Archivio Autore: SpecialStaffMaster

Il certificato “antipedofilia”

Il certificato “antipedofilia” è un documento rilasciato dall’ufficio del casellario giudiziale presente presso ogni Procura della Repubblica.

Tale documento attesta, nello specifico, se un soggetto abbia avuto condanne o è in fase di giudizio per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, o se vi sia stata nei suoi confronti l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori nonché l’applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

La recente riforma dello sport prevede, quale effetto indiretto, tale nuovo onore in capo agli enti sportivi.

Si parla di effetto indiretto in quanto tale onere non è previsto nei testi della riforma ma discende, quale naturale conseguenza, dal nuovo inquadramento dei lavoratori sportivi (e non solo). Difatti l’obbligo della produzione del certificato antipedofilia è regolato dall’art. 25 DPR 14 novembre 2002 n. 313 in vigore dal 6 aprile 2014 per ogni rapporto di lavoro che preveda un contatto diretto e continuativo con i minori.

La nuova disciplina del lavoro sportivo fa entrare, di diritto, anche tali fattispecie nella categoria dei rapporti di lavoro che sono soggetti, quindi, all’obbligo del certificato antipedofilia.

L’obbligo della richiesta del certificato grava in capo al datore di lavoro e nasce al momento in cui inizia il rapporto di lavoro, cioè si cristallizza al momento dell’assunzione e la validità del certificato va valutata con riferimento a quel momento e non deve essere attuata una successiva e reiterata richiesta; il documento quindi è sempre valido, fino a quando non cessa il rapporto ed eventualmente ne inizia un altro.

In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto alle seguenti condizioni:

– se il datore di lavoro è una pubblica amministrazione può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione;

– se il datore è privato (come nel caso degli enti sportivi), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le modalità di richiesta del certificato e la relativa modulistica sono disponibili sul sito del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_7.page?tab=m

I costi del certificato per gli enti sportivi non prevedono la marca da bollo (in virtù dell’esenzione ex art. 27-bis allegato D del DPR 642/72) ma solo i costi per i diritti pari ad € 7,84 se il certificato è richiesto con urgenza oppure € 3,92 se il certificato è richiesto senza urgenza.

Qualora dovesse essere segnalata dall’ufficio del casellario giudiziale la presenza sul certificato di uno o più elementi sopra descritti si consiglia di non procedere a ritirarne copia (per un discorso privacy) e non provvedere all’assunzione del lavorato in virtù, per l’appunto, della segnalazione resa dall’ufficio.

Si precisa, infine, che la normativa impone il certificato antipedofilia per i “lavoratori”; pertanto, se abbiamo rapporti con volontari, tale obbligo non si estende anche nei loro confronti. La materia è piuttosto delicata. Si consiglia, pertanto, che l’ente sportivo si assicuri che tutti gli operatori (lavoratori e volontari) non abbiano mai avuto problemi con i minori.

 

 

Pubblicato in data 06/10/2023

Avv. Luca Concilio

Il decreto “correttivo bis” della riforma dello sport

riforma dello sport

Il decreto correttivo “bis,” pubblicato il 4 settembre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale, ha apportato significative modifiche al panorama normativo delle organizzazioni sportive in Italia, in particolare al D.Lgs. 36/2021. Questo decreto è stato atteso con grande interesse ed è importante comprendere le sue principali implicazioni.

Adeguamento degli Statuti

Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’obbligo per gli enti sportivi di adeguare i propri statuti entro il 31 dicembre 2023, in conformità con la nuova normativa introdotta. In caso di mancato adeguamento, gli statuti verranno automaticamente cancellati dal registro del Dipartimento dello Sport. Un aspetto positivo è che l’adeguamento statutario non è soggetto all’imposta di registro se viene effettuato entro la scadenza prevista e richiede un quorum deliberativo di assemblea straordinaria.

Attività Secondarie e Strumentali

Il decreto stabilisce che il mancato rispetto dei limiti per l’esercizio di attività diverse da quelle principali (secondarie e strumentali) per due esercizi consecutivi porterà alla cancellazione automatica dal registro delle attività sportive.

Sede Sociale e Destinazione d’Uso

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (Asd) e le Società Sportive Dilettantistiche (Ssd) ora hanno la possibilità di svolgere attività istituzionali presso la loro sede sociale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali, a condizione che tali attività siano conformi allo statuto e non abbiano scopi produttivi.

Lavoratore Sportivo

Il decreto amplia la definizione di lavoratore sportivo. Oltre alle sette categorie tipizzate (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), ora anche coloro che svolgono mansioni previste dai regolamenti tecnici delle Federazioni o delle Discipline Associate possono essere considerati lavoratori sportivi, a condizione che tali mansioni siano necessarie per l’attività sportiva. Il Ministero dello Sport pubblicherà un elenco di queste mansioni entro il 31 dicembre di ogni anno.

