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RUNTS e FISCALITA’ 2024: ultimo anno di regime transitorio?

Il nuovo anno inizia con un auspicio da parte di molti operatori del non-profit, che da tempo attendono il compimento della riforma introdotta dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

L’auspicio è che in corso d’anno si possa ottenere l’autorizzazione da parte della Commissione Europea in modo da completare la piena operatività di alcuni, fondamentali, articoli del titolo X del suddetto Codice del Terzo Settore a partire dal 01/01/2025.

E’ dalla pubblicazione del CTS, avvenuta oltre 7 anni fa (era l’anno 2017) che si discute sugli effetti, l’operatività e l’adeguamento al nuovo impianto fiscale introdotto dalla riforma.

Lo scorso anno, tra settembre ed ottobre, ha avuto inizio il colloquio tra lo Stato italiano (per la precisione il Ministero del Lavoro e Politiche sociali) e la Commissione Europea volto, per l’appunto, a giungere ad una sintesi ed alla successiva autorizzazione comunitaria sugli articoli 79-80-84-85 e 86 del CTS che riguardano il nuovo assetto di fiscalità diretta degli Enti del Terzo Settore.

Vero è che, nel frattempo la fiscalità diretta viene gestita in base alle “vecchie” disposizioni del TUIR e non solo (si pensi ad esempio alla Legge 398/91), molto care a tantissime realtà associative che, con il passare del tempo si sono, quasi, convinte che non vi fosse alcuna necessità di richiedere l’autorizzazione comunitaria preferendo lo status quo che si è generato negli ultimi tempi. Tuttavia ormai vi è una piena operatività del RUNTS, i rapporti tra ETS e P.A. sono sempre più improntati al rispetto del nuovo assetto normativo dettato dal CTS, i bandi pubblici richiedono che gli enti abbiano la qualifica di ETS e, quindi, si sta assistendo ad una buona risposta sul campo della riforma dettata dal nuovo CTS che, però, non può che essere valutata solo parzialmente mancando, per l’appunto, la piena operatività del nuovo assetto fiscale.

Lo status quo attuale, che si protrae da forse troppi anni, ha generato una sorte di “benevola rassegnazione” da parte di molte realtà che sperano che questa situazione di “stallo” si protrai il più a lungo possibile; Tuttavia è davvero questo ciò che bisogna augurarsi o forse sarebbe meglio confidare nel definitivo compimento della riforma (sicuramente semmai con alcuni miglioramenti derivanti proprio dal confronto con l’U.E.)?

Il parere di chi scrive è che, seppur l’impianto fiscale a cui tutti siamo abituati da decenni ha sempre riservato molte agevolazioni al mondo non profit, non si può dir compiuta la missione di trasparenza perseguita dal Legislatore della Riforma se non si compie l’ultimo ed essenziale sforzo sulla fiscalità. Vero è che ogni riforma, soprattutto quelle che riguardano aspetti fiscali, è sempre vista, specie all’inizio, di cattivo occhio ma ormai il dado è tratto e non si può far finta di nulla o sperare che non arrivi mai l’autorizzazione comunitaria.

Ci siamo adeguati ai nuovi aspetti amministrativi con l’introduzione di un nuovo registro pubblico (il RUNTS) che sembrava dovesse determinare la fine del non-profit italiano ed, invece, sotto alcuni aspetti sta rilevandosi un valido strumento che ha portato il mondo del non-profit, finalmente, nel nuovo millennio (con oltre venti anni di ritardo!!).

Sarà così anche per gli aspetti fiscali ai quali il sistema non-profit sarà pronto ad adeguarsi anche impegnandosi qualora fossero necessari miglioramenti.

Pertanto, come anche trapelato da indiscrezioni ministeriali, è molto probabile che il 2024 sarà l’anno conclusivo del percorso iniziato nel lontano 2017 e che porterà dal 01/01/2025 ad avere la completa operatività del Codice del Terzo Settore.

Vi terremo aggiornati.

 

 

Avv. Luca Concilio

 

APRILE, TEMPO DI BILANCI

Bilanci

Il mese di Aprile coincide, per la maggior parte delle associazioni, con il momento in cui deve essere discusso ed approvato il bilancio (o rendiconto) del precedente esercizio sociale.

Tale scadenza temporale non è tuttavia fissata per legge e dipende, anche, dall’anno sociale seguito dall’associazione.

La legge non specifica il termine entro cui un’associazione deve approvare il bilancio ma impone, invece, che tale operazione venga fatta annualmente. Il termine di 4 mesi (o 120 giorni) che viene inserito in tutti gli statuti, è mutuato dalla disciplina del diritto societario, e quindi inserendolo nello statuto (che è la “legge” interna dell’ente) tale termine diviene perentorio per l’associazione che deve, perciò, necessariamente rispettarlo.

Come detto non tutte le associazioni hanno un anno sociale corrispondente a quello solare. Anche in tale ambito il Legislatore non ha imposto limiti alla libertà dell’ente che, quindi, può stabilire di seguire un anno sociale classico (quello solare) oppure fissare un anno che vada “a cavallo” tra due anni solari (ad. esempio da Settembre al successivo Agosto o da Luglio al successivo Giugno). Ovviamente il computo dei mesi costituenti l’anno di esercizio, indipendentemente da quale “tipo” di anno si sceglie di seguire, dovrà sempre essere pari a dodici.

Tutto ciò premesso risulta evidente che per le tante associazioni che seguono l’anno solare, il mese di Aprile di ogni anno coincide con il termine entro cui deve riunirsi l’Assemblea dei soci per discutere ed approvare il bilancio dell’esercizio sociale conclusosi il precedente 31/12.

