportivo al quale l’ente si affilia.

Gli enti sportivi dialogano con il RAS tramite l’Organismo sportivo di affiliazione o tramite la propria utenza privata (con possibilità di delega da parte del legale rappresentante dell’ente ad un massimo di 3 soggetti).

Il RAS richiede il caricamento delle attività sportive, didattiche e formative svolte dagli enti sportivi per ogni singolo anno di affiliazione.

Tutti i requisiti per l’iscrizione, le relative modalità operative del registro, le eventuali procedure di controllo e di cancellazione, sono disciplinate dal Regolamento emanato dal Dipartimento dello Sport e di recente aggiornato e pubblicato sul sito di Sport e Salute SpA.

Il suddetto regolamento contiene, anche, al suo interno l’elenco delle attività/discipline sportive riconosciute (che è sempre soggetto ad eventuale aggiornamento).

06/04/2023

Avv. Luca Concilio

DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2022 E LEGGE DI CONVERSIONE

LE NOVITA’ SUL TERZO SETTORE

 

Gli articoli 25-bis e 26 del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, come convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122 (pubblicata nella G.U. n. 193 del 19 agosto 2022) hanno introdotto importanti novità per gli Enti del Terzo Settore. Cerchiamo, sinteticamente, di elencarle:

  • SOSPENSIONE TERMINI TRASMIGRAZIONE RUNTS

L’attività di controllo, e la relativa trasmigrazione, dai precedenti registri pubblici al RUNTS è stata sospesa dal 1 Luglio al 15 Settembre 2022; Questo vuole dire che la trasmigrazione, che inizialmente doveva compiersi entro il 20 agosto 2022 adesso si dovrà completare entro il 5 Novembre 2022, consentendo, quindi, ai relativi Uffici RUNTS, di godere di maggior tempo per gestire tutte le pratiche. In tale periodo, se quale ente avesse ricevuto richiesta integrativa da parte del RUNTS, non dovranno essere conteggiati, per il relativo termine, i giorni intercorrenti tra il 01/07 ed il 15/09 del 2022.

  • ADEGUAMENTO STATUTI CON ASSEMBLEA ORDINARIA

è stata estesa al 31/12/2022 la possibilità per le APS, ODV ed Onlus, iscritte negli appositi registri, di procedere con la modifica degli statuti (per l’adeguamento al codice del terzo settore) con i quorum previsti per l’assemblea ordinaria dei soci anziché quelli più stringenti dell’assemblea straordinaria.

  • NOVITA’ FISCALI (TITOLO X DEL CTS)

Le maggiori novità introdotte dal decreto semplificazioni (e dalla relativa legge di conversione) riguardano proprio gli articoli presenti nel titolo X del Codice del Terzo Settore. Tale intervento normativo risulta di essenziale portata in quanto apre, finalmente, le porte alla richiesta di autorizzazione alla Commissione Europea circa, proprio, l’impianto fiscale del CTS. Ad oggi, quindi, sono decisamente aumentate le probabilità che entro fine anno 2022 si possa avere il benestare della Commissione Europea per poter così, a partire dal prossimo 1 Gennaio 2023, avere un impianto definitivo della riforma del Terzo Settore.

Vediamo, sommariamente, quali sono le maggiori novità:

  1. 79 CTS – disposizioni in materia imposte sui redditi:
  • viene delineato il perimetro dei “costi effettivi”;
  • il margine sulla commercialità dei proventi viene alzato al 6% per non più di 3 anni consecutivi;
  • il mutamento di qualifica da ETS commerciale a Non commerciale o viceversa, opera dal periodo di imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento di qualifica. Tale agevolazione, però, si avrà solo per i primi due periodi di imposta successivi al termine fissato dall’art. 104 co. II CTS;
  • i corrispettivi specifici versati da associati e familiari conviventi, percepiti dagli ETS sono di natura commerciale salvo quelli incassati nel rispetto dei commi 2 e 2bis dell’art. 79 CTS (quindi se a titolo gratuito o dentro la forbice del 6% di marginalità).
  1. 83 CTS – detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali:
  • Si amplia anche agli ETS commerciali la possibilità di usufruire delle agevolazioni del presente articolo. Infatti la norma, adesso, si applica a tutti gli ETS e cooperative sociali, tranne le imprese sociali costituite in forma societaria;
  • Le liberalità ricevute devono essere utilizzate per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  1. 85 CTS – Regime fiscale delle APS
  • La disciplina viene estesa anche alle società di mutuo soccorso;
  • Viene introdotta la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici incassati da associati, iscritti e tesserati alla medesima organizzazione nazionale nonché quelli incassati da altre aps che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale. Nella sostanza viene riprodotto per le APS quanto sancito dall’art. 148 comma III TUIR;
  • La de-commercializzazione dei ricavi provenienti da attività di somministrazione nonché quelli derivanti dall’organizzazione di viaggi o soggiorni turistici è possibile solo a condizione che le suddette attività vengano rese a favore dei soggetti indicati al punto precedente e senza alcun utilizzo di strumenti pubblicitari da parte dell’ente.