Dipendenti della Pubblica Amministrazione

I dipendenti della Pubblica Amministrazione che svolgono attività di volontariato devono comunicarla alla loro amministrazione. Nel caso in cui ricevano un compenso, è necessaria l’autorizzazione dalla P.A. In caso di mancata risposta entro 30 giorni, si presume l’assenso.

Prestazioni Occasionali

Gli enti sportivi possono avvalersi di prestazioni occasionali in conformità con la normativa vigente.

Presunzione di Rapporto Lavorativo Co.co.co.

L’orario settimanale di presunzione di un rapporto lavorativo qualificato come “co.co.co.” è stato aumentato da 18 a 24 ore.

Adempimenti per i Rapporti Co.co.co.

Il decreto impone la comunicazione obbligatoria al Registro delle attività sportive per tutti i rapporti di lavoro co.co.co. sportivi senza alcuna esenzione. Le comunicazioni relative all’inizio del rapporto devono essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto. L’iscrizione al Libro Unico del Lavoro (LUL) può essere fatta in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.

Contributi Previdenziali e Assistenziali

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le collaborazioni coordinate e continuative nel settore dilettantistico per il periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. L’uso del Registro per la tenuta obbligatoria del LUL diventa facoltativo.

Esclusione da Copertura Assicurativa INAIL

I lavoratori sportivi con contratti co.co.co. sono esenti dalla copertura assicurativa INAIL, in quanto sono coperti dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 51 della l. 289/2002. Questa esenzione non si applica agli amministrativi gestionali, che rimangono soggetti all’assicurazione INAIL.

Esclusione dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)

I compensi dei lavoratori sportivi fino a € 85.000 non sono esenti dall’IRAP.

Rimborsi Spese per Volontari

Sono previsti rimborsi spese per volontari fino a un massimo di € 150,00 mensili, a fronte di autocertificazione.

Queste modifiche apportate dal decreto correttivo “bis” sono di grande rilevanza per le organizzazioni sportive italiane e i lavoratori nel settore dello sport. La conformità a queste nuove regole è fondamentale per evitare sanzioni e garantire il rispetto della legge. Le organizzazioni sportive dovrebbero valutare attentamente come queste modifiche influiranno sulle loro attività e adattarsi di conseguenza.

RIFORMA DELLO SPORT – La situazione in vista del prossimo 1° luglio

Si avvicina sempre più la data del 1° luglio, giorno in cui entrerà in vigore la parte più consistente delle norme contenute nel D.Lgs. 36/2021.

Cerchiamo di capire lo stato attuale della riforma a circa due settimane dall’entrata in vigore.

Esaminiamo alcuni degli aspetti essenziali precisando che mentre scrivo questo articolo è in discussione un provvedimento “correttivo” che dovrebbe andare a modificare alcuni aspetti, anche importanti, della suddetta riforma e che, essendo già circolata una prima bozza di testo, provvederò a citarvi senza poter però avere la certezza per l’attuale mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Andiamo per punti:

1) Modifiche degli statuti

Gli enti sportivi, in virtù degli articoli 7,8,9 e 11 del D.Lgs. 36/2021, saranno chiamati a modificare i propri statuti per renderli conformi con la nuova disciplina. Ad oggi la norma stabilisce che il mancato adeguamento determina la cancellazione dal Registro delle attività sportive (RAS), tuttavia il correttivo in discussione dovrebbe prevedere un termine (sino al 31/12/2023) per poter adeguare gli statuti senza correre il rischio di esclusione dal RAS. Ci si augura anche che venga stabilità l’esenzione dal pagamento della tassa di registro.

2) I compensi sportivi

Dal prossimo 1° luglio (salvo improbabili ulteriori rinvii) sarà abrogata la norma che consentiva in ambito sportivo i cosiddetti “compensi sportivi esenti sino a € 10.000”. Ciò significa che dal prossimo mese qualsiasi pagamento erogato da un ente sportivo ad un proprio collaboratore dovrà essere inquadrato come rapporto di lavoro.

L’abrogazione degli articoli 67/69 TUIR per gli enti sportivi comporta che ogni ente potrà effettuare pagamenti utilizzando ancora tale disciplina sino al 30 Giugno e non oltre!