Le modalità di convocazione dell’assemblea ordinaria vengono previste dagli statuti sociali ma devono seguire il principio della “messa in conoscenza” a tutti i soci aventi diritto di partecipazione.

L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è un evento cardine della vita associativa di ogni ente; è l’unica assemblea che la Legge impone ad ogni associazione in quanto è il consesso dove si discute la gestione e l’andamento economico dell’ente (aspetto essenziale per la vita di ogni realtà associativa e non solo).

In conclusione si evidenzia che la disciplina della riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) impone a tutti gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) di depositare entro il 30 giugno di ogni anno l’ultimo bilancio approvato con la relativa delibera assembleare. Tale adempimento, per ora solo facoltativo nel mondo dello sport, potrà con ogni probabilità diventare obbligatorio anche per le Asd che dovranno, in tal caso, depositare la suddetta documentazione al RAS (Registro Attività Sportive) tenuto dal Dipartimento dello sport.

Pubblicato il 27/04/2023

Avv. Luca Concilio

Iscrizione al runts

L’avvicinarsi dell’operatività del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), che dovrebbe vedere la luce entro fine Aprile 2021, pone molte associazioni dinanzi alla scelta di entrare o meno a far parte del suddetto registro.

Tale scelta, tuttavia, per alcune associazioni sarà un vero e proprio obbligo, pertanto, in questo articolo, cercherò di fare chiarezza sulla domanda in epigrafe valutando l’opzione associazione per associazione.

Iniziamo con le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato (ODV); per tali tipologie di associazioni non vi sarà alcuna opportunità di scelta; le Aps ed Odv possono essere tali solo se sono iscritte al RUNTS ed infatti saranno le prime associazioni a popolare il Registro tramite il meccanismo della trasmigrazione automatica che porterà gli attuali registri regionali-nazionali delle Aps ed Odv a confluire nei rispettivi Registri nazionali-regionali del RUNTS. Anche per quanto riguarda, naturalmente, Aps ed Odv di nuova costituzione, sarà possibile acquisire la rispettiva qualifica e, quindi, la spendibilità della denominazione e/o dell’acronimo (Aps-Odv) solo una volta ottenuta l’iscrizione al RUNTS, pertanto, in conclusione, per le Aps ed Odv vige un obbligo di iscrizione al RUNTS!!!

Per le associazioni culturali, musicali, semplici e pro-loco l’iscrizione al RUNTS rappresenta, invece, un’opzione; non c’è, infatti, per queste associazioni, alcun obbligo di iscrizione al Registro; tuttavia appare necessario, per tali tipologie associtive, un’attenta riflessione sui pro e contro dell’iscrizione al Registro, invero, se da un lato l’essere un “Ente del Terzo Settore” comporterà un aumento degli oneri in capo ai consessi associativi, il restarne fuori e, quindi, l’essere un semplice “Ente Non Commerciale” priverà l’associazione di molte agevolazioni sia fiscali che civili nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le Onlus meritano un’esamina peculiare; tale categoria è stata abrogata dalla Riforma del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) pertanto tali associazioni dovranno scegliere cosa fare entro e non oltre il 31/03/2022. Sino a tale data, infatti, potranno continuare ad usufruire delle agevolazioni di settore (soprattutto di natura fiscale) ma allo spirare di tale termine dovranno decidere se iscriversi o meno al RUNTS e con quale “veste” associativa (Aps, Odv, Impresa Sociale o semplice ETS); la mancata iscrizione al Registro, che è comunque una facoltà e non un obbligo, comporterà, però, la devoluzione dell’aumento di capitale sociale avuto nel periodo in cui l’associazione aveva la qualifica di Onlus. Le Onlus, pertanto, dovranno decidere dapprima che tipologia di associazione vogliono diventare e, successivamente, se iscriversi o meno al RUNTS (opzione che appare necessaria, salvo rare eccezioni).

Infine concludiamo questa breve disamina parlando del mondo sportivo e, quindi, delle associazioni e società sportive dilettantistiche (asd e ssd); per tali tipologie di enti l’ingresso al RUNTS è una facoltà! Il RUNTS, infatti, non è alternativo al Registro Coni ma bensì cumulativo; un ente sportivo potrà, quindi, essere iscritto al Registro Coni (obbligatorio per chi svolge attività sportiva dilettantistica) e decidere di iscriversi, anche, al RUNTS scegliendo la rispettiva Sezione (che sarà, probabilmente, per le asd quella delle Aps mentre per le ssd quella dell’Impresa Sociale). Tuttavia è facile prevedere che saranno pochi gli Enti sportivi che decideranno di iscriversi al RUNTS in quanto perderebbero molte agevolazioni fiscali che sono precipue del mondo sportivo e di gran lunga più convenienti rispetto a quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

Ultima osservazione in merito alle disposizioni fiscali previste dal D.Lgs 117/2017 (Codice Terzo Settore); tali disposizioni entreranno in vigore solo dal periodo di imposta successivo al parere favorevole della Commissione Europea, pertanto potrebbe accadere che ci possano essere delle variazioni dispositive in virtù di possibili osservazioni della Commissione. Tale circostanza deve essere presa in considerazione da parte di quelle associazioni che non sono obbligate all’iscrizione al RUNTS in quanto, ad oggi, ci si potrebbe iscrivere al Registro (dal momento in cui sarà operativo) senza però avere la certezza che il comparto normativo fiscale sia quello indicato dal titolo X del D.Lgs 117/2017; nella sostanza si potrebbe verificare (anche se è una possibilità remota) che un Ente si isriva al RUNTS puntanto su alcune determinate agevolazioni fiscali che, però, in seguito al parere della Commissione Europea, il Legislatore italiano andrà a modificare.

 

Pubblicato il 01/03/2021                                                                                                                                                  Avv. Luca Concilio