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Il decreto sui controlli al Terzo Settore è legge: come funzioneranno verifiche, responsabilità e novità per gli enti

Controlli Enti Terzo Settore

Sommario

  1. Introduzione – Il decreto sui controlli al Terzo Settore diventa legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
  2. Cosa prevede il decreto – Ambito di applicazione, ruolo del Ministero del Lavoro e novità rispetto al passato.
  3. Quali enti sono soggetti a controllo – Tutti gli ETS iscritti al Runts, con eccezioni per cooperative sociali, imprese sociali e società di mutuo soccorso.
  4. Tipologie di controlli – Distinzione tra controlli ordinari (triennali) e straordinari (a campione o mirati).
  5. Tempistiche e programmazione – Revisione triennale e scadenze per i soggetti responsabili.
  6. Chi effettuerà i controlli – Ruolo dei CSV e delle RAN, requisiti dei soggetti incaricati e divieto di conflitti di interesse.
  7. Contributi economici – Copertura parziale dei costi con contributi proporzionati alle dimensioni degli enti.
  8. Modalità operative – Comunicazioni via PEC, richieste documentali e possibili ispezioni in loco.
  9. Avvio dei controlli – Decorrenza fissata da decreto ministeriale e attivazione della sezione informatica dedicata.
  10. Implicazioni pratiche per gli ETS – Rafforzamento della trasparenza, maggiore responsabilità condivisa, procedure semplificate per i piccoli enti.
  11. Conclusioni – Un passo avanti per la credibilità e l’affidabilità del Terzo Settore.

 

Il decreto sui controlli al Terzo Settore è finalmente legge. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2025, il provvedimento rappresenta un passaggio fondamentale per la piena attuazione della riforma del Terzo Settore, introducendo regole chiare su vigilanza, monitoraggio e responsabilità.

La novità principale riguarda il fatto che non saranno solo gli Uffici del Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) a effettuare i controlli, ma anche gli stessi enti del Terzo Settore – in particolare i Centri di servizio per il volontariato (CSV) e le reti associative nazionali (RAN) – potranno essere autorizzati a vigilare sui propri aderenti.

Si tratta di un tassello molto atteso, frutto di un confronto lungo e articolato tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Conferenza Stato-Regioni, CSVnet e Forum Terzo Settore.

Cosa prevede il decreto sui controlli al Terzo Settore

Il decreto del 7 agosto 2025 del Ministero del Lavoro stabilisce in maniera puntuale le forme, i contenuti, i termini e le modalità dei controlli.

In sintesi:

  • i controlli ordinari potranno essere svolti dagli Uffici Runts, dai CSV e dalle RAN che ne faranno richiesta e otterranno autorizzazione;
  • i controlli straordinari (più approfonditi, a campione o legati a specifiche criticità) resteranno invece in capo solo agli Uffici Runts;
  • i CSV e le RAN potranno scegliere liberamente se candidarsi come soggetti autorizzati.

È prevista inoltre la possibilità di stipulare convenzioni tra enti autorizzati e soggetti che non hanno fatto richiesta, così da rendere più fluido e capillare il sistema di vigilanza.

Quali enti saranno sottoposti a controllo

Il decreto chiarisce che i controlli riguarderanno tutti gli enti del Terzo Settore iscritti al Runts, con alcune eccezioni:

  • cooperative sociali;
  • imprese sociali;
  • società di mutuo soccorso.

Tutti gli altri ETS dovranno quindi prepararsi a rientrare in questo nuovo regime di vigilanza.

Tipologie di controlli: ordinari e straordinari

Il sistema di controllo si articola in due livelli principali:

Controlli ordinari

I controlli ordinari hanno finalità programmata e ciclica, in particolare:

  • verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione e la permanenza nel Runts;
  • accertare il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • controllare il rispetto degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Registro.

Saranno effettuati ogni tre anni (revisione triennale) e, per gli enti con entrate annue fino a 60.000 euro, seguiranno una procedura semplificata.

Controlli straordinari

I controlli straordinari potranno essere avviati solo dagli Uffici Runts e avranno carattere:

  • a campione, per verificare la correttezza di determinate categorie di enti;
  • specifico, in seguito a irregolarità o criticità emerse nei controlli ordinari.

Tempistiche e programmazione

Il primo triennio di controlli partirà dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione al Runts.

Entro il 31 marzo, ciascun soggetto responsabile (Uffici Runts, CSV e RAN autorizzati) dovrà caricare sul sistema informativo dedicato al Runts un programma triennale con l’elenco degli enti da sottoporre a verifica.

Chi potrà effettuare i controlli: i soggetti incaricati

Uno degli aspetti più delicati riguarda la scelta delle figure che materialmente svolgeranno i controlli.

Il decreto prevede che i soggetti autorizzati (CSV e RAN) possano individuare dei “soggetti incaricati”, ossia persone fisiche che eseguiranno la revisione presso gli enti.

Queste figure potranno essere:

  • dipendenti;
  • collaboratori;
  • professionisti esterni dei CSV o delle RAN autorizzate.

Per garantire la massima imparzialità, non potranno essere scelti incaricati che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, come previsto dall’art. 2399 del Codice Civile. Ad esempio, non potranno controllare un ente soggetti che abbiano rapporti di consulenza o prestazioni d’opera retribuite con lo stesso.

Inoltre, i soggetti incaricati dovranno essere:

  • iscritti in un elenco pubblico e aggiornato;
  • dotati di esperienza documentata;
  • adeguatamente formati e aggiornati.