3) I volontari sportivi

La riforma prevede che il volontario è colui che presta la propria opera senza ricevere nulla in cambio se non il rimborso delle spese vive e documentate sostenute. Il testo del correttivo in discussione dovrebbe prevedere, come nel Terzo Settore, la possibilità di erogare ai volontari rimborsi spese anche senza i relativi giustificati se preventivamente disciplinati dall’ente sportivo e nel limite massimo di € 150,00 mensili.

4) I lavoratori sportivi

È di certo la parte più consistente della riforma e che comporta una vera rivoluzione nel settore. Dal prossimo 1° luglio chi percepisce un qualsiasi compenso da un ente sportivo lo farà in virtù di un rapporto di lavoro! Di che tipo? Non essendo possibile creare una tipologia ad hoc di rapporto di lavoro, il Legislatore ha previsto che nel settore sportivo ci potranno essere sia lavoratori subordinati che co.co.co. o in partita Iva. Vi sono delle fasce di esenzione sia dal punto di vista previdenziale (€ 5.000,00) che fiscale (€ 15.000,00) ma ciò che, ad oggi, preoccupa il movimento sportivo sono gli adempimenti connessi all’inquadramento dei lavoratori sportivi. La riforma prevede delle procedure di semplificazione tramite il RAS che, attualmente, non sono ancora disponibili; Tuttavia il correttivo in discussione dovrebbe prevedere una sorta di periodo cuscinetto (sino al 31/10/2023) per poter adempiere le varie incombenze senza il rischio di incorrere in sanzioni.

Sempre il correttivo dovrebbe prevedere per i dipendenti pubblici la possibilità di lavorare presso un ente sportivo (al di fuori dell’orario di lavoro statale) previa una comunicazione all’amministrazione di appartenenza con l’introduzione del silenzio-assenso (la norma attuale, invece, prescrive un’apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza).

Il tema del lavoro sportivo sarà affrontato nel dettaglio in prossimi articoli.

5) Premio INAIL

Per i lavoratori sportivi dipendenti e co.co.co. l’attuale normativa non prevede alcuna esenzione per il pagamento del premio Inail che, pertanto, dovrà essere sempre corrisposto. Il correttivo in discussione, tuttavia, prevede la possibilità di determinare il premio Inail sulla base dei soli rischi non coperti dall’assicurazione per morte e invalidità permanente già prevista per gli sportivi dilettanti ai sensi dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (e compresa nel tesseramento all’organismo affiliante) ed in base alla peculiarità del settore sportivo. Tutto ciò dovrà poi tradursi in un apposito decreto che andrà a stabilire i criteri di determinazione del premio Inail.

6) Sicurezza sul lavoro

La riforma introduce per i lavoratori sportivi dipendenti e co.co.co. (come già in essere per tutte le categorie di lavoratori) l’obbligo della sorveglianza sanitaria e del documento valutazione rischi. Anche qui, il correttivo in esame, dovrebbe apportare un’importante novità introducendo una soglia di esenzione di € 5.000,00 al di sotto della quale i lavoratori sportivi e gli enti sportivi non sono soggetti a tali adempimenti.

7) Altre novità del “correttivo”

Il decreto in discussione, nella sua prima stesura, prevede, tra l’altro, sulla scorta di quanto già stabilito per gli enti del terzo settore, l’abrogazione dell’obbligo della comunicazione del modello EAS e la compatibilità dei locali dove si svolge l’attività sportiva indipendentemente dalla destinazione d’uso degli stessi.

Al nastro di partenza della riforma era certo auspicabile arrivarci con maggiori certezze e meno dubbi interpretativi!

 

Pubblicato il 15/06/2023                                                                                                                                                                                        Avv. Luca Concilio

Le responsabilità generiche e specifiche del presidente e degli altri amministratori degli ETS

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Il D.Lgs. 117/2017, meglio noto come Codice del Terzo Settore (da ora in avanti CTS) introduce, in capo agli amministratori degli enti iscritti al Registro Unico del Terzo settore (RUNTS), delle responsabilità personali, in alcuni casi espressamente sanzionate, che prescindono dal riconoscimento o meno della personalità giuridica dell’ente.

In relazione alle nuove disposizioni ed ai nuovi obblighi imposti agli amministratori del Terzo Settore, è opportuno distinguere le responsabilità dei componenti dell’organo amministrativo in responsabilità specifiche e generiche. Per quanto attiene alle responsabilità specifiche, la norma da esaminare è l’art. 91 del CTS che rubrica: “Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi

L’organo competente a emettere i provvedimenti sanzionatori, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 è l’ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Vediamo quali sono le sanzioni disposte:

– Il comma 1 prevede che, in caso di distribuzione indiretta di utili, gli amministratori che hanno commesso o hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro;

– Il comma 2 tratta della sanzione relativa alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento dell’ente effettuata in assenza o in difformità del parere dell’ufficio; Anche in tal caso si configura una responsabilità di chi ha violato o concorso a violare l’obbligo della autorizzazione per la devoluzione con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro;

– Il comma 3 prevede che chiunque utilizzi illegittimamente le indicazioni ETS, ODV e APS (o le relative locuzioni) è punito con la sanzione da 2.500 a 10.000 euro; Tale sanzione è raddoppiata se l’illegittimo utilizzato sia finalizzato ad ottenere da terzi erogazione di denaro o altre utilità.