Adesso l’impianto del titolo X del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) sembra davvero pronto per ottenere il parere positivo da parte della Commissione Europea. Con l’opertività del Runts e l’auspicata entrata in vigore dell’impianto fiscale, avremo, finalmente, la piena operatività della Riforma del Terzo Settore (introdotta nel lontano 2017).

30 Agosto 2022                                                                                 Avv. Luca Concilio

DECRETO CORRETTIVO

Alla riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021)

 

Il Consiglio dei Ministri, in prima lettura, ha approvato in data 07/07/2022 il testo del “correttivo” al D.Lgs. 36/2021. Tale testo dovrà passare l’iter legislativo per trasformarsi in legge e, pertanto, sino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non si può avere un dato certo, tuttavia è bene fare una prima analisi delle novità che tale testo apporta al D.Lgs 36/2021 soprattutto per ciò che riguarda il lavoro sportivo.

PRINCIPALI NOVITA’ APPORTATE DAL ‘CORRETTIVO’ AL D.LGS.36/2021 che entrerà in vigore, il primo gennaio 2023:

– in statuto va scritto che l’attività sportiva sia svolta in via principale (ciò porta ad una rivisitazione degli statuti associativi che, come da testo, potrà avvenire senza il pagamento della tassa di registro);

– le Ssd possono distribuire fino al 50% utili prodotti, ma le società di capitali sportive che gestiscono impianti possono distribuire fino all’80% utili (bisogna comunque valutare in tal caso la possibile perdita di alcuni benefici quali quelli previsti dalla L. 398/91 e dall’art. 148 co. III Tuir);

– figura del volontario (come per riforma terzo settore): soggetto che svolge attività sportiva dilettantistica a fronte del mero rimborso delle spese vive sostenute e documentate; Viene starlciata la figura dell’”amatore sportivo” che non pochi dubbi aveva sollevato circa la reale configurabilità in merito, anche, alla possibilità di corrisponsione dei “compensi sportivi esenti” legali all’ottenimento di risultati in ambito sportivo.

– reintegrate tra i soggetti sportivi le Cooperative sportive e tutti gli ETS, indipendentemente dalla natura giuridica. Pertanto le Fondazioni potranno entrare nel mondo dello sport (gli ETS dovranno comunque riportare nella denominazione la finalità sportiva dilettantistica);

– si amplia la categoria dei ‘Lavoratori sportivi’ tra cui saranno compresi anche coloro che siano tesserati ad un Ente/Federazione per svolgere un’attività renumerata e riconosciuta come tale dalla Federazione o dall’ente affiliante di riferimento. La nuova disciplina si applicherà solo a costoro e agli ‘amministrativi-gestionali’. Pertanto nei confronti di risorse dedicate alla custodia, alla guardiania, alla manutenzione, al marketing, alla animazione, ai posti di ristoro e agli shop all’interno degli impianti sportivi si applicheranno le norme ordinarie dei rapporti di lavoro;