La responsabilità ultima per i controlli rimarrà sempre in capo ai soggetti autorizzati (CSV e RAN).

Contributo economico per i controlli

Per sostenere le attività dei CSV e delle RAN autorizzati, il Ministero del Lavoro ha previsto un contributo economico a copertura parziale delle spese, calcolato in base alla dimensione economica dell’ente controllato:

  • 50 euro per enti con entrate fino a 60.000 euro;
  • 100 euro per enti con entrate tra 60.000 e 300.000 euro;
  • 250 euro per enti con entrate tra 300.000 e 1.000.000 euro;
  • 500 euro per enti con entrate oltre 1.000.000 euro.

Questi importi potranno subire una riduzione qualora venisse superato il tetto complessivo di spesa stanziato per tale misura.

Modalità operative dei controlli

Il decreto delinea in dettaglio le modalità con cui i controlli saranno effettuati:

  • Comunicazioni via PEC: gli enti riceveranno richieste formali di documentazione tramite posta elettronica certificata;
  • Accertamenti documentali: i soggetti incaricati verificheranno bilanci, verbali e altri atti rilevanti;
  • Ispezioni in loco: qualora necessarie, sarà possibile effettuare sopralluoghi presso le sedi degli enti.

Gli enti avranno da 30 a 90 giorni di tempo per regolarizzare eventuali irregolarità o carenze rilevate.

Inoltre, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, saranno approvati i modelli standard di verbale per i controlli, sia ordinari che straordinari, così da uniformare le procedure su tutto il territorio nazionale.

Avvio dei controlli: quando partiranno davvero?

L’effettiva decorrenza dei controlli sarà stabilita con un decreto ad hoc dell’ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La partenza concreta dipenderà quindi dall’attivazione della sezione informatica dedicata ai controlli, all’interno del sistema gestionale del Runts.

Impatti e considerazioni per gli enti del Terzo Settore

L’introduzione di questo nuovo regime di vigilanza porta con sé diversi effetti pratici per gli enti del Terzo Settore:

  • un sistema di controllo più strutturato e diffuso, che non grava solo sugli uffici pubblici;
  • una maggiore responsabilizzazione delle reti associative e dei centri di servizio;
  • un rafforzamento della trasparenza e della fiducia tra enti, aderenti e cittadini.

Per gli ETS più piccoli, la previsione di controlli semplificati rappresenta un segnale importante di proporzionalità.

Conclusioni: un passo decisivo verso un Terzo Settore più trasparente

Il decreto sui controlli segna un punto di svolta: da oggi, CSV e RAN avranno un ruolo attivo e concreto nella vigilanza, con responsabilità ma anche con il sostegno di risorse dedicate.

Per gli enti del Terzo Settore, l’obiettivo non è solo “superare” i controlli, ma rafforzare le proprie pratiche di trasparenza e correttezza. Questo nuovo sistema, se applicato in maniera equilibrata, potrà contribuire a valorizzare ulteriormente il ruolo degli ETS come attori chiave di solidarietà, coesione sociale e utilità collettiva.

2026: la fiscalità del Terzo Settore entra pienamente in vigore

Il 2026 segnerà un momento storico per il Terzo Settore: dopo un lungo periodo transitorio durato oltre otto anni, entreranno finalmente in vigore le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore (CTS).

Con la pubblicazione del Decreto Fiscale (D.L. n. 138 del 17 giugno 2025) sulla Gazzetta Ufficiale nella stessa data, si dà attuazione definitiva al regime fiscale degli enti del Terzo Settore e delle Imprese Sociali. Il provvedimento segue la comunicazione ufficiale dell’8 marzo 2025 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui è stata resa nota la “comfort letter” della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, fondamentale per la piena operatività delle nuove norme.

Il decreto modifica in modo sostanziale gli articoli 101, comma 10, e 104, comma 2, del CTS, e sancisce che le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice – con l’esclusione dell’articolo 77 – saranno applicabili a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

In pratica, ciò significa che:

Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, il nuovo regime entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

Per quelli con esercizio “a cavallo”, l’applicazione partirà dal primo giorno del nuovo esercizio sociale (es. per un esercizio 01/09/2025 – 31/08/2026, l’avvio sarà il 01/09/2026).

Dal 2026 troveranno dunque piena applicazione le seguenti norme:

Art. 79 CTS: definisce i criteri per distinguere le attività istituzionali da quelle commerciali e per determinare la natura commerciale o non commerciale di un ETS.

Art. 80 CTS: introduce un nuovo regime forfettario dedicato agli ETS.

Articoli 84 e 85 CTS: disciplinano le specificità fiscali di Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Art. 86 CTS: istituisce un regime forfettario ad hoc per ODV e APS.

Con l’entrata in vigore di questo nuovo impianto normativo, non saranno più applicabili disposizioni come l’art. 148, comma 3, del TUIR e la legge 398/91, che finora hanno regolato la fiscalità del settore.

Per quanto riguarda le Imprese Sociali, il Decreto prevede che gli utili reinvestiti nell’attività statutaria o accantonati a patrimonio – purché iscritti in riserve dedicate – non saranno più soggetti a tassazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Infine, anche per le ONLUS il 2026 rappresenterà un punto di non ritorno: a partire dal 1° gennaio, l’anagrafe ONLUS sarà ufficialmente soppressa. Le organizzazioni che non avranno ancora effettuato il passaggio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per adeguarsi. In caso contrario, scatterà l’obbligo di devolvere il patrimonio, come previsto dall’articolo 101, comma 8, del CTS.

Pubblicato il 20 giugno 2025