Infine il comma V dell’art. 48 del CTS, unitamente al comma VII dell’art. 20 del D.M. 106/2020, prevede che gli amministratori sono “onerati” dell’obbligo del deposito degli atti, della completezza delle informazioni e dei relativi aggiornamenti dei dati da pubblicare sul Runts; In mancanza, trova applicazione l’articolo 2630 cod. civ. che prevede una sanzione amministrativa da 103 a 1032 euro.

Per quanto attiene alle responsabilità generiche il CTS effettua un esplicito richiamo alla normativa per le società di capitali prevista dal codice civile: azioni di responsabilità nei confronti della società (artt. 2392, 2393 e 2393-bis del c.c.), dei creditori sociali (art. 2394 del c.c.), dei soci e dei terzi (art. 2395 del c.c.). È ammessa anche l’azione di responsabilità nelle procedure concorsuali (art. 2394- bis del c.c.), affermando, quindi, implicitamente la fallibilità.

L’art. 28 del CTS rinvia all’art 2392 del Codice civile e pertanto, secondo questa disposizione, gli amministratori (direttori, organo di controllo e di revisione) degli ETS devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze vi è, quindi, una tipologia di responsabilità più marcata rispetto a quella del «buon padre di famiglia».

Alla luce di quanto esposto emerge che la generica responsabilità per gli amministratori prevista dall’art. 18 cod. civ. è sostituita, nel CTS, con quella “professionale” tipica delle società per azioni.

La diligenza degli amministratori viene, quindi, parametrata alla natura dell’incarico e alla specifica competenza del soggetto, con conseguente necessità per coloro che andranno a comporre l’organo di amministrazione di una preparata e adeguata preparazione tecnica.

 

05/06/2023                                                                                                                                                                                                          Avv. Luca Concilio

APRILE, TEMPO DI BILANCI

Bilanci

Il mese di Aprile coincide, per la maggior parte delle associazioni, con il momento in cui deve essere discusso ed approvato il bilancio (o rendiconto) del precedente esercizio sociale.

Tale scadenza temporale non è tuttavia fissata per legge e dipende, anche, dall’anno sociale seguito dall’associazione.

La legge non specifica il termine entro cui un’associazione deve approvare il bilancio ma impone, invece, che tale operazione venga fatta annualmente. Il termine di 4 mesi (o 120 giorni) che viene inserito in tutti gli statuti, è mutuato dalla disciplina del diritto societario, e quindi inserendolo nello statuto (che è la “legge” interna dell’ente) tale termine diviene perentorio per l’associazione che deve, perciò, necessariamente rispettarlo.

Come detto non tutte le associazioni hanno un anno sociale corrispondente a quello solare. Anche in tale ambito il Legislatore non ha imposto limiti alla libertà dell’ente che, quindi, può stabilire di seguire un anno sociale classico (quello solare) oppure fissare un anno che vada “a cavallo” tra due anni solari (ad. esempio da Settembre al successivo Agosto o da Luglio al successivo Giugno). Ovviamente il computo dei mesi costituenti l’anno di esercizio, indipendentemente da quale “tipo” di anno si sceglie di seguire, dovrà sempre essere pari a dodici.

Tutto ciò premesso risulta evidente che per le tante associazioni che seguono l’anno solare, il mese di Aprile di ogni anno coincide con il termine entro cui deve riunirsi l’Assemblea dei soci per discutere ed approvare il bilancio dell’esercizio sociale conclusosi il precedente 31/12.

Le modalità di convocazione dell’assemblea ordinaria vengono previste dagli statuti sociali ma devono seguire il principio della “messa in conoscenza” a tutti i soci aventi diritto di partecipazione.

L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è un evento cardine della vita associativa di ogni ente; è l’unica assemblea che la Legge impone ad ogni associazione in quanto è il consesso dove si discute la gestione e l’andamento economico dell’ente (aspetto essenziale per la vita di ogni realtà associativa e non solo).