– i compensi < € 5.000 annui non producono reddito e obblighi dichiarativi e previdenziali, salvo l’invio della certificazione unica. Sopra i € 5.000 si dovrà porre il problema della classificazione del rapporto. Se questo richiederà un impegno <18 ore settimanali, al netto della prestazione agonistica, la prestazione si presumerà di co.co.co. In caso di impegno > 18 ore settimanali, potrà essere (a seconda del tipo di rapporto) subordinata, autonomo o cococo. In ogni caso, le ritenute previdenziali scatteranno solo sopra i € 5.000, mentre quelle fiscali da oltre € 15.000. In caso di collaborazione coordinata e continuativa, le ritenute contributive saranno per 2/3 a carico del sodalizio e per 1/3 a carico dello sportivo. I contributi previdenziali per i contratti di lavoro sportivo autonomo per i primi cinque anni sono calcolati sul 50% del compenso Gli adempimenti di tali rapporti di lavoro saranno facilitati dall’utilizzo del nuovo Registro delle attività sportive, che servirà da interfaccia con le altre amministrazioni;

Gli uffici ACSE provvederanno a dare comunicazioni in ordine a tutte le eventuali news in materia e a supportare le proprie associazioni per ogni necessità.

Cos’è un’impresa sociale?

Per impresa sociale si intende un ente privato che esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I requisiti che qualificano un ente privato come impresa sociale sono quattro:

1) l’attività di impresa di interesse generale;

Il decreto legislativo n. 112/2017 prevede che l’ente debba esercitare una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’art. 2 del citato decreto stabilisce che si considerano di interesse generale le seguenti attività:

  1. a) interventi e servizi sociali;
  2. b) interventi e prestazioni sanitarie;
  3. c) prestazioni socio-sanitarie;
  4. d) educazione, istruzione nonché formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  5. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  6. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
  7. g) formazione universitaria e post- universitaria;
  8. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  9. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
  10. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
  11. k) organizzazione e gestione di attività turistiche;
  12. l) formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
  13. m) servizi strumentali alla imprese sociali e agli enti del terzo settore;
  14. n) cooperazione alla sviluppo;
  15. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione;
  16. p) servizi finalizzati all’ inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro, dei lavoratori e delle persone svantaggiate;
  17. q) alloggio sociale;
  18. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  19. s) micro-credito;
  20. t) agricoltura sociale;
  21. u) organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche;
  22. v) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2) Il secondo requisito consiste nell’esercizio in via stabile e principale di un’attività di impresa di interesse generale pe finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Con la nozione “in via principale” si fa riferimento ad un criterio quantitativo; i ricavi derivanti dalla predette attività devono essere superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa.

3) Il terzo requisito consiste nell’assenza di scopo di lucro.

Per assenza di scopo di lucro si intende il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai seguenti soggetti:

– fondatori;

– socio o associati;

– lavoratori e collaboratori;

– amministratori e altri componenti degli organi sociali;

Il legislatore ha individuato, in modo specifico, le ipotesi di distribuzione indiretta di utili:

  1. a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali  non  proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle  specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano

nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

  1. b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla  necessità di  acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento  delle  attività  di interesse generale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b),  g)  o h);
  2. c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma

3, lettera a);

  1. d) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  2. e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di  quelle  di  mercato,  a   soci,   associati   o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di  controllo,  a  coloro  che  a  qualsiasi   titolo   operino   per l’organizzazione o ne facciano  parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a favore  dell’organizzazione,  ai  loro  parenti entro il terzo grado ed  ai  loro  affini  entro  il  secondo  grado, nonché  alle  società  da  questi  direttamente  o   indirettamente controllate o  collegate,  esclusivamente  in  ragione  della   loro qualità , salvo che tali cessioni  o  prestazioni  non  costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’art. 2;
  3. f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati,  di  interessi   passivi,   indipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti  al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite puo’ essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

L’art. 3 del decreto legislativo n. 112/2017 stabilisce, tuttavia, che l’impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte le eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

4) Il quarto requisito consiste nell’adozione di sistemi di gestione responsabili e trasparenti.

Lo Statuto deve contenere i seguenti elementi:

  1. a) oggetto sociale;
  2. b) assenza di scopo di lucro;
  3. c) denominazione di “impresa sociale”;
  4. d) condizioni di ammissibilità dei soci e associati nel rispetto del principio di non discriminazione;
  5. e) possibilità in caso di esclusione del socio di investire l’assemblea dei soci o altro organo eletto in assemblea;
  6. f) norme che regolano il funzionamento degli organi sociali;
  7. g) requisiti di coloro che assumono cariche sociali;
  8. h) adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e dei soggetti interessati alle attività dell’impresa sociale;
  9. i) casi e modalità di partecipazione dei lavoratori.