In conclusione si evidenzia che la disciplina della riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) impone a tutti gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) di depositare entro il 30 giugno di ogni anno l’ultimo bilancio approvato con la relativa delibera assembleare. Tale adempimento, per ora solo facoltativo nel mondo dello sport, potrà con ogni probabilità diventare obbligatorio anche per le Asd che dovranno, in tal caso, depositare la suddetta documentazione al RAS (Registro Attività Sportive) tenuto dal Dipartimento dello sport.

Pubblicato il 27/04/2023

Avv. Luca Concilio

IL NUOVO REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE (RAS) ED IL RELATIVO REGOLAMENTO

Il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (in via informale RAS), istituito con D.Lgs. n. 39/2021 e tenuto a cura del Dipartimento dello Sport, è divenuto operativo il 31/08/2022 andando a sostituire, per le funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica svolta dagli enti sportivi, il “vecchio” registro tenuto dal CONI.

Il registro CONI non è stato, ad oggi, abrogato ma adesso svolge funzioni solo in merito all’ordinamento sportivo.

Ogni ente sportivo (associazioni o società sportive dilettantistiche nonché Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva) deve obbligatoriamente risultare iscritto al RAS per poter usufruire sia della certificazione dell’attività sportiva svolta che delle conseguenti agevolazioni (fiscali, amministrative etc.) ad essa collegate.

L’iscrizione al registro avviene per il tramite di un Organismo sportivo (Federazioni, Discipline associate, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI) in virtù di un rapporto di affiliazione che ha durata annuale. L’ente sportivo, una volta affiliato ad un Organismo sportivo, delega a quest’ultimo l’invio della pratica al RAS e provvede, di propria iniziativa, ad attivare l’utenza “personale” sul portale del registro.

Il RAS, infatti, è un registro telematico a carattere pubblico formato da una sezione riservata (di esclusivo accesso agli enti sportivi e agli Organismi sportivi tramite apposite credenziali) ed una sezione pubblica (nella quale chiunque può visionare determinati dati degli enti sportivi).

Gli enti sportivi sono tenuti all’invio di una serie di informazioni al RAS; tali informazioni vengono inviate, in molti casi, tramite l’Organismo sportivo al quale l’ente si affilia.

Gli enti sportivi dialogano con il RAS tramite l’Organismo sportivo di affiliazione o tramite la propria utenza privata (con possibilità di delega da parte del legale rappresentante dell’ente ad un massimo di 3 soggetti).

Il RAS richiede il caricamento delle attività sportive, didattiche e formative svolte dagli enti sportivi per ogni singolo anno di affiliazione.

Tutti i requisiti per l’iscrizione, le relative modalità operative del registro, le eventuali procedure di controllo e di cancellazione, sono disciplinate dal Regolamento emanato dal Dipartimento dello Sport e di recente aggiornato e pubblicato sul sito di Sport e Salute SpA.

Il suddetto regolamento contiene, anche, al suo interno l’elenco delle attività/discipline sportive riconosciute (che è sempre soggetto ad eventuale aggiornamento).

06/04/2023

Avv. Luca Concilio

DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2022 E LEGGE DI CONVERSIONE

LE NOVITA’ SUL TERZO SETTORE

 

Gli articoli 25-bis e 26 del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, come convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122 (pubblicata nella G.U. n. 193 del 19 agosto 2022) hanno introdotto importanti novità per gli Enti del Terzo Settore. Cerchiamo, sinteticamente, di elencarle:

  • SOSPENSIONE TERMINI TRASMIGRAZIONE RUNTS

L’attività di controllo, e la relativa trasmigrazione, dai precedenti registri pubblici al RUNTS è stata sospesa dal 1 Luglio al 15 Settembre 2022; Questo vuole dire che la trasmigrazione, che inizialmente doveva compiersi entro il 20 agosto 2022 adesso si dovrà completare entro il 5 Novembre 2022, consentendo, quindi, ai relativi Uffici RUNTS, di godere di maggior tempo per gestire tutte le pratiche. In tale periodo, se quale ente avesse ricevuto richiesta integrativa da parte del RUNTS, non dovranno essere conteggiati, per il relativo termine, i giorni intercorrenti tra il 01/07 ed il 15/09 del 2022.

  • ADEGUAMENTO STATUTI CON ASSEMBLEA ORDINARIA

è stata estesa al 31/12/2022 la possibilità per le APS, ODV ed Onlus, iscritte negli appositi registri, di procedere con la modifica degli statuti (per l’adeguamento al codice del terzo settore) con i quorum previsti per l’assemblea ordinaria dei soci anziché quelli più stringenti dell’assemblea straordinaria.

  • NOVITA’ FISCALI (TITOLO X DEL CTS)

Le maggiori novità introdotte dal decreto semplificazioni (e dalla relativa legge di conversione) riguardano proprio gli articoli presenti nel titolo X del Codice del Terzo Settore. Tale intervento normativo risulta di essenziale portata in quanto apre, finalmente, le porte alla richiesta di autorizzazione alla Commissione Europea circa, proprio, l’impianto fiscale del CTS. Ad oggi, quindi, sono decisamente aumentate le probabilità che entro fine anno 2022 si possa avere il benestare della Commissione Europea per poter così, a partire dal prossimo 1 Gennaio 2023, avere un impianto definitivo della riforma del Terzo Settore.

Vediamo, sommariamente, quali sono le maggiori novità:

  1. 79 CTS – disposizioni in materia imposte sui redditi:
  • viene delineato il perimetro dei “costi effettivi”;
  • il margine sulla commercialità dei proventi viene alzato al 6% per non più di 3 anni consecutivi;
  • il mutamento di qualifica da ETS commerciale a Non commerciale o viceversa, opera dal periodo di imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento di qualifica. Tale agevolazione, però, si avrà solo per i primi due periodi di imposta successivi al termine fissato dall’art. 104 co. II CTS;
  • i corrispettivi specifici versati da associati e familiari conviventi, percepiti dagli ETS sono di natura commerciale salvo quelli incassati nel rispetto dei commi 2 e 2bis dell’art. 79 CTS (quindi se a titolo gratuito o dentro la forbice del 6% di marginalità).
  1. 83 CTS – detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali:
  • Si amplia anche agli ETS commerciali la possibilità di usufruire delle agevolazioni del presente articolo. Infatti la norma, adesso, si applica a tutti gli ETS e cooperative sociali, tranne le imprese sociali costituite in forma societaria;
  • Le liberalità ricevute devono essere utilizzate per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  1. 85 CTS – Regime fiscale delle APS
  • La disciplina viene estesa anche alle società di mutuo soccorso;
  • Viene introdotta la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici incassati da associati, iscritti e tesserati alla medesima organizzazione nazionale nonché quelli incassati da altre aps che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale. Nella sostanza viene riprodotto per le APS quanto sancito dall’art. 148 comma III TUIR;
  • La de-commercializzazione dei ricavi provenienti da attività di somministrazione nonché quelli derivanti dall’organizzazione di viaggi o soggiorni turistici è possibile solo a condizione che le suddette attività vengano rese a favore dei soggetti indicati al punto precedente e senza alcun utilizzo di strumenti pubblicitari da parte dell’ente.

Adesso l’impianto del titolo X del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) sembra davvero pronto per ottenere il parere positivo da parte della Commissione Europea. Con l’opertività del Runts e l’auspicata entrata in vigore dell’impianto fiscale, avremo, finalmente, la piena operatività della Riforma del Terzo Settore (introdotta nel lontano 2017).

30 Agosto 2022                                                                                 Avv. Luca Concilio

DECRETO CORRETTIVO

Alla riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021)

 

Il Consiglio dei Ministri, in prima lettura, ha approvato in data 07/07/2022 il testo del “correttivo” al D.Lgs. 36/2021. Tale testo dovrà passare l’iter legislativo per trasformarsi in legge e, pertanto, sino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non si può avere un dato certo, tuttavia è bene fare una prima analisi delle novità che tale testo apporta al D.Lgs 36/2021 soprattutto per ciò che riguarda il lavoro sportivo.

PRINCIPALI NOVITA’ APPORTATE DAL ‘CORRETTIVO’ AL D.LGS.36/2021 che entrerà in vigore, il primo gennaio 2023:

– in statuto va scritto che l’attività sportiva sia svolta in via principale (ciò porta ad una rivisitazione degli statuti associativi che, come da testo, potrà avvenire senza il pagamento della tassa di registro);

– le Ssd possono distribuire fino al 50% utili prodotti, ma le società di capitali sportive che gestiscono impianti possono distribuire fino all’80% utili (bisogna comunque valutare in tal caso la possibile perdita di alcuni benefici quali quelli previsti dalla L. 398/91 e dall’art. 148 co. III Tuir);

– figura del volontario (come per riforma terzo settore): soggetto che svolge attività sportiva dilettantistica a fronte del mero rimborso delle spese vive sostenute e documentate; Viene starlciata la figura dell’”amatore sportivo” che non pochi dubbi aveva sollevato circa la reale configurabilità in merito, anche, alla possibilità di corrisponsione dei “compensi sportivi esenti” legali all’ottenimento di risultati in ambito sportivo.