Inoltre, la denominazione deve contenere l’indicazione di impresa sociale, lo statuto e l’atto costitutivo devono indicare anche le modalità di ammissione e di esclusione dei soci o associati nonché le norme di funzionamento degli organi sociali.

L’impresa sociale deve tenere il libro giornale e degli inventari. Deve, infine, redigere e depositare il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese nonché e pubblicare sul proprio sito il bilancio sociale.

5) Il quinto requisito consiste nell’ampio coinvolgimento dei lavoratori.

Gli statuti delle imprese sociali devono contenere regole specifiche che assicurino l’effettiva partecipazione dei lavoratori alle decisioni più importanti dell’impresa, con particolare riferimento alle questioni che incidono sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Salerno, lì 13/06/2022

 

Avv. Fabio Torluccio

Il ruolo del commercialista nella riforma del Terzo Settore

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Co-progettazione e Terzo Settore, cosa è cambiato?

La co-progettazione è individuata dal legislatore quale strumento ordinario di esercizio dell’azione amministrativa attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato.

La co-progettazione non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e progettazione.

Se inizialmente la co-progettazione era limitata agli interventi innovativi e sperimentali (art. 7 del DPCM del 30 Marzo 2001, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 131 del 2020, ha affermato che la co-progettazione è la metodologia ordinaria per l’attivazione di rapporti con gli Enti del Terzo Settore nell’ambito delle attività di interesse generale individuate dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore.

L’art. 55 del C.T.S. evidenzia due aspetti rilevanti sul tema: a) l’attivazione della co-progettazione dovrebbe essere la conseguenza dell’attivazione della co-programmazione; b) l’istituto in esame è riferito a specifici progetti di servizio o di intervento.

La procedura di co-progettazione presuppone la pubblicazione di un avviso da parte dell’Ente pubblico contenente: a) la finalità del procedimento; b) l’oggetto del procedimento; c) la durata del partenariato; d) il quadro progettuale ed economico di riferimento; d) i requisiti di partecipazione e cause di esclusione; e) le  fasi del procedimento e modalità di svolgimento; f) i criteri di valutazione delle proposte; g) la conclusione del procedimento.

L’oggetto del procedimento, come già rilevato, si riferisce ad una o più attività di interesse generale indicate nell’art. 5 del C.T.S.

Gli avvisi pubblici devono indicare il quadro progettuale e economico di riferimento, mettendo a disposizione degli Ets le informazioni, i dati e gli eventuali strumenti di programmazione. In secondo luogo, gli avvisi dovrebbero indicare l’insieme delle risorse messe a disposizione dall’amministrazione procedente ed utilizzabili nell’eventuale esecuzione delle attività di progetto.

L’iniziativa nella procedura di co-progettazione può anche essere di parte attraverso la presentazione di una proposta progettuale. In caso di accoglimento della proposta l’ente procedente pubblica un avvisa, con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta progettuale, con la conseguente valutazione comparativa tra le proposte pervenute.

Seguono le sessioni di co-progettazione che prevedono due distinte modalità di svolgimento. L’ente potrebbe attivare un tavolo di co-progettazione con gli ETS che si sono collocati nella graduatoria finale più in alto oppure decidere di far partecipare tutti gli ETS in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Il procedimento si chiude con atto motivato, cui seguirà la sottoscrizione della convenzione tra Ente Pubblico e Ente del Terzo Settore per l’attivazione del rapporto di collaborazione.

Quindi, con la convenzione vengono disciplinati gli aspetti più rilevanti dell’esecuzione delle attività di progetto quali: a) la durata del partenariato; b) gli impegni comuni di ciascuna parte; c) il quadro economico risultante dalla risorse, anche umane, messe a disposizione dall’ente procedente e da quelle offerte dagli ETS; d) le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo; e) la disciplina in ordine alla valutazione di impatto sociale; f) i termini e le modalità di rendicontazione delle spese; g) i limiti e le modalità di revisione della convenzione; h) la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

 

La co-progettazione può anche essere declinata ex art. 55 co. 3 del C.T.S. mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

La procedura mediante accreditamento prevede in modo identico a quella tradizionale la pubblicazione di un bando con indicazione dei requisiti.