– reintegrate tra i soggetti sportivi le Cooperative sportive e tutti gli ETS, indipendentemente dalla natura giuridica. Pertanto le Fondazioni potranno entrare nel mondo dello sport (gli ETS dovranno comunque riportare nella denominazione la finalità sportiva dilettantistica);

– si amplia la categoria dei ‘Lavoratori sportivi’ tra cui saranno compresi anche coloro che siano tesserati ad un Ente/Federazione per svolgere un’attività renumerata e riconosciuta come tale dalla Federazione o dall’ente affiliante di riferimento. La nuova disciplina si applicherà solo a costoro e agli ‘amministrativi-gestionali’. Pertanto nei confronti di risorse dedicate alla custodia, alla guardiania, alla manutenzione, al marketing, alla animazione, ai posti di ristoro e agli shop all’interno degli impianti sportivi si applicheranno le norme ordinarie dei rapporti di lavoro;

– i compensi < € 5.000 annui non producono reddito e obblighi dichiarativi e previdenziali, salvo l’invio della certificazione unica. Sopra i € 5.000 si dovrà porre il problema della classificazione del rapporto. Se questo richiederà un impegno <18 ore settimanali, al netto della prestazione agonistica, la prestazione si presumerà di co.co.co. In caso di impegno > 18 ore settimanali, potrà essere (a seconda del tipo di rapporto) subordinata, autonomo o cococo. In ogni caso, le ritenute previdenziali scatteranno solo sopra i € 5.000, mentre quelle fiscali da oltre € 15.000. In caso di collaborazione coordinata e continuativa, le ritenute contributive saranno per 2/3 a carico del sodalizio e per 1/3 a carico dello sportivo. I contributi previdenziali per i contratti di lavoro sportivo autonomo per i primi cinque anni sono calcolati sul 50% del compenso Gli adempimenti di tali rapporti di lavoro saranno facilitati dall’utilizzo del nuovo Registro delle attività sportive, che servirà da interfaccia con le altre amministrazioni;

Gli uffici ACSE provvederanno a dare comunicazioni in ordine a tutte le eventuali news in materia e a supportare le proprie associazioni per ogni necessità.

Cos’è un’associazione di volontariato e come funziona?

Il Codice del Terzo Settore (CTS) disciplina all’interno del Capo I del Titolo V le organizzazioni di volontariato.

Le associazioni di volontariato sono caratterizzate, come rilevabile da un’attenta lettura dell’art. 32 del CTS, dai seguenti elementi:

  • sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta;
  • sono costituiti da un numero non inferiore di a 7 persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato;
  • svolgono prevalentemente a favore di terzi una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 del CTS;
  • si avvalgono nello svolgimento delle attività di interesse generale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;

Fermi tali elementi essenziali ai fini della costituzione di un’associazione di volontariato occorre evidenziare che la denominazione deve contenere l’acronimo “ODV”. La predetta locuzione non può essere utilizzata da soggetti diversi dalle associazioni di volontariato. La violazione del precetto, codificata all’art. 91 co. 3 del CTS, è punita con una sanzione pecuniaria compresa tra € 2.500,00 e € 10.000,00.

Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse necessarie al perseguimento dei propri scopi e all’esercizio delle attività delineate dall’art. 5 del CTS mediante attraverso le seguenti operazioni:

  • quote associative;
  • contributi pubblici;
  • contributi privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • attività diverse;

Le ODV possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di interesse generale, salvo che le predette siano considerate quali attività secondarie e strumentali ex art. 6 del CTS.

Lo svolgimento di attività diverse ex art. 6 del CTS è consentito se le predette siano richiamate dall’ atto costitutivo e dallo statuto e siano strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale.

L’organo di amministrazione è composto da persone fisiche scelte tra gli associati che, per lo svolgimento dell’incarico, non possono ricevere un compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l’esercizio della funzione. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza stabilite dall’art. 2382 del C.C.

L’art. 33 del CTS prevede che le associazioni di volontariato possano assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi nei limiti necessari a garantire il regolare funzionamento dell’organizzazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Le organizzazioni di volontariato possono svolgere attività già qualificate dal legislatore come “non commerciali” che si indicano di seguito:

  • vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito, curandone direttamente l’attività;
  • cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione;
  • somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

Possono svolgere anche attività commerciali, previa apertura della partita iva.

Qualora però svolgano attività di interesse generale con modalità commerciale, essa sarà considerata attività diversa e quindi soggetta ai relativi limiti.

Le ODV che svolgono attività commerciale possono optare per un regime forfettario agevolato ai fini del pagamento delle imposte oltre che per la tenuta delle scritture contabili.

Sotto un profilo fiscale occorre poi evidenziare che nel caso di donazioni solo per le ODV è ammessa la detraibilità delle erogazioni effettuate dalle persone fisiche è pari al 35% della somma erogata. Per quanto riguarda le deduzioni, le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, così come gli enti e le aziende.

Infine, occorre rappresentare che gli atti costitutivi e gli statuti delle ODV sono esentati dal pagamento delle spese di registro.

 

Salerno, lì 21/06/2022

 

Avv. Fabio Torluccio

Cos’è un’impresa sociale?

Per impresa sociale si intende un ente privato che esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I requisiti che qualificano un ente privato come impresa sociale sono quattro:

1) l’attività di impresa di interesse generale;

Il decreto legislativo n. 112/2017 prevede che l’ente debba esercitare una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’art. 2 del citato decreto stabilisce che si considerano di interesse generale le seguenti attività:

  1. a) interventi e servizi sociali;
  2. b) interventi e prestazioni sanitarie;
  3. c) prestazioni socio-sanitarie;
  4. d) educazione, istruzione nonché formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  5. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  6. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
  7. g) formazione universitaria e post- universitaria;
  8. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  9. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
  10. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
  11. k) organizzazione e gestione di attività turistiche;
  12. l) formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
  13. m) servizi strumentali alla imprese sociali e agli enti del terzo settore;
  14. n) cooperazione alla sviluppo;
  15. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione;
  16. p) servizi finalizzati all’ inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro, dei lavoratori e delle persone svantaggiate;
  17. q) alloggio sociale;
  18. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  19. s) micro-credito;
  20. t) agricoltura sociale;
  21. u) organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche;
  22. v) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2) Il secondo requisito consiste nell’esercizio in via stabile e principale di un’attività di impresa di interesse generale pe finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Con la nozione “in via principale” si fa riferimento ad un criterio quantitativo; i ricavi derivanti dalla predette attività devono essere superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa.

3) Il terzo requisito consiste nell’assenza di scopo di lucro.

Per assenza di scopo di lucro si intende il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai seguenti soggetti:

– fondatori;

– socio o associati;

– lavoratori e collaboratori;

– amministratori e altri componenti degli organi sociali;

Il legislatore ha individuato, in modo specifico, le ipotesi di distribuzione indiretta di utili:

  1. a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali  non  proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle  specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano

nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

  1. b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla  necessità di  acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento  delle  attività  di interesse generale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b),  g)  o h);
  2. c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma

3, lettera a);

  1. d) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  2. e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di  quelle  di  mercato,  a   soci,   associati   o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di  controllo,  a  coloro  che  a  qualsiasi   titolo   operino   per l’organizzazione o ne facciano  parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a favore  dell’organizzazione,  ai  loro  parenti entro il terzo grado ed  ai  loro  affini  entro  il  secondo  grado, nonché  alle  società  da  questi  direttamente  o   indirettamente controllate o  collegate,  esclusivamente  in  ragione  della   loro qualità , salvo che tali cessioni  o  prestazioni  non  costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’art. 2;
  3. f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati,  di  interessi   passivi,   indipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti  al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite puo’ essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

L’art. 3 del decreto legislativo n. 112/2017 stabilisce, tuttavia, che l’impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte le eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

4) Il quarto requisito consiste nell’adozione di sistemi di gestione responsabili e trasparenti.

Lo Statuto deve contenere i seguenti elementi:

  1. a) oggetto sociale;
  2. b) assenza di scopo di lucro;
  3. c) denominazione di “impresa sociale”;
  4. d) condizioni di ammissibilità dei soci e associati nel rispetto del principio di non discriminazione;
  5. e) possibilità in caso di esclusione del socio di investire l’assemblea dei soci o altro organo eletto in assemblea;
  6. f) norme che regolano il funzionamento degli organi sociali;
  7. g) requisiti di coloro che assumono cariche sociali;
  8. h) adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e dei soggetti interessati alle attività dell’impresa sociale;
  9. i) casi e modalità di partecipazione dei lavoratori.

Inoltre, la denominazione deve contenere l’indicazione di impresa sociale, lo statuto e l’atto costitutivo devono indicare anche le modalità di ammissione e di esclusione dei soci o associati nonché le norme di funzionamento degli organi sociali.

L’impresa sociale deve tenere il libro giornale e degli inventari. Deve, infine, redigere e depositare il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese nonché e pubblicare sul proprio sito il bilancio sociale.

5) Il quinto requisito consiste nell’ampio coinvolgimento dei lavoratori.

Gli statuti delle imprese sociali devono contenere regole specifiche che assicurino l’effettiva partecipazione dei lavoratori alle decisioni più importanti dell’impresa, con particolare riferimento alle questioni che incidono sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Salerno, lì 13/06/2022

 

Avv. Fabio Torluccio