Gli enti selezionati verranno inseriti in un elenco/Albo dal quale potrà attingere la p.a. Seguiranno poi le sessioni di co-progettazione, e a seguito della chiusura della procedura verrà sottoscritto il patto di accreditamento.

Avv. Fabio Torluccio

Co-programmazione e Terzo Settore

La co-programmazione è un procedimento attraverso il quale un Ente Pubblico in sinergia con i protagonisti del Terzo Settore opera un’analisi dei bisogni della collettività e degli interventi da programmare, individuando anche le risorse da coinvolgere che possono essere attivate per raggiungere il risultato.

La nozione di Ente del Terzo Settore è stata introdotta dal D. Lgs. n. 117/2017. Essa si riferisce ad un soggetto privato che senza fine di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale fra quelle indicate all’art. 5 del Codice del Terzo Settore.

La qualifica di Ente del Terzo Settore presuppone l’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Ritornando al procedimento di co-programmazione occorre rilevare che, solitamente, è avviato dall’Ente pubblico istituzionalmente responsabile o su richiesta degli Enti del Terzo Settore. La partecipazione presuppone la pubblicazione di un avviso ad evidenza pubblica che contiene i criteri sulla base dei quali l’Ente del Terzo Settore può partecipare.

Nello specifico l’avviso ad evidenzia pubblica contiene: A) L’oggetto del procedimento di co-programmazione; B) I requisiti dei partecipanti; C) Le modalità di presentazione della domanda e le relative dichiarazioni; D) I tempi e le modalità di svolgimento del procedimento; D) La conclusione del procedimento; E) Il regime di Pubblicità e trasparenza.

La co-programmazione ha ad oggetto tutti i settori di interesse generale individuati dal Codice del Terzo Settore. Si svolge mediante diverse sessioni debitamente verbalizzate e si conclude con un documento di sintesi approvato dal gruppo di lavoro. I bisogni individuati dal confronto tra le parti verranno inseriti in un quadro più ampio di indirizzi e priorità.

La disciplina del procedimento di co-programmazione è rinvenibile nelle linee guida approvate con il D. M. n. 72 del 31 marzo 2021.

Il fondamento normativo delle diverse forme di collaborazione tra Enti Pubblici e Enti del Terzo Settore, tra le quali è collocabile la co-programmazione, è rinvenibile nell’art. 55 del Codice del Terzo Settore.

L’art. 55 del C.T.S. prevede: 1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

  1. La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
  2. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.
  3. Ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner.

Questa disposizione, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 131/2021, contribuisce all’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale. Invero, la co-programmazione e la co-progettazione sono strumenti mediante i quali l’Ente Pubblico acquisisce informazioni da soggetti che operano sul territorio oltre che un apporto in termini di organizzazione e capacità di intervento.

La co-programmazione, pertanto, costituisce uno degli strumenti attraverso i quali gli Enti Pubblici potranno individuare in modo più aderente alla realtà i bisogni della collettività e, al contempo, le migliori strategie per assicurarne la loro realizzazione.

 

 

                  Avv. Fabio Torluccio

Il registro dei volontari e l’obbligo assicurativo – Regole operative

Il registro dei volontari rappresenta una delle tante novità introdotte dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che, unitamente alle regole in ambito assicurativo, stabilisce un nuovo contesto operativo per i volontari di tutti gli enti del terzo settore.

Il registro dei volontari è disciplinato dall’art. 17 del CTS il quale prevede una distinzione tra volontario occasionale e non occasionale; l’obbligo di iscrizione nel suddetto registro vige per i volontari NON occasionali.

È bene ricordare che la qualifica di volontario è distinta da quella di socio ed infatti ad oggi non vi è più alcun dubbio che una persona possa svolgere attività di volontariato per un ETS senza essere necessariamente associata allo stesso: questo si ricava in modo evidente leggendo la definizione di volontario contenuta all’art.17, comma 2 del CTS.

Sempre il Codice del Terzo Settore prevede, all’art. 18, la disciplina assicurativa per il volontario; nello specifico prevede l’obbligo per gli ETS che si avvalgono di volontari di assicurarli:

  • contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato;
  • per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa.

Gli obblighi assicurativi menzionati valgono sia per i volontari “non occasionali” che per quelli “occasionali”.

Nel contesto normativo appena descritto si è inserito il decreto ministeriale del 6 ottobre 2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 30 novembre 2021, il quale è intervenuto a disciplinare gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore e le modalità di tenuta del relativo registro, secondo quanto previsto dal CTS.

Il suddetto decreto risulta di fondamentale importanza in quanto interviene a fare chiarezza sia sulle modalità di tenuta del registro dei volontari che sulle specifiche forme con le quali le polizze assicurative possono essere stipulate.

Come innanzi accennato, tutti gli ETS devono predisporre un registro dei volontari, nel quale inserire anzitutto i volontari “non occasionali” (il concetto dell’occasionalità non risulta ben chiarito dal decreto e viene lasciato alla discrezionalità dell’ente).

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato (solitamente un segretario comunale).

Nel registro devono essere indicati, per ciascun volontario:

  1. il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
  2. la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente;
  3. la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.

Il registro dovrà sempre essere aggiornato dall’ente qualora si verifichi qualsivoglia variazione rispetto ai soggetti che svolgono attività di volontariato, il medesimo ente dovrà poi comunicare in modo tempestivo i dati del registro all’impresa assicuratrice, secondo le modalità e i tempi concordati con quest’ultima.

Per quanto riguarda gli eventuali volontari “occasionali”, l’ente dovrà comunque provvedere a raccogliere i dati di ognuno, a conservarli e a metterli a disposizione dell’impresa assicuratrice, secondo le modalità concordate con la stessa.

Il decreto prevede comunque la possibilità di inserire nel registro anche i volontari “occasionali”, in una sezione apposita e separata rispetto a quelli “non occasionali”: in tal caso i dati da indicare sono gli stessi di quelli previsti per i volontari “non occasionali” ed elencati in precedenza.

Il decreto prevede la possibilità di tenere il registro anche in forma elettronica e/o telematica, a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte; vengono richiamate nello specifico anche le modalità previste dall’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile che stabiliscono, tra l’altro che: “Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato”.

I registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici appena menzionati, possano essere messi a disposizione anche da parte delle reti associative del Terzo settore nei confronti degli Ets ad esse aderenti: in tal caso, la rete associativa può accedere ai dati contenuti nel registro (ad esempio al fine di stipulare un’unica polizza assicurativa che si applichi anche nei confronti degli enti aderenti), il cui inserimento o modifica rimane però di esclusiva competenza del singolo aderente in quanto unico titolare dell’obbligo di tenuta del registro. Qualora l’ente dovesse cessare il rapporto di appartenenza alla rete associativa, conserverà comunque copia digitale delle iscrizioni inserite per il relativo periodo di appartenenza.

Per ciò che riguarda le polizze assicurative il decreto ministeriale prevede che possono essere stipulate in modalità “collettive” o “numeriche”, e devono essere predisposte dalle imprese assicuratrici in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l’assenza di discriminazioni nell’accesso dei volontari alla tutela assicurativa.

Per i volontari “non occasionali” le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro; se essi cessano di prestare la loro attività volontaria (e vengono quindi cancellati dal registro), le garanzie perdono efficacia a partire dalle ore 24 del giorno della cancellazione. Per quanto riguarda invece i volontari “occasionali”, l’efficacia delle polizze cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di servizio, il quale deve essere espressamente indicato nella polizza.

Le coperture assicurative stipulate dagli Ets sono soggette a controllo da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), che lo esercita nello specifico nei confronti delle imprese di assicurazione.

Sono invece di competenza degli uffici del Runts, così come degli altri soggetti autorizzati, i controlli sulla documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari “non occasionali” e “occasionali”, la quale deve essere conservata dai singoli enti per almeno dieci anni.

Infine si coglie l’occasione per ricordare che nel novero degli Enti del Terzo Settore vi sono due tipologie di enti nei quali la presenza dei volontari risulta necessaria per lo svolgimento delle proprie attività e sono le ODV e le APS; difatti, come confermato dalla nota ministeriale del MLPS del 30/11/2021: “Deve dedursene, nella logica sistematica prima richiamata, che in tali tipologie (ODV ed APS), diversamente da quanto previsto per gli altri ETS, la presenza dei volontari è necessaria e non soltanto eventuale….”.

 

Pubblicato il 10/02/2022                        Avv. Luca Concilio

 

Gli obblighi di trasparenza per gli Enti del Terzo Settore

Tra pochi giorni il RUNTS sarà operativo, coloro che decideranno di iscriversi nel registro dovranno adeguarsi agli obblighi di trasparenza codificati nel Codice del Terzo Settore.

Occorre rilevare che il principio di trasparenza ha assunto un ruolo rilevante oltre che centrale del C.T.S., in quanto considerato dal legislatore necessario all’instaurazione di un rapporto di fiducia tra Ente e associato, tra Ente e soggetto pubblico, nonché fattore a cui è stato subordinato il riconoscimento di regimi fiscali agevolati.

Peraltro, le disposizioni del C.T.S. prevedono un sistema di trasparenza che segue il principio di gradualità, nel senso che il numero di adempimenti cresce parallelamente alle dimensioni dell’Ente, anche in considerazione dei costi collegati all’assolvimento dei relativi adempimenti.

La decisione di introdurre specifiche disposizioni dirette a garantire un elevato livello di trasparenza nasce dall’esigenza di porre un freno all’esercizio di attività con fine di lucro celate sotto la veste di enti non profit. Il fenomeno ampiamente diffuso ha indotto il legislatore ad introdurre uno strumento “la trasparenza” idoneo a contemperare diverse esigenze:

  • Vengono salvaguardati i soggetti che effettivamente perseguono fini meritevoli di tutela, codificati dall’art. 5 del C.T.S.;
  • Vengono sanzionati coloro che svolgendo un’attività for profit, sotto la veste di un ente del terzo settore, intendono solo sfruttare a proprio favore le agevolazioni fiscali discendenti dalla qualifica di ente del Terzo Settore;
  • Vengono salvaguardati coloro che partecipando alla vita del sodalizio, in quanto, in ogni momento, possono chiedere all’ente informazioni e documenti;
  • Vengono tutelati i terzi, enti pubblici e privati, che possono conoscere il regolare funzionamento e le attività svolte dal sodalizio;
  • Vengono, infine, premiati mediante il riconoscimento di benefici fiscali coloro che adempiono agli obblighi di trasparenza così come codificati dal C.T.S..

E’ il caso di analizzare alcune delle disposizioni del Codice che prevedono espressamente obblighi di trasparenza a carico di tutti i soggetti del Terzo Settore e che consento di indentificare la portata epocale della riforma.

L’art. 45, co. 2 del C.T.S. indica che il registro (RUNTS) è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

L’art. 48 del C.T.S. elenca le informazioni che ciascun ente mediante gli amministratori deve comunicare:

  • Denominazione;
  • Forma giuridica;
  • Sede legale;
  • Data di costituzione;
  • Oggetto dell’attività di interesse generale;
  • Codice fiscale o partita iva;
  • Il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo;
  • Le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente;
  • Le generalità dei soggetti che ricoprono cariche con indicazioni dei poteri e limitazioni;
  • Le modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
  • Le delibere di trasformazione, fusione, scissione, estinzione, liquidazione cancellazione;
  • I rendiconti, i bilanci nonché i rendiconti relativi alle raccolte fondi.

 

L’articolo 52 del C.T.S. prevede che l’ opponibilitàa terzi degli atti è subordinata alla pubblicazione nel Registro.

 

L’art. 7 del C.T.S. prevede che lo svolgimento di raccolte fondi deve essere improntato al principio di trasparenza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L’art. 12 del C.T.S. prevede che la denominazione di ogni ente deve contenere l’acronimo E.T.S. che, peraltro, deve essere presente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L’indicazione di E.T.S. è preclusa a coloro che non appartengono alla famiglia del terzo settore.

L’art. 15 del C.T.S. indica i libri obbligatori, precisando che gli Enti del C.T.S. devono tenere.

  • Libro degli associati;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione;

La stessa disposizione riconosce agli associati di poterli consultare.

L’art. 55 del C.T.S. richiama espressamente il principio di trasparenza alla base dell’individuazione dei soggetti del terzo settore con cui gli enti pubblici possono instaurare partenariati. Analogo principio è richiamato dall’art. 56 del C.T.S. per la stipula di convenzioni.

L’art. 81 del C.T.S. stabilisce che per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e società in favore di enti del terzo (che utilizzano tali somme per il recupero di beni immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata) settore è obbligatorio che l’importo ricevuto sia pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente, nell’ambito di una pagina dedicata.

Da una lettura delle disposizioni richiamate emerge che per gli E.T.S. la trasparenza ha l’obiettivo di garantire agli interlocutori privati e pubblici strumenti di conoscenza e controllo circa gli scopi perseguiti e le attività svolte. Scopi e attività sono i fattori sulla base dei quali si erige l’attribuzione di regimi fiscali agevolati e l’accesso a risorse pubbliche.

 

Avv. Fabio Torluccio

 

E adesso… runts!

Sembrava non dovesse arrivare mai questo fatidico giorno, tra rinvii burocratici, silenzi assordanti delle istituzioni e, non ultimo, la situazione pandemica ci eravamo oramai, quasi, abituati a dire “chissà quando o addirittura se sarà operativo il RUNTS”.

Oggi finalmente non solo il Ministero del Lavoro ci ha confermato che il Runts sarà realtà ma ci ha fornito anche l’agognata data a partire dal quale sarà effettivamente operativo il registro.

Il D-day è stato fissato per i giorni del 22/23 e 24 del prossimo Novembre e per il 23 Dicembre; ma vediamo con esattezza cosa accadrà nei su indicati giorni:

22 Novembre – da questo giorno in poi non sarà più possibile iscriversi negli attuali registri APS, ODV ed ONLUS;

23 Novembre – Inizia la fase di trasmigrazione dei registri regionali e provinciali delle APS ed ODV nei corrispondenti Uffici e Sezioni del RUNTS; tale fase, della durata di 90 giorni, si concluderà il 21 Febbraio 2022 e da allora inizierà, poi, a decorrere il termine di 180 giorni durante il quale gli Uffici del Runts effettueranno i controlli sulla documentazione ricevuta;

24 Novembre – Inizia l’operatività del RUNTS per tutti gli enti che vogliono procedere con la richiesta di iscrizione e che non sono soggetti al procedimento di trasmigrazione sopra indicato; sarà quindi operativa la piattaforma telematica che consentirà di presentare la domanda di iscrizione al registro;

23 Dicembre – Inizia la fase di tramigrazione del Registro Nazionale delle APS; i dati contenuti nel suddetto registro confluiranno nelle rispettive Sezioni ed Uffici del Runts a seconda che si tratti della singola associazione nazionale (futura rete associativa) oppure delle corrispondenti associazioni rappresentative territoriali o i relativi enti affiliati.  Anche tale fase, della durata di 90 giorni, si concluderà il 21 Febbraio 2022 e da allora inizierà, poi, a decorrere il termine di 180 giorni durante il quale gli Uffici del Runts effettueranno i controlli sulla documentazione ricevuta.

Detto ciò, al fine del completamento della riforma del terzo settore si resta in attesa dell’altro tassello fondamentale ovvero l’operatività del comparto fiscale disciplinato dal titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017); in tale ottica, di certo, l’operatività del Runts innanzi indicata, determinerà un’ accelerazione da parte del Governo nella richiesta di autorizzazione da parte della Commissione UE sulle norme fiscali.

Siamo ormai prossimi al compimento di quel processo di riforma iniziato nel 2016 (legge delega), formalizzato nel 2017 (D.Lgs. 117/2017) e che porterà una rivoluzione epocale nell’ambito del Terzo Settore.

 

 

Pubblicato il 28/10/2021                        Avv. Luca Concilio